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Storia del diritto in Europa, dal Medioevo all'età contemporanea

Alto Medioevo (V-VI sec - anno 1000)

Diritto dei regni germanici e cultura giuridica dell'alto Medioevo

La tradizione giuridica occidentale è l'espressione con cui si indica la tradizione giuridica dell'Europa (continentale ed insulare) dal Medioevo all'epoca delle codificazioni.

Principio della personalità del diritto

I popoli germanici si trovarono a governare su popolazioni a) sì soggette ai conquistatori, ma molto più numerose di questi e b) che sino ad allora avevano vissuto secondo il diritto romano, comportando problemi di controllo. Così, finché fu possibile (finché i rapporti barbari-romani rimasero sporadici), fu riconosciuta, all'interno del medesimo regno e del medesimo ordinamento, la legittima coesione del diritto dei vincitori e del diritto dei vinti.

Ruolo delle legislazioni romano-barbariche

A seguito delle invasioni che, a partire dal V secolo, si susseguirono ad ondate successive.

Ruolo della consuetudine

Il diritto alto-medioevale è diritto consuetudinario. Consuetudini personali (p.e. legge salica dei franchi, edicto di Rotari): consuetudini dei barbari messe per iscritto nelle leggi romano-barbariche. Consuetudini territoriali: consuetudini locali delle comunità dei villaggi. Le genti si danno regole sulla gestione dei campi, sul mantenimento delle strade, sullo sfruttamento dei corsi d'acqua. Le consuetudines loci si sviluppano in tutta Europa: in Francia le coutumes fino al Code Civil del 1804; in Germania le Landrecht; in Spagna i fueros.

Consuetudini feudali

I feudi compaiono a partire dal VIII-IX secolo e si caratterizzano per i legami di dipendenza tra signore e vassalli. Diritto romano-volgarizzato: diritto romano così come continuava ad essere usato nella prassi, in via consuetudinaria, dalle popolazioni romane che vivevano nei territori invasi dalle popolazioni barbariche; il diritto romano non ha origine consuetudinaria, ma nel Medioevo se ne fa un uso volgare, appunto consuetudinario.

Ruolo della chiesa (istituzioni e cultura)

Il cristianesimo, prima perseguitato dall'Impero romano, divenne religione ufficiale dell'Impero. Nei secoli V-XI-XII la Chiesa si dà una veste istituzionale, le gerarchie ecclesiastiche si organizzano sul modello delle strutture romano-imperiali. La Chiesa colma con le sue strutture i vuoti del potere laico, le lacune istituzionali lasciate dall'Impero. Nei secoli VI, VII le città sono pericolose, la gente le abbandona e si stanzia attorno a monasteri e castelli, dove è più sicuro e più facile ripararsi da eventuali attacchi dei barbari. Manca tuttavia una figura istituzionale ed è allora che questo vuoto viene colmato dalla figura del vescovo della città, che quindi inizia a svolgere anche funzioni politiche e di governo, e in particolare inizia a far funzionare un tribunale in cui giudicare sia controversie ecclesiastiche sia civili.

Le cattedrali e soprattutto i monasteri (monachesimo e San Benedetto) intorno ai quali la gente si stanzia sono l'unico veicolo di cultura del tempo. In particolare:

  • Monaci amanuensi e scuole annesse alle cattedrali continuano a leggere, scrivere e studiare i testi romani (conservano anche i testi della compilazione giustinianea)
  • I chierici svolgono le funzioni di scrivani e notai.

Il trivio (retorica, dialettica e grammatica) e il quadrivio (musica, geometria, aritmetica, astronomia) rappresentano la formazione culturale di questi uomini, quindi la formazione culturale dell'epoca. Mancano studi e scuole di diritto. Il mestiere dei giuristi si impara come qualsiasi altro mestiere, cioè andando in bottega, con la pratica.

Fra tutti i vescovi cittadini, il vescovo di Roma viene riconosciuto (in Occidente) come superiore ed è così che inizia ad affermarsi la figura del papa. Nel Natale dell'800 Carlo Magno è incoronato imperatore del Sacro Romano Impero.

Il principio gelasiano: il papa contrapposto all'imperatore, entrambi autorità universali ed entrambi autonomi e indipendenti nel proprio ambito. Ma i conflitti scaturiscono dal fatto che papa e imperatore si rivolgono ai medesimi soggetti nella loro duplice veste di sudditi e di fedeli. Al tempo di Carlo Magno l'imperatore vale più del papa, ma col tempo il papa acquisisce sempre più importanza, fino alla lotta per le investiture (XI-XII secolo).

