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L'età del diritto comune classico (secoli XII – XV)

Dopo la fine del mondo antico, il momento che segna il passaggio dall'alto al basso medioevo si ebbe nei decenni di transizione dall'XI al XII secolo. Si manifestò una serie impressionante di innovazioni: la riforma della Chiesa, lo sviluppo demografico, la rinascita delle città e la genesi dei comuni cittadini e rurali. Il ciclo delle consuetudini altomedievali si era esaurito.

La nuova scienza del diritto

La nuova scienza del diritto, elaborata dapprima in un solo centro di studi sorto nella città di Bologna, fu la matrice di un insieme di norme e di dottrine che assunsero la denominazione di “diritto comune”. Il diritto, nella sua suprema dimensione normativa, presenta in questi secoli una natura astatuale.

Il diritto comune civile sin dal primo suo sorgere nel secolo XII assunse come sua base normativa fondamentale la compilazione di Giustiniano e dunque il grande lascito del diritto romano classico e postclassico.

I glossatori e la nuova scienza del diritto

Nei decenni finali del secolo XI la riforma della Chiesa e le prime testimonianze di una cultura giuridica rinnovata si accompagnano a talune precoci trasformazioni della documentazione scritta nei negozi e negli atti giudiziari. Il Digesto diveniva una fondamentale fonte del diritto: e tale rimarrà per sette secoli. Aspetto fondamentale della nuova cultura giuridica: la citazione dei testi di legge, l'impiego di argomentazioni dotte non costituiscono mero sfoggio di dottrina. Al contrario, questi strumenti sono direttamente funzionali allo scopo di ottenere negozi meglio garantiti e sentenze favorevoli per chi li utilizza. E risulta chiaro che la parte in grado di avvalersi di tali strumenti guadagnava sull'avversario un vantaggio spesso decisivo.

Una condizione preliminare era tuttavia necessaria a questo fine: che i testi della compilazione giustinianea fossero accertati in giudizio e in ogni altra sede come diritto positivo vigente. L'esigenza di un tessuto normativo più adeguato rispetto alle leggi altomedievali di stampo germanico si faceva avvertire con forza. La rinascita della compilazione di Giustiniano fu la risposta a questa esigenza. La necessità di un impianto legislativo adeguato ai bisogni nuovi ha dunque condotto al recupero e all'adozione del Corpus iuris come testo di legge di valore universale, che derivava tra l'altro la sua legittimazione dalla più alta autorità terrena nella sfera dei rapporti giuridici, l'Impero: gli imperatori medievali si consideravano infatti successori degli imperatori antichi.

I maestri bolognesi: da Irnerio ad Accursio

La scuola nata a Bologna ha origini avvolte nell'oscurità. Sappiamo che verso la fine del secolo XI un personaggio di nome Pepo aveva dato inizio ad un insegnamento di diritto. Il fondatore della scuola fu un altro giurista, Irnerio, tra il 1112 e il 1125. Il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle vennero studiati nel testo originale, analizzati con straordinaria capacità critica e da lui corredati di migliaia di annotazioni (glosse).

Le glosse chiarivano in brevi proposizioni il significato del testo, lo ponevano in relazione con altri passi paralleli, talora ne discutevano anche l'applicabilità a fattispecie simili. Allievi di Irnerio furono i "quattro dottori", Bulgaro, Martino, Iacopo e Ugo. Bulgaro fu colui che lasciò la traccia più duratura, tra l'altro scrivendo un breve trattato di procedura e disputando in classe una serie di questioni legali. Bulgaro ebbe numerosi allievi, tra i quali Rogerio, Guglielmo da Cabriano e Giovanni Bassiano (un giurista particolarmente sensibile verso le realtà nuove del suo tempo: di qui la valorizzazione di quelle che egli chiama le "consuetudini dei moderni").

Pillio da Medicina e il Piacentino. Suoi contemporanei furono, nei decenni finali del secolo XII, Illibellus disputatorius, primo che compose tra le altre opere un libro che mirava a formare i futuri giuristi in modo nuovo, condensando in pochi principi il succo della normativa romanistica. La nuova scienza giuridica aveva attecchito molto precocemente nella Francia meridionale. Vedevano la luce diverse opere di diritto tra le quali Summa Institutionum e Summa Codicis, ispirate direttamente al metodo dei glossatori.

