Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori
Capitolo 1: La formazione del Code Napoléon e la sua introduzione in Italia
1. Considerazioni preliminari: il Code civil negli Stati italiani
Il Code civil è stato pubblicato nella primavera del 1804 per volontà del Primo Console Napoleone, pochi mesi prima della sua assunzione alla corona imperiale. È il primo e il più importante dei codici francesi, e si distacca nettamente dagli altri quattro codici successivamente pubblicati dall'imperatore:
- Il Code de procedure civile (1806)
- Il Code de commerce (1807)
- Il Code d'instruction criminelle (1808)
- Il Code penal (1810)
Il codice civile diventò, con l'impero, il Code Napoléon per antonomasia ed esercitò una grande influenza sulle successive codificazioni in Italia, in Europa e nel mondo. Il codice civile francese, pubblicato integralmente il 21 marzo 1804 (30 ventoso anno XII), fu introdotto anche negli Stati italiani. Rimasero esenti dal dominio francese, e quindi anche dal codice, soltanto le isole di Sicilia e Sardegna e la repubblica di San Marino.
La generale ed integrale estensione del C.C. in Italia fu fermamente voluta da Napoleone e imposta contro ogni obiezione e resistenza, al fine di consolidare, mediante l'unificazione legislativa, l'assetto unitario della Penisola. Napoleone impedì che giungesse a termine qualsiasi iniziativa di codificazione autonoma, o di revisione del codice francese. Dieci giorni dopo la sua incoronazione a re d'Italia, con lo statuto costituzionale del 5 giugno 1805, Napoleone stabiliva dovervi essere "un solo codice civile per tutto il regno", e precisamente il C.N., che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 1806, in traduzione italiana, con espresso divieto di apportarvi qualsiasi cambiamento per lo spazio di 5 anni, dopo i quali sarebbe stato consentito al consiglio di Stato di proporre la modificazione delle norme che potessero risultare difettose.
Il Code Napoléon non sopravvisse in Italia alla fine dell'impero: dopo gli eventi del 1814-15, i governi della restaurazione ne disposero dovunque la più o meno immediata abrogazione, nel tentativo di ripristinare gli ordinamenti dell'antico regime, eliminando la maggior parte delle riforme portate dalla rivoluzione francese e dalla dominazione napoleonica. Ma pur essendo stato applicato nella maggior parte d'Italia per un periodo relativamente breve, il C.N., formalmente abrogato, era destinato ad una seconda e più durevole vita attraverso l'influenza esercitata sui codici successivi.
2. L'elaborazione del Code civil des Français
Il massimo pregio di questo codice consiste nel riuscito innesto dei principi di libertà ed eguaglianza che avevano ispirato le riforme della Rivoluzione dell'89, sul vecchio tronco della tradizione giuridica, fondata anche in Francia sul sistema del diritto romano comune. Subito dopo le riforme dell'89, movendo dalla polemica illuministica contro il diritto romano, si proponeva l'integrale ripudio delle istituzioni giuridiche del passato e dello stesso patrimonio culturale della giurisprudenza teorica e pratica, richiedendo una codificazione delle leggi di natura, destinata a perenne validità non solo per il popolo francese ma per tutte le nazioni. Codificazione da attuarsi mediante la composizione d'un breve testo di norme chiare, semplici, facilmente intellegibili da chiunque.
Il primo progetto di codice presentato da Cambacérès nel 1793 fu respinto dalla Convenzione perché giudicato troppo ampio e complesso. Il suo secondo progetto del 1794 venne egualmente respinto perché troppo preciso e sommario: aveva assunto l'aspetto di un manuale di precetti morali e civili piuttosto che di un codice di diritto privato, non fu approvato per la sua palese inidoneità a regolare rapporti giuridici. Si comprese finalmente che non sarebbe stato possibile sostituire al sistema giuridico positivo una serie di principi generali, una normativa troppo astratta.
D'altra parte, si constatò che la disciplina tradizionale dei rapporti giuridici privati era in larga misura compatibile con i principi dell'89 e con il nuovo ordine costituzionale, talché sarebbe stato sufficiente apportarvi alcune importanti riforme per innovarne la piena validità, senza necessità di sostituirla integralmente con una formazione assolutamente originale. Il terzo progetto di Cabacéreès del 1796 già rileva questo mutato spirito.
Un ulteriore progetto venne compiuto da Jacqueminot ma non venne né completato né discusso. Una commissione governativa presieduta da Tronchet, presidente della corte di cassazione, e formata da giuristi e magistrati quali Malleville, Portalis, Bigot-Prémeneau, compilò rapidamente, in quattro mesi appena, un quinto progetto, che fu presentato il 12 agosto 1800. Questo progetto, sottoposto all'esame della corte di cassazione e delle corti d'appello, fu oggetto di approfondita discussione in seno al consiglio di Stato, sotto la presidenza del Bonaparte o del Cambacérès.