Il diritto dei Visigoti

I visigoti, popolo nomade e guerriero, si stanziano nella Francia del sud. Una volta stanziatisi, creano un regno, nel senso che riconoscono un re, un soggetto che ha delle attribuzioni superiori a quelle degli altri capo-clan (p.e. potestà in campo giuridico: legge del re, non dello stato; nel Medioevo non c'è stato).

Continuano a vivere secondo le loro consuetudini orali, finché, temendo che queste consuetudini finiscano per perdersi ed essere sopraffatte dalla tradizione romanistica, decidono (inizio VI secolo) di metterle per iscritto, in lingua latina (a) non hanno una lingua scritta, b) guardano comunque alla civiltà romana come a una civiltà superiore).

Nel VII secolo, sotto la spinta dei franchi dal sud della Francia (regno con capitale a Tolosa) si spostano in Spagna (regno di Toledo). È a quest'epoca (metà VII secolo) che risale il Liber Iudiciorum, un testo di leggi visigote (sia antiche consuetudini visigote, che contaminazioni romane) ad applicazione territoriale, ossia destinato a tutta la popolazione stanziata entro i confini del regno. Il liber sopravvisse anche durante la dominazione islamica (da inizio VIII secolo) come testo normativo della popolazione non araba della penisola (fino al 1200), ebbe quindi una vita più lunga del regno che l'aveva prodotto.

Il diritto dei Franchi

I franchi (della stirpe dei sali) si stanziano nella Francia centro-settentrionale per poi espandersi anche a sud. Vivono anch'essi secondo le loro consuetudini orali, finché re Clodoveo approva ufficialmente (inizio VI secolo) il Pactus Legis Salicae, un testo di leggi che contiene le consuetudini dei franchi sali, scritto in latino e ad applicazione personale.

La legge salica vieta la legge del taglione, vieta che ad offesa segua vendetta privata; attribuisce infatti un valore economico a ciascuna persona e a ciascun bene, e stabilisce che chi arreca un'offesa deve risarcire il danno, pagando alla persona offesa o alla sua famiglia una composizione pecuniaria (in origine capi di bestiame, ma la legge salica parla già di denaro, segno del passaggio da popolo nomade a stanziato), e inoltre stabilisce che sarà punito colui che si vendicherà, pur avendo ricevuto la composizione pecuniaria.

Il fatto che la composizione pecuniaria vada tutta all'offeso (soltanto per alcuni reati che offendono la persona del re c'è l'obbligo di versare una parte al fisco) è espressione di una concezione schiettamente privatistica del diritto penale (in opposizione alla moderna concezione pubblicistica), in cui la funzione penale è in capo ai privati (lo stato non esiste nemmeno).

La legge salica rimane in vigore per molti secoli: col fatto che le leggi successive non abrogavano le precedenti, ma si applicavano soltanto di preferenza, la legge salica, pur seguita dall'emanazione di altri testi, rimane comunque in vigore.

Il diritto dei Longobardi

Secondo la tradizione, il lunedì di Pasqua del 568 i longobardi arrivano in Italia: entrano dal Friuli, scendono nella pianura padana e si stanziano nell'Italia centro-settentrionale. Solo dopo circa trent'anni smettono di combattersi tra loro, riconoscono un re e istituiscono a Pavia la capitale del loro regno.

All'inizio, longobardi e romani utilizzavano ciascuno le proprie leggi: gli uni il loro diritto consuetudinario orale, gli altri il diritto romano, o meglio il diritto romano volgare (la compilazione giustinianea non era entrata in vigore in Occidente; il diritto romano originario mancava dei soggetti e delle strutture che sotto l'impero avevano permesso di amministrarlo).

Nel 643, re Rotari fa mettere per iscritto le consuetudini longobarde (dopo ottant'anni di convivenza coi romani, queste cominciavano infatti a vacillare). L'editto di Rotari è legge personale dei longobardi. Le consuetudini longobarde sono scritte in latino (un latino rozzo, che risente della contaminazione delle lingue parlate dalla gente, ci sono parole che sono la trascrizione di termini latini in longobardo).

Per evitare la faida, si stabiliscono composizioni pecuniarie, a seconda del valore economico (guadrigildo) dell'offeso e del tipo di offesa. Processo ordalico (le ordalie, i riti ordalici preferiti sono il duello e i carboni ardenti): ciascuna parte sceglieva un campione, i campioni duellavano e chi vinceva, vinceva anche il diritto, perché significava che in qualche modo era ben visto dalla divinità (accezione mistico-religiosa).

