Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE LEGGI ROMANO-BARBARICHE DEI VISIGOTI E DEI BUGUNDI
5.
Anche altre popolazioni ad un certo punto comporranno delle specie di editti, che però chiamiamo
compilazioni.
Ci sono compilazioni di diritto consuetudinario che nascono all'interno di una stirpe e che per il principio della
personalità del diritto si applicano a solo quella stirpe.
“ciascuna stirpe modella per sé la propria legge traendola dalla consuetudine; infatti una consuetudine che dura da
lungo tempo è considerata legge” (prologo della Lex Baiuwariorum, redazione di metà sec. VIII)
Con la professio iuris però iniziamo anche a conoscere altre compilazioni, che sembrano indirizzate non
soltanto ad una stirpe, ma anche ai Romani e alle varie stirpi presenti nei luoghi territoriali.
Cioè ad un certo punto la prassi di mettere per iscritto alcuni mores si estende anche alla realtà romana: tipico
caso si ha con le popolazioni dei Visigoti e dei Burgundi, cioè proprio tra quelle popolazioni barbare arrivate
per prime. Tra queste realtà conosciamo una divaricazione delle consuetudini e parliamo di Lex
Burgundiorum e di Lex Romana Burgundiorum, cioè di una lex (una raccolta di consuetudini) prettamente
indicata per i Burgundi, ma anche un Lex Romana Burgundiorum in cui troviamo mescolati dei principi che
potevano derivare sia dalla realtà Burgunda che da quella Romana: es nel matrimonio, nella Lex Romana
Burgundiorum, c'è la presenza sia di elementi di derivazione tipicamente romana e altre tipicamente barbare.
Però questo testo è rivolto ai romani.
LEX BURGUNDIONUM E LEX ROMANA-BURGUNDIONUM
I Burgundi si stabiliscono in via definitiva più a sud (in Borgogna) rispetto al primo stanziamento
• lungo il medio corso del Reno: sono stretti tra Visigoti a ovest, Franchi a nord e Ostrogoti a est (fine
V secolo) - Sono poi sconfitti dai Franchi nel 532
re Gundobado (473-516) emana due raccolte di leggi:
• 1. LEX BURGUNDIONUM (detta anche Lex Gundobada, Loi Gombette, Libro delle
Costituzioni) pubblicata in diverse parti tra 483 e 516: si tratta di una raccolta soprattutto di
norme consuetudinarie burgunde ed è formalmente indirizzata ai soli Burgundi, ma con
molte norme rivolte anche a Burgundi e Romani; quindi con validità non strettamente
personale
2. LEX ROMANA BURGUNDIONUM : emanata in 180 capitoli a inizi VI sec., è derivata dalla
medesime fonti utilizzate dalla Lex Romana Visigothorum, benché ridotte, parafrasate e
volgarizzate
→ è indirizzata a regolare i rapporti tra i soli Romani
→ detta anche lex Papinianus: poiché in alcuni mss. seguiva la LRV, si pensava
che fosse una continuazione del frammento di Papiniano che concludeva tale
collezione
La stessa cosa avviene con i Visigoti, dei quali conosciamo la Lex Visigothorum (del 654) e la Lex Romana
Visigothorum (del 506).
LEX VISIGOTHORUM
→ conversione al cattolicesimo con re Recaredo (586-601): nel III concilio di Toledo, organizzato dal
vescovo cattolico Leandro ma tenuto per volontà del re nel 589, si stabilirono i principi del nuovo
credo religioso del regno visigoto e del suo sovrano, che giura fedeltà alla nuova religione in una
dichiarazione solenne.
Il primo nucleo della Lex Visigothorum risale al “codice” promulgato dal re visigoto Eurico (466-484;
• quindi praticamente coevo della Lex Romana Visigothotum) nel corso degli anni ’70 del sec. V,
rinvenuto in un codice palinsesto (c.d. “Codice Euriciano”), e che conosciamo solo perché nominato
dalla Lex Visigothorum.
Risale al periodo di stanziamento del popolo visigoto nella Gallia centro-meridionale tra i corsi del
• Rodano e della Loira.
La Lex Visigothorum, secondo alcuni, andrebbe anche oltre alle aspettative dei visigoti. Questo
• perché questa lex che è del 654 ha degli elementi di organicità, di ordine attorno a determinati istituti,
per cui secondo alcuni studiosi la Lex Visigothorum poteva apparire come un testo quasi a valenza
territoriale. Quest'interpretazione è stata data dai giuristi di primi 1800, quando si inizia un principio di
territorialità e quando si studia il passato secondo la propria esperienza (la valutazione corretta dei
periodi storici la si fa solo se si riesce ad estraniarsi dalla propria realtà). Quindi la Lex Visigothorum
non aveva una portata territoriale tale da avvicinarla a noi: siamo ancora in piena età barbarica, di
personalità del diritto.
→ Le compilazioni sono solo strumenti per rendere più certi alcuni passaggi giuridici. Il diritto
quindi serviva solo per integrare due mondi, di per sé lontani.
Viene promulgata nel 654 da Recesvindo per il regno visigoto di Spagna, con capitale Toledo dagli
• inizi del sec. VI;
favorisce la pacifica convivenza tra i 2 gruppi regolando i rapporti tra Germani e Romani e facilitando il
• concreto ingresso dei primi nella “romanità”.
LEX ROMANA VISIGOTHORUM
promulgata a Tolosa da Alarico II (figlio e successore di Eurico) nel 506 (nota come Breviarium
• Alaricianum) e destinata ai suoi sudditi romani: formata da leges (estratti dal codice Gregoriano,
Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae, libri responsorum di Papiniano);
fonti analoghe a quelle dell’Editto di Teodorico e della Lex Romana Burgundionum, ma sono citate
• espressamente e il materiale utilizzato è più ampio.
