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Storia del diritto medievale

Introduzione

Roberta Braccia

40/60 ore per essere frequentanti e fare lo scritto sulla parte medioevale [1 ora e mezza vale 2]

Diritto negativo

Diritto negativo → Quello che non è più in vigore.

  • Prova scritta [4 domande a risposta libera in 10 righe con 40 minuti]

Bellomo e Tarello

Bellomo (medioevale)

Il diritto è in fieri ovvero in divenire, in continuo mutamento, evoluzione.

È importante la storicità e la relatività del diritto.

Tarello (1500-1700)

La lingua “ufficiale” del diritto. Fino al 1800 il latino era radici del diritto europeo continentale (civil law) → Francia, Germania, Spagna.

Suddivisione dei periodi storici

Medioevo (476-1492)

  • Alto (476: caduta dell'impero romano di Occidente - 1000)
  • Basso (1000-1492: scoperta dell'America)

Età moderna (1492-1789: rivoluzione francese)

Fonti che generano il diritto

  • Legislazione: Fonte autoritativa di regole di condotta imposte dall'alto ai soggetti che vivono in tale ordinamento
  • Dottrina: Frutto dell'attività scientifica (di chi per formazione o per professione interpreta le norme giuridiche) → doctores in iure. È fiorente nell'Ancien Regime.
  • Prassi: Espressione dei comportamenti giuridicamente rilevanti → consuetudine

Il medioevo prima e dopo il 1800

Prima del 1800

  • Umanisti (fine 1500): esprimono un giudizio negativo.
  • Illuministi (1700): totale condanna del medioevo
  • Nel 1700 in Italia Muratori ne studia le fonti

Dopo il 1800

  • Nel 1800 il giudizio sul medioevo è meno negativo grazie alle suggestioni della cultura romantica e a quella risorgimentale.
  • Nel 1900 si è proseguito lo studio del medioevo in modo sempre più puntuale

Il diritto comune (Ius commune)

Fa riferimento al basso medioevo e alla storia moderna. È il diritto romano giustinianeo interpretato dai giuristi (interpretatio). Non è strumento privilegiato dello stato ma si traduce nelle opere dottrinali e nelle sentenze motivate.

Il diritto canonico nell'Ancien Regime e dell'età moderna. È parte del diritto universale.

Corpus iuris civilis e Ius commune

Corpus iuris canonici (scritto nel 1500) - Ius = principio giuridico/ diritto. Non deve necessariamente provenire da un'autorità. È diverso dal concetto di lex.

Interpretatio = indica l'attività ermeneutica, esegetica ed interpretativa dei giuristi medievali. È diversa da quella moderna, presenta meno regole.

Ordinamenti giuridici nel medioevo

Lo stato non aveva monopolio sull'ordinamento. Nel medioevo vari ordinamenti vivono all'interno dello stato (mercanti, chiesa). Fare le leggi nell'alto medioevo non è presupposto unico dello stato ma di chi è più forte. Nel basso medioevo il diritto non è instrumentum regni. La pluralità di ordinamenti giuridici da origine ad un sistema di fonti.

Napoleone e il diritto comune

Napoleone estirpa il diritto comune.

Giustiniano, imperatore di Oriente (regna dal 527 al 565). L'alto medioevo è un periodo connotato da eventi che sconvolgono le istituzioni sociali dell'Europa (invasioni barbariche).

Le invasioni barbariche

  • Prima ondata nel V secolo d.C.
  • Seconda ondata nel VI secolo d.C. che coincide con la fine dell'impero di Giustiniano (in Italia si ha l'invasione dei Longobardi)

Le invasioni interessano il territorio dell'impero romano di occidente e influenzano il diritto e la società romana [è giusto scrivere barbari tra virgolette, ma è meglio usare la parola Germani].

I barbari sono popolazioni nomadi nordiche e orientali che non considerano il territorio come stato. Sono venuti a contatto con il mondo romano perché spesso quelli più forti sono reclutati negli eserciti romani. I germani acquisiscono quindi le tecniche belliche romane e le useranno contro i romani stessi.

Le invasioni portano la popolazione romana ad abbandonare la campagna perché diventa un luogo pericolosissimo mentre preferiscono spostarsi nelle città.

Non smantellano le città perché non sarebbero capaci a ricostruirne altre, mentre distruggono le campagne una volta che le conquistano. Ne consegue che la campagna non è più un posto sicuro e che la popolazione preferisce rifugiarsi sulle alture e sui monti (monaci e monasteri).

