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Una grande novità è rappresentata da Decretum di Graziano che assembla diverse fonti (specificate prima) ma in più viene integrata dalle Raccolte

Decretali —> Liber Extra

Decretum+ Liber Extra= Corpus Iuris Canonici che rimarrà in vigore fino al 1917

Per Diritto Comune si intende la legislazione di diritto romano- giustinaneo (Corpus Iuris Civilis) e il diritto canonico (Corpus Iuris Canonici). In

Europa, nel periodo chiamato “Europa del Diritto Comune”, durato 6 secoli, queste due normative erano al centro della vita pubblica, si proponevano

come diritti per l’intera comunità. Con il passare degli anni, però, si afferma una sua sempre maggiore emarginazione, soprattutto nel periodo

dell’Umanesimo Giuridico. Umanesimo giuridico che coincide con l’omonimo movimento in ambito culturale e filosofico. Il termine “Umanesimo” si usa

per valorizzare gli studi classici, quindi c’é un forte recupero dell’antichità con la ricostruzione e l’interpretazione di testi antichi e documenti letterali.

Nel corso di questi sei secoli, in ambito giuridico, si tende ad emarginare lo ius commune, preferendo leggi di iura propria territoriali e regionali.

(si punta a conoscere il diritto comune ma da valutare su un piano solo culturale)

BARTOLISMO: corrente, orientamento giuridico; cioè un periodo di innovazione e decadenza della scienza del diritto, dove i principali commentatori

si adattano alle soluzioni dei predecessori più illustri (come Bartolo da Sassoferrato).

6 Grandi tribunali e Rote

Causa la grande produzione di norme in questi secoli, si era venuta a creare una grande confusione e anche diversi casi di antinomie normative;

per risolvere il problema si istituirono, nelle principali città, dei tribunali e delle rote, con il compito, appunto, di ridare maggiore uniformità al sistema.

Un punto di riferimento fondamentale per i giudici dell’epoca, in quanto le fonti apparivano spesso contraddittorie, fu la Communis opinio doctorum

cioè l’opinione consolidata dei maggiori giuristi.

La Rota più importante è sicuramente quella Romana, costituita come supremo tribunale dello Stato Pontificio in materia civile.

Mentre il Tribunale maggiore “italiano” dell’epoca fu il Senato di Milano (si occupava solo delle questioni lombarde); competente sia in materia civile

che in quella feudale, a questo erano affidati i casi di censura delle stampe nel Ducato e della tutela della salute pubblica.

Non era obbligato a motivare le sentenze.

7 Illuminismo giuridico

In questo periodo si affermano esperienze a livello costituzionale e di centralizzazione del diritto. Si fa strada la convinzione che deve essere il

sovrano a riformare la società e lo fa attraverso il diritto (strumento principale: la legge statale). Si consolida così l’assolutismo giuridico: esempio

lampante il Codice Napoleonico, che vietava l’integrazione con altre fonti del diritto.

Gli episodi che scatenarono tutto questo furono:

• La Rivoluzione americana e la Costituzione degli USA (1787)

• La Rivoluzione francese e le quattro “Costituzioni rivoluzionarie”

Queste rivoluzioni e le loro conseguenti costituzioni segnano l’inizio dell’età moderna e la creazione di una nuova comunità giuridica, un nuovo diritto.

Nell’epoca dell’Illuminismo Giuridico (18° secolo) si chiede, innanzitutto, una maggiore chiarezza del diritto, che fino a quel punto era stato oscuro di

difficile interpretazione; delle norme che non fossero più rivolte solo ad alcuni ceti della società, ma ad un soggetto unico, l’elaborazione di un nuovo

principio di legalità: la legge doveva essere superiore a tutti, infatti venne preferita alle norme territoriali e regionali.

Il sovrano doveva garantire il benessere sociale, attraverso il suo potere doveva migliorare tutti gli ambiti della società.

Ultimo punto, ma non meno importante: la laicizzazione dello stato, col passare del tempo le interferenze tra stato e chiesa dovevano via via

diminuire, arrivando poi all’eliminazione totale.

Altre iniziative riguardano: l’ambito civile, con l’eliminazione del fedecommesso e del maggiorasco (successioni prestabilite a favore degli eredi);

l’ambito ecclesiastico con l’abolizione della “manomorta” (successioni a favore della Chiesa), la limitazione dei privilegi ecclesiastici, perché, appunto,

si voleva un diritto uguale per tutti, e la laicizzazione dell’istruzione primaria e superiore.

Ultimo ambito è quello giudiziario, caratterizzato, in questo periodo, dall’abolizione delle pene corporali e della tortura e dall’introduzione della

presunzione di innocenza.

Un soggetto importante, per quanto riguarda il ‘700 Giuridico, fu Ludovico Antonio Muratori che, con una delle sue opere più importanti “Dei difetto

della Giurisprudenza” (giurispurudenza intesa in senso lato: il mondo del diritto) osserva e individua i principali difetti del diritto dell’epoca:

Difetti interni (secondo Muratori irrimediabili)

I. che riguardano l’oscurità delle norme giuridiche (PROBLEMA POI RISOLTO CON LA CODIFICAZIONE)

II. Difetti esterni (rimediabili)

riguardanti l’enorme produzione che ha caratterizzato la scorsa epoca, norme che, anche con il cambiamento della società, non venivano mai

abrogate.

Muratori propone una riforma: l’introduzione di una piccola opera contenente le leggi più importanti di Giustiniano, integrato, però, con la dottrina dei

maggiori giuristi sia a livello”nazionale” sia a livello europeo.

