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DIRITTO FRANCO "CAPITULARIA" produzione legislativa dei CAROLINGI

Serie di capitoli. Maipromulgate isolatamente. Termine "LEX" usato per indicare il complesso normativo dei diversi popoli. LEGGE SALICA per i Franchi, LEGGE LONGOBARDA per i Longobardi, LEGGE ROMANA per i latini. "CAPITULARIA ECCLESIASTICA" (enti ecclesiastici), "CAPITULARIA MUNDANA" (mondo laico), "CAPITULARIA MISSORUM" (istruzioni del sovrano per i "missi dominici"), "CAPITULARIA LEGIBUS ADDENDA" (da aggiungersi alle leggi popolari), "CAPITULARIA PER SCRIBENDA" (non devono essere promulgati insieme ad altri).

826-827 ANSEGISO (un abate) raccoglie i capitolari di Carlo e Ludovico riempiendo quattro libri. Due di capitolari ecclesiastici. Produzione così abbondante si spiega così: 1) La Chiesa è un'istituzione dello Stato e perciò il sovrano deve disciplinare la vita di questa istituzione; 2) La Chiesa è in

grande decadenza eperciò è favorevole a questi capitolari. "SACRAMENTARI" utilizzati dai sacerdoti solo per i sacramenti, "OMELIARI" per prepararsi per le prediche a messa. Erano sbagliati e Carlo, con ALDUINO e PAOLO DIACONO, fa approntare nuovi testi sacri. Alle DIETE si promulgavano i "capitolari" e il sovrano non riesce più a imporre la propria forza ma discute con i nobili che non accettano più capitolari penalizzanti per loro. "Capitularia legibus addenda" vi si ricorre per dare una PATINA SALICA ai diversi ordinamenti giuridici. Quando i Longobardi raggiungono la nostra penisola ci sono barbari, Avari, Ostrogoti, Franchi e latini e ogni popolo guidava il proprio gruppo etnico con un determinato ordinamento giuridico. Gli Ostrogoti facevano riferimento al diritto romano volgare. L'esercito di Carlo era un esercito multietnico e non era composto solo da uomini franchi e per questo motivo quando Carlo andò inItalia non giunsero solo Franchi ma persone di vari ceti etnici e ognuno di essi faceva riferimento alla propria legge popolare. Intervennero i sovrani carolingi e in riferimento a determinate materie le leggi popolari vennero ad avere una PATINA UNIFORME, una legge salica per esempio → un capitolare carolingio va a integrare una legge salica ecc.. Questi interventi incisero solo su determinate materie e si pensò, da parte dei notai, per far fronte ai diversi ordinamenti giuridici, di indicare la legge sulla quale si sarebbe dovuto regolare il rapporto giuridico. Si ebbero a partire dall'epoca carolingia le "PROFESSIONES IURIS", dove la parte forte del contratto dichiara di vivere secondo una certa legge. Se un venditore è franco sarà salica, se è latino sarà romana ecc., se il venditore è longobardo e il compratore latino si segue la legge longobarda e così via. Gli ECCLESIASTICI seguono prevalentemente la LEGGE ROMANA. Occorrenotare che già prima dei carolingi, quindi con i Longobardi, in Italia si può parlare del principio di personalità del diritto. I BARBARI erano tutti nomadi e conoscevano solo il principio di PERSONALITÀ DEL DIRITTO e secondo loro dove la persona si spostasse aveva il suo diritto. Nei regni romano-barbarici non ci si regola secondo questi principi. Visigoti e Burgundi hanno una produzione legislativa e anche gli Ostrogoti hanno una collezione che viene denominata Editto di Teodorico ma che tuttavia rimandano al Codice teodosiano e facevano riferimento a due collezioni di norme. Queste collezioni comprendevano il diritto romano volgare o originale. VISIGOTI, OSTROGOTI e BURGUNDI vivono secondo la LEGGE ROMANA: la differenza però tra barbari e latini è che i primi fanno riferimento alla legge volgare mentre gli autoctoni fanno riferimento alla legge non semplificata. I ROMANI vivono secondo le PRASSI ROMANE VOLGARI e vengono giudicati dai vescovi. I vescovi

svolgono una funzione suppletiva rispetto a un ordinamento giudiziariovenuto meno poiché sono gli unici uomini di cultura.

