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RIVOLTO ALL'INDIETRO
linea univoca tra madre (Maria Teresa) e figlio (Pietro Leopoldo). Si voleva il massimo della pena, ma ponendolo all'interno della vita, con paradigmi differenti rispetto, per es., ad autori come Carpzov.
Nei tribunali del Granducato di Toscana, però, ha luogo una GENERALE MITIGAZIONE delle pene, in quanto si cerca di proporzionarle anzitutto al danno subìto dalla vittima, e solo in seconda battuta a quello subìto dalla società. La previsione di legge diventa spesso LETTERA MORTA. Se i rei sono consenzienti, la VITTIMA è solo l'ordine naturale, dunque vanno puniti con mitezza nella prassi.
SENTENZE MITI per i reati di carne facendo riferimento al TRATTO MITE della "Leopoldina", non applicando la pena "ad hoc", che pure esiste, è chiara e non interpretabile. Così si può leggere nel rigoroso art. 96 l'estremo tentativo di disciplinare una società molto gaudente nei confronti della carne.
con una multa fino a 500 marchi d'argento.col carcere secondo l'arbitrio del giudice. Ai tempi non erano fenomeni infrequenti, perché c'erano spesso molti figli e spazi ristretti: molti dormivano tutti insieme e talvolta anche nello stesso letto. TONO PATERNALISTICO E PEDAGOGICO, il sovrano indica chi può coricarsi con chi. Attenzione educativa che mostra un approccio ancora tradizionale. Negli stessi anni, tra gli Asburgo, in particolare con Giuseppe II d'Asburgo (fratello di Pietro Leopoldo), ha luogo la SVOLTA, coincidente con la DEPENALIZZAZIONE dell'incesto. Con il suo codice, di ispirazione illuministica, si prevede la pena capitale solo in RARI CASI. Nell'ottica della prevenzione generale dei delitti, tuttavia, si prevedono pene assai rigorose, che possono anche portare alla morte (es.: TRASCINIO DEI BATTELLI, cioè costringere i condannati a trascinare i battelli controcorrente sul Danubio con delle funi. Molti morivano di fatica). Per l'incesto, se in assenza della dispensa legale, ilmatrimonio impedito si punisce con la prigionia più dura e il lavoro pubblico, l'incesto solo carnale non è più annoverato tra i delitti e neppure la parentela e l'affinità sono considerate aggravanti in caso di stupro con violenza. Nel 1787, nelle terre dell'impero asburgico, la madre e il figlio, il padre e la figlia, il fratello e la sorella, SEMAGGIORENNI E CONSENZIENTI, potevano avere rapporti sessuali senza che comportasse una sanzione per il disordine arrecato alla natura. Francesco I, nel 1803, promulga il nuovo codice penale austriaco, dove l'incesto diventa di nuovo un reato, ma con sanzioni miti. Massimo un anno di carcere per copula incestuosa in linea retta, sanzioni minori negli altri gradi di parentela. SI TORNAVA INDIETRO MA CON MISURA. L'ANTICO REGIME DELLE PENE È LONTANISSIMO. Questa svolta, dopo il 1789, si consolida a Parigi sino nel "CODE PENAL" bonapartista del 1810, anche per merito della rivoluzione.Culturale illuminista, che gioca un ruolo decisivo per il nuovo modo di pensare l'uomo soprattutto per mezzo di autori propri francesi. Il "Code Penal" del 1791 non fa menzione dell'incesto e non disciplina i delitti di carne, se non in caso di violenza e coercizione. Si tratta di abusi di natura sessuale. Lo stesso avviene nel 1795 e nel 1810.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Non conformi al quadro normativo e a quello dottrinale. I "doctores" predicavano da sempre il loro rigore, temperato solo qua e là da voci contrarie. Qualcuno, nel rigore, tra i giuristi, ci credeva, qualcuno no. Questi ultimi giuristi costruivano la loro ermeneutica secondo la tradizione, ma quel RIGORE che chiedevano e talvolta pretendevano dal giudice era in fondo una PURA ASTRAZIONE INTELLETTUALE, poiché altro era il loro modo di sentire il mondo. GRANDE DISTANZA TRA DOTTRINA E PRASSI, per dimostrare che la tolleranza è la cifra dei tempi. La consuetudine del luogo vale
quanto la legge. Talvolta, nella tolleranza, la giurisprudenza è supportata anche dalla dottrina, ove la dottrina accoglie gli orientamenti giurisprudenziali. Lo statuto stabilisce una sanzione → La dottrina stabilisce queste previsioni → I giudici giudicano diversamente → La dottrina accoglie tali orientamenti giurisprudenziali. IL GIUDICE RITROVA SE STESSO come uomo del suo tempo, e a seguire anche il giurista. Nell'Italia del Cinquecento e dell'inizio Seicento, in realtà, abbiamo notizia di sentenze di condanna a morte, anche se non sappiamo se tali condanne siano state eseguite. Condanne che diventeranno più rare sino a quasi scomparire. Il resto delle condanne sarà sempre tendente al rigore, ma saranno tutte sentenze più miti. Le pene rigorose per gli incestuosi, di solito, le abbiamo quando, oltre all'incesto, si compiono anche altri crimini. CASO ESEMPLARE PER VEDERE ALL'OPERA GIUSTIZIA ANTICA E CAMBIAMENTO: vicenda cheIl testo narra la storia del vignaiolo Santorino Castelli e sua figlia Lucia, che vivono a Brisighella, sulle colline romagnole vicino a Faenza, all'inizio del XVII secolo. I due intrattengono una relazione incestuosa e la ragazza rimane incinta senza che nessuno se ne accorga. Passano i mesi e il neonato viene soppresso con un infanticidio. Quest'ultimo crimine avviene nel villaggio di Arcugnano e il bambino viene sepolto senza essere battezzato.