Altro soggetto importante fu Cesare Beccaria che, con il suo ”Dei delitti e delle pene”, riforma il diritto penale settecentesco.

Introduce, stando su una linea illuminista, l’eguaglianza delle pene tra tutti i cittadini; fondamentale per Beccaria fu il fine preventivo della pena, quindi

la durata e non l’intensità. Infatti, si concentrò sulla pena di morte che considerava, prima di tutto inutile, ma ammissibile in soli due casi:

- se si sta parlando di un soggetto che può gravare sulla sicurezza nazionale

- o se la di lui morte fosse l’unico modo per distogliere gli altri dal commettere delitti.

8 Consolidazioni

Le più importanti consolidazioni del 18° secolo sono:

• Le leggi e le costituzioni del Re di Sardegna

(vigenti sul territorio della terraferma, quindi non sulle isole)

Lasciano sussistere la norma pre esistente (norme territoriali e locali) e alleggerisce le pene per reati di interesse religioso.

• Nei Ducati di Modena e Reggio, dove a capo c’era Francesco II d’Este, comincia un’intensa stagione di riforme:

viene istituito, innanzitutto, il Consiglio Supremo di Giustizia; si prova a pubblicare una prima raccolta di consolidazioni che, però, si rivela

insufficiente, solo anni dopo viene pubblicato il “Codice Estense” che introdurrà l’uguaglianza giuridica dei sudditi, in caso di dubbia interpretazione, la

possibilità di ricorrere al Supremo Consiglio, istituito anni prima.

Altre importanti consolidazioni sono:

• ALR (Prussia): preceduta dalla riforma del diritto processuale, da cui emergono principi vigenti ancora oggi:

1. “Tutti uguali davanti alla legge” (Principio di uguaglianza)

2. I giudici devono sottostare solo alla legge (Principio di terzietà)

3. Obbligo di motivazione della sentenza.

Per quanto riguarda il diritto penale, invece:

- la Constitutio Criminalis emanata da Maria Teresa d’Austria

e in territorio italiano:

- la Leopoldina, che:

abolisce la tortura e la pena di morte, a parte i casi di gogna e frusta pubblica;

inoltre vengono divise le pene in:

Carcere

A. Confino

B. Pene pecuniarie

C. Ergastolo (per donne) e lavori forzati (per uomini)

D.

9 L’esperienza dei Codici

CODICE AUSTRIACO

1.

Nei Ducati di Milano e Mantova si attuano, in questo periodo, molte riforme tra cui:

l’editto di tolleranza con cui si riconoscevano alcuni diritti agli ebrei;

la laicizzazione del matrimonio e il divieto di divorzio per i cattolici;

l’uguaglianza (nelle successioni) tra uomini e donne;

e la divisione dei tre gradi di giudizio.

ABGB (Austria)

Era un piccolo codice di circa 1500 articoli, più “tassativi” rispetto a quelli del codice Napoleonico; era diviso in tre libri:

1. delle persone

2. delle cose

3. costituzione

Si presentava come un diritto “scarno” che però voleva essere uniforme, quindi esteso a tutti, inoltre, era prevista l’analogia (diversamente dal

Code Napoléon), utile, secondo i giuristi del tempo, per il giudice in sede di emissione della sentenza.

Questo codice, negli anni successivi, trova attuazione anche in Italia, soprattutto nel nord. (Lombardia, Veneto e Friuli)

2. CODICE NAPOLEONICO

Strutturato totalmente in maniera diversa rispetto al Codice Austriaco; si inizia, nel 1804, con la pubblicazione del Codice Civile, arrivando nel 1810

con l’ultimo codice, quello Penale. (in tutto saranno 5 codici)

• Codice Civile

Per l’approvazione di questo codice, e per la prima volta in assoluto, il Console si avvale dell’aiuto di un nuovo organo: Il Consiglio di Stato. (Da

notare la precisione e la volontà di Napoleone di creare un nuovo diritto, molto più tecnico = iter di approvazione molto preciso)

L’obiettivo principale del codice era eliminare definitivamente ogni traccia del passato e creare così una nuova società.

Riconoscere agli ormai cittadini i diritti fondamentali dell’uomo (diritti riconosciuti anche oggi):

- Libertà

- Proprietà

- Laicità dello Stato

- Eguaglianza davanti alla legge

Individuate, inoltre, anche scelte a livello civilistico:

- Maggiore età a 21 anni

- Registri di nascite/matrimoni/morti non più affidate alla Chiesa ma allo Stato

- Uomini e donne equiparati nelle successioni.

Sono scelte particolari che esprimono la volontà di Napoleone di creare un diritto tecnico e preciso, ma allo stesso tempo comprensibile da tutti.

Il Codice Civile di Napoleone ebbe un enorme successo tanto che, in epoca successiva, si sono individuate ben tre correnti differenti di influenza:

Influenza diretta: direttamente applicato come in Italia, Belgio e Olanda

1. Influenza successiva: quando l’era Napoleonica era già conclusa, vengono certi dei codici sulla base del modello napoleonico

2. Influenza su scala geografica più ampia: influenzati anche dei paesi che non vennero mai in contatto direttamente con Napoleone (es. America

3. Latina)

Influenze mai avvenute con il Codice Austriaco.

• Codice di procedura civile

con cui si istituisce il Giudice di Pace per fatti di non particolare rilevante.

• Codice commerciale

Legge applicabile a chi pone in essere atti di commercio (grande attenzione al momento dello scambio)

E’ divis

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliab- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bonacini Pierpaolo.