Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 33
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 1 Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti Pag. 31
1 su 33
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIGESTUM VETUS

1. DIGESTUM INFORTIATUM

2. DIGESTUM NOVUM

Non importante il perché di questa tripartizione, anche se è importante sapere che sono stati scoperti prima il vetus e il novum e poi l'infortiatum. Quanto agli ultimi due volumi, il quarto contiene il Codice, del quale accoglie solo i primi nove libri. Il gruppo dei tre libri restanti è inserito nel quinto volume con l'appellativo di tres libri.

Questo scorporo del Codex non fa altro che riflettere una tradizione della cultura giuridica altomedievale, in seno alla quale le materie trattate negli ultimi tre libri, fiscali e amministrative, fossero ritenute meno interessanti. Il quinto ed ultimo volume comprende: i quattro libri delle Istituzioni, i tres libri finali del Codex, le novelle comprese nella raccolta detta Authenticum, (delle 134 solo le prime 97 che si presentano, in seno al volumen, in 9 Collationes). Tale è la struttura del corpus iuris nella fase originaria; intorno alla prima

metà del XIII secolo il volumen si presenta integrato nel modo seguente: alle 9 Collationes raggruppanti le novelle giustinianee ne viene aggiunta una decima, contenente talune costituzioni degli imperatori romano-germanici, il trattato di Costanza e i Libri Feudorum, considerati poi una fonte del diritto comune, raccolta privata di consuetudini feudali. Nelle edizioni glossate del Cinque-Seicento si rinviene anche la Lombarda, celebre raccolta sistematica delle leggi longobardo-franche redatte sulla fine del secolo XI, rientrante nel novero dei testi in cui era racchiusa la Legalis Sapientia. Ad opera di Irnerio si attribuiscono anche: il Liber Divinarum Sententiarum, Summa di diritto longobardo, la Summa Windoboniensis, le Quaestiones De Iuris Subtitulata. In quest'ultima opera Irnerio dialoga per bocca dello Iuris Interpres con un membro dell'auditorium ( I e A), nel templum iustitiae, dove è racchiusa tutta la scienza del diritto. Qui si delinea chiaramente il

Pensiero politico e filosofico di Irnerio: convinto imperialista delinea e sottolinea la necessità di un'unica normativa (diritto romano), volta ad eliminare il diritto germanico. Muore in Francia il 19 Settembre in un monastero.

Si conoscono 4 allievi di Irnerio: Bulgaro, Martino, Iacopo e Ugo, detti i "quattro dottori", che proseguirono la scuola di Bologna.

Bologna era stata per caso la culla del più grande degli studiosi: Irnerio; i quattro dottori ne fecero un'istituzione fissa che si elevò agli onori della massima gloria cittadina. Tra i 4 dottori, almeno 2: Bulgaro e Martino avevano opposte linee di fondo del magistero. Sarebbero quindi nati 2 filoni di pensiero che avrebbero perpetuato polemiche presso gli allievi, finché una delle due correnti, quella di Azzone (teoria di Bulgaro), avrebbe trionfato. Bulgaro era il difensore dell'interpretazione rigorosa della legge scritta; Martino e la sua scuola "gosiana" era

Invece più elastico e preferiva le maglie larghe dell'equità a quelle strette del dettato legislativo. Bassiano, allievo di Bulgaro, e soprattutto di Azzone, non lesinò frecciate velenose alla corrente di Martino, accusandola di trattare l'equità arbitrariamente dalla propria coscienza, d'inventarla. Se però si vanno a vedere le glosse di Martino, egli non sembra meritare tanta offesa; anzi talvolta egli appare più federe di Bulgaro al testo normativo. Uno dei maggiori canonisti del 1200, Enrico da Susa Cardinale Ostiense, descrive Martino come un uomo spirituale disposto a seguire la legge di Dio a costo di sacrificare quella di Giustiniano, e la cui equità altro non era se non rispetto del diritto canonico. Dietro le polemiche stavano 2 mondi; quello di Bulgaro era il mondo nuovo, affascinato dal ritorno al diritto romano; quello di Martino invece non aveva tagliato gli ormeggi col mondo vecchio, quello delle 2 leggi.