È probabile che fosse destinata soltanto ai Romani abitanti entro i confini del regno visigoto: è
• interpretata come una scelta del re Alarico al fine di migliorare i rapporti con la componente romana
sia per motivi religiosi che politici (l’anno successivo, nel 507, i Visigoti sono sconfitti da Franchi
guidati da Clodoveo, lo stesso Alarico viene ucciso e il suo popolo si trasferirà in area iberica).
Viene abrogata da Recesvindo (654) con la promulgazione del Liber Iudiciorum (12 libri come il
• Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano)
Il diritto romano dei Visigoti rimane la fonte principale di conoscenza del diritto volgare occidentale del V
sec., l’ultimo secolo dell’Impero romano d’Occidente, e rimane la fonte principale del Diritto Romano tra VI e XI
sec. nei regni germanici che prendono il posto dell’Impero d’Occidente
I Franchi battono nel 507 i Visigoti, che si ritirano in Spagna, e nel 532 i Burgundi, e così estendono il loro
dominio sull’intera Gallia
→ I Franchi non ricorrono al doppio strato normativo (legge germanica + legge romano-germanica), ma
valorizzano il patrimonio di consuetudini:
• tra i complessi normativi più antichi vi è il Pactus legis salicae (VIII sec. ca.), che nel nucleo primitivo
risale forse ai tempi di Clodoveo (465-511, re dal 481)
• ricchezza di norme che fissano compositiones pecuniarie quali sanzioni dei reati penali
• tipicità dei popoli germanici per risarcire i danneggiati evitando
faide familiari 6. I FRANCHI E LA CHIESA
A far venire i Franchi in Italia e a dargli importanza è il Vescovo di Roma.
I Franchi erano una popolazione barbarica che si insidiò soprattutto nella Gallia superiore ma nello specifico il
suo centro di riferimento era Parigi; è una popolazione che arriva assieme ai Goti e ai Visigoti tra le prime
ondate, e che, non avendo mai sostanzialmente l' ambizione di arrivare in Italia, viene dai romani lasciata in
pace. E questa sarà anche la fortuna che avranno i Galli nella costruzione europea (non è un caso che dalla
Francia partirà la rivoluzione che distruggerà l'anciem regime!)
Anche per i Franchi c'è una legge di composizione, che loro chiamano legge Salica.
→ Situazione giuridica ancora rurale e non strutturata.
Ormai le faide erano già passate, quindi il 90% delle composizioni avvenivano attraverso la Legge Salica.
La Chiesa nel 700 cerca sempre di più di accompagnare al proprio potere in spiritualia, che va aumentando
sempre più quando le popolazioni barbare si convertono, anche un potere in temporalia, cioè un potere
temporale, che però dev'essere legittimato in qualche modo. Esso viene legittimato ricorrendo ad uno
strumento tipico di tutto il Medioevo: le falsificazioni giuridiche → sostanzialmente ad un certo punto
appaiono determinati testi, che vengono datati molti secoli prima, e che attestano il lascito di alcuni terreni a
determinati soggetti giuridici. I pochissimi che nell'Alto Medioevo che potevano scrivere (in latino) erano i
monasteri! I monasteri erano visti come luoghi di trasmissione del sapere.
[Nel mondo medioevale era difficile spostarsi]
In questa realtà quindi iniziano una serie di documenti che noi sappiamo falsi solo intorno al 1500, perché
quella volta venivano considerati reali! Questi testi falsificati venivano usati dai Pontefici per acquisire potere.
La più celebre è la DONAZIONE DI COSTANTINO, datata 390 (in realtà del 700), all'interno della quale ci
sarebbe una conferma di donazione di alcuni territori nella disponibilità diretta della Chiesa: questi territori
andavano da Ravenna, scendevano per le Marche, tutta l'Umbria, fino a Roma.
Lorenzo Valla, in età Umanistica, scoprirà che la donazione era falsa.
Con la donazione di Costantino viene data legittimità alla Chiesa su questi terreni, in cui la Chiesa divide per
prima colui che in un momento storico è Pontefice, dai poteri in sé. Per prima la Chiesa struttura il concetto di
utilizzo pro tempore del potere. Con questa costruzione giuridica, ormai nel 700, il Papa (il Vescovo di Roma)
si era visto consolidare un potere temporale molto forte.
Questo nuovo potere temporale della Chiesa si scontra contro il potere dei Longobardi.
Allora il Pontefice chiama a soccorso i Franchi, che avevano già una forte tradizione (tra i loro re più importanti
c'era Carlo Martello che nel 732 a Poitiers aveva sconfitto i musulmani).
Nel 751, Pipino il Breve è re dei Franchi e il pontefice di allora, Papa Stefano II, decide di apporre sopra i figli
di Pipino quell'istituto dell'unctio, l'unzione: quell'istituto con cui si concedeva il patriziato alla popolazione (nel
senso di capacità di diventare nobili romani): vengono unti a Saint Denis, con la presenza del papa, sia
Carlomanno che Carlo (che diventerà Carlo detto il Magno), i due figli di Pipino.
A ricompensa di questo privilegio offerto ai Franchi, viene negoziata la c.d. Promissio carisiaca (dal nome di
Querzy- sur-Oise, ove fu ratificata dai grandi del regno): in cambio della legittimazione papale, Pipino si
impegna a proteggere la Chiesa e a imporre ad Astolfo la restituzione delle terre usurpate al patrimonio di S.
Pietro. I Franchi devono perciò superare le Alpi e nel sconfiggere i Longobardi.