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Storia del diritto medievale e moderno

La storia giuridica è studiata, nel XII secolo a Bologna, dai glossatori tuttologhi, servono a tanti fini. Il giurista ha una specifica funzione: dare delle regole (all’interno del mercato e dell’economia).

Arco temporale

VI secolo – XX secolo:

  • Alto medioevo: VI secolo – X/XI secolo invasioni barbariche, feudo, sacro romano impero;
  • Basso medioevo: fine XI secolo – XIII secolo impero, comuni, regni nazionali;
  • Età moderna: XIV secolo – XVIII secolo (Congresso di Vienna) antico regime;
  • Età contemporanea: XIX secolo – XX secolo Stati nazionali, codici e costituzioni.

Fonti dell'ordinamento giuridico

  • Legislazione: leggi;
  • Dottrina: scienza giuridica, contributo del giurista privato;
  • Prassi: si tratta di prassi documentale.

Si tratta di un’epoca caratterizzata da incertezza legislativa, in cui era necessaria la consulenza. Vi è una rilevanza diversa delle tre fonti nelle varie epoche:

  • Alto medioevo: prevalenza delle consuetudini la scienza giuridica si trova a un livello bassissimo (anni bui) e, quindi, si inaridisce;
  • Basso medioevo: nascita di una scienza giuridica (con scuola di Bologna del XII secolo) e del giurista di professione (indica uno status) che si colloca nella comunità in una posizione di rilevanza diventando nobile;
  • Età moderna: progressiva crescita della legislazione, collegata alla nascita dello Stato sovrano, e svalutazione della dottrina;
  • Età contemporanea: età dei codici e della legislazione.

La storia del diritto in Europa

Le fonti dell’ordinamento permettono di stabilire la:

  • Storia del diritto in Europa;
  • Storia di una comune civiltà: medesima sensibilità, a cui contribuisce anche la Chiesa (avvento del protestantesimo);
  • Repubblica della cultura giuridica: Repubblica europea che riunisce tutti i giuristi di tutta l’Europa, ne deriva l’importanza del giurista non come singolo ma come gruppo republica iurisconsultorum diritto come specchio della società civile.

Il diritto come specchio

Il diritto può essere inteso anche come specchio di vari ambiti:

  • Dell’economia: oggi, ad esempio, prevale l’economia;
  • Della politica: si rifà al diritto costituzionale, in quanto diritto politico;
  • Della filosofia: insieme di valori che si rispecchiano nel diritto (vale in particolare per l’età medievale);
  • Della cultura;
  • Della religione: in passato si era sudditi del diritto ecclesiastico, l’autorità laica non aveva competenza (es. diritto patrimoniale, di famiglia, testamenti, obbligazioni).

Tra Tardo Impero e Alto Medioevo (V/VI secolo – XI secolo)

[Il diritto costituzionale / pubblico è presente in tutte le epoche – carta dei diritti fondamentali, 1789, 1848 – 1948 ecc., mentre il diritto privato nasce nel 1804, arrivando nella Louisiana, nel Giappone e si tratta di un modello di codice napoleonico che nasce in Francia ma riflette anche la tradizione romanistica].

Il diritto tardo – antico (V/VI secolo) si caratterizza per una struttura gerarchica, in cui le cariche si susseguono e l’autorità superiore ha il controllo su quella inferiore (venne stabilito un regime che permetteva il salto di un livello per arrivare in cima alla scala gerarchica civile), oltre che per la differenziazione tra:

  • Diritto pubblico: gerarchia e burocrazia formata dalla Stato assoluto;
  • Diritto privato: in cui prende corpo la legislazione postclassica ogni compito di produzione normativa si concentrò nelle sole mani dell’imperatore, che agiva attraverso l’opera dei suoi uffici centrali, guidati da un manipolo di alti funzionari da lui scelti e da lui in ogni momento revocabili. Potevano elaborare:
    • Edicta: provvedimenti di carattere generale;
    • Rescripta: provvedimenti di carattere particolare erano responsi richiesti all’imperatore da privati, magistrati o funzionari, per risolvere una controversia (caso concreto); avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati. Esempi di rescritti, che sono alla base del diritto privato:
      • Codice gregoriano (III secolo): da carattere particolare ne acquisiscono uno generale partendo dal bisogno del singolo, il punto di arrivo è la generalità della norma per tutti;
      • Codice ermogeniano (III secolo);
      • Codice teodosiano (438 d.C. da Teodosio II): 16 libri con tutte le costituzioni generali dall’età di Costantino fino a quell’anno. Ogni libro è diviso in titoli, in cui le costituzioni si succedono in ordine cronologico. Rispetto ai precedenti vi è una grande diffusione del Cristianesimo es. patria potestas si trasforma in patria pietas.

