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Gli inizi dell'università e i fondamenti del corpus iuris canonici

Nel volgere del XII secolo, si è assistito all’introduzione di elementi di novità nell’ambito del diritto. Ovunque si studiò, per cercare di dare risposte soprattutto ai quesiti resi non chiari dal conflitto tra regnum e sacerdotum, molto meno invece per gli atti di tutti i giorni. Ormai in molti centri, il diritto cominciò ad essere oggetto autonomo di studio, consolidandosi e specializzandosi attorno ad uno o più maestri; sperimentazione questa che ben presto divenne uniforme.

Il linguaggio scolastico latino, anch’esso comune, fece sì che i maestri si muovevano con libertà da una città all’altra, portando di conseguenza ad una uguaglianza delle forme espressive. Questo non vuol dire che il diritto romano cancellò gli altri sistemi normativi, anzi coesistette e ne sollecitò addirittura lo sviluppo. Così mentre nelle università si insegnava, nel frattempo si applicava il vecchio diritto longobardo-franco, con le sue modifiche più recenti. Fu proprio allora che prese il sopravvento l’elaborazione di testi scritti, che attestavano i diritti locali, ed ebbero vita le premesse che avrebbero dato una definitiva sistemazione del diritto canonico.

Origine dell'università

Fu in tale contesto che cominciò la grande esperienza universitaria di Bologna, la quale divenne molto presto famosa, e a cui accorsero studenti di diritto da ogni parte d’Europa, rendendosi anche modello per le altre università; non a caso l’aggettivo “alma mater”, vale a dire anima madre. L’opera di insegnamento avvenne ad opera di Irnerio, che indicò presto come suoi allievi, i famosi “4 dottori”: Bulgaro, Martino, Iacopo, Ugo, che in seguito alla morte di Irnerio, ne diffusero la fama e continuarono la sua opera. Fu grazie ad essi che l’attenzione di tutti fu puntata su Bologna, vista la presenza di molti episodi, che videro i 4 dottori accanto all’autorità imperiale (già fatta da Irnerio).

  • 1158: I dottori bolognesi parteciparono alla “dieta di Roncaglia” in cui Barbarossa, grazie al consiglio degli stessi, poté definire quali erano i diritti della corona, le regalie, e condannare le conventiculae, contrarie all’ordine pubblico. Le leggi che furono emanate in quell’occasione e ritrovate recentemente, enunciano il loro stesso scopo, vale a dire recuperare i diritti dello Stato in modo da costruire un rapporto di superiorità sui vassalli imperiali, comprese le città.
  • 1155: Caratterizza un altro episodio, quando in seguito ad un soggiorno a Bologna, Federico, da sempre interessato al diritto, comminò sanzioni ai governatori locali, che avrebbero turbato studenti e professori durante il viaggio in città, inoltre creò per loro un foro speciale in cui sarebbero stati giudicati anziché dal giudice locale, dai loro maestri o dal vescovo. Tale privilegio prese il nome di “Hautentica Habita”, e l’imperatore volle che venisse reso noto a tutti e ciò avvenne attraverso l’inserzione nel corpus giustinianeo.

Riguardo invece il rapporto tra docenti e studenti, si trattava di una societas, basata su un rapporto atipico, in quanto oggetto non era un'impresa economica, ma bensì l’insegnamento stesso, in cui il docente era retribuito dal padre dello studente stesso, diciamo così per garantirgli quella conoscenza, che avrebbe portato il figlio, all’inserimento nel mestiere. Ora è da dire comunque che se è vero che nel 1100, c’è stata l’esplosione del fenomeno universitario, è pur vero, che non appartiene solo a questa città. Si sa ad esempio che anche Pisa fu molto presto un centro di studi molto rinomato, ricordiamo infatti che proprio durante il periodo in cui Irnerio doveva “leggere” a Bologna, un monaco da Marsiglia si trasferiva a Pisa, proprio perché aveva saputo che lì c’era una scuola di diritto molto famosa; ma non solo infatti proprio in quegli stessi anni, pervenne a Pisa, il manoscritto più famoso del Digesto: “la lettera pisana” e “l’authentica pandecta”.

