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GLI INIZI DELL’UNIVERSITÁ E I FONDAMENTI DEL CORPUS IURIS

CANONICI

Nel volgere del XII secolo, si è assistito, all’introduzione di elementi di novità,

nell’ambito del diritto. Ovunque si studiò, per cercare di dare risposte soprattutto ai

quesiti resi non chiari, dal conflitto tra regnum e sacerdotum, molto meno invece per

gli atti di tutti i giorni. Ormai in molti centri, il diritto cominciò ad essere oggetto

autonomo di studio, consolidandosi, e specializzandosi, attorno ad uno o più maestri;

sperimentazione questa che ben presto divenne uniforme.

Il linguaggio scolastico latino, anch’esso comune, fece si che i maestri si muovevano,

con libertà da una città all’altra, portando di conseguenza ad una uguaglianza delle

forme espressive. Questo non vuol dire che il diritto romano, cancellò gli altri sistemi

normativi, anzi coesistette e ne sollecitò addirittura lo sviluppo. Così mentre nelle

università, si insegnava, nel frattempo, si applicava il vecchio diritto longobardo-

franco, con le sue modifiche più recenti. Fu proprio allora che prese il sopravvento

l’elaborazione di testi scritti, che attestavano i diritti locali, ed ebbero vita le premesse

che avrebbero, dato una definitiva sistemazione del diritto canonico.

ORIGINE DELL’UNIVERSITÁ

Fu in tale contesto, che cominciò, la grande esperienza universitaria di Bologna, la

quale divenne molto presto famosa, e a cui accorsero studenti di diritto da ogni parte

d’Europa, rendendosi anche modello per le altre università; non a caso l’aggettivo

“alma mater”, vale a dire anima madre. L’opera di insegnamento avvenne ad opera di

Irnerio, che indicò presto come suoi allievi, i famosi “4 dottori”: Bulgaro, Martino,

Iacopo, Ugo, che in seguito alla morte di Irnerio, ne diffusero la fama e continuarono

la sua opera. Fu grazie ad essi, che l’attenzione di tutti, fu puntata su Bologna, vista la

presenza di molti episodi, che videro i 4 dottori, accanto all’autorità imperiale(già

fatta da Irnerio). 1

Tra gli episodi vediamo:

 1158

I dottori bolognesi, parteciparono alla “dieta di Roncaglia”in cui Barbarossa, grazie al

consiglio degli stessi,poté definire quali erano i diritti della corona, le regalie, e

condannare le conventiculae, contrarie all’ordine pubblico. Le leggi che furono

emanate in quell’occasione e ritrovate recentemente, enunciano il loro stesso scopo,

vale a dire recuperare i diritti dello Stato in modo da costruire, un rapporto di

superiorità sui vassalli imperiali, comprese le città.

 1155

Caratterizza un altro episodio, quando in seguito ad un soggiorno a Bologna,

1

Federico, da sempre interessato al diritto , comminò, sanzioni ai governatori locali,

che avrebbero turbato studenti e professori, durante il viaggio in città, inoltre creò per

loro un foro speciale in cui sarebbero stati giudicati anziché dal giudice locale, dai

loro maestri o dal vescovo. Tale privilegio prese il nome di “Hautentica Habita”,e

l’imperatore volle che venisse reso noto a tutti e ciò avvenne attraverso l’inserzione

nel corpus giustinianeo. Riguardo invece il rapporto tra docenti e studenti, si trattava

di una societas, basata su un rapporto atipico, in quanto oggetto non era un’impresa

economica, ma bensì l’insegnamento stesso, in cui il docente era retribuito dal padre

dello studente stesso, diciamo così per garantirgli quella conoscenza, che avrebbe

portato il figlio, all’inserimento nel mestiere.

Ora è da dire comunque che se è vero che nel 1100, c’è stata l’esplosione del

fenomeno universitario, è pur vero, che non appartiene solo a questa città. Si sa ad ex

che anche Pisa fu molto presto un centro di studi molto rinomato, ricordiamo infatti

che proprio durante il periodo in cui Irnerio doveva “leggere” a Bologna, un monaco,

da Marsiglia, si trasferiva a Pisa, proprio perché aveva saputo che lì c’era una scuola

di diritto molto famosa; ma non solo infatti proprio in quegli stessi anni, pervenne a

Pisa, il manoscritto più famoso del Digesto: “la lettera pisana”e “l’authentica

pandecta”.