Corpus iuris civilis

Successivamente ebbe grande importanza un altro codice:

  • Corpus iuris civilis (Giustiniano, 527 – 565 d.C.): esso non vorrebbe avere contraddizioni, ma comunque vi sono. È una raccolta di opere (che vuole essere organica, ma non lo è) divisa in:
    • Codice (I redazione: 529; II redazione: 534): diritto nuovo. È una raccolta di leggi suddivisa in 12 libri;
    • Istituzioni (533): modello d’insegnamento, si ricollegano alle Istituzioni di Gaio si tratta di istituzioni Gaianum – Iustinianee;
    • Digesto o Pandette (533): diritto vecchio. Offre diverse soluzioni e formato da 50 libri;
    • Novelle (533): diritto nuovissimo. 168 costituzioni trasmesse in 3 raccolte: raccolte greche (168 costituzioni di cui 158 di Giustiniano); epitome Iuliani (124 novelle riassunte); authenticum (134 novelle integrali). Indica una riforma degli studi giuridici ripartita in 5 anni: I anno istituzioni; II – IV anno digesto; V anno codice.

La scienza canonistica viene forgiata esclusivamente sul modello del Corpus iuris civilis.

Diritto ecclesiastico

La Chiesa è un’istituzione dotata di regole alcuni precetti: indissolubilità del vincolo coniugale, necessaria gratuità del prestito, obbligo di rispettare l’autorità secolare e la distinzione tra questa e l’autorità religiosa, rifiuto della legge del taglione. Ha, inoltre, un’organizzazione gerarchica:

  • Apostoli: a cui succedono gli episcopi responsabili pastorali di una città e del territorio circostante (diocesi);
  • Presbiteri: vescovi funzione sostitutiva dei giudici laici dell’impero romano;
  • Diaconi: vescovi minori eletti dall’assemblea, preposti all’assistenza materiale dei fedeli e alla gestione dei beni (posti in comune dai fedeli, che rinunciavano ad ogni proprietà personale) e delle risorse della Chiesa;
  • Assemblea dei fedeli.

Il Cristianesimo è una religione del libro (vecchio e nuovo testamento). Si tratta di testi di riferimento da seguire ed interpretare attraverso il ragionamento. A tal proposito ci si ispira al principio “diversi, sed non adeversi” fonte ispiratrice di una fonte di ragionamento che unisce pezzi diversi. Ha origine patristica (la patristica greca e latina è l’insieme di testi dei padri della Chiesa che interpretano i libri sacri).

Il primo diritto canonico

Le questioni religiose e teologiche cruciali vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in concilio. In particolare si ebbero:

  • Canoni conciliari (dei concili ecumenici o dei sinodi locali): sono espressione della volontà dei concili di rango inferiore al Papa;
  • Concili ecumenici: (Nicea 325, Costantinopoli 381, Calcedonia 451);
  • Decretali pontificie: a partire dal tardo IV secolo.

I canoni e i decretali sono contrapposti a seconda di quale prevale, prevale un codice rispetto all’altro. Stato e Chiesa: la Chiesa da perseguita, diviene, con l’Editto di Milano del 313 (Costantino), tollerata e riconosciuta. Nel 380 la religione cattolica è l’unica riconosciuta nell’Impero. I rapporti tra Stato e Chiesa diventano sempre più stretti. Nasceva il problema dei confini reciproci delle due autorità, fino a quando, circa un secolo dopo, Papa Gelasio I fondò il principio gelasiano della separazione: regno e sacerdozio diventano due autorità separate, non subordinate tra loro, ma che devono collaborare.