È certo inoltre che anche nella Francia Meridionale, furono attive molte scuole; e ciò porta pertanto ad una conclusione vale a dire che l’opera di lettura effettuata da Irnerio, non fu la prima, ma egli sarebbe stato preceduto da un certo Pepo. Chi era? A proposito, vediamo che un’opera sulle Istituzioni, datata inizi 1100, contiene una citazione che respinge l’opinione di un Pepo; ma questo non è tutto, anche un teologo inglese, scrisse un’opera in cui Pepo venne ricordato come “aurora surgens iuris civilis”; ma nessun caso, porta o presenta elementi che facciano collegare quei Pepo a Bologna; anzi a proposito c’è chi sostiene che Pepo fosse un toscano che non avrebbe mai insegnato a Bologna.

In un contesto come questo, osserviamo che molte furono le città, che si interessarono a questa forma di insegnamento privato la quale peraltro non abbisognava di strutture pubbliche; un maestro infatti, poteva aprirsi con facilità una scuola ovunque, cosa che diventava più semplice e facile, quando la città proclamava di voler proteggere gli studenti convenuti. Inoltre avendo capito che l’università, dava la possibilità di promuovere la modernizzazione del sistema giuridico, della città, si cominciarono a forzare docenti e studenti a non abbandonare la stessa città. In clima così, si aprirono conflitti, nel senso che chi non aveva a disposizione docenti, promuoveva le proprie sedi, enunciandone le possibilità offerte, entrando in concorrenza con le altre città in modo da accaparrarsi i maestri migliori, retribuiti in base alla loro fama e stima.

Molte furono le scuole nate in questo periodo: ex Mantova dove insegnò Piacentino, e Giovanni Bassiano, e ancora Piacenza e Reggio di cui conosciamo un “dominus e doctor legum columbus” che ha lasciato traccia, del suo insegnamento in un manoscritto parigino: esattamente di lui circolava un commentum ai primi 4 libri del codice. Si assiste pertanto ad uno sviluppo dell’insegnamento superiore, che dopo aver attratto Barbarossa, non lasciò indifferente il Papato; vediamo infatti che Innocenzo III ad esempio aveva consentito ai doctores di costituire università, ma non i patti, i quali avevano come scopo quello di limitare la libertà degli studenti di passare da un docente all’altro.

  • Del 1217: È uno statuto comunale bolognese, che punisce chi agisce, per trasferire lo studio, in altre città, ma nonostante ciò, spostamenti si verificarono comunque così avvenne ad esempio per Guglielmo Vasco passato a Padova.
  • Del 1219: È poi famosa un’opera, o meglio bolla “super speculam”, di Onorio III. In essa, si privilegiavano, i maestri e gli studenti di teologia a cui era consentito continuare a godere, dei loro privilegi ecclesiastici, su licenza apostolica; si associavano poi clero regolare (monaci) e secolare (preti), nel divieto di studiare diritto civile e medicina, e infine si vietava l’insegnamento del diritto civile a Parigi, poiché non si applicava il diritto romano, né nel foro civile che in quello ecclesiastico.
  • Nel 1220: L’imperatore che all’epoca era in buoni rapporti, con il papato, emanò una serie di disposizioni, che gli vennero richieste al momento dell’incoronazione, dallo stesso papa, e volle che tali fossero trascritte nei libri legali (sono testi giuridici, usati nelle università), e che tali libri fossero oggetto di insegnamento. Tutto ciò avvenne, dopo che i dottori bolognesi, li ebbero, collocati nel codice così come era stato fatto per l’autentica del Barbarossa. In un contesto come questo, Bologna aspirava a conservare il primato, nonostante vi era una concorrenza sempre più agguerrita tra le varie sedi.
  • Nel 1235: Comincia a comparire, la prima menzione del concetto di Studium generale, termine questo, usato anche da Bernardo di Parma, e Goffredo di Trani, per indicare Bologna come lo studio buono e idoneo a cui potevano convenire, gli studenti di tutto il mondo.
  • Nel 1255: Ci fu un ulteriore passo avanti ossia a Salamanca, il papa concesse di conferire la Licentia Docendi, vale a dire il potere di insegnare, ovunque, poiché la stessa licenza sarebbe stata riconosciuta appunto ovunque, eccetto Bologna e Parigi, in quanto considerati al vertice del sistema universitario. È con l’intervento del pontificio, che si chiude la prima fase della storia dell’università.

