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Liberi: divisi in gruppi dotati di status diversi oltre ai liberi proprietari di terre libere, si hanno in Italia gli
arimanni (tenuti a servizi militari e di guardia e legati al re da un rapporto diritto), in Germania e altrove i liberi
del re (concessionari di terre fiscali);
• Nobili: aristocrazia suddivisa in più fasce. Alla nobiltà più alta e più potente il re franco poteva affidare la
carica di conte e spesso anche di vescovo. La nobiltà locale minore, legata alla maggiore con il vincolo di
fedeltà feudale e titolare di autonomi poteri signorili, potenziò le sue prerogative quando le ondate di incursioni
degli Ungari e dei Saraceni provocarono la costruzione di castelli muniti di mura per difendersi dalle
predazioni. Ai signori dei castelli la popolazione si affidò non solo per la difesa ma anche per l’esercizio di
importanti funzioni pubbliche. Il potere di giudicare, già tenuto dai conti, si estese ai signori locali. Le signorie
rurali, ecclesiastiche e laiche avevano potere di giurisdizione civile e penale, arrogandosi la facoltà di alienare
a terzi questi stessi poteri e diritti.
Consuetudini locali: dal IX all’XI secolo in Europa vi fu la crisi della personalità del diritto. Nel capitolo 91 dell’editto
di Liutprando (727) si ha un esempio precoce di commistione delle leggi consente nei contratti di abbandonare la
legge di stirpe e di adottare quella dell’altro contraente. Per il diritto penale, Pipino sancì il criterio di far pagare
l’ammenda in base alla legge personale dell’offeso e, a più riprese, i carolingi ribadirono il principio della personalità.
Le differenze tra le varie leggi potevano essere di mera forma o di sostanza. Si diffuse allora, in molte regioni, la prassi
di dichiarare nei negozi la propria legge di appartenenza, per stabilire quale diritto si intendesse applicare.
La convivenza sullo stesso territorio di nuclei di popolazione appartenenti a stirpi differenti provocò il fenomeno della
formazione delle consuetudini locali, comuni a tutti coloro che vivevano in quel luogo passaggio dalla personalità alla
territorialità del diritto. Si devono sottolineare tre aspetti: il pluralismo raggiunge in Europa il suo livello più intenso, in
ragione della frammentazione delle consuetudini locali tale uniformità si deve al fatto che la società altomedievale
europea è unita da una comune fede religiosa e da un’economia sostanzialmente omogenea perché prevalentemente
contadina; il principio della personalità della legge non scompare, perché le consuetudini operano là dove i testi delle
leggi non dispongono; il processo di formazione delle consuetudini locali è accompagnato da una riaffermazioni di
regole e di istituti propri della tradizione romana.
Le leggi germaniche erano scritte in latino, così come i documenti privati e gli atti giudiziari un diritto che si pratica
per mezzo della scrittura contiene elementi di natura culturale. La cultura di questi secoli è la cultura dei giudici, degli
scrittori delle cancellerie laiche ed ecclesiastiche, dei notai rogatari dei negozi voluti dai privati.
• Notai: grazie a loro si sono conservate le formule degli atti giuridici propri del diritto antico e quelli che
applicavano le norme delle leggi germaniche. Per opera loro si sono trasfuse nella prassi anche consuetudini
giuridiche non scritte. Particolarmente indicativi sono i formulari notarili. Gli atti negoziali e processuali sono
spesso privi di sostanza giuridica. Alcuni possono avere la qualifica di notaio del sacro palazzo, attribuitigli
dall’autorità imperiale;
• Giudici: quelli attivi nei singoli luoghi del regno italico, appartengono di norma all’aristocrazia locale e sono
giudici professionali, qualificati come giudici del sacro palazzo perché di nomina imperiale e perché collegati
al Palatium di Pavia, sede del tribunale superiore del regno.
La cultura giuridica di questo periodo è primitiva e semplificata, caratterizzata dalla propensione per le forme
epitomate, come, ad esempio, la glossa torinese alle Istituzioni, la Summa Perusina al Codice (secolo VIII), l’Epitome
Iuliani (secolo VI). Dopo cinque secoli di silenzio, si manifesta, in Italia, la presenza di una nuova cultura giuridica
rivolta allo studio dei testi di legge es. testo giunto a noi attraverso un singolo manoscritto di scrittura beneventana del
secolo XIII. L’ignoto autore, ha scritto nel 1070 un commentario analitico alla raccolta degli editti longobardi e dei
capitolari franchi, ordinata in senso sistematico, destinati all’Italia tale raccolta prende il nome di Lombarda.
Nello stesso anno, l’Expositio ad Librum Papiensem prende in esame il Liber Papiensis: di ciascun capitolo si sforza
anche di raccordare il contenuto con quello degli altri capitoli che trattano la stesa materia per stabilire quale sia la
disciplina da applicare. In esso si trovano centinaia di rinvii specifici ai testi della compilazione di Giustiniano. L’autore
ricorre alla Lex generalis omnium del diritto romano là dove una questione non trova soluzione nelle leggi longobardo –
franche, ciò in caso di lacuna del Liber Papiensis che le contiene. Quest’ultimo è una raccolta degli editti longobardi e
dei capitolari granchi ordinata in senso cronologico usa un metodo interpretativo moderno per risolvere il contrasto
tra le fonti presenti nella raccolta e si desume l’esistenza di correnti dottrinarie a testimonianza della presenza
congetturata di un centro culturale quale la scuola di Pavia.