Il monachesimo

Nel XV/XVI secolo fonda un proprio diritto laico. È lo strumento di trasmissione della cultura, in quanto diffuso in tutta Europa, tramite manoscritti conservati nei monasteri. Nel tardo XVIII secolo si ha la laicizzazione dei manoscritti che diventano di proprietà nazionale – il monastero di Montecassino conserva, ad oggi, molti manoscritti. Nei primi secoli fino al X/XI secolo, i monaci regolari erano gli unici ad insegnare a leggere, scrivere e far di conto, in quanto erano le uniche persone colte. Bisogna sottolineare una grande divisione tra:

  • Monachesimo di ispirazione anacoretica: sono gli eremiti essendo soli non vivono di regole e, quindi, non fondano il diritto. Tale movimento si forma nel tardo 1300;
  • Monachesimo di ispirazione cenobitica: seguono una certa regola:
    • Regola benedettina: regola la vita dei monaci ed è la regola di una comunità organizzata secondo precise regole di condotta (ora et labora), diretta da un abate chi non obbediva andava contro una sanzione (esclusione della vita ecclesiastica, scomunica – ai tempi dei Comuni -, bandi, ritiro beni e vengono allontanati dalla città). Obblighi principali: obbedienza, povertà, castità. Devono lavorare e pregare e le ore vengono scandite lavoro: lavorare i campi, scrivere i manoscritti che vengono depositati nei loro armadi. Struttura gerarchica organizzata dai monaci con mansioni più basse a quelle con mansioni più alte, fino ad arrivare all’abate eletto tramite maior et sanior pars che eleggevano un individuo che fosse oggettivamente voluto da tutti oltre che possessore di determinate qualità degne di portare avanti il monastero.

Gregorio Magno

Papa che governa la Chiesa dal 590 al 604. Era un monaco benedettino di origine nobiliare, era un patrizio e un prefetto di Roma. Si fa promotore di un metodo di risoluzione dei casi concreti a lui sottoposti fondato sull’utilizzo del testo scritto (sacra scrittura, canones o legge).

Penitenziali

Penitenziali: forma di diritto che si sviluppa nell’Alto medioevo soprattutto in Irlanda e continua nel Basso medioevo. Sono elenchi di penitenze previste per i diversi peccati ad uso del clero secondo criteri di proporzionalità in rapporto alla gravità del peccato. È alla base del diritto penale. Viene rilevato nei peccati l’elemento soggettivo, cioè dell’intenzione di chi commette il peccato elemento di modernità, perché fino a prima si usava un criterio oggettivo che non guardava all’intenzione ma solo al dato di fatto.

Diritto dei regni germanici

I Germani avevano da secoli un proprio diritto (si ripercuote sulla civiltà romana), in parte comune a tutti, in parte specifico di ciascuna stirpe. Le stirpi germaniche costituivano altrettanti popoli nomadi e ciò spiega come non praticassero l’agricoltura intensiva bensì la caccia e la preda di guerra come fonti prime di sostentamento si affianca al diritto del territorio; pertanto, pur essendoci norme sulla proprietà privata, la proprietà immobiliare era esclusa. Erano popoli guerrieri, per i quali la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori essenziali. L’assemblea del popolo armato era quella che contava maggiormente e su cui si fondava l’assetto militare e civile. Con l’ingresso nell’esercito, i maschi raggiungevano, dopo la pubertà, lo stato di adulti sottratti alla potestà paterna. Solo nelle fasi più delicate il popolo si dava un re, mentre più spesso erano i maggiorenti del popolo, i capi militari appartenenti alla famiglie più rispettate, a proporre le scelte che poi l’assemblea in armi approvava battendo con la lancia sullo scudo. Il diritto era uguale alla consuetudine e si trasmetteva di generazioni.

La famiglia, che comprendeva i discendenti da un comune capostipite (clan), era caratterizzata dalla proprietà comune dei beni mobili: soprattutto animali domestici. Sconosciuto era anche il testamento, perché vigeva la sola successione legittima. La donna, pur profondamente rispettata e tutelata, non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con l’assistenza del padre o di un fratello se nubile o del coniuge se sposata. Le offese di ogni genere arrecate ai singoli si riparavano con il legittimo ricorso alla vendetta privata (faida legge del taglione) o talora con composizione patrimoniale destinata all’offeso o alla sua famiglia e in parte al re (50%) o alla comunità, ne può rispondere anche la famiglia dell’offensore.

Processo: si conclude con varie prove che portano all’accertamento di una verità reale e non processuale. I rari processi vengono risolti mediante ricorso all’ordalia (giudizio di Dio che interviene nel dare ragione al vincitore) che può essere:

  • Ordalia bilaterale: duello (pratica più diffusa);
  • Ordalia unilaterale: prova dell’acqua e del fuoco. Esiste anche un processo canonico, diffuso in tutta la cristianità fino al 18° secolo avviene attraverso la testimonianza de visu cammino verso la modernità.