La pietra angolare del diritto canonico: il Decretum di Graziano

L’insegnamento di Irnerio, e dei 4 dottori bolognesi, nonché il ritrovato accordo tra i 2 poteri universali, attraverso il concordato di Worms, avvenuto nel 1122, facevano crescere il problema per il papato, di mettere ordine in quel diritto canonico, cresciuto in maniera spontanea. Ma come privilegiare una specifica raccolta canonistica, tra le tante circolanti? Il problema, sembra fu risolto da un certo Graziano quasi certamente monaco, la cui opera di grande importanza, sembra risalire al 1140: stiamo parlando del “decreto grazianeo”. Tale opera è di fondamentale importanza perché:

  • È una raccolta di testi;
  • Enuncia una riflessioni sugli stessi.

Se lo si osserva ci accorgiamo che trattasi di un vastissimo collage come il Digesto, ma che si differenzia, proprio da questo, perché non contiene come il Digesto, solo testo dottrinali, ma bensì testi di provenienza variegati e soprattutto della Chiesa, con prevalenza di canoni conciliari e decretali pontificie, ma poi ancora passi tratti dalle scritture, dai testi del diritto giustinianeo, e anche franco, e ancora è possibile addirittura rinvenire, un frammento dell’editto longobardo del re Rotari. Tutti i passi come nel Digesto, sono anticipati da un inscriptio, che ne dichiarava la fonte. È ovvio, che un testo poteva essere sottoposto a manomissione, visto che non si escludeva che lo scriptor, ossia l’amanuense, man mano che ne curava la trascrizione aggiungeva passi che lo stesso riteneva utili, ai fini dell’integrazione del testo.

Ma il problema della paternità era un problema irrisorio, nel senso che ciò che era importante, era dare alle raccolte, un assetto conforme alle ispirazioni del tempo; aspetto questo che caratterizza il lavoro di Graziano, il quale intervenne sui testi raccolti, con propri commenti. Trattandosi di testi di disparata provenienza, i suoi testi presentavano contraddizioni, quindi egli cercò di isolare la norma vincolante su un dato problema, confrontando, le diverse regole tramandate e divergenti tra loro; così facendo, generava una regola che poteva rappresentare ius vetus, rispetto all’altra più recente di ius novum. Il titolo originario, della sua opera fu infatti: “concordia discordantium canonum”.

Tutto il lavoro di Graziano, aveva come scopo quello di isolare i problemi, esterni rilevanti per il tribunale pubblico, detto foro esterno, da quelli di competenza del tribunale della coscienza, del peccato, che invece competevano al foro interno. Quest’opera non solo è complessa per i suoi contenuti, ma anche nella forma; Essa è divisa in 3 parti, che comunque sono raccolte in unico volume:

Prima parte

Costituita da 101 distinctiones, seguite da una serie di suddivisioni successive; vediamo che nelle prime 20, sono racchiusi, i problemi generali del diritto, legge consuetudine, diritto naturale, diritto divino. Ad esempio Graziano parla del diritto naturale, come diritto comune a tutti, imposto dalla natura e non generato da una decisione del legislatore, e che si concretizza in istituti quali, l’unione di un uomo e una donna, la successione, l’educazione dei figli. Ancora a tal proposito Graziano introduce un passo ricordando che il diritto naturale prevale su consuetudine, precisando anzi, che sono nulle le consuetudini o disposizioni scritte ad esso contrarie.

Le altre disposizioni dalla 20 alla 101, riguardano invece, il governo ecclesiastico e sua disciplina, quindi vescovi e gerarchie.

Parte seconda

Formata da 36 causae, ognuna facente riferimento ad un problema ipotetico, per il quale sono prospettate diverse soluzioni. Importanti sono la C1 sulla simonia, la C2 e C7 sulla procedura, C27 e C36, riguardanti il matrimonio. Per capire, prendiamo in considerazione la causa 23; qui Graziano, racconta come certi vescovi, con le loro truppe, cadute in eresia, cominciarono a costringere i vicini ad accattare le loro idee. Il papa allora ordinò ai vescovi della regione dotati dall’imperatore di giurisdizione civile di difendere la fede e fu così che essi, raccolsero un’armata e cominciarono la guerra; secondo Graziano questa fattispecie, pone diversi problemi tra cui:

  • È peccato per gli ecclesiastici promuovere la guerra?
  • Un attacco ad un compagno, va respinto con la guerra?
  • È peccato per il giudice uccidere?

Erano problemi attuali e a cui Graziano, connesse diverse soluzioni. Una contrarietà, in questa seconda parte è data dall’ampia quaestio sulla penitenza che fu aggiunta inspiegabilmente a metà del trattato sul matrimonio.