In pari tempo, a Bologna affluivano ormai studenti non solo dall'Italia del Nord, ma dal mezzogiorno della penisola, dalla Germania, dalla Francia e dalla Spagna. E poco più tardi, nascevano sullo stesso modello altri centri di studio universitari: a Padova, Napoli e Roma, ad esempio.

La quarta generazione di maestri bolognesi ha come esponente di maggiore spicco il glossatore Azzone: la Summa Codicis, esemplare per completezza e per chiarezza, restò insuperata nel suo genere tanto che in seguito nessun altro si cimentò a scriverne di nuove. Essa sintetizzava l'intero Corpus iuris seguendo lo schema del Codice giustinianeo.

Già i glossatori delle prime generazioni avevano provveduto a corredare il proprio esemplare manoscritto del testo romano con capillari apparati di glosse: il lavoro dei maestri precedenti veniva utilizzato dai maestri successivi, che spesso si appropriavano delle glosse altrui, tuttavia integrandone e spesso modificandone le conclusioni. Accursio riuscì a incorporare nella sua opera le interpretazioni di ben quattro generazioni di glossatori, basandosi innanzitutto sugli apparati più recenti a cominciare da quelli del suo maestro Azzone.

Il metodo didattico e i generi letterari

La Compilazione di Giustiniano, nelle sue quattro parti, è per i maestri bolognesi legge vigente nel senso più pieno: ogni sua proposizione è valida ed applicabile. Compito dell'interprete è quello di chiarirne la portata mediante gli strumenti concettuali che sono propri del giurista. Occorreva “spiegare” il testo, nel senso etimologico di chiarirne ogni sfumatura. Essi chiariscono a sé stessi il testo e subito comunicano, “spiegano” il frutto del loro lavoro di chiarimento agli scolari.

  • Il maestro leggeva dalla cattedra il testo del frammento.
  • Si procedeva quindi a una prima, sintetica chiarificazione del significato del frammento, con l'enunciazione in forma di esempio concreto del principio giuridico affermato nella norma, che prendeva il nome di casus.
  • Seguiva l'esegesi, la vera e propria spiegazione delle singole parole e delle singole proposizioni.

A questo punto nasceva il problema del rapporto tra frammento stesso ed i passi paralleli contenuti in altre parti della compilazione. Nasceva dunque l'esigenza di risolvere il contrasto (solutio contrariorum): una fase cruciale dell'opera dell'interprete che sfociava in un enunciato avente la forma della distinzione (distinctio). Il frammento poteva includere proposizioni di portata generale (generalia).

Il maestro poneva in evidenza, proponeva coppie di principi fra loro in opposizione (distinctio), ciascuno dei quali era riconducibile a fonti che venivano espressamente richiamate. Infine, il frammento in esame veniva assunto come spunto per proporre una o più questioni (quaestiones) ipotetiche o concrete: erano le quaestiones de facto.

Le lezioni esegetiche educavano alla conoscenza e all'interpretazione dei testi, con la partecipazione attiva degli scolari. Le raccolte di distinctiones raccolgono le distinzioni più importanti, nate dall'esame dei passi paralleli e dallo sforzo di ottenere in modo coerente la solutio contrariorum. Le raccolte di brocarda espongono coppie di principi tra loro contrastanti e utilizzabili per argomentare la propria tesi davanti ai giudici, citando le fonti relative. Le raccolte di quaestiones si riallacciano alle questioni discusse su casi correlati al testo, che il professore aveva illustrato a lezione. Così pure i quare, che discutevano la ratio di una regola giuridica contenuta nei testi.

Il significato della correlazione tra didattica e scienza del diritto

Il significato di una così stretta correlazione tra didattica e scienza del diritto è assai considerevole per due ordini di ragioni. In primo luogo, si manifesta in ciò il carattere specifico dell'istituzione universitaria consistente nella stretta connessione tra l'insegnamento e la ricerca. In secondo luogo, la correlazione di cui si è detto produce effetti di rilievo nel processo di elaborazione concettuale del diritto.