I LONGOBARDI si regolano secondo la "CAVARFIDAE" e poi secondo l'EDITTO DIROTARI e vengono giudicati dai duchi e dai gastaldi, espressione della giustizia regia.

I Longobardi ricorrono al diritto romano in funzione sussidiaria, quando appunto il dirittoromano può colmare le lacune delle leggi longobarde (per es. i contratti). Il complessodelle leggi capitolari per l'Italia viene denominato "CAPITULARE ITALICUM", uncomplesso normativo importante che si aggiunse alle leggi longobarde.

Entrarono a far parte del "Capitulare Italicum" anche dei passi tratti dalleFALSIFICAZIONI del XIX sec. di BENEDETTO LEVITA e tratti dalle falsificazionipseudo-isidoriane.

Il "Capitulare Italicum" si incrementò alluvionalmente, con pezzi a caso sino al 1054.

All'inizio del XI sec. a Pavia vi è una scuola

vescovile o episcopale o cattedrale (locuzionisinonimiche) che gode di ottima fama e la cultura in questi anni era in mano agli esponentidella gerarchia ecclesiastica. Molto importanti erano le scuole monastiche e a partire dal IXsec. prendono piede le SCUOLE ECCLESIASTICHE, sino alla fondazione delle UNIVERSITA'.Nelle scuole cattedrali si insegnano le ARTI LIBERALI che sono sette e si dividono inarti del trivio e del quadrivio.IRNERIO fu il primo a insegnare DIRITTO CIVILE come materia a sé stante e sino aesso il diritto era solo un'appendice della retorica.Per ricordare le arti del trivio e del quadrivio esistono due parole mnemoniche:ARTI DEL TRIVIO → GRA-DI-RE → grammatica, dialettica retorica;ARTI DEL QUADRIVIO → GE-AR-AS-MU → geometria, aritmetica, astronomia,musica.Queste materie di insegnamento erano necessarie anzitutto alla Chiesa, soprattutto le artidel trivio perché la religione cristiana si leggeva e si servivano anche per

Diffondere la parola di Dio e persuadere sono obiettivi fondamentali della Chiesa. Per raggiungerli, è importante sviluppare le arti della retorica e della persuasione. Queste competenze sono anche propedeutiche allo studio della teologia.

Allo stesso modo, le arti del quadrivio sono utili alla Chiesa per diversi scopi. La geometria, ad esempio, è fondamentale per l'edificazione degli edifici sacri. L'astronomia permette di studiare il mondo a partire da ciò che è scritto nelle Sacre Scritture. La musica, invece, è essenziale per le celebrazioni liturgiche.

Nella scuola di Pavia, inoltre, si studiava anche il diritto. Questo perché si voleva formare giudici competenti, in linea con le riforme giudiziarie promosse dagli imperatori Ottoni e dai loro successori. In queste scuole si studiavano le leggi longobarde e il "Capitulare Italicum", raccolti in maniera sistematica nel "Liber Papiensis". Questo testo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo, raggiungendo la sua forma definitiva non prima del IX secolo.

A limitazione del Codice e così si distribuì la materia in TITOLI e i titoli furono addirittura suddivisi in TRE LIBRI → "LEX LONGOBARDA" o in volgare LOMBARDA → (In una glossa duecentesca il "Liber Papiensis" è indicato come lombardo confuso non titolato). La "Lex Longobarda" ha un ordine sistematico mentre il "Liber Papiensis" un ordine cronologico.