Deve riconoscersi al Bonaparte il merito di aver voluto e attuato la codificazione, con il vivo impegno della sua prepotente personalità, che non conosceva ostacoli. L'intero testo del codice fu approvato da Tribunato e dal Corpo legislativo sotto forma di 36 leggi distinte, votate dal 1801 al 1803, e corrispondenti ai 36 titoli in cui il testo era suddiviso. Con legge 21 marzo 1804 (30 ventoso anno XII), i 36 titoli, ripartiti in tre libri, vennero riuniti in un solo corpo, promulgato con il nome di Code civil des Français, mutato dopo la creazione dell'impero in quello di Code Napoleon. Al C.C. seguirono tra il 1806 e il 1810 gli altri 4 codici che con esso costituivano un sistema pressoché completo di diritto codificato.
3. Il codice e le riforme della Rivoluzione
Il C.N. è un'opera del tutto nuova e indipendente, nella impostazione generale, nella forma, nella sostanza. È pregio di questo codice aver unito senza violente fratture il presente al passato, attuando con prudente equilibrio la fusione delle conquiste politiche della Rivoluzione con la tradizione giuridica. Le riforme della rivoluzione, recepite nella codificazione, restituirono al diritto privato i suoi più genuini e tipici caratteri, liberandolo dalle incrostazioni che ne avevano deformato molti istituti nei secoli di mezzo, con la commistione di elementi pubblicistici-giurisdizionali nei rapporti privati e patrimoniali, con la costituzione di un sistema di privilegi e di vincoli, feudali e corporativi, incompatibili con lo sviluppo della libertà negoziale.
L'originalità profonda del C.N. sta non nella novità delle sue norme, bensì nella sapiente unificazione e semplificazione del diritto comune e delle altre fonti anteriori, attuata con esperta tecnica legislativa, e nella formazione di un sistema organico ed unitario.
4. Diritto romano e droit coutumier nella formazione del Code civil
Il processo di recezione del diritto romano aveva remote e profonde radici in Francia, ove l'uso della lex Romana non si era mai spento durante l'alto medioevo. Fin dal secolo XII la legge romana era giunta ad imporsi come fonte sussidiaria o integrativa della formazione elementare lacunosa delle coutumes. Enucleare i principi del diritto generale francese non scritto aveva avuto modesto successo, così come non era riuscito lo sforzo di imporre la coutume di Parigi come consuetudine generale. Invece, il diritto romano comune era stato dovunque accettato con la recezione integrale di numerosi istituti ignoti al droit coutumier, e soprattutto con l'adozione della disciplina generale di intere materie (come le obbligazioni, azioni, contratti, modi d'acquisto della proprietà e dei diritti reali, successioni ereditarie).
Il diritto romano era da molti secoli la base fondamentale della cultura giuridica francese e nelle università del regno erano fiorite celebri scuole di diritto romano. La recezione del diritto romano giustinianeo, durante l'intera età del diritto comune, fu un fenomeno di penetrazione spontanea, ossia un fatto essenzialmente culturale, determinato dal riconoscimento della sua superiorità tecnica da parte dei giuristi di ogni paese. La ragione per cui questa superiorità fu universalmente riconosciuta in Europa consiste nel carattere peculiare delle fonti giustinianee, che non contengono soltanto un complesso di norme giuridiche, ma un ordinamento scientificamente elaborato, di cui una geniale giurisprudenza aveva individuato i principi e costruito il sistema con organica compiutezza.
Anche in Francia, la giurisprudenza civilistica, durante l'età del diritto comune, non si propose mai impensabili ritorno al diritto romano, né pretese di imporlo come fonte primaria. Il diritto romano acquistò valore e funzione di fonte sussidiaria generale. Furono le lacune e le insufficienze delle diverse coutumes, e il carattere occasionale e frammentario della legislazione regia, a determinare la sua sempre più diffusa applicazione pratica nel regolamento dei rapporti giuridici privati, e a farne riconoscere l'autorità anche in sede di interpretazione ed integrazione degli altri complessi normativi, come diritto comune.
5. L'importanza storico-giuridica della codificazione
La vera novità del C.N. sta nel valore giuridico formale della codificazione che la differenziano da tutte le precedenti compilazioni o consolidazioni legislative, determinando una radicale trasformazione del sistema delle fonti del diritto, e con essa l'inizio di una nuova età nella storia della nostra civiltà giuridica. Ad un ordinamento fondamentalmente consuetudinario e giurisprudenziale, quale era stato nei secoli il diritto civile, dai tempi di Roma fino a tutto il secolo XVIII, il codice sostituiva un ordinamento interamente legislativo, in cui la volontà sovrana del legislatore si poneva come fonte di produzione unica, o almeno tendenzialmente esclusiva di fronte alla consuetudine e alla giurisprudenza.
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