1 Tale pensiero lo si evince dal fatto che quando venne eletto nel 1152 scrisse al papa di voler difendere il regno affidatogli da

Dio con le armi e con la legge 2

È certo inoltre che anche nella Francia Meridionale, furono attive molte scuole; e ciò

porta pertanto ad una conclusione vale a dire che l’opera di lettura effettuta da

Irnerio, non fu la prima, ma egli sarebbe stato preceduto da un certo Pepo. Chi era?

A proposito, vediamo che un’opera sulle Istituzioni, datata inizi 1100, contiene una

citazione che respinge l’opinione di un Pepo; ma questo non è tutto, anche un teologo

inglese, scrisse un’opera in cui Pepo venne ricordato come “aurora surgens iuris

civilis”; ma nessun caso, porta o presenta elementi che facciano collegare quei Pepo a

Bologna; anzi a proposito c’è chi sostiene che Pepo fosse un toscano che non

avrebbe mai insegnato a Bologna.

In un contesto come questo, osserviamo che molte furono le città, che si interessarono

a questa forma di insegnamento privato la quale peraltro non abbisognava di strutture

pubbliche; un maestro infatti, poteva aprirsi con facilità una scuola ovunque, cosa che

diventava più semplice e facile, quando la città proclamava di voler proteggere gli

studenti convenuti. Inoltre avendo capito che l’università, dava la possibilità di

promuovere la modernizzazione del sistema giuridico, della città, si cominciarono a

forzare docenti e studenti a non abbandonare la stessa città. In clima così, si aprirono

conflitti, nel senso che chi non aveva a disposizione docenti, promuoveva le proprie

sedi, enunciandone le possibilità offerte, entrando in concorrenza con le altre città in

modo da accaparrarsi i maestri migliori, retribuiti in base alla loro fama e stima.

Molte furono le scuole nate in questo periodo: ex Mantova dove insegnò Piacentino,

e Giovanni Bassiano, e ancora Piacenza e reggio di cui conosciamo un “dominus e

doctor legum columbus”che ha lasciato traccia, del suo insegnamento in un

manoscritto parigino: esattamente di lui circolava un commentum ai primi 4 libri del

codice. Si assiste pertanto ad uno sviluppo dell’insegnamento superiore, che dopo

aver attratto Barbarossa, non lasciò indifferente il Papato; vediamo infatti che

Innocenzo III ad ex aveva consentito ai doctores di costituire università, ma non i

patti, i quali avevano come scopo quello di limitare la libertà degli studenti di passare

da un docente all’altro. 3

 Del 1217, è uno statuto comunale bolognese, che punisce chi agisce, per

trasferire lo studio, in altre città, ma nonostante ciò, spostamenti si

verificarono comunque così avvenne ad ex per Guglielmo Vasco passato a

Padova.

 Del 1219, è poi famosa un’opera, o meglio bolla “super speculam”, di

Onorio III. In essa, si privilegiavano, i maestri e gli studenti di teologia a

cui era consentito continuare a godere, dei loro privilegi ecclesiastici, su

licenza apostolica; si associavano poi clero regolare(monaci) e

secolare(preti), nel divieto di studiare diritto civile e medicina, e in fine si

vietava l’insegnamento del dirotto civile a Parigi, poiché non si applicava il

diritto romano, né nel foro civile che in quello ecclesiastico.

 Nel 1220, l’imperatore che all’epoca era in buoni rapporti, con il papato,

emanò una serie di disposizioni, che gli vennero richieste al momento

dell’incoronazione, dallo stesso papa, e volle che tali fossero trascritte nei

libri legali (sono testi giuridici, usati nelle università), e che tali libri fossero

oggetto di insegnamento. Tutto ciò avvenne, dopo che i dottori bolognesi, li

ebbero, collocati nel codice così come era stato fatto per l’autentica del

Barbarossa. In un contesto come questo, Bologna aspirava a conservare il

primato, nonostante vi era una concorrenza sempre più agguerrita tra le

varie sedi.

 Nel 1235, comincia a comparire, la prima menzione del concetto di

Studium generale, termine questo, usato anche da Bernardo di Parma, e

Goffredo di Trani, per indicare Bologna come lo studio buono e idoneo a

cui potevano convenire, gli studenti di tutto il mondo.

 Nel 1255, ci fu un ulteriore passo avanti ossia a Salamanca, il papa

concesse di conferire la Licentia Docenti, vale a dire il potere di insegnare,

ovunque, poiché la stessa licenza sarebbe stata riconosciuta appunto

ovunque, eccetto Bologna e Parigi, in quanto considerati al vertice del

4

sistema universitario. È con l’intervento del pontificio, che si chiude la

prima fase della storia dell’università.

LA PIETRA ANGOLARE DEL DIRITTO CANONICO: IL DECRETUM DI

GRAZIANO:

L’insegnamento di Irnerio, e dei 4 dottori bolognesi, nonché il ritrovato accordo tra i

2 poteri universali, attraverso il concordato di worms, avvenuto nel 1122, facevano

crescere il problema per il papato, di mettere ordine in quel diritto canonico, cresciuto

in maniera spontanea. Ma come privilegiare una specifica raccolta canonostica, tra le

tante circolanti? Il problema, sembra fu risolto da un certo Graziano quasi certamente

monaco, la cui opera di grande importanza, sembra risalire al 1140: stiamo parlando

del “decreto grazianeo. Tale opera è di fondamentale importanza perché:

 È una raccolta di testi;

 Enuncia una riflessioni sugli stessi;

se lo si osserva ci accorgiamo che trattasi di un vastissimo collage come il

Digesto,ma che si differenzia, proprio da questo, perché non contiene come il

Digesto, solo testo dottrinali, ma bensì testi di provenienza variegati e soprattutto

della Chiesa, con prevalenza di canoni conciliari e decretali pontificie, ma poi ancora

passi tratti dalle scritture, dai testi del diritto giustinianeo, e anche franco, e ancora è

possibile addirittura rinvenire, un frammento dell’editto longobardo del re Rotari.

Tutti i passi come nel Digesto, sono anticipati da un inscriptio, che ne dichiarava la

fonte. È ovvio, che un testo poteva essere sottoposto a manomissione , visto che non

si escludeva che lo scriptor, ossia l’amanuense, man mano che ne curava la

trascrizione aggiungeva passi che lo stesso riteneva utili, ai fini dell’integrazione del

testo. Ma il problema della paternità era un problema irrisorio, nel senso che ciò che

era importante, era dare alle raccolte, un assetto conforme alle ispirazioni del tempo;

aspetto questo che caratterizza il lavoro di Graziano, il quale intervenne sui testi

raccolti, con propri commenti. Trattandosi di testi di disparata provenienza, i suoi

testi presentavano contraddizioni, quindi egli cercò di isolare la norma vincolante su

5

un dato problema, confrontando, le diverse regole tramandate e divergenti tra loro;

così facendo, generava una regola che poteva rappresentare ius vetus, rispetto all’altra

più recente di ius novum. Il titolo originario, della sua opera fu infatti: “concordia

discordantium canonum”. Tutto il lavoro di Graziano, aveva come scopo quello di

isolare i problemi, esterni rilevanti per il tribunale pubblico, detto foro esterno, da

quelli di competenza del tribunale della coscienza, del peccato, che invece

competevano al foro interno. Quest’opera non solo è complessa per i suoi contenuti,

ma anche nella forma;

Essa è divisa in 3 parti, che comunque sono raccolte in unico volume:

Prima parte

Costituita da 101 distinctiones, seguite da una serie di suddivisioni successive;

vediamo che nelle prime 20, sono racchiusi, i problemi generali del diritto, legge

consuetudine, diritto naturale, diritto divino. Ad ex Graziano parla del diritto naturale,

come diritto comune a tutti, imposto dalla natura e non generato da una decisione del

legislatore, e che si concretizza in istituti quali, l’unione di un uomo e una donna, la

successione, l’educazione dei figli. Ancora a tal proposito Graziano,introduce, un

passo ricordando che il diritto naturale prevale su consuetudine, precisando anzi, che

sono nulle le consuetudini o disposizioni scritte ad esso contrarie.

Le altre disposizioni dalla 20 alla 101, riguardano invece, il governo ecclesiastico e

sua disciplina , quindi vescovi e gerarchie.

Parte seconda

Formata da 36 causae, ognuna facente riferimento ad un problema ipotetico, per il

quale sono prospettate diverse soluzioni. Importanti sono la C1 sulla simonia, la C2 e

C7 sulla procedura, C27 e C36, riguardanti il matrimonio.

Pr capire, prendiamo in considerazione la causa 23; qui Graziano, racconta come certi

vescovi, con le loro truppe, cadute in eresia, cominciarono a costringere i vicini ad

accattare le loro idee. Il papa allora ordinò ai vescovi, della regione dotati

dall’imperatore di giurisdizione civile di difendere la fede e fu così che essi,

6

raccolsero un’armata e cominciarono la guerra; secondo Graziano questa fattispecie,

pone diversi problemi tra cui:

1. è peccato per gli ecclesiastici promuovere la guerra?

2. un attacco ad un compagno, va respinto con la guerra?

3. è peccato per il giudice uccidere?

Erano problemi attuali e a cui Graziano, connesse diverse soluzioni.

Una contrarietà, in questa seconda parte è data dall’ampia quaestio sulla penitenza

che fu aggiunta inspegabilmente a metà del trattato sul matrimonio.