L'economia agricola subisce delle perdite → carestie e povertà. Sembra così arrestarsi il progresso romano ma il diritto non regredisce anche dopo le invasioni.

I barbari lasciano infatti ai romani la possibilità di usare il diritto del tempo:

  • V sec → diritto romano pre-giustinianeo
  • VI sec → diritto romano giustinianeo

I germani si comportano diversamente da altri conquistatori in questo caso; hanno l'interesse di vivere nei territori conquistati ma non di modificare le istituzioni giuridiche. Tuttavia esistono barbari che hanno aspirazioni politiche → Odoacre una volta deposto Romolo aspira a diventare re.

Il secondo medioevo

Attorno all'anno 1000 assistiamo al rinascimento giuridico medievale.

La diffusione dei monasteri è importante perché la chiesa ha un posto privilegiato nel diritto e una ampia diffusione territoriale. La chiesa è quindi un punto di riferimento importante per i cristiani e più in generale per la popolazione. Nell'alto ME la chiesa assume una giurisdizione e dirige le faccende politiche di un certo territorio.

Odoacre, re degli Eruli e magister militum dell'impero romano, depone Romolo Augustolo. Questo evento muta per sempre la storia europea. 476 si ha la caduta dell'impero romano d'occidente. Inizialmente chiede senza successo di essere nominato magistrato supremo per l'Italia, delegato dell’imperatore Zenone, ma questo non succede.

Si formano dei flussi migratori, i nomadi si stanziano in un determinato territorio e si formano così dei “regna” nelle terre romane.

  • I Burgundi si stanziano nella Gallia meridionale.
  • I Visigoti nella penisola iberica.
  • I Franchi nelle zone a nord dei regni dei Burgundi e dei Visigoti.

L'Impero Romano d'Oriente e il programma di Giustiniano

Per quanto riguarda l’Impero Romano d’Oriente, Giustiniano nel 527 da inizio ad un ambizioso programma di rinnovamento dell'impero stesso. Deve operare un rinnovo su più punti diversi e non si può focalizzare su di un unico binario.

  • Ripristino degli antichi confini dell'impero romano.
  • Unificazione religiosa (lui è imperator cattolicissimus); la presenza di più religioni comportava infatti problemi di ordine pubblico.
  • Nuova “codificazione” del diritto vigente (pre-giustinianeo - giustinianeo). Codificazione tuttavia non nel senso moderno del Codice Napoleonico.

Fino al 1800 non si può parlare di codificazione senza usare le virgolette. Qual era il diritto vigente? Quello pre-giustinianeo. Vuole mettere ordine nelle leggi da lui emanate.

Esiti del programma giustinianeo

Non si pervenne all'unificazione religiosa della popolazione. Le vittorie militari riuscirono solo in parte a recuperare le terre perdute dell'antico impero romano d'occidente; venne tuttavia riconquistata l'Italia (533). Introduce nell'Italia riconquistata il diritto romano giustinianeo. Ebbe successo la sua iniziativa giuridica → corpus iuris.

Vuole organizzare le leges (costituzioni imperiali) e gli iura (Diritto giurisprudenziale). Seleziona il diritto ancora vigente e ancora utilizzabile. Inizia il suo lavoro dal Novus Iustinianus Codex (529), raccolta di leges (costituzioni imperiali) divisa in libri → perduto perché è stato sostituito dai titoli Codex repetitae praelectionis.

Il Codex repetitae praelectionis (534) sostituisce infatti il novus codex e integra il precedente con le nuove leggi emanate. È composto da 12 libri. Triboniano è il braccio destro di Giustiniano nel lavoro di raccolta degli iura (testi di diritto giurisprudenziale) che compongono i DIGESTA/PANDETTE, composta da 50 libri, iniziati nel 530 ed entrati in vigore nel 533. È un “codice” di diritto privato. Si lavora sulle opere di giuristi che operarono in età classica (I sec. a.C.- II sec. d.C ).

I giuristi successivi muovono una critica perché per scrivere questo testo i giuristi giustinianei mutilarono i testi ai quali si rifacevano in base alle proprie esigenze senza riportarne i testi integrali.

