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STORIA DEL DIRITTO MODERNO

Le premesse della giurisprudenza consulente sono che:

 A partire dalla metà del Trecento, con Bartolo da Sassoferrato, il giurista ricorda la legge senza

riportare il testo e la commenta.

 Su singoli problemi giuridici iniziano a formarsi complessi di opinioni condivise dai vari dottori cioè

accreditate dalla tradizione. Queste vengono indicate con il nome di communes opiniones. Queste

non sono verità assolute, ma ipotesi sempre perfettibili di un problema giuridico.

Si ragiona così sull’argumentum ab auctoritate.

Si utilizza l’opinione del giurista più autorevole che si fonda sulla teoria romana dell’exemplum

(corrispondente circa al precedente giudiziale) ma ne stravolge le regole, infatti Giustiniano aveva precisato

“exemplis non est iudicandum, sed legibus”

che il precedente non era vincolante (necessarium): (C.7.14.15)

fatta eccezione per la sentenza del principe.

La scienza giuridica tardomedievale nella prassi risolve i casi dubbi con l’opinio di un auctoritas.

Chi sono in questo caso le autorità? Alcuni giuristi diventano con il tempo delle autorità.

cattedra che sono anche notai, avvocati e magistrati; è comune che l’attività

Spesso queste sono i giuristi di

di maestro rimanga quindi in ombra.

I sistemi giuridici tardo medievali si distinguono notevolmente in Europa.

 Nell’Europa continentale di Civil Law i giuristi dottori interpretano e completano le norme del

legislatore indicando opzioni e soluzioni che eliminano i dubbi.

 Nel sistema inglese di Common Law sono i giudici a svolgere quella funzione di completamento

delle lacune legislative che nell’Europa continentale svolgono i dottori universitari.

Le ragioni che portano ad una considerazione diversa sono l’amministrazione della giustizia e la

considerazione data al corpus iuris civilis interpretato dai giuristi.

La scienza giuridica alla fine del quattrocento si divide in due movimenti:

 Mos gallicus: tendenza di pensiero che si consolida in Francia (umanesimo giuridico) e che si

sviluppa al di fuori delle scuole.

 Mos italicus: pragmatismo giuridico, produzione eminentemente legata alle esigenze forensi

(Bartolismo, rinvio acritico alle opinioni di Bartolo).

Tra i nuovi generi letterari del Mos italicus spiccano:

1. TRACTATUS che da raccolte di quaestiones (es. Alberto da Gandino) diventano vere e proprie

trattazioni di approfondimento monografico in un istituto giuridico.

2. CONSILIA sono i pareri richiesti a i giuristi; sono motivati ad esempio nella prima età comunale da

un insufficiente livello di cultura giuridica deli consoli.

Nel Duecento i podestà richiedono pareri a giudici professionisti, a giuristi di altre città o a professori,

probabilmente per evitare un processo per sindacato al termine del loro mandato, nonostante fossero spesso

persone competenti giuridicamente.

L’autore del parere legale nel 1200 si limita ad esprimersi in modo breve e conciso, senza supporto di

testuali. Solo in pochi casi l’autore del

argomentazioni consilium si appoggia a citazioni di testi romanistici,

di norme statutarie o di opinioni dottrinali autorevoli come Azzone. Fino al 1500 le sentenza non riportano

una motivazione che le supporti.

elettive finiscono con abdicare all’esercizio del potere giudiziario, affidandolo ai membri

Le magistrature

delle corporazioni dei giurisperiti. Solo nel 1300 quando si esaurisce la fase popolare del comune medievale

e si affermano le signorie, alla giustizia cittadina si affiancherà la giustizia del signore, esercitata attraverso

giudici di sua scelta costituiti in tribunale di ultima istanza, ovvero in appello.

corti sovrane dell’età moderna.

Di qui nasceranno le

I consilium richiesti dai consoli, podestà e signori possono essere di due tipi:

1. Consilium sapientis iudiciale quando il parere è richiesto dai giudici al giurista-dottore.

2. Consilium sapientis pro veritate quando il parere del giurista-dottore è prodotto in giudizio per la

parte (in aggiunta all’allegatio). Sono ben distinti dalle “allegazioni” degli avvocati: chi li

sottoscrive dichiara che nelle vesti di giudice, tale sarebbe la sua decisione.

Nel consilium il giurista-dottore impegna la propria responsabilità scientifica e giuridica in modo

rispetto all’avvocato (il cui compito è difendere il cliente al meglio delle sue

differente sia

possibilità, senza obbligo morale sulla coerenza con le tesi sostenute in un diverso processo) sia

rispetto allo stesso giudice (considerato che non vi era obbligo di motivare in diritto le decisioni).

Si ha così un trionfo del pragmatismo.

Fino al 1400 l’attività consiliare per i giuristi di cattedra era secondaria, ma a partire dal 1400 questa diventa

l’attività principale dei giuristi di cattedra. è il metodo utilizzato all’interno delle scuole

Il mos gallicus non entra nelle scuole e il mos italicus

universitarie per l’insegnamento del diritto.

Giuristi di maggior rilievo di questi anni sono Paolo di Castro, allievo di Baldo a Perugia, professore ad

Avignone, Siena, Bologna, Perugia, Padova e Firenze ed autore di commentari e consilia.

Sono degni di nota anche Francesco Accolti, Giason del Maino e Filippo Decio.

L’umanesimo giuridico (mos gallicus iura docendi) è una corrente di pensiero che si contrappone alla scuola

dei commentatori detta mos italicus iura docendi.

