Classificazione temporale
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Dal 476 d.C. al 1492 d.C. punto in cui si apre la fase moderna. Il medioevo si
distingue fra alto medioevo e basso medioevo.
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Vi è una stagione di crisi profonda, rispetto a quella che l’aveva preceduta, è
quella chiamata alto medioevo, quello barbarico, ed è ricompreso fra la caduta
dell’impero romano d’occidente (476) e l’undicesimo secolo, l’inizio del mille.
La seconda lunga parte, il basso medioevo, che volge verso l’età moderna e che
passa dalla crisi alla rinascita delle istituzioni e dell’economia, e anche della
cultura giuridica. Medioevo calante e medioevo crescente.
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Tutto ciò che l’impero romano lasciò sul terreno, sia che fossero macerie o che
fosse altro, nulla di tutto questo va perso, perché verrà rispolverato, e riutilizzato
come emblema dietro il quale nascondersi.
Quello che rimane sul terreno è l’idea forte di una struttura istituzionale
verticistica, l’impero romano e l’imperator. Struttura di acquisizione non
antichissima. Rimane anche una pluralità di fonti normative, che però
diventeranno una promanazione della volontà dell’imperatore, le costituzioni
imperiali. AfQianco ad esse rimane solo un’altra fonte, quella dei giuristi dotati di
ius respondendi. Quindi leges e iura (responsi) formano il pacchetto binario del
diritto, nel sistema della Roma imperiale in età tardo antica. Crisi che non
coinvolge granché l’oriente, che è ancora robusto e continuerà ad andare avanti
Qino al decimo secolo e oltre.
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Il pacchetto risolutivo della giustizia di queste due sole fonti era stato progettato
per evitare una confusione fra le fonti. Quando poi nasce la legge delle citazioni,
relativa ai 5 giuristi citati, il sistema giuridico subisce un’ulteriore decurtazione,
poiché tutto ciò che non era legato ad essi non valeva più nulla.
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L’eredità più importante che l’impero romano lascia al medioevo è una società
organizzata in maniera piramidale, con solo leges e iura.
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27/2/2013
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Volgarizzazione del diritto: rendere più chiaro e fruibile il diritto romano, che
evidentemente non era più chiaro e semplice, non perché esso stesso non lo
fosse, ma perché gli utenti del diritto non erano più in grado di interpretarlo nella
maniera corretta, perché evidentemente in declino.
Di conseguenza la funzionalità prevale sulla qualità del prodotto del diritto.
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Ed ecco che si ebbe un processo di riscrittura delle raccolte della giurisprudenza
romana classica in forma riassunta e sempliQicata. Questa è la volgarizzazione,
cioè è stata portata la conoscenza del diritto anche alle persone comuni non in
grado di capire la originale versione.
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Questa produzione volgarizzata è filtrata nella successiva fase medioevale, e
almeno per i secoli dell’alto medioevo, quindi la prima parte, questo perché
era necessaria una coesione fra le nuove popolazioni germaniche e
barbariche con i vecchi ci>adini romani, e da qui nascerà una commis@one di
etnie .
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Le popolazioni germaniche che entrano a far parte dell’Europa che aveva fatto
parte dell’impero romano, era necessario che si integrassero in qualche modo.
Solo le fonti romaniche volgarizzate furono le uniche a sopravvivere e ad essere
riconosciute nel tardo antico.
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Dopo un periodo del genere si ebbe però una grande rinascita del 11esimo
secolo, deriva dalla ritrovata capacità di comprendere i testi, le normative, e
questa capacità deriva da una stagione di forte recupero per l’Europa dopo il
1000. Recupero politico, economico, e culturale.
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Questo recupero porta anche ad un sistema normativo più attento e una
percezione culturale che sia in grado di utilizzarlo.
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La Chiesa cristiano-‐cattolica viene assunta all’interno dell’impero come un suo
organismo e comincia a rispecchiare il fenomeno del cesaropapismo. Il ponteQice
Gelasio I formula il principio dualistico (c.d. principio gelasiano) fra ponteQice e
imperatore.
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Il diritto della chiesa riguardava tutto ciò che fosse legato alle gerarchie interne
della chiesta, nonostante essa non fosse ancora istituzione politica, ma aveva
comunque delle regole di autogoverno.
