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Estratto del documento

Il diavolo viene considerato la fonte della magia della strega, il partner con cui

concludere il patto e anche l’oggetto della sua adorazione. Per tutto il medioevo si

era fatto riferimento al diavolo come a Satana, un termine biblico che significa

l’avversario. Solo in uno degli ultimi libri del Vecchio Testamento Satana viene

presentato come il nemico di Dio e come l’incarnazione del male. Nel Nuovo

Testamento invece Satana acquista un maggiore rilievo in quanto a capo di una

schiera di demoni a lui subordinati non solo tenta Cristo nel deserto ma diventa il

potente oppositore della cristianità. Il diavolo era rappresentato di colore nero

perché simbolo del peccato e con le ali per la sua condizione di angelo caduto. Il

diavolo poteva assumere le sembianze di un animale o di un essere umano, ma

poteva anche impossessarsi o abitare il corpo di un essere umano.

Il patto col diavolo

Si riteneva che le streghe facessero dei patti col diavolo per ottenere i loro poteri.

Il sabba

Il clero e l’élite laica europea, all’inizio dell’età moderna, ritenevano che le streghe

si riunissero ad adorare il diavolo. Fu proprio la credenza nel sabba a indurre le

autorità europee a cercare i loro presunti complici, tanto che si potrebbe addirittura

affermare che senza la credenza nel sabba la caccia alle streghe in Europa avrebbe

avuto dimensioni minori.

ß Il volo

Era anche diffusa la credenza che le streghe potessero volare, mezzo spesso

utilizzato per recarsi al sabba. La credenza nel sabba poteva comunque sussistere

anche senza il volo notturno. La credenza nel volo aveva origini molto più popolari

rispetto alla credenza nel patto col diavolo. La credenza del volo deriva a sua volta

da altre due credenze popolari. La prima era la credenza che le donne potessero

trasformarsi di notte in gufi volanti o in strigae che mangiavano i bambini. Il

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miglior esempio dell’atteggiamento della chiesa medievale nei confronti della

stregoneria fu il Canon Episcopi, un complesso di istruzioni scritte da Reginone di

Prum nel X secolo che nel XII secolo entrarono a far parte del diritto canonico della

chiesa. Il manico di scopa è comunque il mezzo più diffuso per lo spostamento

aereo delle streghe. La scopa è un simbolo del sesso femminile, e potrebbe perciò

riflettere semplicemente la preponderanza delle donne fra le streghe. La scopa era

inoltre utilizzata nei riti di fertilità suggerendo così un nesso con antiche divinità

pagane. Infine la scopa era un simbolo fallico e quindi si addiceva ai sabba, che

erano caratterizzati dalla copulazione col diavolo. Si ritiene anche che, poiché

spesso per volare al sabba le streghe utilizzassero degli unguenti, questi potessero

contenere delle sostanze allucinogene. Ma questo non è del tutto esatto in quanto

spesso questi unguenti erano a base di sostanza che sicuramente non contenevano

nessun allucinogeno.

La metamorfosi

La credenza che alcuni esseri umani potessero mutare la loro forma era presente

nella cultura popolare fin dai tempi più antichi.

La diffusione della credenza

Intorno alla metà del ‘400, il concetto cumulativo di stregoneria aveva acquisito

tutti i suoi elementi fondamentali. La credenza che le streghe ricevessero un

marchio sul corpo da parte del diavolo al momento della conclusione del patto

emerge con chiarezza solo all’inizio del ‘500. Il primo trattato sulla stregoneria ad

assumere un ruolo fondamentale nella diffusione ad un vasto pubblico del concetto

di stregoneria fu il Malleus malleficarum, pubblicato per la prima volta nel 1486 ad

opera di due inquisitori domenicani, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. L’opera era

sostanzialmente un manuale destinato agli inquisitori e non formulava in alcun

modo il concetto cumulativo di stregoneria. L’unica novità di quest’opera era

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un’enfatizzazione misogina della propensione delle donne verso il crimine di

stregoneria. Sicuramente la pubblicazione del libro non inasprì l’intensità della

caccia alle streghe. Nel 1595 il giudice Nicolas Rémy pubblico il trattato

Demonolatreiae, che offriva delle discussioni dettagliate sulle attività che si

svolgevano durante i sabba. Pochi anni dopo il gesuita belga Martin Antonio Del

Rio pubblicò il trattato Disquisitionum magicarum libri sex, che servì

un’enciclopedia della magia e fornì specifiche istruzioni ai giudici. Il giudice Henri

Boguet scrisse nel 1602 il trattato Discours des sorciers. In Italia la guida più

esaustiva alla stregoneria fu il Compendium maleficarum, scritto nel 1608 dal frate

milanese Francesco Maria Guazzo.

La sfida del Rinascimento

Il Rinascimento minacciò in molti modi il concetto colto di stregoneria.

Innanzitutto, disprezzava la cultura medievale e scolastica, di cui la caccia alle

streghe era parte integrante. Diversamente dagli scolastici, secondo cui fatti

apparentemente magici si attribuivano al diavolo, i neoplatonici sostenevano che

l’uomo stesso, sfruttando le forze naturali dell’universo, potesse praticare la magia.

Il neoplatonismo comunque non riuscì a distruggere le credenze dotte nella

stregoneria perché non raggiunse mai una posizione dominante presso le classi più

colte. Ma il motivo principale di questo fallimento fu il mantenimento della

credenza nell’esistenza del diavolo e nell’efficacia della magia. Il famoso critico

Johann Weyer sostenne nelle sue opere che le donne ignoranti che ammettevano di

essere streghe soffrivano di allucinazioni e quindi non dovevano essere processate.

