Storia del diritto in Europa
A. Padoa Schioppa
Parte prima: Dall’età tardo-antica all’alto medioevo (secoli V – XI)
Irruzione delle popolazioni germaniche. Innesto di un complesso di istituzioni e di consuetudini nuove, lontane dal diritto romano. Sino alla fine del secolo XI, entro i regni germanici dell’Europa occidentale il sopravvissuto diritto romano coesiste e si intreccia variamente con le consuetudini germaniche, ovunque messe per iscritto dal VI secolo in poi, per lo più in latino. Contribuisce a trasmettere alla società civile molte regole giuridiche di derivazione romanistica che la Chiesa aveva fatte proprie, ma anche e soprattutto il patrimonio inestimabile della cultura antica greca e romana, trascritto su codici di pergamena da chierici e monaci del medioevo. Dal secolo IX il rinato Impero d’Occidente voluto da un grande sovrano franco, Carlo Magno, crea per la prima volta nella storia le premesse di un’unione politica e giuridica dell’Europa occidentale. La consuetudine domina il campo tra le fonti del diritto.
Il diritto tardo-antico
Le strutture pubbliche
I secoli che intercorrono tra l’età di Costantino (313 d.C.) e l’età di Giustiniano (527 d.C.) hanno conosciuto importanti trasformazioni. Il vastissimo territorio dell’Impero era ripartito amministrativamente in 114 provincie, suddivise paritariamente tra le due parti d’Occidente e d’Oriente. Bipartizione politica, giuridica e amministrativa non impedì che in qualche caso il comando venisse ancora accentrato in un solo uomo (Costantino, Giustiniano). L’amministrazione civile era stata separata da quella militare sin da Costantino, con una scelta radicale che si contrapponeva al principio classico romano della indivisibilità dell’imperium. La gerarchia militare faceva perno sui duces e sui magistri militum, quella civile era ripartita in ben cinque livelli. L’imperatore era il legittimo titolare di tutti i poteri. A lui spettavano le nomine dei governatori provinciali, a lui quelle di ogni altra carica dell’amministrazione civile e giudiziaria, militare, fiscale. A lui era inoltre riservato in via esclusiva l’esercizio del potere legislativo.
Legislazione postclassica
Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani dell’imperatore. Il Questore del sacro palazzo (responsabile delle questioni legali) e il Maestro degli uffici (capo della Cancelleria dell’Impero) elaboravano le costituzioni (edicta) che poi, con l’approvazione dell’imperatore, divenivano a ogni effetto leggi vincolanti nella parte d’Oriente o d’Occidente, quando non in entrambe le parti. A ciò si aggiungeva la funzione giudiziaria, esercitata anch’essa dall’imperatore per mezzo dei suoi giudici centrali. La corte imperiale, attraverso un suo ufficio centrale (scrutinium a libellis), risolveva tali casi emettendo a nome dell’imperatore un rescritto o un consulto, cioè un breve testo nel quale la questione controversa era impostata nei suoi profili di diritto sulla base dei dati forniti da chi l’aveva sottoposta a giudizio superiore. Il rescriptum veniva poi utilizzato non solo per il caso specifico che lo aveva provocato, ma anche per casi simili emergenti in altre parti dell’Impero. Gli imperatori intervennero per vietare che i rescritti predisposti dall’ufficio centrale fossero contrari a norme generali. Ma i rescritti vennero acquistando di fatto un ruolo di natura normativa. Le consuetudini e gli usi, i pareri dei giuristi a ciò accreditati, i senatoconsulti e le altre fonte dell’età classica erano ormai relegati nello sfondo, mentre la sola fonte divenuta centrale nell’evoluzione del diritto era costituita dalle decisioni imperiali nella duplice forma dei rescritti e degli editti di portata generale. La legislazione postclassica e giustinianea intervenne in quasi tutti i campi del diritto introducendo mutamenti profondi rispetto all’età classica (ad es., nel diritto di famiglia, influenza del cristianesimo, attenuazione dei rigori della patria potestà, etc.).