Terza parte

È suddivisa in 5 distinctiones, con canoni al loro interno, ed è relativa ai sacramentali. Questo testo, molto complesso, ebbe molta accoglienza sia nel sociale che nella pratica, che nella cancelleria papale, diventando punto di riferimento, per la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici.

Fino alle decretali di Gregorio IX

Il Papato, non accolse, il decreto come testo di legge, ma la sua utilizzazione, portò lo stesso ad intervenire sui dubbi che l’opera di Graziano, apriva. Ma ciò non fu tutto, il papato, intervenne frequentemente nei litigi tra vescovati e abbazie, con le lettere decretali, le quali enunciavano, principi giuridici che integravano e correggevano il decreto; le stesse venivano conservate in quanto potevano essere utili per risolvere casi futuri analoghi. Proprio per questo, si sentì l’esigenza di cominciare a sistemarle, per materia, in maniera tale che fossero reperite più velocemente. Una raccolta che ebbe molto successo, fu quella di Bernardo da Pavia la cd, Compilatio I, consistente in un’ordinata raccolta di 900 pezzi (resa tale, forse perché egli attingeva il materiale direttamente dai registri papali). I testi furono raccolti, in 5 libri relativi alle:

  • Autorità;
  • Processo;
  • Ecclesiastici;
  • Matrimonio;
  • Diritto penale.

Questa fu una raccolta che vista la sua comodità espositiva, rimase modello per le altre raccolte successive che non tardarono a nascere. Vediamo infatti:

  • COMPILATIO II, che in realtà, si trattò di una ricostruzione della prima, e che in un certo senso andò ad integrare tutte quelle decretali, che erano state omesse nella raccolta precedente;
  • COMPILATIO III, costituita da 482 decretali di Innocenzo III;
  • COMPILATIO IV, opera di Giovanni Teutonico, che contiene canoni del Lateranense IV, sia testi di Innocenzo III, il quale fu un papa che diede vita a molti interventi giuridici. Ricordiamo ad esempio la sua decretale Venerabilem, attraverso cui si riservava il diritto di sottoporre ad una specie di idoneità, colui che era stato eletto per l’impero, e a cui avrebbe fatto seguito, “unzione consacrazione e incoronazione” mentre, in caso di esito negativo dello stesso esame, sarebbe seguita la “deposizione”.
  • COMPILATIO V, operata da Tancredi, che fu redatta su ordine di Onorio III. Essa comprendeva le decretali dello stesso, e che ebbe riconoscimento nel 1226. a proposito, questo comunque non fu tutto, nel senso che il papa dispose che i testi, dovevano essere citati nei tribunali esattamente come figuravano, nella raccolta di Tancredi. In questo modo, il papa, assumeva il ruolo di legislatore per tutta la cristianità: egli è il “Verus imperator”.

Adesso, compito del papa, era quello di coordinare, tutte le compilazioni immesse, con la 5 e aggiornarle. Fu appunto questo la mansione, che papa Gregorio IX, affidò a Raimondo di Penafort, il quale ebbe il compito appunto di raccogliere ma anche di tagliare il superfluo, e se necessario aggiungere nuovo materiale normativo, utile ad armonizzare il tutto. Il lavoro fu terminato nel 1234 e promulgato mediante l’invio del testo all’università di Bologna. La raccolta fu chiamata anche LIBER DECRETALIUM, nonché DECRETALI DI GREGORIO IX, nonostante le decretali non sono tutte sue. Per quanto riguarda la citazione dei canoni, (che sono 2139) diciamo che è simile a quella vista per il codice giustinianeo ossia:______ dopo la sigla di identificazione, segue il numero del libro, il titolo e il singolo pezzo, che reca un inscriptio con indicazione del papa emittente: esempio: X. 1 .2.13, in cui 13 indica il canone, 1 il libro, e 2 il titolo. Questa è una lettera di Gregorio IX all’arcipresbitero di Santa Maria Maggiore, in cui si è detta la regola secondo cui, le costituzioni apostoliche salva diversa disposizione, sono irretroattive. Ciò vuol dire che le decretali, sono strumento di governo per esprimere la propria volontà; È importante dire che le decretali di Gregorio, non sono dirette solo agli ecclesiastici, e quindi vescovi e abati, intesi come ufficiali al suo servizio, ma bensì alla società di tutti i fedeli; proprio per questo, le norme canoniche non solo si incrociavano...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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