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Fino al 450 circa non esiste un primus inter pares, un pontifex che guidi
realmente la chiesa, sarà poi la necessità di rispondere ad una stagione di eresie,
di necessaria affermazione di dogmi e cardini intorno ai quali concentrare la
comunità ecclesiale, che avvallerà l’esigenza di individuare una Qigura guida, un
pontifex che segni e detti le politiche della chiesa. Direzione nei confronti della
quale la comunità vescovile oppose non poca resistenza, ma che si proQilò
necessaria nel momento in cui si aggiunse la minaccia della presenza sui territori
non più difesi da Roma di popolazioni germaniche portatrici di culti pagani, che
minacciavano la chiesa, nei confronti dei quali c’era la necessità di porre Qigure
carismatiche e uniQicanti.
Imperatori e ponteQici vivono all’interno della stessa giurisdizione, nel 490,
Gelasio formula appunto il principio dualistico, secondo il quale c’era un perfetto
bilanciamento tra potere dell’impero e potere della chiesa.
Nella pratica non ci fu mai un effettivo bilanciamento, molto sangue è scorso nel
tentativo di far prevalere le ragioni dell’uno o dell’altro e Qino a quel processo che
con l’inizio dell’età moderna (1500/1600) che sancì l’assegnazione del potere
statuale, si è sempre avuto che la chiesa contendesse all’impero parte della
gestione delle leve del potere politico.
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Solo con la riforma protestante della seconda metà del 1400 che attacca
duramente la chiesa cattolica romana, coinvolta ed immiserita dalla collusione
col potere politico, distaccandosene e creano quelle altre correnti protestanti, e
con la successiva controriforma cattolica della prima metà del 1500, che la chiesa
romana capisce e afferma che per salvarsi deve staccarsi dal potere politico.
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Diri>o romano e diri>o della chiesa
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La chiesa vive dentro l’impero e sta alle sue regole, alle sue fonti giuridiche, e il
diritto della chiesa delle origini è un diritto romano cristiano, perché la chiesa
non poteva permettersi di perdere tempo a creare totalmente un complesso
normativo originale, utilizza quindi la sistematica del diritto romano e la volge a
suo favore.
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Laddove il diritto romano classico aveva in modo scultoreo disegnato in una
rafQigurazione di cerchi concentrici la schematica del sistema giuridico in 3 sfere,
l’una contenuta dall’altra (ius naturale, ius gentium, ius civile), nella rilettura
cristiana del diritto romano classico (che trova la migliore rilettura nel corpus
iuris giustinianeo) lo ius naturale viene riletto e ridivulgato come il diritto scritto
nelle cose ma scritto da dio, la superiore armonia del creato voluta da dio, alla
quale il complesso delle leggi umane e il diritto positivo devono cercare di
uniformarsi.
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Attraverso quindi la lente colorata del cristianesimo, quella architettura del
diritto romano non cambia granché, e su questa base la chiesa romana costruisce
il proprio ordinamento, sia esterno sia interno.
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28/2/2013
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Una volte che la religione cristiana diventa religione dell’impero, si accorge che
c’è la necessità di far trovare un ordinamento giuridico anche per lei, e quindi
come già detto prende spunto dall’ordinamento romano.
Questa mutuazione avviene colorando l’ordinamento romano dell’essenza della
chiesa, e alla luce della fede rende proprio l’ordinamento pagano romanistico,
che diventerà tra il IV e il V sec. d.C. un ordinamento giuridico romano cristiano.
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Il primo organo legislatore della compagine ecclesiale sono i concilia, le
grandi assemblee dei vescovi della cris@anità . Potevano essere ecumenici,
oppure locali, provinciali, legati a quella partizione in province dell’impero
romano sia d’oriente che d’occidente.
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Dai concilia che venivano convoca@ con una certa frequenza sopra>u>o nei
secoli della fondazione della compagine ecclesiale dell’impero, escono delle
regole, vere e proprie leggi, che prendono il nome di canoni .
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Queste regole esprimono la volontà dei vescovi della prima cristianità intorno ad
essenziali punti di diritto. La prima fase fondativa della chiesa vede la funzione
legislativa mirata a fondare i principi e i dogmi di fede dell’ortodossia e della
comunità ecclesiale. Di conseguenza compito primario dei concilia era quello &
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Storia del diritto medievale e moderno
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