Da Teodosio II a Giustiniano
Gli interventi legislativi dei secoli IV al VI furono innumerevoli. Esigenza di raccogliere in testi organicamente concepiti il corpus delle costituzioni degli imperatori. Codice di Teodosio II (438 d.C.), Giustiniano. Quest’ultimo ha introdotto regole nuove in tutti i campi del diritto, ma soprattutto egli fu promotore della grande raccolta dei testi alla quale è legata la sua fama. Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che dovesse applicarsi nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero, senza la facoltà di attingere in futuro ad altre fonti; persino commentarla era severamente vietato. In Oriente la compilazione, integrata con le costituzioni degli imperatori, restò la base del diritto bizantino per quasi mille anni. In Occidente il tentativo ebbe esito precario: mentre l’Italia settentrionale subito dopo la sua morte fu occupata dai Longobardi, solo con la rinascita del secolo XII l’opera di Giustiniano inizierà in Italia e in Europa il suo ciclo vitale, come fonte capitale del nuovo diritto comune. La crisi dell’Impero non fu dunque anche la crisi del suo diritto.
Cristianesimo, chiesa, diritto
La Chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia
Affermazione del cristianesimo: valori e regole, influenza sulle istituzioni secolari. L’annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni di natura strettamente religiosa, molte delle quali tuttavia comportavano conseguenze dirette o indirette nella disciplina delle relazioni tra gli uomini e nei rapporti dei singoli con le istituzioni secolari (indissolubilità del matrimonio, necessaria gratuità del prestito, etc.). Il piccolo gruppo di discepoli di Cristo presentò sin dagli inizi le caratteristiche di un’istituzione dotata di regole. La Chiesa era un’istituzione gerarchica, esigenza di creare un organismo saldo e compatto, in grado di resistere alle spinte devianti di altre culture più radicate. Tra tutti i vescovi, quello di Roma fu ben presto riconosciuto come il principale.
Il testo sacro
Presenza di un testo sacro canonizzato e reso pubblico in forma scritta, noto perciò a tutti e non solo ai sacerdoti. Studio della Scrittura: veniva utilizzata non solo per intendere i precetti rivelati, ma anche per orientare il comportamento dei fedeli nei casi dubbi e per risolvere le controversie tra i cristiani. Problemi di raccordo tra i diversi brani della Scrittura: Agostino: “Le parole divine sembrano contrastanti tra loro, se non ci assiste l’intelletto”. Ragionamento: le dissonanze del testo sacro sono tali solo in apparenza.
Il primo diritto canonico
Le questioni religiose e teologiche cruciali relative alla natura umana e divina del Cristo vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi riuniti in concilio. I Concili ecumenici di Nicea del 325, di Costantinopoli, di Efeso, etc. La Chiesa considera il primo concilio quello tenuto a Gerusalemme nel 70 d.C.: si ritenne che attraverso la deliberazione dei vescovi riuniti si esprimesse lo Spirito Santo. E presto si moltiplicarono anche i sinodi locali. Prese forma così una fonte fondamentale del diritto canonico, quella costituita dai canoni dei Concili e dei sinodi, subordinata soltanto alla fonte suprema: la Sacra Scrittura, frutto della rivelazione divina. Diritto canonico dotato di norme e di sanzioni (esclusione del peccatore dalla eucarestia e dalla comunità dei fedeli). Legame col diritto romano.
Stato e Chiesa
Secolo IV: Rapporto dei cristiani con le istituzioni secolari
Muta: la religione cristiana, dopo due secoli nei quali i suoi adepti erano stati perseguitati, venne dapprima tollerata e nel 313 con Costantino venne riconosciuta e quindi dotata di privilegi (soprattutto, esenzione fiscale). Nel 380 la religione cattolica fu dichiarata da Teodosio la sola riconosciuta e ammessa nell’Impero.
Principio della separazione
Il cristianesimo dissociava il cittadino e il credente. Ma da quando l’imperatore stesso si dichiarò seguace di Cristo, il rapporto tra la Chiesa e i poteri secolari divenne più complesso e problematico. Nell’oriente bizantino forme di diretto intervento e di controllo dell’Impero sulla Chiesa (cesaropapismo) si mantennero costanti nei secoli.
La Regola benedettina
L’incontro tra la civiltà primitiva dei Germani e quella del tardo impero è stato influenzato dal cristianesimo. Il legame con il papato cattolico in occidente prevalse e si deve integralmente alla Chiesa se le testimonianze scritte della civiltà antica sono giunte a noi. Il monachesimo ebbe un’importanza particolare anche per il mondo del diritto. Nato in Egitto nel secolo III, il monachesimo si diffuse in Europa occidentale per impulso dei monaci venuti spesso da lontano. 529 viene fondato il primo monastero a Cassino da Benedetto di Norcia. La Regola da lui dettata nel secolo VI assunse un ruolo preminente in tutta Europa, con straordinaria moltiplicazione di monasteri di obbedienza benedettina. Notevole è nella Regola la precisa organizzazione prescritta per la vita monastica (ora et labora). Tanti codici da loro trascritti, povertà, castità.