Corpus iuris civilis

  • DIGESTA/PANDETTE (533): Raccolta di iura in 50 libri
  • INSTITUTIONES (534): Manuale elementare di sintesi per lo studio del diritto (4 libri); è un manuale ma anche fonte del diritto vigente utilizzabile quindi dagli operatori giuridici. Arrivano integre al secondo medioevo diversamente dal codex e dai digesta.
  • CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS (534): Raccolta di leges in 12 libri
  • NOVELLAE CONSTITUTIONES: Leges successive alla promulgazione del codex. Sono state scritte come rettifica di altre leggi. (cfr. Authenticum)

Il corpus iuris civilis e l'ermeneutica

Giustiniano ritiene dopo molto lavoro che la sua compilazione sia perfetta, immutabile, pietra miliare del “bibbia” del diritto, contenitore di diritto, che esaurisca ogni esigenza di ordine giuridico, una sorte di principi giuridici perfetti e immutabili. Consente quindi che sia sottoposta a operazioni ermeneutiche molto ridotte → divieto perentorio di fare commenti che andassero al di là delle traduzioni letterali o di richiami di testi paralleli. Teme che gli operatori del diritto possano creare diritto nuovo. L'interprete deve attenersi alle traduzioni letterali nel suo lavoro e non deve stravolgere la ratio del diritto stesso. Ambizione moderna del legislatore stesso ma la realtà supera la fantasia e quindi per quanto una legge sia generale ed astratta non può trattare ogni caso.

Cultura giuridica bizantina in Italia

Il corpus iuris civilis viene insegnato nelle scuole di diritto e il diritto romano giustinianeo viene utilizzato nelle terre italiane conquistate da Giustiniano e che si sottraggono alla conquista longobarda (578 → arrivo longobardi). Nel 554 Giustiniano promulga la Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii, con la quale estende all’Italia le Istitutuiones, i Digesta, il Codex e le Novellae. Ravenna non venne conquistata e diventò sede dell'amministrazione centrale (esarcaato). Bologna essendovi vicina a Ravenna ne fu influenzata per quanto riguarda la cultura giuridica. Roma è sede del pontefice.

La cultura giuridica bizantina in Italia, dopo la morte di Giustiniano e più in generale per tutto il VII sec, fu innovata attraverso una costante attività legislativa, ma in modo disorganico e confuso. L'attività interpretativa si sviluppò invece discretamente contravvenendo al divieto di “commento” dei testi sancito dall'imperatore. Il fatto che si produsse maggiormente diritto penale rispetto a quello civile è segno di un ordine pubblico “malato”.

La cultura giuridica bizantina in Italia si allontana da quella parte di Italia nella quale si mantiene il diritto romano giustinianeo. Tuttavia dopo la morte di Giustiniano la cultura giuridica subisce una modifica posta in atto dagli imperatori successivi. Queste compilazioni sono disorganiche e vanno a minare il codex e l'attività di interpretazione agisce contro i dettami di Giustiniano stesso. I risultati non si limitano alla mera esegesi dei testi ma vanno oltre.

A partire dal momento in cui non esistono giuris periti non possiamo parlare più di giuristi veri e propri, scienziati, doctor; il loro lavoro non può essere definito dottrina. I testi giustinianei subiscono semplificazioni, epitomi:

  • I maestri di diritto si impegnano nel redigere compendi (epitomi ovvero sintesi).
  • I testi di insegnamento spariscono ed iniziano a circolare nell'Europa orientale e occidentale degli stralci dei codex originari. Gli operatori del diritto non utilizzano più i testi “ufficiali”.

Il corpus iuris si perde perché non circola, non viene insegnato né applicato; anzi è modificato. Gli imperatori modificano la codificazione giustinianea promuovendo nuove compilazioni. Nessun imperatore ha mai pensato di farsi novello Giustiniano, tentando di compilare una nuova compilazione di leggi. Però cercano di raccogliere le leggi emanate nel periodo successivo alla morte di Giustiniano → codificazioni.

La legislazione bizantina

  • Leone l'Isaurico (740) ECLOGA: opera in 144 capitoli, un terzo dei quali è dedicato al diritto penale. L'ordine pubblico era in pericolo e quindi si doveva fare ricorso a pene afflittive. Sono introdotte pene tipicamente orientali come le mutilazioni (mani, lingua, occhi).
  • Dinastia macedone (IX-X sec.)
  • Basilio I (866-886) lex manualis
  • Leone il Saggio (886-911) basilici

Conseguenze della dominazione bizantina

  • Il diritto romano a essere la legge territoriale nelle terre bizantine, anche se sopravvisse una qualche studio in tale fonte.
  • Il diritto romano divenne un diritto personale e si perse quasi completamente la conoscenza e lo studio del diritto romano stesso nelle terre “germanizzate”.