La riforma della Chiesa (tra X e XI secolo)
La riforma si mosse a favore della censura del concubinato ecclesiastico (soprattutto all’interno, come il monachesimo)
che portava a nascite illegittime e della censura dei comportamenti simoniaci, tanto che i battesimi compiuti da un
sacerdote simoniaco potevano essere annullati. Nel 1059 ci fu il decreto di papa Niccolò II sulla designazione del
vescovo di Roma da parte dei cardinali: a tale decreto si arrivò attraverso una serie di atti e l’elezione coinvolse anche la
base della Chiesa, ovvero il popolo. Nel 1059 – 1060 i canoni conciliari decretarono la condanna della simonia.
Riforma gregoriana: Gregorio VII fu Papa dal 1073 al 1085. Nel 1075 emanò il Dictatus Papae, in cui, attraverso
affermazioni apolitiche, decretò i poteri validi per il Papa non solo nei confronti della Chiesa (primato interno) ma
anche dell’imperatore il Papa può deporre e scomunicare l’imperatore la scomunica porta alla cessazione del
giuramento di fedeltà dei sudditi che potevano giurare fedeltà ad un altro signore.
Lotta per le investiture il 22 febbraio 1077 scomunica l’imperatore Enrico IV (nel 1072 aveva assegnato la diocesi di
Milano divenuta vacante) che aveva contrastato la Chiesa sull’ordine delle precedenze sulle investiture ecclesiastiche.
Solo il pentimento di Enrico fece revocare la scomunica a Canossa, grazie alla mediazione della regina Matilde di
Canossa. La lotta per le investiture terminò nel 1122 con il Concordato di Worms.
Collezioni canoniche: la vittoria delle posizioni riformatrici si coglie nelle collezioni canoniche dell’età gregoriana e
post – gregoriana. La Collezione in 74 titoli si diffuse in tutto il territorio della Chiesa. Successivamente, venne formata
la Collezione di Anselmo da Lucca, poi la Collezione di canoni del cardinale Deusdedit… A sua volta, Ivo di Chartres
(1094 - 1095) scrive tre collezioni a cui attingeranno le varie opere del XII secolo:
•
Decretum: criteri di risoluzione dei conflitti tra i canoni fondati sul principio della distinzione bisogna
analizzare le varie fattispecie, frammentarle e, poi, riunirle avendo, così, avuto una visione completa;
• Panormia: raccoglie canoni conciliari e decretali;
• Tripartita: raccoglie canoni conciliari e decretali.
Si gettano le basi per la successiva organizzazione della Chiesa e del suo diritto.
L’età del diritto comune classico (secoli XII – XV)
In questo periodo la società, la cultura e le istituzioni si trasformarono radicalmente. Innovazioni:
• Riforma della Chiesa e degli ordini monastici;
• Spostamento dalla campagna alla città, la quale risorge diventando il centro delle attività economiche
nell’epoca dei Comuni cittadini e rurali (tale fenomeno si sviluppa nel centro–nord, perché al sud vi era il
Regno di Sicilia che non accetta i Comuni) tali centri si sviluppano anche in Inghilterra;
•
Le città aprono i confini per potersi espandere, richiamando anche i servi e concedendo loro dei privilegi
prendono il nome di cives (trasformazione dei rapporti feudali). Si ha, in questo modo, una prima forma di
democrazia; i cives si riunivano in assemblee dove potevano approvare leggi;
• Si sviluppa il commercio a breve e lunghe distanze, aprendo le rotte commerciali;
• L’artigianato è una caratteristica dei Comuni che daranno origine alle corporazioni (a differenza del 700 in cui
le corporazioni erano mal viste, nel 1200 questo cambiò statuto corporativo molto fiorente);
• Si formano forti monarchie in Italia meridionale, Francia e Inghilterra;
•
Nel XII e XII secolo cambiano le tecniche di coltivazione dei campi si aumentano i cicli produttivi dei campi
per sfamare maggiormente.
•
Importante è la cultura, non solo nel campo del diritto nascono le università;
•
Nasce una nuova scienza del diritto matrice del “diritto comune” in cui convivono il diritto civile (VI secolo
va aggiornato) e canonico (diritto nuovo il Papa emana norme in relazione alle esigenze della società).
I Glossatori e la nuova scienza del diritto: segnano l’origine della nuova cultura giuridica. Nell’XI secolo si scorgono i
segni di rinascita dell’Impero romano. Si ha l’impiego del diritto romano in alcune vertenze celebri. Il Corpus iuris
civilis assolve il ruolo di diritto positivo non deve avere contraddizioni, le quali devono essere risolte dagli interpreti.
Placito di Marturi (1076) il nome di una sentenza che ribadisce l’incapacità del sistema di trovare un modulo di
amministrazione della giustizia che porti ad una soluzione (neanche con il duello) espresso nel Placito di Garfagnolo.
Scuola di diritto a Bologna: nei primi anni del XII secolo nasce a Bologna la prima università europea per il diritto
(anche se la data istituzionale risale al 1088). Le origini sono avvolte nell’oscurità. Verso la fine del secolo XI, inizia,
forse, ad insegnare a Bologna il giudice Pepo (indicato come Aurora iuris o Lucernia iuris sistema d’illuminazione).
Fondatore della scuola è considerato, con maggiore certezza, Irnerio (1112 &nd