Gregorio Magno
Monaco benedettino. Eletto nel 590 alla carica di vescovo di Roma, il papa Gregorio I svolse un’opera di guida e di disciplina del clero e della chiesa, in un periodo difficile perché i Longobardi tentarono di impadronirsi delle terre della Chiesa. Registro di circa 800 lettere che più tardi entrarono nelle collezioni di diritto canonico. Sia negli scritti che nelle lettere, Gregorio Magno discute e risolve una quantità di questioni di esegesi ma anche di pratica religiosa. Vi è il rispetto della distinzione tra la sfera secolare e quella religiosa, così da osservare sia i canones che le leges. E vi è lo sforzo di ricondurre la soluzione ai dettami della Sacra Scrittura: è infatti al testo sacro che si deve attingere la regola etica di condotta. Il metodo consiste nel ricondurre una questione dubbia ad un testo della Scrittura. Attività interpretativa dei patri della Chiesa, ma solo nelle questioni di natura pastorale e religiosa, non nelle questioni giuridiche, ove si rinvia alle leggi e ai canoni.
I penitenziali
I monaci irlandesi svilupparono sin dal secolo VI un particolare genere letterario: il penitenziale, in cui veniva prescritta ad uso del clero per ogni peccato la penitenza corrispondente, attentamente graduata in base alla gravità del peccato commesso (digiuno, castità, ma anche composizioni pecuniarie). Nell’età dei penitenziali si era ormai affermata la confessione segreta avanti al sacerdote che aveva sostituito l’originaria confessione pubblica, ammessa una sola volta nella vita. L’irrogazione della pena spirituale è in funzione non del semplice fatto commesso, ma anche dell’intenzione di chi lo ha commesso. Elemento soggettivo: impostazione che più tardi si farà strada nel diritto penale secolare.
Il diritto dei regni germanici
I Germani avevano da secoli un loro proprio diritto, in parte comune a tutti, in parte specifico di ciascuna stirpe. Le stirpi germaniche costituivano altrettanti popoli nomadi, e ciò spiega come non praticassero l’agricoltura intensiva bensì la caccia e la preda di guerra come fonti prime di sostentamento. Pertanto la proprietà immobiliare era loro sconosciuta. I campi venivano annualmente distribuiti in base all’autorità sociale. Erano popoli guerrieri. Con l’ingresso nell’esercito i maschi raggiungevano, dopo la pubertà, lo stato di adulti ed erano quindi sottratti alla patria potestà. Assetto militare e civile basato sull’assemblea degli armati. La famiglia era composta da svariati nuclei familiari. Comuni all’intera popolazione erano i pascoli. Il matrimonio costituiva una vendita della sposa alla famiglia dello sposo. Le offese di ogni genere arrecate ai singoli causavano il legittimo ricorso alla vendetta privata (faida) di norma dunque senza l’intervento della comunità. Ma già al tempo di tacito era possibile riparare alle offese arrecate con composizioni patrimoniali calcolate in natura (capi di bestiame). La giustizia veniva amministrata da capi eletti nell’esercito. I non frequenti processi si fondavano prevalentemente sull’ordalia (è un'antica pratica giuridica, secondo la quale l'innocenza o la colpevolezza dell'accusato venivano determinate sottoponendolo ad una prova dolorosa o a un duello. La determinazione dell'innocenza derivava dal completamento della prova senza subire danni (o dalla rapida guarigione delle lesioni riportate) oppure dalla vittoria nel duello), sul giudizio di Dio, cioè si decidevano invocando l’intervento del sovrannaturale per stabilire torto e ragione (il duello giudiziario aveva questa natura). Regole consuetudinarie, né poteva essere diversamente in quanto la scrittura era loro sconosciuta. L’irruzione ripetuta e inarrestabile di numerosi nuclei di stirpe germanica entro i confini dell’Impero romano costituì nei secoli V e VI una delle ragioni delle sue crisi.