Tra norme arcaiche e quasi primitive, ci sono poi norme più moderne (anche del diritto romano stesso). Ad esempio, i longobardi distinguono tra delitto tentato e delitto consumato (nel diritto romano erano puniti allo stesso modo), in particolare, in relazione al reato di veneficio, distinguono tra atti preparatori, tentativo e reato perfetto.

Nell'individuazione e nella stesura per iscritto delle consuetudini, Rotari è affiancato da molti collaboratori (scrivani, notai, per lo più persone provenienti dall'ambiente ecclesiastico, infatti gli uomini di chiesa continuavano a leggere, scrivere e studiare il latino). La difficoltà più grande fu usare il latino per scrivere un diritto che non aveva niente a che vedere con il diritto romano, e le leggi romano-barbariche hanno appunto forma romana, ma contenuto prettamente germanico. In ambito giuridico dietro ogni parola c'è un concetto, pertanto se la lingua da cui si traduce e quella a cui si traduce non dispongono degli strumenti linguistici adeguati, la traduzione diventa davvero difficile.

Editto di Rotari

L'editto si compone di 400 capitoletti: una parte di diritto penale, una di diritto pubblico e una di diritto privato, o meglio di regolazione degli affari di famiglia; infatti non conoscono la proprietà privata (solo la successione legittima), danno valore alla materialità, al possesso delle cose, mentre l'essere titolari di un diritto di proprietà è un concetto loro estraneo. "Rotari, re della stirpe dei longobardi": non è il re del territorio, ma il re dei soli longobardi, quindi l'editto ha valore personale. Guadrigildo: valore pecuniario attribuito a ciascun individuo, che varia a seconda delle categorie delle persone. Gli uomini liberi, adulti e capaci di portare le armi, sono quelli che valgono di più. Tra i servi, i servi ministeriali (quelli che lavorano nella casa del padrone) valgono più dei servi rustici (che lavorano in campagna). Gli aldi sono i semiliberi, soggetti a metà strada tra uomini liberi e servi. Alle donne non è assegnato un guadrigildo, ma sono tutelate in quanto appartenenti alla famiglia. I bambini, pur non avendo un guadrigildo, sono tutelati in quanto futuri uomini liberi. "Costui si ritenga soddisfatto": ricevuta la composizione pecuniaria, non deve poi vendicarsi. Le norme non hanno affatto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, sono particolari e concrete, scendono molto nel dettaglio.

Meno di un secolo più tardi, all'inizio del secolo VIII, re Liutprando emana degli editti che a) essendosi il re convertito (e con lui l'intero suo popolo) all'arianesimo cattolico, risentono dell'influenza della chiesa (p.e. la donna non è più una cosa, il vincolo matrimoniale viene spiritualizzato), b) risentono dell'influenza più diretta del diritto romano, c) sono destinati a tutti i suoi sudditi, infatti i rapporti tra longobardi e romani si intensificano ed avere due diritti inizia a provocare confusione ed incertezza (in particolare nell'editto degli scrivani: le parti di un negozio giuridico devono presentarsi davanti agli scrivani e dire quale legge vogliono che sia applicata).

Alla fine del 700 Carlo Magno sconfigge il re Desiderio; il regno longobardo finisce, ma il diritto longobardo sopravvive (il regno comprendeva l'Italia settentrionale, parte dell'Italia centrale, il ducato di Spoleto e il ducato di Benevento: nel ducato di Benevento, poi regno di Sicilia, Federico II di Svevia riconosce il diritto longobardo come diritto usato da tutte le popolazioni del suo regno).

Età del diritto comune (XII-XVIII sec)

Dopo l'anno 1000

Fino all'anno 1000 l'uomo vive intorno a monasteri e secondo le consuetudini locali, riconosce l'autorità di imperatore e papa, il sentimento religioso pervade tutto, anche le strutture temporali (Sacro Romano Impero). L'epoca che si apre dopo l'anno 1000 è un'epoca di grande progresso e rinnovamento: le condizioni agricole e produttive migliorano, il commercio si sviluppa, l'economia progredisce, la popolazione aumenta, le città tornano a popolarsi, la chiesa si rinnova (sia a seguito della lotta per le investiture, sia per una serie di riforme effettuate al suo interno) nella direzione della purezza evangelica (divieto pratiche simoniache e concubinato ecclesiastico).