Egli sosteneva che i presunti maleficia delle streghe si potessero spiegare con cause

mediche e naturali e che le confessioni delle streghe relative ad attività diaboliche

erano in buona parte la conseguenza di un disturbo dell’utero denominato

melanconia. Weyer fece anche uso delle sue conoscenze del diritto romano per

dimostrare che il presunto patto col diavolo non era un contratto valido e che quindi

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non era possibile aver commesso un crimine facendolo. Ma le argomentazioni di

Weyer avevano alcuni punti deboli: non negavano l’esistenza del diavolo e la sua

capacità di insinuarsi nelle faccende umane; la melanconia rendeva le presunte

streghe soltanto più vulnerabili di fronte ai poteri ingannatori del diavolo, ma non le

rendeva incapaci di intendere e quindi innocenti.

La stregoneria e la paura della ribellione

Vari fattori contribuirono ad accettare le idee sulla stregoneria che si svilupparono

tra il ‘500 e il ‘600. Il più significativo di questi fattori era la convinzione che il

diavolo possedesse straordinari poteri nell’influenzare il corso delle vicende umane.

Le varie calamità della fine del ‘300, in particolare la peste detta morte nera,

possono aver indotto gli intellettuali del periodo a presumere una maggior presenza

del demonio nel mondo, mentre la profonda crisi economica dell’età moderna, il

trauma della Riforma e le frequenti guerre e pestilenze rafforzarono il

convincimento che il diavolo fosse particolarmente attivo. Ciò creò un diffuso senso

d’ansia nelle varie comunità, inducendo i magistrati a processare le streghe.

Capitolo 3

Le basi giuridiche

La maggioranza delle persone condannate per stregoneria durante la grande caccia

furono processate e condannate per stregoneria in modo formale e legale. L’elevato

numero di processi alle streghe in Europa all’inizio dell’età moderna fu favorito da

alcune innovazioni in campo giuridico introdotte tra il 13° e il 16° secolo. In primo

luogo, i tribunali secolari ed ecclesiastici dell’Europa continentale adottarono un

nuovo sistema inquisitorio di procedura penale. In secondo luogo, i tribunali

acquistarono il potere di usare la tortura nei confronti degli imputati di stregoneria

per ottenere le confessioni delle presunte streghe e i nomi dei loro presunti

complici. In terzo luogo, i tribunali secolari d’Europa acquistarono giurisdizione in

materia di stregoneria, aggiungendosi e a volte sostituendosi ai tribunali

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ecclesiastici. Ognuna di queste innovazioni contribuì a scatenare la caccia alla

streghe. Modifiche della procedura penale

Prima del ‘200 il sistema di procedura penale dei tribunali europei rendeva difficile

i perseguimento dei crimini, in particolare di quelli occulti. Secondo questo sistema

accusatorio l’azione penale poteva essere iniziata e proseguita da un soggetto

privato, solitamente la parte lesa o i suoi familiari. In caso di dubbio sulla

colpevolezza della persona accusata, il tribunale soleva chiedere a Dio di fornire un

segno della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato. La sua forma più comune

era l’ordalia, cioè una prova a cui l’accusato doveva sottoporsi per poter acquistare

la libertà. Ad esempio si doveva impugnare per un po’ un ferro rovente o immergere

un braccio nell’acqua bollente e, dopo che la mano o il braccio erano stati fasciati

per alcuni giorni, mostrare che Dio avesse miracolosamente guarito la ferita; oppure

il corpo della persona accusata veniva immerso in acqua fredda e solo se affondava

sarebbe stato giudicato innocente; o infine la persona accusata doveva ingoiare un

grosso tozzo di pane in un solo boccone senza soffocare. Un’alternativa all’ordalia

era un duello con il rappresentante della parte lesa. La vittoria della persona

accusata sarebbe stata interpretata come segno di innocenza. In alternativa

all’ordalia, ci si basava sul processo. Se dopo il processo l’imputato dimostrava la

propria innocenza, l’accusatore era perseguibile penalmente secondo la tradizione

romana della legge del taglione. Ma questo sistema non era né improntato sulla

razionalità né particolarmente efficace nel perseguimento del crimine. Non soltanto

ogni processo esigeva un accusatore che fosse disposto a rischiare di subire un

contro – processo secondo la legge del taglione, ma il processo stesso era

suscettibile di essere manipolato a favore dell’imputato. A cominciare dal ‘200

tuttavia i tribunali ecclesiastici e secolari dell’Europa occidentale abbandonarono il

vecchio sistema procedurale e adottarono nuove tecniche che assegnavano un ruolo

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molto più importante al giudizio umano nel processo penale. Il passaggio al nuovo

sistema fu in parte incoraggiato dalla rinascita, nell’11° e 12° secolo, dello studio

formale del diritto romano, ma soprattutto dalla crescente consapevolezza che la

criminalità fosse in aumento e che bisognava combatterla. Con il Concilio Laterano

4° del 1215 la chiesa incoraggiò l’adozione delle nuove procedure da parte dei

tribunali secolari proibendo formalmente agli ecclesiastici di partecipare all’or

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
47 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/04 Storia contemporanea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sissi1981 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia contemporanea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Lupo Salvatore.