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Servizi e qualità della didattica
Gli studenti hanno diritto a compiere le proprie scelte tra percorsi di studio chiari e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari. La Guida dello studente deve essere pubblicata entro il 15 luglio di ogni anno e deve contenere: il calendario didattico, il programma dettagliato dei corsi, il nome e il recapito dei docenti, la composizione dei consigli didattici, la presentazione dei dipartimenti, la presentazione delle associazioni di rappresentanza studentesca presenti in facoltà, i dati relativi alle biblioteche di facoltà e alle aule informatiche, le tabelle ministeriali e ogni altra informazione necessaria per permettere allo studente un'adeguata compilazione del piano di studi. L'orario delle lezioni, relativo all'intero anno, deve essere pubblicato prima dell'inizio delle lezioni. I comitati paritetici stabiliscono, altresì, una distribuzione omogenea del carico didattico tra i corsi.L'Università deve garantire agli studenti che tutti i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
Ministero dell'Università e della Ricerca
Gli studenti hanno il diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. E' cura di ciascun Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. Gli atenei possono prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca attraverso il ricorso a studenti volontari, ai quali corrispondono apposite borse di studio.
23. Le singole sedi d'Ateneo devono essere dotate di strutture informatiche idonee all'acquisizione di tutte le informazioni utili alla vita universitaria. Gli studenti hanno, altresì, diritto ad un adeguato numero di postazioni informatiche e multimediali [ove possibile, anche in orario notturno nelle strutture della Facoltà di appartenenza,] con possibilità di accesso a internet.
24. È diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salve eccezioni, da parte del titolare del corso. Qualora per motivi urgenti e imprevisti quest'ultimo non possa tenere la lezione, egli provvede a farsi sostituire da un proprio collaboratore. Nell'impossibilità di farlo, ne dà comunicazione tempestiva sul proprio sito telematico.
25. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti,
Per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.
26. Gli studenti hanno diritto a un'adeguata attività di orientamento e tutorato. L'attività di tutorato non può svolgersi di regola negli stessi orari delle lezioni.
27. Gli insegnamenti e i tirocini relativi allo stesso periodo didattico e allo stesso anno non possono avere svolgimento in orari sovrapposti. La frequenza obbligatoria delle lezioni è prevista di regola solo per i Corsi di Laurea espressamente indicati dagli ordinamenti europei o da leggi dello Stato.
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L'Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei corsi disciplinari che tenga conto del giudizio di ogni studente. La distribuzione delle schede di valutazione agli studenti deve avvenire per ogni periodo didattico, secondo modalità che garantiscano agli studenti il completo anonimato. La pubblicità dei risultati derivanti dall'analisi delle schede di valutazione, per ciascun insegnamento, deve essere garantita per tutti i Corsi di Laurea dell'Ateneo con mezzi idonei. I risultati delle schede compilate dagli studenti sono valutati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, per quanto concerne il funzionamento generale dell'Ateneo, e dalla Commissione Paritetica per la didattica, per quanto concerne i provvedimenti relativi alla Facoltà. 29. È compito del Ministero dell'Università e della Ricerca comunicare sul proprio sito, in modo aggiornato e con puntuale riferimento a fonti e modalità di rilevazione, iTitolo IV - Libertà didattiche
30. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
31. Gli studenti possono promuovere autonomamente attività formative e culturali utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria. Tali attività possono, su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, ottenere il riconoscimento di crediti formativi da parte delle commissioni paritetiche per la didattica.
32. Gli studenti hanno il diritto di scegliere liberamente l'argomento della tesi di laurea e
di avere accesso a tutto il materiale documentale necessario per svolgerla nel modo più approfondito. La valutazione della tesi deve riferirsi alla sua qualità scientifica intrinseca e non può essere condizionata dalle opinioni dello studente né dai tempi in cui egli ha completato il proprio percorso di studi.
È stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.
Titolo V
Doveri di contribuzione economica
Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico della propria università in base alle possibilità del loro nucleo familiare. È preciso e inderogabile dovere dello studente fornire alla propria università
dati reddituali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita. Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare. Hanno altresì diritto a conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.
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Titolo V
Governo dell'Università e rappresentanza studentesca
35. Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e passivo. L'esercizio dell'elettorato passivo è regolato da norme che garantiscono il ricambio nella rappresentanza studentesca. Spetta agli Atenei rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un
periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.
36. Gli studenti esercitano il loro diritto di rappresentanza nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di corso di laurea. In tali organi la loro presenza non può essere inferiore al 15% dei membri provvisti del diritto di voto. Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica, nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo.
37. I rappresentanti degli Studenti hanno il diritto-dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. L'Ateneo ne disciplina i casi di concomitanza con esami, lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria in modo da tutelare pienamente l'esercizio di tale diritto-dovere.
38. Negli organi non elettivi la eventuale nomina
La consultazione degli studenti deve avvenire previa consultazione delle rappresentanze studentesche elette negli organi di governo dell'Ateneo.
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Titolo VII
Studenti a tempo parziale e lavoratori
39. Gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi universitari e che siano impossibilitati a frequentare possono chiedere, con istanza scritta e motivata indirizzata agli uffici amministrativi, che venga loro riconosciuta la condizione di studenti a tempo parziale senza che da ciò derivi alcuna forma di discriminazione.
40. Gli studenti a tempo parziale hanno, ove le risorse di Ateneo lo consentano, il diritto di usufruire della didattica e delle altre attività formative in orari e secondo modalità adatte alle loro esigenze. Nei loro confronti non possono comunque essere previsti programmi d'esame più impegnativi o più disagevoli.
41. Per ogni insegnamento il titolare del corso fissa periodici orari di ricevimento.
riservati agli studenti a tempo parziale in orari adeguati alle loro esigenze.
Titolo VIII Tirocinanti e studenti in stage
42. Ciascun Ateneo si impegna a promuovere stage e tirocini in armonia con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti, tenendo conto dei tempi di studio e delle condizioni socio-economiche dello studente.
43. Le convenzioni con le agenzie e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio vengono stipulate nel rispetto del presente Statuto. L'Ateneo si fa garante del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella definizione delle mansioni da assegnare allo studente, della sua copertura assicurativa per infortuni e responsabilità verso terzi e della piena compatibilità delle modalità di impiego dello studente con le sue fondamentali esigenze didattiche.
9 Ministero dell'Università e della Ricerca
44. Le attività di stage o tirocinio devono essere svolte di regola nei giorni feriali.
e in orario diurno, e in ogni caso per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato