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SEGREGAZIONE PATRIMONIALE.
Una deroga al principio della universalità della responsabilità, sancito dall’articolo 2740 cc., è costituita dal
segregazione patrimoniale
fenomeno della cd. . La più recente legislazione, ha previsto, con
sempre maggior larghezza, la possibilità che dal patrimonio debitorio vengano distaccati un insieme di beni
che hanno una propria destinazione, un proprio scopo e che saranno esposti solo all’azione di determinati
creditori. Si parla dei cd. Patrimoni AUTONOMI O SEPARATI, detti anche patrimoni di destinazione.
Ovvero, il patrimonio del debitore non costituisce più una massa unica e indistinta, sulla quale possono
rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori, ma esso può presentarsi frazionato o distinto in parti, nei
confronti delle quali potranno agire solo ed esclusivamente i creditori che saranno funzionalmente collegati
a quella parte di patrimonio debitorio. Si pensi al fondo patrimoniale (167 = insieme di beni mobili o
immobili conferiti dai coniugi o dai terzi per soddisfare i bisogni della famiglia); i fondi speciali per la
previdenza e l’assistenza (2117), i patrimoni societari destinati ad uno specifico affare (2447 bis); agli atti di
destinazione (2645 ter) e ai TRUST.
• TRUST = È un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law che inizialmente non era
ammesso nel nostro ordinamento e che è stato poi recepito nel nostro paese in virtù di un trattato
internazionale (a seguito dell’adesione dell’Italia alla convezione dell’Aja del 1 luglio 1985). Per
mezzo del trust un soggetto detto disponente (SETTLOR),cede e trasferisce ad un altro soggetto di
sua fiducia, detto TRUSTEEE, uno o più beni, affinché questi li gestisca, li amministri o ne disponga
per le finalità stabiliste dal disponente, agendo nell’interesse di uno o più beneficiari del trust,
indicati dallo stesso disponente ( per esempio, un sogg. conferisce beni in un trust designando
come beneficiario il proprio figlio minorenne e incaricando il trustee di gestire quei beni fino alla
maggior età del beneficiario), oppure in funzione della realizzazione di un fine specifico indicato dal
disponente ( finanziare un’attività di ricerca, promuovere iniziative benefiche). Il trustee quindi è un
gestore del patrimonio. Il trasferimento non è definitivo e imprime un vincolo di destinazione. I beni
che costituiscono il patrimonio del trust, sono separati dal restante patrimonio del TRUSTEE: questi
sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché costituiscono un
patrimonio separato finalizzato all’attuazione del programma stabilito dal disponente. Abbiamo
quindi una segregazione.
PAR CONDICIO CREDITORUM E DIVIETO DEL PATTO COMMISSIORIO.
Il principio della PAR CONDICIO CREDITORUM esprime la regola di carattere generale, secondo cui, se
una persona ha più creditori, questi hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (2741
c.c.). Cosi che, qualora più creditori abbiano promosso l’espropriazione forzata ed il ricavato della vendita
non sia sufficiente a soddisfare integralmente le loro pretese, vi sarà una ripartizione del ricavato
proporzionale all’ammontare dei corrispondenti crediti.
Ricondotto al principio della parità di trattamento, è il DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO(2744) con il
quale si conviene che in mancanza del pagamento del credito nel termine stabilito, la proprietà della cosa
ipotecata o data in pegno passa al creditore. Tale patto è nullo pur se contestuale alla nascita del credito. Il
divieto si propone non soltanto di tutelare il debitore ma anche di evitare che altri creditori di quel debitore
si vedano sottratti un bene sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi. Tuttavia appare lecito il PATTO
MARCIANO con il quale il creditore, nell’ipotesi di inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta
in garanzia, dando però al debitore la differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale maggior valore
del bene.
Al fine di eludere il cd. divieto del patto commissorio, si è ricorsi alla VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
utilizzata al solo scopo di garanzia, tipico esempio di un CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE (posto in
essere per eludere una norma imperativa 1344). Dichiarata nulla dalla giurisprudenza. [Caio riceve a mutuo
da Tizio una certa somma da restituire con gli interessi e contestualmente gli vende con patto di riscatto un
bene ad un prezzo pari alla somma anticipata aumentata degli interessi: se nel termine fissato, Caio sarà in
rado di pagare la somma, eserciterà il riscatto e restituirà il prezzo così estinguendo il mutuo, altrimenti il
bene rimarrà in proprietà di Tizio. Tale contratto è secondo la giurisprudenza nullo.]
CAUSE DI PRELAZIONE E PRIVILEGI.
