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"I reati non possono restare impuniti"

Questa frase, utilizzata da Innocenzo III nelle sue decretali, giustifica il fatto che la Chiesa non può permettersi che gli illeciti all'interno della comunità ecclesiastica non vengano sanzionati. Per evitare ciò, la Chiesa estende la funzione e i poteri del giudice.

Questa frase viene poi utilizzata durante tutto il periodo medievale dai giudici, sia canonici che laici, per giustificare il principio che i reati non devono rimanere impuniti nella società basso medievale.

Il processo criminale si basa su questo principio, secondo il quale quando un potere politico si consolida su un certo territorio, ha l'ambizione di far rispettare le leggi che emana.

Quindi, dire che il processo penale ha come obiettivo evitare che i reati restino impuniti è un concetto centrale nella costruzione del processo.

Modo più raffinato di dire che l'obiettivo del processo penale è la ricerca della verità materiale.

LEZIONE 10 del 1/04/2020

Continuo modello accusatorio e inquisitorio

Dobbiamo sempre tener presente che in età medievale non è netto il passaggio dalla forma accusatoria all'inquisitoria, i giuristi come Gandino e tanti altri ci dicono che è prevalente, ma ci dicono anche che è frequente che un processo inizi in una forma e termini in un'altra.

Cosa può accadere se all'interno di un processo iniziato in forma accusatoria l'accusatore poi non fa più nulla? Dovremo considerare il processo terminato senza essere arrivati all'emanazione della sentenza?

L'inerzia dell'accusatore blocca il processo?

I giuristi rispondono di no perché un reato è sempre un'offesa nei confronti di due persone, per cui se anche fuori del processo la persona fisica/vittima ha

ottenuto una sua forma di risarcimento occorre che il processo prosegua perché si arrivi all'eventuale risarcimento dello stato e quindi l'emanazione della pena. I giuristi quindi ci dicono che se un processo inizia in forma accusatoria e poi l'accusa diventa inerte non c'è il giudice ex officio si sostituisce all'accusa e il processo va avanti senza nessun problema, molto semplicemente in forma inquisitoria. Claro ci dice che è normale che si crei una mescolanza/incrocio di entrambi i rimedi, ci fa capire in un passaggio del suo testo 2 aspetti: medievale è frequente la sovrapposizione dei modelli processuali, l'accusatorio può essere 1-in età incrociato con l'inquisitorio, l'essenziale è che si arrivi ad individuare un colpevole. 2-una delle caratteristiche essenziali del modello inquisitorio è le norme, allargamento ed estensione dei poteri arbitrari del giudice, all'interno di questo.

modello processuale il giudice è libero di fare quasi ciò che vuole, soprattutto se i reati sono gravi. I giuristi ci dicono che all'interno di un processo inquisitorio nei confronti di un'accusa per un reato grave la regola è che il giudice può trasgredire il diritto.

In che direzioni si muove l'arbitrio del giudice? Egidio Bossi, ci dice che è riservato all'arbitrio del giudice-due righe di un giurista di origine lombarda condannare in base alle circostanze il reo con una pena più grave o più mite rispetto a quelle previste dalle leggi, il giudice è dotato di un ampio margine discrezionale nel momento in cui deve condannare l'imputato nella decisione del tipo di pena da infliggere.

che appartiene ad un giurista di area tedesca che vive tra la fine del 500 e l'inizio del 600, Benedict-fonte Carpzov, e nella sua opera commenta e interpreta il testo legislativo della constitutio criminalis.

carolinaemanato nel 1532 dall'imperatore Carlo V, Carpzov nel commentare la carolina fa riferimento in modo molto ampio a tutta la dottrina penale dei secoli precedenti ed è un profondo conoscitore delle opere dei italiani), lui ci dice che è d'accordo con quanto detto da P. Farinaccio, secondo il giuristi (in particolare quale all'interno del modello inquisitorio tutto è da rimettere all'arbitrio del giudice. La condizione del diritto penale alto medievale è tale per cui il giudice ha un ampio potere arbitrario nell'individuare esattamente qual è il tipo di reato per cui si sta procedendo, significa che se l'accusatore ad esempio accusa Tizio di furto ma nel corso del processo il giudice accerta che non si sta trattando di furto ma di rapina allora il giudice ha il pieno arbitrio nel definire il reato per cui si sta procedendo, nella scelta dei mezzi di prova, nell'interrogare i testimoni, valutare che gli indizi a

carico di un imputato siano sufficienti che quell'imputato sia colpevole ma non sono del tutto sufficienti per generare nel per far ritenere probabile giudice la convinzione piena che quel soggetto sia colpevole.

Ho raccolto degli indizi ma non la piena prova → il giudice può in base al suo arbitrio decidere che quegli che ha raccolto fino a quel momento siano sufficienti per sottoporre l'imputato a tortura, questa serve indizia far confessare l'imputato e quindi a raggiungere la massima prova più attendibile.

