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Interpretazione e conciliazione delle norme romanistiche

Gli stessi umanisti e la cultura del 500 cercheranno di risolvere questi errori e giungere ad un'interpretazione corretta della norma romanistica. L'interpretazione restrittiva di una norma legale si ha con l'adozione di una distinzione applicata al testo, che permette di far valere la norma per una categoria specifica di fattispecie, negandone invece l'applicazione riguardo ad una o più categorie. Uno dei profili solutio fondamentali dell'attività dei Glossatori si lega alla conciliazione tra testi contrastanti, la contrariorum, in relazione alla quale la distinctio svolse un ruolo capitale, consentendo di collocare in un ordine razionale fonti disperse. Ovviamente è normale che all'interno del vastissimo arsenale del Corpus vi fossero aporie e contraddizioni, che la Glossa riteneva inammissibili, considerando il Corpus come un'opera unitaria; dunque nel caso di contrasto presente nelle fonti, la reazione abituale fu...

quella didimostrare che esso era solo apparente, all’interprete il compito di superarlo mediante le armi della logicagiuridica. Si venne così a configurare un sistema di interpretazione che va oltre rispetto al significatoproprio del testo.

Nell’età in cui ha avuto origine la nuova scienza giuridica, anche il diritto della Chiesasi è trasformato radicalmente. Il Corpus iuris canonici venne a tutti gli effetti formato nel 1582, questo èdiritto nuovo. Il diritto canonico, essendo nuovo, in casi di contrasto con quello civile finiva per prevaleresu questo, dal momento che le leggi emanate successivamente hanno maggior vigore e rilevanza suquelle precedenti. Nel 1140 venne composta una collezione canonica che riuniva, in un’unicacompilazione, poco meno di quattromila testi che andavano a disciplinare ogni aspetto giuridico dellaChiesa. L’opera, redatta non a caso a Bologna, fu composta dal monaco Graziano ed andava ad includere,accanto

Ai canoni di una serie di concili e di sinodi locali della Chiesa, anche molti testi di origine pontificia, in particolare di Gregorio Magno, e centinaia di passi tratti dagli scritti pastorali dei grandi Padri della Chiesa latina, infine anche testi di diritto secolare romano. Il corpus iuris canonici consta di sei opere, scritte in tempi diversi, dal 1140 al 1470 circa, tre delle quali sono ufficiali, usate direttamente in giudizio ed incontestabili, le altre invece non sono ufficiali e dunque possono essere oggetto di contestazione. Nel Decretum convivono diritto e teologia, regole giuridiche e regole morali-religiose, pur avendo Graziano posto le premesse per quella distinzione tra i due piani che sarà teorizzata e praticata dalla dottrina dei grandi canonisti dell'età classica; il Decretum Gratiani non è un'opera ufficiale del Corpus canonici. Graziano si basò, nell'ampissima selezione dei testi da lui compiuta, su alcune collezioni anteriori come

Quelle di Ivo di Chartres ed Anselmo da Lucca, differenziandosi da queste per il fatto che egli accompagnò i testi con una serie di brevi commenti di chiarificazione (dicta), concepiti allo scopo di superare le contraddizioni che su tanti temi le fonti canonistiche presentavano; si comprende dunque il Concordia discordantium canonum. Il secondo titolo dell'opera chiamata anche Il Decretum non ebbe riconoscimento ufficiale da parte della chiesa, sicché il peso giuridico dei testi inclusi nella raccolta rimase quello della fonte originaria; di notevole rilevanza fu invece il fenomeno che si sviluppò sullo studio e l'interpretazione dell'opera che di fatto assunse i tratti tipici del movimento della Glossa civile. Furono composte varie opere, non solo in Italia, aventi per oggetto il decretum e le glosse ad esso annesse, determinando la nascita della scienza del diritto canonico, ben distinta nell'oggetto e nel metodo, sia dalla teologia che dal diritto romano.