DIRITTO ROMANO ALTO MEDIOEVO Testi di Giustiniano troppo complessi per quei secoli e per la cultura di quegli uomini. Mancanza degli strumenti necessari per comprenderli e per applicarli. Economia di sussistenza, città spopolate, no uso moneta ma baratto. "CORPUS IURIS CIVILIS" FUDIMENTICATO. Ultima menzione del "Digesto" risale al 603. Menzioni anche di Paolo Diacono nella "HISTORIA ROMANA" anche se forse citava altri in maniera TRALATIZIA. Venivano solo ricopiati testi di particolare rilievo. Forse parte del "Digesto" venne

Ricopiata solo per errore da un amanuense che voleva ricopiare solo le "Istituzioni". Nell'XI sec. sarà riscoperto da Irnerio. Anche il "Codice" era troppo difficile, e così l'editore Krüger ne fece circolare una "Epitome Codicis". Conteneva un QUARTO del "Codice" di Giustiniano. MA QUESTO TESTO NON CI E' GIUNTO.

Antologie del diritto romano:

  • "LEX ROMANA CANONICE COMPTA" (acconciata alla maniera canonica)
  • "COLLECTIO ANSELMO DEDICATA"
  • "EXCERPTA BOBIENSIA"

"Lex romana canonice compta" compare nella metà del IX sec. e fu poi integrata da glosse evidentemente perché era oggetto di studio. Usata probabilmente come fonte per la "Collectio Anselmo dedicata" (perché nella "Collectio Anselmo dedicata" ci sono elementi della "Lex romana canonice compta"), ma è più probabile che i due testi abbiano delle fonti in comune.

Probabile che sia esistita una "LEX ROMANA" anche se non ci è giunto nulla. FEUDO Istituto che esiste in diverse varianti. Vi si ricorre anzitutto per MOTIVI MILITARI e poi con l' IMMUNITÀ e l' INCASTELLAMENTO provocherà la crisi del potere centrale nonostante fosse stato pensato per rafforzarlo. Deriva da "FOEDUS" (= patto) o comunque "fides" (= fedeltà). VASSALLAGGIO Vincolo personale di dipendenza. Un uomo indicato come "IUNIOR" o "VASSALLUS" dedica fedeltà a un "SENIOR" o "DOMINUS". Gli deve obblighi. BENEFICIO È la terra che il signore cede al vassallo in usufrutto e godimento. Il vassallo è SIGNORE SU QUEL TERRITORIO (micro-signoria territoriale, il signore non risponde al sovrano). Origine nella monarchia franca merovingia (sec. VI-VII). INDIGENTI Possono diventare uomini d'arme del "DOMINUS" di un certo terreno. Viene meno la sicurezza. Molti

indigenti cercano protezione presso i latifondisti ediventano uomini d'armi. Talvolta agli indigenti vengono riconosciuti piccoli appezzamentidi terreno ("TENURE"). "Tenure" può essere onerosa o non onerosa. ONEROSA se sonorichiesti servizi. NON ONEROSA detta anche "BENEFICIUM". ELEMENTOPERSONALE (VASSALLAGGIO) ed ELEMENTO TERRITORIALE(BENEFICIO). Spesso non c'è unione del vassallaggio e del beneficio. UNIONE risale altempo dei primi carolingi (CARLO MARTELLO). Carlo Martello è maggiordomo dipalazzo prima di diventare sovrano e negli ultimi anni esercita le funzioni di re nonessendovi un vero re. Per poter disporre di guerrieri numerosi e fedeli, Carlo Martellomoltiplica il numero dei vassalli e concede loro terre e benefici perchè i vassalli possanoEQUIPAGGIARSI PER LA GUERRA. Dall'altra parte, si chiede loro di avere guerrierialle loro dipendenze, guerrieri che spetta al vassallo mantenere.Parte delle terre

arriva dalla FAMIGLIA DI CARLO MARTELLO, altra parte dallePROPRIETA' REGIE e
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A.A. 2020-2021
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LorenzoDellaSavia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Mazzanti Giuseppe.