A livello politico l'impero deve fare i conti con due nuove realtà:

  • Il costituirsi delle città in liberi comuni dentro l'impero
  • Il sorgere di regni intorno all'impero (regni di Francia, Inghilterra, Sicilia).

In questo contesto di generale rinnovamento, anche nel mondo del diritto qualcosa cambia: nel momento in cui le consuetudini alto-medioevali non sono più sufficienti a rispondere alle nuove o comunque rinnovate esigenze dell'epoca, ricompaiono i testi della compilazione giustinianea (arrivata in Occidente, ma rimasta archiviata per cinque secoli).

Placito (=processo, tribunale e sentenza) di Marturi (1076): marca di Canossa: il processo, relativo ad una controversia fra un monastero e un signore di Firenze circa la proprietà di alcuni terreni, non si svolge secondo il rito ordalico del duello, ma i giudici decidono sulla base di un passo della compilazione.

Placito di Garfagnoli: marca di Canossa: una parte si difende citando dei passi della compilazione, ma i giudici scelti ordinano il duello.

In questi anni a Bologna (città confinante con la marca di Canossa) un personaggio di nome Irnerio comincia a leggere e ad insegnare la compilazione giustinianea agli allievi della sua scuola di arti liberali. Il 1088 è la data convenzionale della nascita della scuola dei glossatori e dell'Università di Bologna.

La scuola dei glossatori (1088-1250)

Riscoperta della compilazione di Giustiniano (Digesto, Codice, Novelle, Istituzioni), ovvero del grande lascito del diritto romano classico e post classico. La prima operazione che Irnerio fa è ordinare i testi che si trova di fronte, di qui la compilazione medioevale o Corpus Iuris Civilis:

  • Digestum vetus
  • Digestum infortiatum
  • Digestum novum
  • Codex libri I-IX
  • Volumen parvum: Codex libri X-XII (tres libri), Novellae, Institutiones, Libri feudorum, trattato di pace di Costanza (1183), Lombarda (diritto longobardo).

Insegnamento autonomo e scientifico del diritto, nascita dell'università a Bologna e diffusione europea del modello bolognese. Metodo scientifico e didattico.

Attività scientifica

Studiare e chiarire il testo in ogni sua sfumatura e soprattutto risolvere tutte le contraddizioni (abbondantemente presenti, dal momento che la compilazione raccoglie indistintamente legislazioni plurisecolari), perché convinzione incrollabile dei glossatori è che la compilazione sia in tutte le sue parti valida e vera, e pertanto coerente (diversi sed non adversi). Sin da subito l'atteggiamento nei confronti dei testi giustinianei è di venerazione; lo si considera un libro caduto dal cielo, sacro (stesso approccio che i padri e dei dottori della chiesa hanno con la sacra scrittura). E sin da subito Irnerio propone che il diritto della compilazione diventi diritto vigente ed unico dell'impero medioevale (Italia e Germania), perché oltre ad essere in ogni parte vera ed applicabile, in essa si trova anche la soluzione ad ogni caso ipotetico o reale.

Attività didattica

Spiegare il frutto del loro lavoro di chiarimento a studenti desiderosi di apprendere: studio e insegnamento, scuola dei glossatori e Università di Bologna nascono insieme; e la stretta correlazione tra scienza e didattica, tra ricerca e insegnamento, è rimasta ancor oggi un carattere peculiare degli istituti universitari.

Strumenti utilizzati dai glossatori per studiare ed insegnare la compilazione giustinianea (presi dalla teologia e dalla filosofia, a loro volta presi dall'antichità greca e latina):

  • Glossa: annotazione firmata che a) chiariva il significato del testo (proponendo sinonimi o perifrasi), b) poneva il passo in relazione con altri passi paralleli, c) talvolta ne discuteva anche l'applicabilità a fattispecie simili.
  • Distinctio: di fronte a due norme contrastanti, i giuristi distinguevano due diverse fattispecie, sicché ciascuna delle due norme era valida, perché applicabile a fattispecie differenti; è così che la compilazione nel suo complesso preservava la sua presunta assoluta coerenza.
  • Casus: enunciazione, in forma di esempio concreto, del principio giuridico affermato nella norma.
  • Brocarda: frasi sintetiche ed incisive che racchiudono principi e regole fondamentali.
  • Quaestio (applicazione sillogismo aristotelico): questioni dubbie, concernenti fattispecie alle quali il testo non dava direttamente una risposta. Il maestro proponeva la quaestio a lezione, ne illustrava le eventuali alternative e ne offriva dalla cattedra la soluzione.
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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Miglierino Francesco.
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