Terza parte

È suddivisa in 5 distinctiones, , con canoni al loro interno, ed è relativa ai

sacramentali.

Questo testo, molto complesso, ebbe molta accoglienza sia nel sociale che nella

pratica, che nella cancelleria papale, diventando punto di riferimento, per la prassi

giudiziaria dei tribunali ecclesiastici.

FINO ALLE DECRETALI DI GREGORIO IX

Il Papato, non accolse, il decreto come testo di legge, ma la sua utilizzazione, portò lo

stesso ad intervenire sui dubbi che l’opera di Graziano, apriva. Ma ciò non fu tutto, il

papato, intervenne frequentemente nei litigi tra vescovati e abbazie, con le lettere

decretali, le quali enunciavano, principi giuridici che integravano e correggevano il

decreto; le stesse venivano conservate in quanto potevano essere utili per risolvere

casi futuri analoghi. Proprio per questo, si sentì l’esigenza di cominciare a sistemarle,

per materia, in maniera tale che fossero reperite più velocemente. Una raccolta che

ebbe molto successo, fu quella di Bernardo da Pavia la cd, CompilatioI, consistente in

un’ordinata raccolta di 900 pezzi( resa tale, forse perché egli attingeva il materiale

direttamente dai registri papali). I testi furono raccolti, in 5 libri relativi alle :

1. autorità;

2. processo;

3. ecclesiastici; 7

4. matrimonio;

5. diritto penale;

questa fu una raccolta che vista la sua comodità espositiva, rimase modello per le

altre raccolte successive che non tardarono a nascere. Vediamo infatti:

 COMPILATIO II, che in realtà, si trattò di una ricostruzione della prima,

e che in un certo senso andò ad integrare tutte quelle decretali, che erano

state omesse nella raccolta precedente;

 COMPILATIO III,costituita da 482 decretali di Innocenzo III;

 COMPILATIO IV, opera di Giovanni Teutonico, che contiene canoni

del Lateranense IV, sia testi di Innocenzo III, il quale fu un papa che

diede vita a molti interventi giuridici. Ricordiamo ad ex la sua decretale

Venerabilem, attraverso cui si riservava il diritto di sottoporre ad una

specie di idoneità, colui che era stato eletto per l’impero, e a cui avrebbe

fatto seguito, “unzione consacrazione e incoronazione” mentre, in caso

di esito negativo dello stesso esame, sarebbe seguita la “deposizione”.

 COMPILATIO V, operata da Tancredi, che fu redatta su ordine di

Onorio III. Essa comprendeva le decretali dello stesso, e che ebbe

riconoscimento nel 1226. a proposito, questo comunque non fu tutto, nel

senso che il papa dispose che i testi, dovevano essere citati nei tribunali

esattamente come figuravano, nella raccolta di Tancredi. In questo

modo, il papa, assumeva il ruolo di legislatore per tutta la cristianità: egli

è il “Verus imperator”.

Adesso, compito del papa, era quello di coordinare, tutte le compilazioni

immesse, con la 5 e aggiornarle. Fu appunto questo la mansione, che papa

Gregorio IX, affidò a Raimondo di Penafort, il quale ebbe il compito appunto

di raccogliere ma anche di tagliare il superfluo, e se necessario aggiungere

nuovo materiale normativo, utile ad armonizzare il tutto. Il lavoro fu terminato

nel 1234 e promulgato mediante l’invio del testo all’università di Bologna. La

raccolta fu chiamata anche LIBER DECRETALIUM,nonché DECRETALI DI

8

GREGORIO IX,nonostante le decretali non sono tutte sue. Per quanto riguarda

la citazione dei canoni,(che sono 2139) diciamo che è simile a quella vista per

il codice giustinianeo ossia:

______ dopo la sigla di identificazione, segue il numero del libro, il titolo e il

singolo pezzo, che reca un inscriptio con indicazione del papa emittente:

esempio: X. 1 .2.13, in cui 13 indica il canone, 1 il libro, e 2 il titolo.

Questa è una lettera di Gregorio IX all’arcipresbitero di Santa Maria Maggiore, in cui

si è detta la regola secondo cui, le costituzioni apostoliche salva diversa disposizione,

sono irretroattive. Ciò vuol dire che le decretali, sono strumento di governo per

esprimere la propria volontà; È importante dire che le decretali di Gregorio, non sono

dirette solo agli ecclesiastici, e quindi vescovi e abati, intesi come ufficiali al suo

servizio, ma bensì alla società di tutti i fedeli; proprio per questo, le norme

canonostiche, non solo si incroci

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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