Le invasioni barbariche

Le invasioni barbariche avvengono tra il V e il VI secolo. Portano alla crisi dell’impero romano e alla fondazione dei regni germanici con ordinamenti giuridici peculiari. Prevale la successione legittima e si dà grande importanza alla famiglia.

La personalità della legge

Le varie popolazioni germaniche si trovavano a governare su popolazioni che fino ad allora avevano vissuto secondo il diritto romano, mentre essi praticavano consuetudini completamente differenti. Ciò creò problemi nel controllo di tali luoghi. La presenza sul territorio di un sistema normativo tanto più articolato e maturo, quale era quello del diritto romano, creava a sua volta per i nuclei dei nuovi dominatori un costante e ineludibile terreno di confronto. Decisione si scelse di tenere separato il diritto dei vincitori e dei vinti. Questi ultimi poterono continuare a regolare i propri rapporti giuridici con le leggi romane, con l’eccezione dei rapporti di subordinazione alle autorità nuove. In un medesimo territorio fu, così, riconosciuta la legittima coesistenza di una pluralità di diritti, ciascuno dei quali applicabile ad una specifica etnia principio della personalità della legge. Inoltre, tale principio (è un principio che retrocede) si contrappone alla territorialità del diritto (è un principio dell’avvenire). Ne deriva che la legge, come espressione di libertà, deve seguire l’individuo ovunque egli vada nomadismo. Si avrà, poi, una vittoria del diritto romano su quello longobardo, anche se rimarranno delle sue impronte (es. diritto di famiglia donna assoggettata al potere del MUNDIO dal MUNDUALDO successivamente la donna potrà scegliere sottomissione della donna fino al 1919 conquista delle donne dei diritti, es. possono lavorare nei pubblici uffici – diritti limitati con il fascismo). Il particolarismo (legislazione) diventa un elemento essenziale per lo sviluppo della società.

Principio tipico degli ordinamenti dei regni germanici

Era derogabile nel campo del diritto pubblico, dell’ordine interno e dell’ordinamento giudiziario all’interno del singolo ordinamento; non era applicato in tutti gli ordinamenti dei regni germanici una vistosa deroga è quella del regno visigoto.

Diritto visigoto

I primi a legiferare furono i Visigoti. Passarono dalle consuetudini alla legge scritta, grazie allo sviluppo della società, e nel passaggio utilizzarono il latino. Le loro codificazioni furono ispirate al diritto romano postclassico, come si può vedere nel Codice Euriciano (476 - 479) – espressione di territorialità – e nel Breviario Alariciano (o Lex romana Visigothorum, del 507) – composta esclusivamente da costituzioni tratte dal Codice Teodosiano, dalle postclassiche sentenze di Paolo e da altri testi minori unione diritto visigoto e romano. L’opera somma è il Liber iudiciorum (564) 12 libri di Chindasvindo e Reccesvindo destinato a tutti i sudditi testo fortunato applicato anche dopo l’invasione islamica alle popolazioni non arabe della penisola iberica. Vi fu, quindi, un’influenza romanistica, religiosa ed ecclesiastica (i vescovi sono autoritari e colti).

Legge Salica

Tra la fine del V secolo e gli inizi del VI, Clodoveo, re del popolo germanico dei Franchi, diede vita al Regno franco. Tra il 507 e il 511, Clodoveo per impulso della moglie, la principessa burgunda Clotilde, si era convertito al cattolicesimo, entrando in una tradizione colta che iniziò a comunicare per iscritto. Clodoveo scrisse il Pactus legis salicae patto che stabilisce l’incontro tra re e popolo. Fondamentale è il ruolo della consuetudine che fa parte della tradizione degli uomini es. le legge è costruita come un catalogo di sanzioni pecuniarie relative ai diversi possibili illeciti (compositiones, mezzo per quantificare l’offesa in caso di omicidio le composizioni pecuniarie sono differenziate a seconda che l’atto di uccidere sia palese od occulto, se la vittima è un maschio o una femmina…). Si ha una fattispecie standardizzata si passa dal dettaglio (si punisce solo chi compie quella determinata fattispecie) alla generalità. L’economia presupposta dalla Legge Salica è prevalentemente incentrata su un modo di vita non stanziale (il nomadismo fa sì che la proprietà non sia eccessivamente tutelata) con particolare cura per le questioni legate agli animali.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19fede93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Di Renzo Villata Gigliola.
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