Il metodo scientifico

I glossatori avevano assimilato a fondo una specifica cultura: la cultura delle arti liberali, che includeva lo studio della retorica e della dialettica. La fonte prima di questi due rami del sapere era costituita da quella parte della Logica di Aristotele che venne trasmessa all'occidente europeo altomedievale. I luoghi comuni dialettici – principi generali cui si doveva ricorrere per risolvere problemi per i quali mancasse una soluzione normativa certa – erano enumerati ed illustrati singolarmente da Cicerone nei Topica e da Boezio nel De differentiis topicis, sulla scia di Aristotele: l'argumentum a contrario, l'argumentum a simili, l'argomentum "a genere in speciem".

L'aspetto più rilevante del metodo giuridico adottato dai glossatori non risiede peraltro nel ricorso ai moduli della retorica e della dialettica, bensì nelle tecniche e risultati concernenti l'interpretazione e la combinazione delle fonti romanistiche. La legge oggetto d'esame poteva ricevere un'interpretazione estensiva, ovvero un'interpretazione restrittiva, o infine venir addirittura travisata rispetto al suo significato originario.

Un esempio dell'ultima possibilità concerne un principio giuridico enunciato per la prima volta dal Piacentino, in virtù del quale "colui che ha il possesso si presume proprietario": questa importante presunzione è nata da un'errata interpretazione del termine dominus. Uno dei profili rilevanti della scuola del Commento, fin dall'età dei maestri di Orleans nel secolo Duecento, sarà precisamente di ripensare e correggere, con vivo senso critico, molte esegesi tradizionali della Glossa.

Quanto ai casi di interpretazione estensiva di una norma, il codice di Giustiniano sanciva l'inappellabilità delle sentenze relative a cinque gravi reati. A partire da Azzone, si affermò invece la tesi che il divieto d'appello dovesse estendersi a tutti i reati.

Le distinzioni

La terza via sopra indicata, consistente nell'interpretare in modo restrittivo una norma legale, è anch'essa frequentissima e di grande rilievo. La via attraverso la quale si giunge al risultato consiste nell'adozione di una distinzione (distinctio) applicata al testo, che permette di far valere la norma per una categoria specifica di fattispecie, negandone invece l'applicazione riguardo ad una o a più altre categorie.

Un profilo davvero fondamentale dell'attività dei glossatori si lega alla "conciliazione" tra testi contrastanti (solutio contrariorum). Che all'interno del vastissimo arsenale del Corpus Iuris vi siano aporie e contraddizioni è del tutto naturale: per i moderni studiosi di diritto romano, tali contraddizioni sono il punto di partenza e lo strumento per ricostruire l'evoluzione nel tempo del diritto di Roma. Per la Glossa, invece, le contraddizioni non erano ammissibili. Di fronte a un contrasto presente nelle fonti, la reazione abituale fu quella di dimostrare che esso era solo apparente. Spettava all'interprete trovare la via per superarlo: con le armi della logica giuridica.

Vi erano poi istituti per i quali il compito dell'interprete si presentava ancora più arduo: le fonti rilevanti erano più di due, disperse in sedi lontane, e tra loro in apparente contrasto. Occorreva allora sforzarsi di interpretarle in modo che ciascuna avesse un senso, e che tutte insieme si ricomponessero in un tutto coerente.

Il meccanismo della distinzione ha permesso dunque ai glossatori di collocare in un ordine razionale fonti disperse. Assegnando a ciascuna di esse un ruolo, un significato specifico, le contraddizioni risultano superate e risolte. Ma c'è di più: i passi considerati vengono collocati in una cornice sistematica, entro una trama di categorie e di concetti, che è molto spesso opera diretta e personale del glossatore.

Partendo dalla lettera, il glossatore giunge in realtà al di là della lettera del testo: e ciò mediante il procedimento di utilizzare l'intero testo del Corpus Iuris per l'analisi di ogni suo singolo frammento. Ogni testo assumeva il suo vero significato solo nel rapporto istituito con tutti gli altri.

Ne deriva una tecnica interpretativa enormemente più complessa e più articolata di quella che la semplice lettura dei singoli passi poteva suggerire: un metodo del quale due aspetti sono da sottolineare: la derivazione dal metodo applicato dai Padri della Chiesa e da autori come Gregorio Magno ai testi della Scrittura, e l'affinità con le moderne tecniche d'interpretazione della legge.

Il diritto canonico

Nell'età in cui ha avuto origine la nuova scienza giuridica, anche il diritto della Chiesa si è trasformato radicalmente.