I canonisti dovevano attenersi al testo dal momento che un eventuale errore di interpretazione di un precetto avrebbe potuto determinare una scomunica, questa tendenza ratione loci, tuttavia venne alle volte meno. Nel diritto canonico si segue la la norma emanata nel concilio ratione temporis, ecumenico è gerarchicamente superiore a quella del concilio inferiore, la che inerisce ratione dispensationis, alla storicità delle norme, in ultimo la utile per derogare, in casi di inconciliabilità, le norme, facendo prevalere la regola generale a quella speciale. Intorno al XII secolo si andò diffondendo un altro mezzo di produzione di diritto canonico: sempre più spesso infatti diventavano papi uomini di cultura giuridica, fenomeno che determinò un forte aumento delle norme canonistiche provenienti dalla curia romana. La centralizzazione della Chiesa, verificatasi a seguito della riforma gregoriana, attribuì al papa e, in senso lato, alla curia romana ilcompito di decidere le controversie prime affidate alle singole diocesi. Il ricorso in appello del fedele al papa, anche evitando di sottoporre il caso agli organi delle diocesi, raggiunse dimensioni ingestibili per la curia romana, si pensi che una singola causa poteva dar luogo fino a sedici appelli al papa. Il carico giudiziario divenne enorme soprattutto a partire dal pontificato di papa Alessandro III dal 1159 al 1181, il quale riteneva che dedicarsi alla risoluzione dei casi dei fedeli fosse il compito principale del papa. Questa situazione fu in parte alleggerita con l'emanazione di decretali, lettere in cui la curia romana, in riferimento ad un caso concreto, emetteva una sentenza, destinata poi ad operare anche in relazione a casi diversi da quello oggetto del processo e dunque in via Liber extragenerale. Il Liber extra, voluto da Gregorio IX, è una vasta raccolta di diritto pontificio, ordinata in modo sistematico; il Liber extra, o Liber extravagantium, cioè il libro che

vaga intorno a qualcosa, che è il Corpus iuris canonici, Decretum, è la I compilazione ufficiale del ufficialità determinava il fatto che la curia novit iura. compilationes antiquae curia dovesse conoscerlo, Le sono cinque raccolte di decretali non incluse nel corpus, pubblicate dopo il Decretum gratiani e prima del Liber Extra; la prima, curata da judex, iudicium, clerus, connubium e crimen Bernardo di Pavia, era divisa in cinque parti: . Anche sulla raccolte decretali pontificie si sviluppò precocemente, dalla fine del secolo XII, un'intensa ed approfondita opera dottrinale di interpretazione e di costruzione concettuale; lo ius novum costituito dalle decretali fu accordato con l'intero patrimonio di regole che proveniva dal passato e che era consegnato nel Decretodi Graziano. I decretalisti, sia italiani che non, svolsero un'attività interpretativa e creativa non seconda per qualità e quantità a quella dei Glossatori,

coniugando il diritto canonico con il diritto romano elaborato dai civilisti coevi, dal momento che la Chiesa aveva recepito da secoli il diritto romano nel suo patrimonio normativo determinando la diffusione di quello che verrà definito processo romano-canonico. Tra i decretalisti della metà del duecento è necessario menzionare almeno tre figure di indiscussa autorità: il pugliese Goffredo da Trani, professore di diritto canonico a Bologna ed a Napoli e poi cardinale, il piemontese Enrico da Susa, cardinale di Ostia, ed il genovese Sinibaldo Fieschi, papa dal 1243 al 1254 con il nome di Innocenzo IV che scrisse una lectura al liber extra, la quale è un'interpretazione esegetica e analitica di ciascuna decretale; i decretalisti furono spesso teologi e giuristi, essi studiarono tanto la teologia quanto il diritto canonico e civile. Altri decretalisti di grande importanza furono Giovanni d'Andrea, Nicolò dei Tedeschi e Felino Sandei. Nel

