Lo statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n.300: Contiene norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Questa legge, ormai vetusta, rompe nel 1970 un lungo periodo di assenza del legislatore sui temi del diritto sindacale. L’intervento del legislatore sulla disciplina dei rapporti di lavoro e dei profili sindacali è per noi di interesse nella prospettiva di attuazione di principi costituzionali nei rapporti intersoggettivi privati, nei luoghi in cui si esercitano i poteri datoriali.
Questa legge è stata sottoposta a numerose critiche, ed in effetti il legislatore è intervenuto modificando norme, ma quello che mai è stato intaccato è l’impianto complessivo, proprio perché si tratta di una disciplina che nei luoghi di lavoro cala quei principi costituzionali, che sono parte essenziale del patto fondativo della nostra Repubblica. Troviamo l’impianto più significativo per ampiezza e profondità delle tutele nella disciplina dei rapporti di lavoro.
Intervento del legislatore
L’intervento del legislatore si articola:
- Intervento sui poteri: Bisogna ricordare che nel codice civile viene normativizzato un rapporto gerarchico autoritativo nell’impresa, caratteristica tipica del rapporto di lavoro subordinato, sviluppato nei paesi capitalistici, grazie alla sua capacità di rispondere alle esigenze datoriali di esercitare poteri sui lavoratori. Il legislatore interviene incidendo sui poteri del datore di lavoro, da un lato limitando, e dall’altro favorendo l’effettività della presenza sindacale in azienda, vista come strumento di garanzia dei diritti dei lavoratori. Tale presenza è favorita al tal punto con strumenti di sostegno e promozione.
Struttura della legge
La legge consta di 41 articoli, suddivisi in VI titoli:
Titolo I: Della libertà e dignità del lavoratore (artt.1-13)
Obiettivo: Assicurare tutela dei singoli nei luoghi dove si esercita il potere e l’autorità datoriale (garanzia che la subordinazione non sia personale ma tecnico-funzionale).
Strumenti:
- Limiti all’esercizio del potere datoriale; ad es, il potere di controllo, potere di disciplinare (l’art.2106 c.c. prevede che il datore possa applicare sanzioni disciplinari), mutamento mansioni (alcune di queste discipline sono state modificate nel c.d. Jobs act, senza però negare l’impianto complessivo dello statuto).
Metodo: Procedimentalizzazione dei poteri e coinvolgimento del soggetto collettivo aziendale, già nella costruzione delle tutele e dei limiti alle tutele. Un potere può essere negato, limitato: ad alcuni divieti si aggiunge anche il metodo della procedimentalizzazione del potere, esso consiste nella sottoposizione del potere ad un vincolo procedurale, mediante anche il coinvolgimento del potere collettivo, in modo tale che nell’esercizio del potere il datore di lavoro tenga conto anche degli interessi della controparte. L’iter si chiude con un accordo che determina le modalità di esercizio del potere.
Questa tecnica la troviamo in una serie di altre previsioni, che riguardano ad esempio il potere di recesso nei licenziamenti collettivi: il legislatore prevede che prima di poter licenziare un certo numero di lavoratori, il datore deve svolgere una procedura in maniera tale che quei recessi siano il frutto di un’adeguata ponderazione e criterio di scelta dei lavoratori da licenziare.
Art. 6: Visite personali di controllo: “Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate...”
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