In quella società, l'infanticidio è considerato ancora più grave dal fatto che la privazione del battesimo impedisce al neonato di accedere al paradiso (Dante lo colloca nel limbo, il primo cerchio dell'inferno). Tutto ciò avviene nel silenzio. Tuttavia, un giorno, la ragazza si reca in pellegrinaggio presso la Madonna della Pietra e di fronte alla Vergine il peso di questo passato peccaminoso, prima ancora che criminale, diviene insopportabile. Vinta dal rimorso, la ragazza confessa pubblicamente ciò che ha fatto e chiede perdono a Dio. Qui entra in gioco la giustizia.
Vi era stato un molteplice coito nefario col padre, vi era stato l'infanticidio, e gli imputati erano rei confessi. Si erano anche ritrovate le ossa del fanciullo. Nel carteggio tra monsignor Annibale Grizi (governatore di Brisighella) e il cardinale Bonifazio Caetani (legato di Arcugnano), sotto le apparenze della severità, i due non perdono occasione di evidenziare le possibili attenuanti. I due definiscono vittima la figlia, e poi ne circoscrivono le responsabilità anche in quanto rea confessa. Il governatore propone di irrogare la pena capitale solo al padre, anche perché è a lui attribuito l'infanticidio. Si sostiene che la figlia allora potrebbe assistere all'esecuzione del padre. In una seconda lettera si ribadisce la pietà e poi di nuovo il rigore. Il governatore avanza una riserva: afferma di non ricordare se la "Constitutio Contra Incestuosus" sia in vigore in tutto lo Stato della Chiesa o solo in alcuni territori e si.rimette ai comandi del legato (che sostiene che, secondo la "Constitutio Contra Incestuosus", la donna andrebbe mandata a morte). Il legato si dimostra anch'egli titubante, come se non volesse affermare che Lucia Castelli dev'essere condannata a morte (si badi che la norma è molto chiara e non interpretabile). Questo manifesta che anche lui in cuor suo cerca di non applicare la "Constitutio Contra Incestuosus". Scambio epistolare che dimostra come gli uomini sentissero in maniera difforme alla norma. Il governatore constata che tale costituzione indica espressamente la pena capitale e che è in vigore in tutte le terre dello Stato pontificio: non vi è interpretazione possibile. Ma ancora una volta il governatore sembra ritrarsi dalla decisione e chiede una parola definitiva al legato, parola che i due continuano a rimpallarsi. I due allora propendono per lo stretto diritto. Santorino e Lucia Castelli vengono quindi accoppati (uccisi con un colpo).sulla nuca). Vengono poi squartati nella piazza del mercato e appesi alla forca ("ratio" che risiede nella volontà di rendere manifesta l'estrema gravità del reato commesso dai rei). Condannati per incesto e infanticidio. Ma è il carteggio a denotare il vero sentire degli uomini, nonostante l'esplicita previsione normativa. Questo, da altre parti, conduceva alla depenalizzazione del crimine. Un commentatore di questa vicenda osserverà questa difformità tra sentenza e sentire dei giudicanti. Le condanne rigorose per il reato d'incesto sono rare nel Cinquecento e poi tendono a scomparire. Pena capitale quasi esclusivamente limitata al coito nefario. Per dire, in meno di un secolo, a Bologna, hanno luogo 1.090 condanne capitali (una al mese circa), di cui solamente due per incesto. Tra il 1600 e il 1752 vengono giustiziati 626 criminali, e nessuno per incesto. Per quanto riguarda la prassi, per un verso l'EVOLUZIONE DAL RIGOREALLA TOLLERANZA caratterizza la giustizia criminale d'antico regime. Questa linea è particolarmente evidente con riferimento ai DELITTI DI CARNE. Persino se ci riferiamo alla sodomia. Inoltre, a Bologna ma anche altrove, i magistrati utilizzano la procedura e la loro arbitrarietà procedurale per ottenere la sostanziale impunità per i crimini sessuali, lasciando impuniti i rei per reati socialmente tollerati.
Quando vi è una condanna a morte per l'incestuoso, poi, non sappiamo in realtà quale rilievo avesse per il giudice questo reato e quale avessero gli altri reati dall'incestuoso commessi, perché non abbiamo gli atti di questi processi. È raro che in una relazione sessuale tra il padre e la figlia la volontà di quest'ultima non sia coartata: di solito, presumiamo