Modificazione dello statuto
Nozione procedimento
Costituisce modificazione dello statuto di una s.p.a. ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo e statuto): mutamento che può consistere sia nell’inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti.
Procedimento
Le modificazioni dello statuto rientrano nella competenza dell’assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera viene verbalizzata dal notaio che verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge entro 30 giorni e ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. L’ufficio del registro, a sua volta, verifica la regolarità formale della documentazione e iscrive la delibera nel registro: solo da questo momento la delibera produce effetti.
- Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestiva agli amministratori che nei 30 giorni successivi possono:
- Convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ovvero per far approvare una delibera priva di vizi.
- Ricorrere al tribunale affinché lo stesso, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ordini con proprio decreto soggetto a reclamo l’iscrizione (omologazione).
- In caso di inerzia degli amministratori la delibera è definitivamente inefficace.
Aumento reale (o a pagamento) del capitale sociale
Con l’aumento reale del capitale sociale si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Con tale aumento la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio, nuovi conferimenti. L’aumento reale dà perciò luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, cui per legge è riconosciuto il diritto di opzione, o da terzi che così diventano soci.
Condizioni
Per evitare la formazione di un vistoso capitale rappresentato prevalentemente da crediti verso soci, non è consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. La violazione di tale disposizione non comporta la nullità della delibera di aumento; restano salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni e, nel contempo, gli amministratori sono responsabili in solido per i danni arrecati ai soci o ai terzi.
L’aumento delegato
Competente a deliberare l’aumento del capitale è, in via di principio, l’assemblea straordinaria dei soci. Lo statuto o una successiva delibera dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale. Tuttavia:
- Deve essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale sociale.
- La delega può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni (la delega è però rinnovabile).
- Gli amministratori hanno anche la facoltà di deliberare in merito all’esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, ma lo statuto deve determinare i criteri a cui devono attenersi.
- Il verbale della delibera del cda di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio; la relativa delibera è soggetta ai controlli previsti dalle delibere modificative dell’atto costitutivo ed è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese.
Dopo la sottoscrizione, gli amministratori depositano nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento è stato eseguito. Solo dopo l’iscrizione, l’aumento è efficace.
Sottoscrizione parziale
Una specifica disciplina è dettata per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale. La deliberazione di aumento deve fissare il termine, non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Può però verificarsi che l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto. In tal caso, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente previsto. In mancanza, l’aumento del capitale è inscindibile e la sottoscrizione parziale non vincola perciò né la società né i sottoscrittori; questi ultimi sono liberati dall’obbligo di conferimento assunto ed hanno diritto alla restituzione delle somme già versate.
Conferimenti
Per i conferimenti in sede di aumento del capitale vale la medesima disciplina dei conferimenti al momento della costituzione della società. Tuttavia:
- Il versamento del 25% deve essere effettuato, all’atto della sottoscrizione, direttamente alla società e non presso una banca.
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Diritto commerciale
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Diritto commerciale - parte 28
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Appunti di Diritto commerciale