Il rinascimento giuridico prende avvio con l’opera di Irnerio, l’umanesimo giuridico invece inizia nel 1400.

Il 1400 è il secolo della piena maturità della scienza del diritto comune; si chiude l’età del “diritto comune

classico” compreso dal XII al XV.

Con il 1500 si apre l’età e per quanto riguarda il diritto l’età del

moderna tardo diritto comune.

Si sviluppano altri generi letterari ulteriori e diversi dal “commento” ovvero i consilia.

Le università e i centri di formazione scolastica dediti al diritto propongono una didattica ripetitiva e stanca:

si utilizza la magna glossa di Accursio ma il metodo è quello coniato dalla scuola dei commentatori.

Si ripetono nel tempo gli stessi interessi e le stesse attenzioni per il diritto romano interpretato dai giuristi e

per il diritto canonico.

Fuori dalle aule delle scuole i giuristi utilizzano ampliamente l’argumentum ab auctoritate; le ragioni e le

decisioni prese nei tribunali sono supportate dalle communes opiniones.

Ci giungono da alcuni letterati come Dante e Petrarca pesanti accuse contro i giuristi.

Affermano che si ha:

L’umanesimo letterario è caratterizzato da questi punti:

 È un movimento culturale estraneo alle scuole

 Ripropone un prepotente ritorno alle arti liberali, in primis alla grammatica

 La dialettica, abusata da teologi e giuristi, che aveva deturpato le fonti classiche

“La maggior parte dei nostri legisti poco o nulla curando il conoscersi delle origini del diritto e

Da Petrarca

padri della giurisprudenza né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere […] non

dei primi

pensa che il conoscersi delle arti e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all’uso pratico delle

medesime” (1355-1359).

L’umanesimo giuridico ha rappresentanti in Italia, Germania e in Spagna, ma si sviluppa soprattutto in

Francia. Coloro che aderiscono a questo movimento sono indicati come membri della SCUOLA CULTA,

pur non essendo l’umanesimo giuridico una scuola vera e propria ma una corrente di pensiero.

I Culti si contrappongono ai Bartolisti ovvero degli esponenti della scuola del commento.

Tuttavia in Italia vi sono giuristi che hanno una doppia personalità.

I motivi della scuola culta sono i seguenti: nel campo dell’antico linguaggio giuridico romano.

1. Compaiono i primi studi di critica filologica

2. Il corpus iuris civilis inizia ad essere non più considerato come il testo sacro delle leggi bensì un

puro monumento dell’antichità romana. Si abbandona l’idea che sia una fonte di diritto vigente.

criticano i metodi interpretativi e l’atteggiamento dei giuristi medievali.

3. Si

Si criticano inoltre l’opera di

4. Giustiniano e Triboniano colpevoli di aver deturpato la giurisprudenza

classica; questo affronto non era mai stato mosso prima, dal momento che questo diritto era

considerato perfetto.

I letterati più famosi che si dichiararono contro i giuristi e contro Giustiniano sono:

1. Lorenzo Valla, autore del:

o Libellus (1433)

o Elegantiae latine linguae (1435)

“Meritano quei sommi antichi [autori classici] che qualcuno li esponga secondo verità … e li

difenda da quanti li interpretano male … E non dico ciò per attaccare gli studiosi di diritto

ma piuttosto per esortarli e convincerli che senza una cultura letteraria non possono

acquistare perizia nella disciplina cui aspirano, se vogliono rassomigliare a giuristi piuttosto

che a legulei”.

2. Maffeo Vegio, che scrisse:

o De verborum significatione (1433)

Angelo Poliziano (1454-1494) ebbe il merito di progettare un lavoro di comparazione analitica fra la littera

pisana o fiorentina (ovvero il più antico manoscritto del Digesto) e la littera Bononiensis o vulgata, il testo

utilizzato da glossatori e commentatori. Amico di Lorenzo il Magnifico ottenne il permesso di poter

consultare la littera pisana o fiorentina.

Fanno parte del Triumvirato:

1. Andrea Alciato (1492- 1550)

Insegnò prima ad Avignone e a Bourges, poi a Pavia, Bologna e Ferrara.

Fu giurista di cattedra molto famoso e anche pratico. Con lui si ha la penetrazione degli indirizzi storico-

filologici dell’umanesimo letterario nel mondo del diritto.

Tra le sue opere più famose troviamo:

 Paradoxa nel quale si prefigge gli stessi fini e polemizza per gli stessi motivi che erano stati propri

di Vegio e di Valla

 con la quale continua l’opera di Poliziano

Praetermissa

2. Ulrich Zasius (1461-1535)

Tedesco, è più conservatore rispetto agli altri membri del triumvirato.

Scrive le Lucubrationes nel 1518

3. Guillame Budé o Budeo (1468-1540)

Francese, auspica l’intervento del legislatore per sistemare il diritto e limitare l’interpretazione

princeps

dei giuristi. Può essere definito un giurista umanista progressista e sicuramente non conservatore.

Scrive:

 Annotationes in Pandectas (1508)

 De asse (1515) operetta nella quale si interroga su storia ed evoluzione del sistema monetario

romano.

Nell’ambiente al passaggio dall’universalismo politico

politico francese tra 1400 e 1500 si assiste

medievale al particolarismo statuale moderno.

Questo cambiamento si ha anche in Inghilterra e in Spagna ma non in Italia.

e privati devono essere scrit

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A.A. 2013-2014
70 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sailor420 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Braccia Roberta.