Storia del diritto moderno e contemporaneo
Le consolidazioni del diritto romano
Da Augusto, l'imperatore è al centro della produzione legislativa. È suo compito, infatti, produrre constitutiones e rescripta; accanto a queste leggi, acquista una particolare notorietà anche la principale dottrina dei maggiori giuristi dell'epoca.
Codici
- Codice Gregoriano ed Ermogeniano (si tratta di raccolte private e non ufficiali)
- Codice Teodosiano (prima raccolta ufficiale): Teodosio II incarica una commissione per la creazione di una raccolta di tutta la legislazione a partire da Costantino perché è convinto che da quell'epoca ha origine la vera sintesi tra romanità e cristianesimo (il progetto originale prevedeva 2 codici).
Anni dopo verrà istituita un'altra commissione per creare un solo codice dove, però, verrà eliminata l'intera dottrina. Alcune copie del codice Teodosiano vengono inviate in Occidente dove verranno approvate dall'imperatore e dal Senato di Roma. In Oriente, la sua efficacia dura meno di un secolo perché poi entrerà in vigore il codice di Giustiniano; in Occidente, invece, sopravvive più a lungo, a parte in Italia dove anche qui il codice Teodosiano sarà superato da quello Giustineaneo.
Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis
Importante per Giustiniano è la codificazione che rende certo il diritto. Il suo codice è formato da 3 pilastri:
- Codex (legislazioni dal tempo di Adriano + parti dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano)
- Digesta (principale dottrina dei maggiori giuristi)
- Institutiones (manuale per uso didattico)
Altra parte che però non entrerà mai a far parte ufficialmente del Corpus Iuris Civilis: Novellae Constitutiones.
Il CIC di Giustiniano viene esteso anche alla parte occidentale dell'Impero grazie alla Pragmatica Sanctio emanata dal papa per far entrare in vigore la legislazione anche in Italia (da poco riunita all'impero dopo la vittoria sugli Ostrogoti). Il codice Giustineaneo elimina le leggi ostrogote e detta nuove norme soprattutto in ambito civile e tributario. Il CIC avrà una limitata applicazione in Italia causa la ravvicinata invasione dei Longobardi.
Il diritto nel Medioevo
Nel Medioevo il diritto cambia sostanzialmente su due piani:
- Produzione: nella prima parte del Medioevo si formano leggi nazionali mentre nella seconda parte leggi di iura propria (quindi su base territoriale e regionale)
- Riflessione: si riscopre il diritto romano-giustineaneo e si comincia a insegnarlo e studiarlo nelle Università/Studia. Primo caposcuola tra tutti fu Irnerio, che a Bologna cominciò a insegnare diritto romano. Inizia così una tradizione di trasmissione del sapere giuridico nelle principali Università italiane (Bologna, Perugia, Padova, Siena, Napoli).
Diritto canonico e diritto comune - Umanesimo giuridico
La normativa della Chiesa si basa essenzialmente su: testi tratti dalla Bibbia, canoni di concili locali e lettere papali (decreatali). Una grande novità è rappresentata dal Decretum di Graziano che assembla diverse fonti (specificate prima) ma in più viene integrata dalle Raccolte Decretali → Liber Extra.
Decretum + Liber Extra = Corpus Iuris Canonici che rimarrà in vigore fino al 1917.
Per diritto comune si intende la legislazione di diritto romano-giustinaneo (Corpus Iuris Civilis) e il diritto canonico (Corpus Iuris Canonici). In Europa, nel periodo chiamato "Europa del Diritto Comune", durato 6 secoli, queste due normative erano al centro della vita pubblica, si proponevano come diritti per l'intera comunità.
Con il passare degli anni, però, si afferma una sua sempre maggiore emarginazione, soprattutto nel periodo dell'Umanesimo Giuridico. Umanesimo giuridico che coincide con l'omonimo movimento in ambito culturale e filosofico. Il termine "Umanesimo" si usa per valorizzare gli studi classici, quindi c'è un forte recupero dell'antichità con la ricostruzione e l'interpretazione di testi antichi e documenti letterari.
Nel corso di questi sei secoli, in ambito giuridico, si tende ad emarginare lo ius commune, preferendo leggi di iura propria territoriali e regionali. (Si punta a conoscere il diritto comune ma da valutare su un piano solo culturale).
Bartolismo: corrente, orientamento.