In tutte le fasi del processo il giudice gode di un ampio margine di potere arbitrario.

Il secondo passo di Carpzov dice che il giudice in base al suo arbitrio valuta se gli indizi sono sufficienti per proseguire il processo e valuta se gli indizi sono sufficienti per sottoporre il soggetto a tortura.

Che il giudice sta diventando il vero protagonista del processo inquisitorio, c'è unLe fonti ci confermano unico limite che i giuristi cercano

Di ribadire sottolineando anche come spesso nella pratica i giudici si dimentichino di questa regola, quando in un testo giuridico medievale si trova scritto che un determinato potere all'interno del processo all'arbitrio del giudice questo non significa che il giudice possa fare ciò che vuole, in qualsiasi occasione il giudice deve sempre e comunque conformarsi e adeguare quel suo arbitrio facendo in modo che la sua decisione sia coerente con le opinioni dei giuristi e la dottrina prevalente, con le consuetudini di giudizio e la communis opinio doctorum. È vero anche che i giuristi mi dicono che soprattutto quando sta indagando contro crimini gravi è lecito derogare al diritto → in parte contraddizione, nella pratica concreta i giuristi si accorgono che spesso i giudici abusano del loro potere facendosi forza sul fatto che il processo inquisitorio concede loro grande arbitrio. I giuristi fanno un avvertimento ai giudici dicendo che il loro ruolo nonostante

l fatto”), documenti (scritti che attestano un fatto), confessioni (ammissioni di colpa da parte dell'imputato).2-delle prove legali→ sono prove che sono considerate automaticamente valide e che non richiedono una valutazione discrezionale da parte del giudice. Ad esempio, la tortura era considerata una prova legale: se l'imputato confessava sotto tortura, la sua colpevolezza era considerata provata. La tortura era quindi un metodo utilizzato per ottenere una prova legale, ma era soggetta a limiti e regole precise. Ad esempio, non era consentito torturare una persona più di una volta per lo stesso reato, e non era consentito torturare persone di determinate categorie (come i nobili). La tortura era considerata un male necessario per garantire la verità nel processo, ma la dottrina cercava di porre dei limiti al suo esercizio.visu” oppure testimoni “de audito” che raccontano ciò che hanno sentito da altri, oppure testimoni che raccontano ciò che hanno sentito dire in generale da altri. I testimoni possono essere più di uno e possono essere più o meno precisi nel rispondere alle domande che il giudice fa). Il giudice durante il processo raccoglie tutte queste prove possibili e non è vincolato a dare maggior peso probatorio ad es alla testimonianza rispetto agli indizi, potrebbe succedere che il giudice arriva a maturare la convinzione che l’imputato sia innocente anche se magari una o due testimonianze andavano nella presunta colpevolezza dell’imputato ma secondo il giudice gli indizi raccolti sono più probanti e dunque decide nella sua sentenza di assolvere l’imputato. Naturalmente nella motivazione della sentenza dovrà spiegare com’è giunto a quella decisione e far capire quindi che la sua scelta.

è fondata su un ragionamento che si basa su prove raccolte in processo. Questo sistema lascia al giudice un’importante libertà che deriva dal fatto che nel processo attuale in realtà sono tante altre le garanzie e limitazioni poste alla scelta del giudice. Nel sistema medievale, che attribuisce grande rilevanza all’arbitrarietà, c’è un diverso meccanismo di valutazione delle prove.

2-sistema delle prove legali→ i giuristi costruiscono una specie di schema in cui le prove hanno un loro valore precostituito, gerarchicamente le prove hanno valore diverso, nella parte più bassa di questa gerarchia ci sono gli indizi, a loro volta divisi tra quelli più generici e quelli più significativi, al di sopra ci sono le testimonianze (queste nel processo medievale hanno un peso determinante se sono due o più testimonianze concordi effettuate da persone credibili). Non è mai la pena con cui si punisce l’imputato colpevole.

La tortura serve durante il processo per obbligare l'imputato a confessare. La confessione è considerata al vertice della scala gerarchica.

I testi medievali dicono che la tortura serve a tirar fuori dal corpo dell'imputato la verità che lui esprime nelle parole. Dietro questa idea c'è la convinzione che esista una verità storica sui fatti, nascosta o racchiusa nel corpo fisico dell'imputato. Il dolore e la violenza a cui viene sottoposto lo costringono a rivelare quella verità. A 24 ore di distanza dalla tortura, l'imputato deve confermare quanto detto, ecco perché c'è bisogno del notaio che scrive ciò che dice quando viene torturato.

All'interno di questa procedura di tortura c'è sempre anche un valore o un aspetto religioso che accompagna la confessione. Questo deriva dal collegamento tra il

dolore fisico che subisci nel giudizio terreno, dolori che ti consentono di soffrire meno nell'aldilà → questo vale sia per la tortura che per la pena e la sua esecuzione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher A.M.18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Pifferi Michele.