ecclesiastica e romana che dovevano procedere unite nella sintesi dell'u-traquelex. Checché ne dica l'Ostiense, Martino non sostituì mai il diritto divino aldettato delle norme romane; ebbe qualche apertura per soluzioni canoniche di singoli problemi. Egli diceva infatti che adottare la tesi canonica in caso di lacune non comportava alcun tradimento a Giustiniano. Il vero banco di prova dei conflitti tra legge e coscienza stava però nell'ipotesi di contrasti tra passi delle scritture sacre e norme di Giustiniano. Fortunatamente gli scontri tra Dio e Giustiniano erano rari. Es. usure: Giustiniano le ammetteva, preoccupato di moderare solo l'entità, mentre Cristo non le ammetteva. Alla fine tutti concordarono sul fatto che, essendosi Giustiniano dichiarato disposto a seguire i sacri canoni, le usure non fossero esigili. Altro caso di contrasto fu quello dei testimoni; Cristo ne chiedeva 2 o 3; Giustiniano di più, almeno. Se lacausariguardava l'interpretazione della volontà del testatore, la prova doveva essere affidata a 7 testimoni, se invece i dubbi riguardavano altri requisiti ne sarebbero bastati 2 o 3. Il diritto divino comunque, entra solo di straforo nel quadro dei sistemi normativi disegnato dalle fonti romane: un sistema di sfere concentriche che partivano dal diritto naturale (dispensatore di equità); al di sotto c'era il ius gentium, comune a tutta l'umanità; infine il ius civile. Le scuole minori - Da qualche decennio, si è cominciato a indagare seriamente le tante scuole che nel XII secolo sono proliferate ovunque e hanno costituito importanti centri di cultura giuridica. Abbiamo le scuole legistiche provenzali. Una delle più importanti scuole provenzali la troviamo a Montpellier, fondata dall'italiano Piacentino. Vasta è stata la produzione, e molte delle opere che in altri tempi si credevano italiane, hanno cambiato cittadinanza. In Italiainvece troviamo Modena, dominata dalla figura di Pillio daMedicina, maestro di diritto feudale oltre che romano. Le opere delle scuole minori presentano alcune peculiarità. La prima è l'atmosfera grammaticale, che le circonda ed evoca perduranti legami degli autori con le arti liberali. Vedremo per esempio il Piacentino scrivere sermoni sulle leggi metà in versi, metà in prosa. Vengono poi presumibilmente da centri extra bolognesi, molte opere che curano l'eleganza della lingua latina. Le prime opere tette dal taglio elegante sono le Enodartiones Quaestione Super Codice e le Quaestiones Super Institutis di Rogerio. Rodolfo Niger, insegnava a Parigi arti liberali, e ci ha fornito importanti notizie su Pepo, dice che la rinascita del diritto romano e della relativa scienza era ispirata in senso antigermanico, perché la Chiesa era contraria al duello ed al giuramento, oltre che alle composizioni pecuniarie. Per qua

<,>

<ò> <>

<,>

<,>

<)

importanza le Summe di Pillio, che si concentravano principalmente sulle questioni preparatorie della lite. Se il genere letterario adatto alla filologia erudita bolognese era la glossa, quello che si adattava meglio ai panorami dogmatici delle scuole minori era la summa. La summa, che è una descrizione manualistica, aveva come oggetto principale il Codice e le Istituzioni. Il Piacentino compose una Summa Institutionem. Dopo un lungo soggiorno a Montpellier e aver scritto 2 summe, decise di tornare nella sua patria, Piacenza; tuttavia, vi rimase meno di due mesi, non riuscendo a rifiutare un invito bolognese e si trasferì a Bologna. Dalla Modena di Pillio alla Bologna di Accursio - Tres Libri del Codice Giustinianeo, esibivano una normazione imperiale sul fisco e sul demanio, sulle concessioni dei beni pubblici e sulle magistrature locali. Dovevano dunque perdere di importanza le summe di Pillio.

Attualità alla fine del secolo e sembrare superati, e invece si accese una improvvisa fiammata d'interesse verso di loro. Dopo il biennio trascorso a Bologna, il Piacentino, ben 4 anni dopo, era finalmente rientrato a Montpellier; la morte sopraggiunse presto. La morte segnò la brusca interruzione dell'ultima coraggiosa impresa del maestro: aveva intrapreso da poco la redazione della summa, appunto, dei Tres Libri. Pillio l'aveva continuata; anziché incontrare templi della giustizia e signore affascinanti Pillio preferiva sognare. In uno dei suoi sogni, egli narra, gli apparve il Piacentino e lo sollecitò a continuare l'opera sui Tres Libri che era rimasta incompleta, e Pillio accettò di buon grado. Neppure Pillio tuttavia, riuscì a completare l'opera. Quella di Rolando da Lucca tornò utile; Rolando era un giudice, che redasse una silloge di summae di tutte le parti del Corpus Iuris; quella dei Tres Libri fu raffazzonata.

con l'inizio del Piacentino, il grosso di Pillio e una manciata finale di titoli di Rolando da Lucca. Subito dopo l'arrivo a Modena, Pillio aveva redatto il suo Libellus disputatorius, un lungo elenco di principi teorici tratti dalla compilazione Giustinianea. L'opera, composta da una serie di brocardi, era stata concepita per l'uso dei pratici, ma fu utilizzata anche a scopi didattici. Si trattava di un metodo di studio che puntava sul ragionamento anziché sulla memoria. Fu quindi un'opera attraverso la quale fu effettuata una riforma della preparazione dei giuristi. Va detto che i brocardi costituiscono anch'essi un genere letterario non bolognese; si diffusero rapidamente e non ci misero molto ad entrare persino nella scuola bolognese. All'inizio del 1200 le cose stavano infatti cambiando a Bologna; la scuola si andava aprendo sempre più alla vita forense e Azzone, che la dominava, si era deciso a fare man bassa delle specialità dellescuole minori, comme, summae e brocardi. Per quanto riguarda il metodo brocardistico, il presupposto era un approccio critico a Giustiniano; vi era una discussione sugli interrogativi delle
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
33 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniel Bre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Sarti Nicoletta.