vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Esclusione del diritto di opzione
Il diritto di opzione degli azionisti (e dei possessori di azioni convertibili) è in tutto o in parte sacrificabile in presenza di situazioni oggettive rispondenti ad un concreto interesse della società.
- Il diritto di opzione è escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
- Nelle società con azioni quotate, lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.
- Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale quando l'interesse della società lo esige. La relativa delibera deve essere approvata con maggioranza particolarmente rafforzata: oltre la metà del capitale sociale, anche in tutte le convocazioni assembleari successive alla prima.
Il diritto di opzione può essere escluso,
L'aumento nominale è un'operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina perciò alcun incremento del patrimonio sociale. È posto in essere dall'assemblea straordinaria imputando a capitale sociale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio.
quanto disponibili. Possono quindi essere utilizzate le riserve facoltative estatuarie ma non quelle legali, almeno per la parte che non supera il 20% del capitale sociale.- È quindi realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società; conseguenze giuridiche: il passaggio a capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non può più disporre a favore dei soci dei corrispondenti valori del patrimonio netto, che restano assoggettati al vincolo di stabile indisponibilità proprio del capitale sociale. Modalità di attuazione L'aumento nominale può essere attuato: A. Aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione B. Emettendo nuove azioni che devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. Quindi l'aumento deve essere attuato in modo da nonalterare le preesistenti posizioni reciproche degli azionisti. Riduzione reale (o volontaria) del capitale sociale La riduzione reale: - Da luogo ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti, insieme a una contestuale riduzione del patrimonio sociale. - Non trova più giustificazione nell'esuberanza dello stesso per il conseguimento dell'oggetto sociale; nel fatto che, durante la vita della società, il capitale di rischio raccolto risulti eccessivo rispetto alle esigenze poste dal conseguimento dell'oggetto sociale. Oggi la riduzione reale può essere quindi causata da diverse ragioni diverse dall'esuberanza posta dalla società per: - Resta circondata da una serie di cautele sostanziali e procedimentali, in quanto operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: riduce la consistenza dello svolgimento dell'attività di impresa dove la riduzione si patrimonio sociale e può.pregiudicare riveli infondata.
Condizioni:
- Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto di 120mila euro
- Se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione reale deve rispettare il limite legale per la loro emissione
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, in modo che i soci siano preventivamente informati.
La delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. Entro tale termine, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione alla delibera di esecuzione, dato che l'esecuzione della stessa può pregiudicare la loro posizione:
- L'opposizione sospende l'esecuzione della delibera fino all'esito del giudizio della stessa.
- Il tribunale può tuttavia disporre che l'esecuzione abbia ugualmente luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o se
la società presta idonea garanzia a favore del creditore opponente.
5) Le società aperte: dopo la riduzione, azioni proprie max 20% del capitale
Modalità di esecuzione
La riduzione reale può avere luogo mediante:
- Liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti
- Rimborso ai soci del capitale (conferimenti)
- Riduzione nominale (o per perdite) del capitale sociale
Il patrimonio netto della società (o capitale reale) può scendere per effetto di perdite al di sotto
nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste
nel ridurre il capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. È quindi una riduzione puramente
nominale, dato che non comporta alcuna riduzione del patrimonio sociale.
Riduzione facoltativa
La società non è obbligata a ridurre il capitale sociale fino a quando la perdita dello stesso non sia superiore
a1/3.Esempio: se il capitale sociale nominale è 300, la riduzione è facoltativa fin quando il patrimonio netto non sia sceso al di sotto di 200 per effetto di perdite. Affinché tale situazione ricorra è necessario che le perdite abbiano completamente eroso le riserve. Non si ha infatti perdita del capitale sociale fin quando l'importo delle perdite non supera l'ammontare delle riserve. Anche se non obbligata, la società può ugualmente ridurre il capitale per perdite per poter distribuire gli utili successivamente conseguiti; distribuzione altrimenti vietata fin quando le perdite non siano state colmate.
Riduzione obbligatoria: La riduzione del capitale sociale diventa obbligatoria quando il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite. La relativa disciplina è diversa a seconda che il capitale sia o meno ridotto al di sotto del minimo legale.
- Se il minimo legale non è stato intaccato:
Amministratori o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale devono convocare l'assemblea straordinaria per prendere gli opportuni provvedimenti. L'assemblea non è tenuta a decidere l'immediata riduzione del capitale sociale e può:
- Limitarsi ad un semplice "rinvio a nuovo" delle perdite: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita di 1/3, l'assemblea ordinaria (o consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, la riduzione del capitale è disposta di ufficio dal tribunale, con proprio decreto, su richiesta degli amministratori o dei sindaci.
- Se il minimo legale è stato superato, gli amministratori o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale devono convocare l'assemblea che deve necessariamente deliberare:
La riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra
noninferiore al minimo legale
O la trasformazione della società
Se l'assemblea non adotta una di tale decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.
Diritto di recesso
Limiti al potere della maggioranza
L'applicazione del principio maggioritario anche per le modificazioni dello statuto fa sì che nella s.p.a. la anche radicali, dell'assetto societario. Ciò non significa, però, che il minoranza non può impedire modifiche, potere riconosciuto alla maggioranza sia senza limiti e che senza limiti sia il potere del gruppo di comando di pregiudicare per tale via le situazioni soggettive del singolo azionista. È necessario che siano rispettati dalla maggioranza i limiti posti da norme inderogabili e che non siano violati i principi cardine della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto sociale, nonché quello della parità di trattamento degli azionisti. In presenza di particolari gravità,
La minoranza è inoltre indirettamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal diritto di recesso della società. L'attuale disciplina amplia notevolmente le cause di recesso che possono essere distinte in:
- Cause inderogabili riguardanti (casi tassativi):
- Modifica dell'oggetto sociale, purché consista in un significativo cambiamento dell'attività della società
- Trasformazione della società
- Trasferimento della sede sociale all'estero
- Revoca dello stato di liquidazione
- Eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o statuarie
- Modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso
- Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione (diritti patrimoniali)
- Cause derogabili: il diritto di recesso spetta, salvo che lo statuto non disponga diversamente, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere
Riguardanti:
- La proroga del termine di durata della società
- L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni
Cause statuarie: nelle sole società non quotate lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso, se queste vengono eliminate il socio può recedere.
Nelle società non quotate a tempo indeterminato tutti i soci possono recedere liberamente dalla società con un preavviso di 180 giorni, allungabile fino a un anno.
Esercizio diritto di recesso
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro:
- dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima - 15 giorni
- 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio, se il fatto che legittima il recesso non è una delibera
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società.
la quale può essere formattata utilizzando i seguenti tag HTML:la quale può essere formattata utilizzando i seguenti tag HTML: