L'idea di Europa: realtà e mito
Il Sacrum Imperium
La civiltà europea inizia ad originarsi nell’alto Medioevo, trovando le sue radici nell’età dell’impero carolingio. Con l’incoronazione imperiale di Carlo Magno, avvenuta nell’anno 800 ad opera di Papa Leone III, nasce un nuovo impero d’occidente, Sacrum Imperium, che rappresenta la continuazione del vecchio impero romano d’occidente.
L’obiettivo principale di Carlo Magno era quello di creare un impero fortissimo, che accomunasse genti appartenenti a popoli diversi, dotate di culture diverse, da contrapporre alla potenza di Bisanzio. Dal punto di vista territoriale, il Sacrum Imperium abbracciava tutti quei paesi che attualmente compongono l’Europa, ad esclusione della penisola iberica e dei paesi scandinavi.
In quest’opera di reciproca assimilazione di culture diverse (cultura cristiana, romana e germanica), un ruolo fondamentale è svolto dalla Chiesa cattolica, che si è posta immediatamente l’obiettivo di garantire l’unità civile e religiosa di tutte le genti occidentali (Respublica Christiana). Protagonisti principali di questo processo sono stati anche i clerici. Abili nell’utilizzo della lingua latina, hanno dato veste latina alle prime teorizzazioni giuspolitiche che la cultura del tempo elaborava.
La Respublica Christiana e il mito di Roma
Nell’anno 843, col trattato di Verdun, i figli di Ludovico il Pio, successore di Carlo, si spartirono i territori dell’impero, determinando una divisione tra area francese e tedesca. Nasce da ciò l’impero romano-germanico degli Ottoni e degli Svevi, che perpetuamente fu attorniato dall’ostilità politica di Francia, Spagna e Inghilterra.
A prescindere dalla divisione territoriale, rimase comunque in vita quell’idea di christianitas, come comune fondo religioso che univa tutti i paesi cattolici, rientranti o meno nell’impero dei sovrani tedeschi. Già a partire dall’età carolingia, gran parte della cultura occidentale era stata conquistata dal mito di Roma eterna, ovvero di una città su cui facesse perno un impero universale, romano e cristiano.
Tale mito nasce dal momento in cui si instaurano rapporti politici prima tra Roma e l’impero carolingio, poi tra Roma e l’impero ottoniano e svevo. Per concludere, con l’incoronazione di Carlo Magno la Chiesa si lega alla più potente forza temporale dell’occidente cristiano; questo legame è destinato a durare per secoli. Da ciò è possibile capire che ci troviamo di fronte ad una concezione tipicamente medioevale: lo Stato non ha un proprio autonomo fondamento etico, bensì un fondamento religioso.
Unum Imperium, Unum Ius
Le origini medioevali del diritto comune
Il dogma universalistico dell’unità del diritto: la dottrina della scuola giuridica di Bologna. La concezione etico-politica del Sacrum Imperium trovò espressione anche nel campo del diritto; l’obiettivo era quello di creare una legge comune per tutti i popoli che comprendeva l’impero. Solo col rinascimento giuridico italiano del XII secolo che l’idea dell’unità del diritto troverà la piena elaborazione dottrinale, in particolare con la nascita della scuola del diritto a Bologna.
I dottori bolognesi, detti anche Glossatori, si dedicarono ad uno studio scientifico del diritto, che assunse carattere universitario e si fondò su una riscoperta dei testi giustinianei. I glossatori considerarono la normativa giustinianea come ufficiale diritto vigente; conferirono a tale normativa la legittimazione ad essere legge comune dell’impero, normativa gerarchicamente superiore ai diritti particolari dei vari popoli.
La tradizione della Lex Romana nel Medioevo Barbarico e Feudale
L’idea di una società cristiana legata non solo dalla fede, ma anche da una legge comune, trova la sua teorizzazione giuridica nelle riflessioni della dottrina romanistica bolognese. A partire dal IX secolo in poi, prima con la rinascita culturale carolingia, poi con il rinnovamento ottoniano dell’impero, si pongono le premesse ideologiche della teoria bolognese sullo ius commune.
La fusione etnico-spirituale delle genti latine e germaniche, unitamente alla rinascita di una economia cittadina, produsse il netto riprendere quota della lex romana, che si afferma come legge più diffusa e più prestigiosa. Questi ed altri fatti hanno concorso a garantire la celebrazione del diritto romano come diritto generale, come legge per eccellenza dell’impero romano-cristiano.
Per concludere, alla scuola giuridica di Bologna si deve il merito di aver fatto nascere l’idea di riconoscere le leggi romane come diritto universale dell’impero, al di sopra di qualsiasi altra normativa.
Le Quaestiones de Iuris Subtilitatibus
Il principio di unità del diritto, fulcro della concezione giuspolitica medioevale, fu teorizzato nel XII secolo in un trattatello intitolato Quaestiones de Iuris Subtilitatibus. L’autore dell’opera si richiama all’autorità divina per sottolineare l’indiscussa legittimità delle norme dell’impero. Queste ultime sono per eccellenza i precetti romani e le leggi emanate dai Cesari e dai loro successori.
Il capo dell’impero non poteva però tollerare che le leggi a suo tempo promulgate dai re barbarici continuassero ad essere osservate come diritto personale; visto che i singoli regni barbarici erano stati fusi nell’Impero, dall’unità di quest’ultimo doveva per forza discendere anche l’unità del diritto. Il diritto dell’impero, ovvero il diritto romano, diventava per l’autore dell’opera l’unum ius, cioè il diritto universale.
Questa teoria dell’unità, adottata dai giuristi bolognesi al campo del diritto, era conforme al pensiero aristotelico che dominava nel medioevo, secondo il quale tutte le realtà dell’universo erano ordinate gerarchicamente, a seconda del grado di partecipazione all’essere e all’unità eterna di Dio.
La pluralità degli ordinamenti giuridici
Il concetto di unum ius emerso all’inizio del XII secolo, si evolve nel concetto di ius commune. L’ideologia giuridica unitaria, propria dell’alto medioevo appare essere un’utopia, se rapportata alla situazione politica della società post-feudale nei territori dell’impero romano-germanico.
Al tempo delle quaestiones, l’impero era formato da una serie di ordinamenti giuridici particolari; ciascuno di questi tendeva a reggersi con propri statuti, consuetudini e costituzioni, ovvero con un nuovo diritto solitamente in contrasto con i principi romani. Si realizzava, nella struttura politica sociale dell’impero post-feudale, il fenomeno del particolarismo giuridico; i nuovi regni, che si imponevano con la forza, dichiaravano di non essere soggetti all’autorità imperiale.
La società dell’XI e XII secolo viveva un’età di rinnovamento economico, sociale e culturale, che si suole definire rinascimento medioevale. La novità più interessante è la nascita del rinascimento giuridico correlativamente alla nascita della scuola di diritto di Bologna.
Uno dei problemi che la dottrina giuridica affrontò nel XII secolo fu quello di conciliare il principio dell’unum ius in unum imperium, con la realtà di una pluralità di ordinamenti all’interno dell’impero. Allo scopo di conciliare il diritto romano dell’impero e i vari diritti degli ordinamenti particolari, la scienza giuridica medioevale elaborò il concetto di ius commune.
La configurazione originaria del concetto di Ius Commune
Ritornando al concetto di unum ius, questa espressione compariva già in un frammento delle Istituzioni di Gaio, ove designava il diritto delle genti (ius gentium), patrimonio dell’intera comunità umana. Ad esso si contrapponevano gli iura propria delle singole civitates.
Nel linguaggio del giurista medioevale, per commune si intende il diritto romano, cioè il diritto dell’impero universale, emanato in vista delle esigenze della respublica christiana. In tale quadro tecnico, l’impero e lo ius commune divengono un tutt’uno, cui si collegano, in rapporto di subordinazione, i molteplici ordinamenti particolari, ciascuno con il proprio diritto (ius proprium).
È un concetto che presuppone l’esistenza di un quadro normativo unitario, nel quale rientrano sia le norme comuni, sia quelle particolari. In questa costruzione, il diritto comune viene presentato dai giuristi come diritto superiore, universalmente valido, presupposto fondante dei vari diritti particolari. Per quanto riguarda, infine, il significato dell’espressione ius commune, è opportuno avvertire che con tale formula indichiamo il diritto romano-canonico.
Per concludere diremo che l’idea del diritto comune, come esempio di legge unica e universale in cui si concilia la molteplicità delle leggi particolari, era la naturale veste giuridica dell’ideale di giustizia e armonia politica del medioevo.
L'Utrumque Ius
Attraverso il concetto di ius commune, la giurisprudenza medioevale cercò di risolvere in primis la questione dei rapporti fra impero e chiesa, poi la questione della configurazione pubblicistica dei regni e delle civitates autonome rispetto all’impero.
Quanto al primo problema, quest’ultimo creò un contrasto tra la dottrina curialistica (superiorità del pontefice) e la dottrina imperialistica (superiorità dell’imperatore). La giurisprudenza formulò il postulato della Ordinatio ad Unum, stabilendo che le succitate potestà erano entrambe sovrane e indipendenti, produttrici entrambe di due separati corpi normativi, civile e canonico.
L’Ordinatio presuppone però una stretta unione tra norme canoniche e norme imperiali; tale unione viene definita Utrumque Ius. Quanto al secondo problema, in tutta Europa era andata emergendo una molteplicità di monarchie territoriali politicamente e giuridicamente indipendenti (si pensi al regno delle due Sicilie fondato dai Normanni). Questi regni rimanevano comunque legati a Roma dal vincolo della cristianità.
La giurisprudenza medioevale sosteneva che i monarchi di questi regni potevano rifiutare l’autorità dell’imperatore e che ciascuno di essi, nel proprio regno, deteneva la stessa potestà che l’imperatore deteneva su tutta la terra. Il pensiero medioevale, quindi, riconosceva formalmente la potestà universale dell’imperatore, senza riconoscere, però, a quest’ultimo, la possibilità di interferire nei poteri di governo dei vari stati.
Ius Commune e Ius Proprium
I giuristi medioevali affrontarono il problema di definire le funzioni che gli ordinamenti comunali (ordinamenti particolari) presenti all’interno dell’impero potevano di fatto esercitare, soffermandosi in particolare sul potere di emanare norme giuridiche. I comuni, infatti, rivendicavano il potere di emanare proprie leggi (auto governarsi), in alcuni casi andando anche contro lo ius commune.
I giuristi, dalla loro parte, reagiscono a ciò difendendo la superiorità gerarchica del diritto comune, legittimando le sole norme di diritto particolare che non contrastano affatto col diritto comune. Verso la fine del XIII secolo, i giuristi sono però costretti a riconoscere il fondamento degli iura propria, riconoscendo allo ius commune una funzione sussidiaria. Questo è il momento in cui il diritto comune acquisisce i caratteri della relatività; lo ius commune si presenta come un corpo normativo universale e completo, sempre pronto a colmare le lacune del diritto riscontranti nella molteplicità di sistemi normativi esistenti.
La visione pluralistica dell'esperienza giuridica: l'autonomia degli ordinamenti particolari
Con riguardo al problema del riconoscimento o meno dell’autonomia agli ordinamenti particolari, ricordiamo il pensiero di un giurista trecentesco, tale Bartolo da Sassoferrato. Quest’ultimo sosteneva che ciascun ordinamento esistente ha facoltà di autogovernarsi, ciascun organismo nel proprio interno e nei limiti delle proprie esigenze è libero di autoregolarsi come meglio crede.
Dottrina ancor più penetrante fu quella di Baldo degli Ubaldi. Le comunità politiche, secondo il giurista, nascono come fenomeno spontaneo, senza derivare da alcuna fonte del potere; posto ciò, ciascuna comunità trae, attraverso un processo naturale, la propria organizzazione e il proprio potere di autoconservarsi e autodeterminarsi. In sostanza, il diritto che ogni ordinamento si dà non deriva da alcuna fonte autoritaria esterna.
Per la prima volta riaffiora, nella storia del pensiero occidentale, una visione pluralistica dell’esperienza giuridica. V’è da dire che a un certo punto gli stessi giuristi si sono trovati coinvolti nella vita giuridica degli ordinamenti particolari; divennero, infatti, i diretti compilatori degli statuti cittadini.
Capitolo III: Diritto Comune e Gerarchia delle Fonti
Alla crisi del pluralismo politico medioevale
Principati e regni in Europa. L’evoluzione delle fonti normative dall’XI al XVI secolo fu legata ad una trasformazione politica in Europa. Per comprendere tale evoluzione, dobbiamo tener presente la distinzione fra la situazione dei territori imperiali (Italia e Germania) e quella dei territori investiti dal processo di formazione della nazionalità (Francia e Spagna).
Per quanto riguarda questi ultimi, il concetto di nazionalità aveva dissolto l’antica unità concepita dal mondo politico medioevale; l’imperatore era solo indirettamente il padrone del mondo (dominus mundi), ma di fatto non esercitava più alcun predominio. Questi regni non si sentivano più appartenenti all’unum imperium, per cui il diritto comune trovò in essi una applicazione residuale, solo in quanto accettato dal sovrano che lo faceva proprio, tollerandolo come consuetudine nazionale.
In Italia e Germania la situazione era diversa. Se da un lato le teorie medioevali legittimavano i poteri degli ordinamenti particolari, si riconosceva al tempo stesso la supremazia dell’autorità imperiale; lo ius commune restava per antonomasia il diritto dell’impero, base comune dei molteplici diritti particolari. Era ancora presente, quindi, una concezione prettamente universalistica.
A partire dal XV secolo la concezione universalistica entrò in crisi a causa di profondi mutamenti politici avvenuti nei paesi italiani, che via via si strutturavano in Signorie e Principati. Questi regni, che rappresentarono il superamento degli schemi politico-sociali medievali, si organizzarono in quella forma decentrata che fu l’Assolutismo Monarchico. Il principato si affermò come ordinamento sovrano e primario; si giunse, infatti, al punto che era lo stesso princeps a personificare lo stato, perseguendo una politica di accertamento amministrativo, legislativo e giudiziario.
La Statualizzazione del Diritto Comune
In tale quadro è il principe ad apparire come la suprema fonte di produzione del diritto, con la conseguenza che ogni altra norma a lui non risalente è rilevante solo se oggetto della sua approvazione. Nasce in tal guisa la nuova legislazione dello stato, che si frappone tra il diritto comune e il diritto locale dei vecchi ordinamenti particolari. Trattasi di legislazione lacunosa e frammentaria. Il diritto principesco si impone su ogni altra fonte del diritto, presentandosi anch’esso come diritto comune.
Tra il XV e XVI secolo, negli stati principeschi prende avvio un fenomeno già da tempo in atto: il diritto comune diviene diritto positivo dello stato in virtù dell’accettazione del sovrano e non in virtù della sua origine imperiale; in tal modo, il diritto comune si particolarizza e si regionalizza, consolidandosi la particolare realtà di più diritti comuni, ciascuno in riferimento ad uno specifico ordinamento principesco; si parlerà in tal caso di diritto comune particolarizzato. Tale concezione si collega al disfacimento dell’ideologia universalistica cara al medioevo. I nuovi stati fondano le loro strutture sulla tabula rasa, in conseguenza della distruzione dell’universalismo.
La Sopravvivenza di uno Ius Commune Superstatale nell’Età Moderna
Il fenomeno appena descritto non portò degli esiti radicali; il diritto comune verrà soprattutto applicato secondo gli orientamenti giurisprudenziali dei tribunali centrali che giudicano in nome del principe. Il diritto comune mostrerà quindi, anch...
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