Il diritto canonico, a differenza di quanto avveniva nel diritto romano comune, è presente una componente legislativa cospicua di diritto nuovo, ius novum, prevalentemente di origine giurisdizionale, che integra il patrimonio delle collezioni canoniche antiche sino a Graziano incluso, una pluralità di livelli normativi ed una gerarchia di fonti che si specifica nei concili ecumenici, nelle decretali pontificie, nei sinodi locali e nelle stesse fonti dottrinali, determinando una graduazione tra fonti che gli ordinamenti secolari introdurranno solo con le moderne costituzioni. La decretale derivò da una progressiva centralizzazione del potere nelle mani del pontefice; il papa emana norme di carattere ampio, dei principi generali con una genesi che segue quella dei rescritti. Il capillare radicamento della Chiesa latina nell'Europa occidentale ha determinato un'influenza profonda del suo modello giuridico ed organizzativo ben al di là della cerchia ecclesiastica.

comunità cittadina per amministrare la città. Il console aveva il compito di rappresentare la città, di presiedere alle assemblee cittadine e di amministrare la giustizia. Con il tempo, il ruolo del console si trasformò in quello del podestà, che era un magistrato inviato da un'altra città per governare temporaneamente la città ospitante. Nel corso del Medioevo, il diritto canonico e il diritto civile si influenzarono reciprocamente. Le istituzioni ecclesiastiche, come ad esempio le persone giuridiche, i patti validi, gli uffici e il principio maggioritario, iniziarono ad essere utilizzate anche dal diritto secolare. Molte norme canoniche disciplinarono in modo nuovo, con regole destinate a lunga fortuna, istituti della Chiesa. Il diritto canonico non era solamente diritto positivo, ma si configurava anche come diritto naturale, il quale prescinde dalle regole imposte e stabilite direttamente dagli uomini, ma è un diritto superiore, dettato dalla ragione che è presente nella natura e in Dio. La dieta di Roncaglia, del 1158, confermò la pienezza dei diritti imperiali sulle città, attribuendo all'Imperatore l'esclusiva giurisdizione e ribadendo il principio "quod principi placuit legis habet vigorem". Per quanto riguarda le città, a partire dall'XI secolo si sviluppò la figura del console, soggetto eletto dai membri della comunità cittadina per amministrare la città. Il console aveva il compito di rappresentare la città, di presiedere alle assemblee cittadine e di amministrare la giustizia. Con il tempo, il ruolo del console si trasformò in quello del podestà, che era un magistrato inviato da un'altra città per governare temporaneamente la città ospitante.comunità cittadina, il quale aveva compiti anche giurisdizionali, pur mantenendo i giudici la nomina effettiva dall'imperatore ed essendo dunque i veri titolari del potere giudiziario. La pace di Costanza del 1183 riconobbe ai comuni la piena giurisdizione e la facoltà di vivere in base alle proprie consuetudini o secondo gli statuti stabiliti; questo accordo, siglato tra l'imperatore Federico Barbarossa ed i rappresentanti della lega lombarda a seguito della battaglia di Legnano, nonostante concedesse un germi di autonomia ai singoli comuni, ribadiva il primato del potere imperiale sulle autonomie locali dal momento che i consoli dovevano prestare un giuramento di fedeltà all'imperatore. Il comune divenne via De monarchia un soggetto di diritto pubblico. Nell'opera dantesca l'autore fiorentino espresse con insuperata lucidità l'esigenza di un potere secolare superiore a quello delle città e dei regni che fosse in grado.base alle dimensioni della città, erano eletti annualmente e avevano il compito di amministrare la giustizia e di governare la città. Dante sosteneva che il potere imperiale avrebbe dovuto essere superiore a quello dei singoli stati e che avrebbe dovuto essere guidato da un sovrano laico, scelto in base alle sue capacità e non in base alla sua discendenza. Questo sovrano avrebbe avuto il compito di garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, evitando che queste ricorressero alla guerra per risolvere le loro controversie. Inoltre, Dante riteneva che il potere imperiale dovesse essere universale, cioè estendersi a tutti i popoli e le nazioni, e sussidiario, cioè intervenire solo quando gli stati non fossero in grado di risolvere le loro controversie in modo pacifico.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertocav di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Di Renzo Maria Gigliola.