La personalità della legge
I Visigoti in Gallia, i Franchi nella Gallia settentrionale, i Longobardi in Italia, si trovarono a governare su popolazioni che sino ad allora avevano vissuto secondo il diritto romano mentre essi, i dominatori, praticavano consuetudini completamente diverse. Problemi ardui di controllo dei territori. Scelta di tenere distinto il diritto dei vincitori da quello dei vinti. In un medesimo ordinamento, entro un medesimo regno fu così riconosciuta la legittima coesistenza di una pluralità di diritti, ciascuno dei quali applicabile ad una specifica etnia (principio della personalità della legge): i rapporti giuridici tra etnie diverse (matrimoni, etc) furono per lungo tempo quasi inesistenti. Tutt’altro che omogeneo nei diversi regni. Lo stesso principio della personalità della legge conobbe deroghe importanti, come nel regno visigotico.
Il diritto visigotico
I primi a cimentarsi nel difficile compito di legiferare furono i Visigoti. Le loro codificazioni furono ispirate al diritto romano postclassico. Solo in una seconda fase la legislazione visigotica assunse maggiore originalità. Liber iudiciorum: si mantenne il codice di impronta romanistica, vengono recuperate le consuetudini di derivazione germanica e si impone il testo così stabilito a tutti i sudditi, senza distinzione di stirpe. I matrimoni misti erano stati ammessi sin dal secolo VI. Nella legislazione visigotica fu sensibile anche l’influenza religiosa ed ecclesiastica e nel Regno visigotico fu composta una delle più importanti collezioni di diritto canonico dell’alto medioevo, la Hispana. Anche dopo che, nell’anno 711, il Regno di Toledo venne abbattuto dalla spinta travolgente dell’islam, il Liber iudiciorum sopravvisse come testo normativo per la popolazione non araba della penisola iberica.
La Legge Salica
Clodoveo, re del popolo germanico dei Franchi. Promosse l’approvazione ufficiale di un testo di leggi che è tra i monumenti del diritto medievale europeo, il Pactus Legis Salicae. Origine consuetudinaria ma poi messe per iscritto. L’intento è di sostituire l’originaria vendetta o faida con la compositio cioè una sanzione ormai computata in danaro. L’economia che la Legge Salica presuppone è ancora prevalentemente incentrata su un modo di vita non stanziale (ben poco vi è sul possesso immobiliare, nulla sull’occupazione illecita delle terre), con particolare cura per le questioni legate agli animali domestici. In caso di omicidio le composizioni pecuniarie sono differenziate a seconda che l’atto sia stato palese o occulto, che la vittima sia maschio o femmina, un militare di guerra o un civile, un franco o un romano. Consuetudini arcaiche intrise di elementi magici, certamente precristiane, governano anche i rapporti familiari, ad esempio nella responsabilità solidale tra la linea materna e la paterna per le sanzioni pecuniarie. Non mancano segni di interventi normativi dovuti alla volontà del re Clodoveo.
Il diritto longobardo
Si estese nell’Italia settentrionale e centrale sino a Spoleto e Benevento, ripartito in trenta territori facenti capo ad altrettanti duchi. Nel 643 il re Rotari, assunse l’iniziativa di far codificare le consuetudini del suo popolo, che in precedenza non erano mai state redatte per iscritto. E come già presso i Visigoti e presso i Franchi, la lingua usata fu quella latina. Anche l’Editto di Rotari, come già la Legge Salica, è per gran parte dedicato alla specificazione delle ammende inflitte per ciascun possibile atto illecito, con un’enumerazione analitica dell’ammontare di ciascuna in base alla gravità del danno. Le ammende andavano per metà all’offeso o alla sua famiglia, per metà al re: un segno del carattere ormai in parte pubblico del sistema delle sanzioni. In coerenza con il principio di personalità della legge, Rotari volle che l’editto si applicasse alla sola popolazione longobarda del regno, non ai romani. Tra i mezzi di prova, i solo inclusi sono il duello e il giuramento: l’accusato poteva scagionarsi mediante il “giuramento di purificazione” di dodici sacramentali, cinque dei quali scelti dall’accusatore e cinque dall’accusato: occorreva l’unanimità dei dodici per ottenere l’effetto liberatorio. Nel 712, Liutprando: il re si era convertito al cattolicesimo, e con lui l’intero popolo. L’influenza della Chiesa (consentono la manomissione del servo davanti all’altare, migliorano la posizione successoria delle figlie in assenza di maschi, semplificano la procedura per le donazioni alla Chiesa). Altre norme mettono in evidenza l’influenza del diritto romano.
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