Nel 568 infatti arrivano i longobardi → il diritto romano giustinianeo ha poco tempo per diffondersi e radicarsi all'interno del territorio.

Le fonti del diritto nei regni romano-germanici

Per comprendere la storia medioevale del diritto romano nell'Occidente bisogna distinguere:

  • Regni romano-germanici (di prima generazione) che si formano antecedentemente a Giustiniano (527-565)
  • Regni Germanici (di seconda generazione): che si formano dopo Giustiniano

Date significative [da ricordare]

  • 395 → Divisione dell'Impero
  • 410 → Alarico (visigoto) saccheggia Roma, fatto che indebolì enormemente l'Impero Romano d'Occidente.
  • 476 → Odoacre (goto) depone l'ultimo imperatore romano d'Occidente e tenta di essere investito dal principe Zenone e di ottenere dei titoli.
  • 493 → Teodorico (ostrogoto) si insedia in Italia istituendo un regno che sarà poi distrutto da Giustiniano. Vengono introdotte nuove consuetudini, usi e costumi.
  • 553 → Giustiniano riconquista l'Italia
  • 568 → I Longobardi arrivano in Italia

Popolazioni germaniche e diritto romano

Oltre a Visigoti, Goti e Ostrogoti troviamo:

  • Vandali
  • Burgundi
  • Angli
  • Sassoni
  • Franchi

Queste popolazioni non combattono il mito della Romanità, ma lo ammirano. Non aspirano quindi a distruggere totalmente il diritto romano e le sue istituzioni, ma ne vogliono trarre ispirazione. Non avevano mai avuto leggi scritte e le prime compilazioni di leggi “barbare” sono scritte in un latino, sicuramente non più perfetto come quello Ciceroniano.

Quali sono i modelli ai quali le popolazioni germaniche di prima generazione si ispirano?

  • Alle fonti di diritto romano pre giustinianee
  • Leges romanae barbarorum

Diritto romano pre-giustinianeo

Il diritto romano pre-giustinianeo è divisibile in:

  • IURA: Principi giuridici tratti in prevalenza dalle opere dei giureconsulti ius vetus (no accezione negativa)
  • LEGES: Norme emanate dagli imperatori, promanano direttamente da loro → ius novum. Sono anche chiamate costituzioni imperiali.

A loro volta le leges si dividono in:

  • Edicta: Provvedimenti di carattere generale, soprattutto nell'ambito del diritto pubblico. Non modificano il diritto delle obbligazioni
  • Rescripta: Risposte date dall'imperatore su determinate questioni di diritto privato. Le risposte vincolano in primis il richiedente e poi si estendono a tutti costituendo un precedente vincolante.

Fonti di diritto romano pre-giustinianeo

  • Raccolte private → materia privatistica
    • Codice Gregoriano + rescritti
    • Codice Ermogeniano + rescritti
  • Raccolte ufficiali → materia pubblicistica
    • Codice Teodosiano (438) + editti. Non aspira a riformare il diritto ma raccoglie le norme che riguardano il diritto pubblico

Leges romanae barbarorum

Dall'incontro-scontro tra le “civiltà” diverse i Barbari intuiscono la necessità di formalizzare le proprie consuetudini e di mettere per iscritto le loro leggi e inoltre l'importanza della concezione del diritto come strumento come mezzo civile per comporre e risolvere le controversie.

Le compilazioni legislative dei regni romano-barbarici sono volute dai sovrani barbari e sono testi molto diversi tra loro: non si segue la stessa tecnica e le intenzioni sono diverse. Tuttavia sono tutte influenzate dal diritto volgare caratterizzato da un impoverimento della lingua latina e da una semplificazione degli istituti giuridici. Non contengono norme integrali di diritto “ufficiale” romano. I Visigoti compongono importanti fonti del diritto romano-barbarici.

  • Editto di Teodorico (460)
    • Problemi di paternità (re ostrogoto o visigoto?)
    • Le fonti romane sono le leges e gli iura
    • Fu confezionato da un magistrato e conteneva un principio di territorialità
    • Era stato pensato per essere valido per barbari e romani
  • Codice Euriciano (476)
    • Re Eurico
    • Compilazione di diritto romano volgare
    • Legge territoriale

Assistiamo poi alla “duplicazione delle leggi”:

  • Lex romana Visigothorum (Breviarium Alarici del 506) e Lex Visigothorum (Liber iudiciorum)
  • Lex romana Burgundionum 517 circa e Lex Burgundionum (Gundobada) 501 circa.
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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sailor420 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Braccia Roberta.
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