Il decreto di Graziano

Intorno al 1140 il monaco Graziano riunì in un'unica compilazione poco meno di quattromila fonti del diritto, testi che coprivano l'intero spettro dei rapporti giuridici della chiesa: doveri e poteri del clero secolare e regolare, norme di procedura nelle cause ecclesiastiche etc…

Il decreto di Graziano includeva, accanto ai canoni di una serie di concili e di sinodi locali della Chiesa, anche altri testi di origine pontificia, in particolare di Gregorio Magno; infine, anche testi di diritto secolare. La presenza dei passi scritturistici e di tanti scritti dei grandi Padri della Chiesa vale a dare al Decreto di Graziano un carattere particolare. In esso convivono diritto e teologia, regole giuridiche e regole morali-religiose.

Graziano si basò, nell'amplissima selezione dei testi da lui compiuta, su collezioni anteriori, anzitutto quelle di Anselmo da Lucca e di Ivo da Chartres. Ma la sua opera se ne distaccò nel metodo: egli infatti accompagnò i testi con una serie di brevi commenti di chiarificazione (dicta), concepiti allo scopo di superare le contraddizioni che su tanti temi le fonti canonistiche di un intero millennio presentavano. Si comprende perciò la ragione del titolo attribuito all'opera, denominata Concordia discordantium canonum.

Talora è Graziano stesso a contrapporre ai testi altri testi, perlopiù biblici, sollevando un problema di compatibilità. Ma è soprattutto il criterio della distinctio a venire utilizzato da Graziano. Individuando un'appropriata distinzione, come sappiamo, si può dimostrare che due o più regole apparentemente discorsi concernono in realtà fattispecie differenti: sicché la contraddizione viene superata. Basti menzionare la distinzione tra sacramenti necessari e sacramenti attributivi di dignità, quale criterio per determinare la validità o meno del sacramento amministrato da un sacerdote o da un vescovo simoniaco.

I decretisti

Il decretum non ebbe riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. Ma l'influenza esercitata dall'opera fu grandissima. Infatti a partire dalla metà del secolo XII vide la luce una serie di testi dottrinali di diritto canonico. Si sviluppò cioè un fenomeno analogo a quello avvenuto poco prima con i glossatori civilisti.

È da notare che sin dall'inizio i centri di studio e di produzione in cui operarono i decretisti furono molti e non solo italiani. Alla fine del secolo la grande Somma di Uguccione da Pisa, particolarmente ricca di riferimenti al diritto romano ad integrazione delle norme canonistiche, coronava la stagione dei decretisti.

Le decretali

Nei medesimi decenni finali del secolo XII si andava intanto sviluppando un altro filone del diritto canonico. La centralizzazione della Chiesa, determinatasi a partire dalla riforma gregoriana, aveva infatti portato molte decisioni giudiziarie dalle singole diocesi a Roma. Il carico giudiziario divenne enorme soprattutto a partire dal pontificato di un grande giurista, il senese Bandinelli, papa con il nome di Alessandro III, il quale riteneva che "aprire le orecchie ai reclamanti" e "giudicare bene" fossero i primi doveri di un papa.

La procedura più frequentemente usata dalla curia romana consisteva nel redigere un breve scritto, la "lettera decretale", in cui un vescovo o un altro prelato, per lo più residente nel territorio dal quale era partito l'appello a Roma, veniva designato dal papa a decidere il caso. Una decretale è una lettera firmata da un papa contenente disposizioni giuridiche, riguardanti il caso singolo, alle quali andava riconosciuto un valore generale.

L'analogia con il procedimento per rescritto dell'età imperiale romana è evidente: anche le decretali di risposta a quesiti dei vescovi sono assimilabili alla procedura per consultazione del tardo medioevo. Da decisione giudiziaria la decretale assurge così a norma generale.

È importante sottolineare che per il fatto di venire incluse entro una cornice sistematica, le decretali, nate da pronunce su un singolo caso, mutavano natura e portata: non solo perché le regole in esse contenute diventavano legge generale della Chiesa, ma anche perché la loro compresenza in una compilazione organicamente strutturata imponeva di elaborare l'interpretazione dei singoli testi in modo tale da assicurarne la compatibilità e da chiarirne il rapporto reciproco, analogamente a quanto accadeva con i testi romani e con quelli del Decreto di Graziano. Ogni decretale acquisiva il significato e la portata derivanti dal suo rapporto con le altre decretali e con le altre fonti canoniche.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndreaMartelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.
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