Abbiamo già visto che i creditori di un medesimo debitore hanno egual diritto di essere soddisfatti sul
patrimonio del debitore inadempiente. Vi sono però delle eccezioni alla regola della PAR CONDICIO
CREDITORUM previste dal secondo comma dell’art. 2741: la legge prevede infatti della CAUSE
LEGITTIME DI PRELAZIONE, in virtù delle quali alcuni creditori hanno diritto di essere soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri creditori nella distribuzione del ricavato ottenuto dalla vendita forzata dei beni
del debitore comune. Le cause legittime di prelazione sono i PRIVILEGI, IL PEGNO E LE IPOTECHE.
Esse presuppongono una pluralità di creditori e non anche un patrimonio insufficiente: perché l’ordine di
preferenza deve essere rispettato anche in presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze di
tutti i creditori.
E’ possibile tuttavia rinvenire una prelazione anche in altre norme che, disciplinando particolari ipotesi,
vanno a rafforzare la tutela di un creditore rispetto a quella riconosciuta agli altri: si pensi al DIRITTO DI
RITENZIONE che consente ad un determinato creditore, tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è
proprietario, di trattenere la sessa fino a che quest’ultimo non abbia estinto il proprio debito. Questo diritto è
opponibile erga omnes e configura una forma indiretta di pressione sull'obbligato poiché questi, per poter
riottenere un determinato bene, deve prima adempiere il proprio debito. Esso è annoverato tra gli strumenti
di autotutela ed ha natura ECCEZIONALE. Il diritto di ritenzione comunque non consente al detentore di
divenire automaticamente proprietario della cosa; sì che, per ottenere la proprietà, occorre attivare la
procedura esecutiva della vendita forzata.
PRIVILEGI.
• il privilegio è la preferenza accordata dalla legge a un determinato creditore in considerazione della
particolare causa del credito. (2745 cc.). Questi costituiscono una delle cause legittime di
prelazione e consentono al creditore che ne è titolare di essere soddisfatto con preferenza rispetto
agli altri creditori non privilegiati ( chirografari) in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita
forzata dei beni del debitore comune. Ad esempio dovranno essere soddisfatti precedentemente
rispetto agli altri, certi crediti che rispondano ad esigenze di peculiare considerazione sociale (ad
esempio, i crediti per alimenti) o generali (che riguardano lo Stato come i tributi) e cosi via.
Anche se i privilegi costituiscono una categoria eterogenea, essi hanno alcune caratteristiche
comuni: la fonte è rappresentata da una previsione legale; l'elemento giustificativo è nella causa del
credito; la funzione socio giuridica dell'attribuzione del diritto di prelazione è in favore di un
determinato creditore.
Ora, i privati non possono creare nuove forme di privilegi,in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
L’art. 2745 prevede però la possibilità che la costituzione di un privilegio possa essere subordinata
dalla legge ad una convezione tra le parti o a particolare pubblicità. Per la validità di quest’ultimi
privilegi è necessaria la forma scritta.
I PRIVILEGI possono essere GENERALI o SPECIALI. (2746).
A. I privilegi generali si esercitano su tutti i beni mobili del debitore.
B. I privilegi speciali, pur potendo gravare su determinati beni mobili ed immobili, si riferiscono a
quelli che sono in una particolare relazione con il credito del quale si intende rafforzare la tutela.
A. i crediti assistiti da privilegio generale (2751 ss.), sono accomunati dalla peculiarità della
causa giustificativa, il più delle volte espressione di esigenze primarie della persona: credito sorto in
occasione delle onoranze funebri, quello alimentare ecc. in altre ipotesi invece, la ragione
giustificativa risiede nella supremazia dell'erario ( si pensi al privilegio accordato per crediti tributari
e contributi assicurativi)
B. Crediti assistiti da privilegio speciale (2755 ss.), insistono su determinati beni e sui loro frutti,
naturali e civili, sorti successivamente al credito e sulle pertinenze nell'ipotesi di privilegio
immobiliare. Tale forma di privilegio pone un rapporto diretto tra creditore e cosa. Pensiamo
all'ipotesi prevista dall'articolo 2762 : PRIVILEGIO DEL VENDITORE DI MACCHINE: quando viene
venduta una macchina, il venditore ha un privilegio per il prezzo non pagato sulla macchina
venduta.
INERENZA AL CREDITO. I privilegi ineriscono al rapporto di credito e risentono delle vicende che
questo subisce; essi seguono il credito nei suoi trasferimenti sia a titolo particolare che a titolo
universale.
INERENZA ALLA RES. I privilegi speciali risentono anche degli eventi che interessano la cosa
sulla quale gravano. Pensiamo all'ipotesi di PERIMENTO del bene. Se si ha un perimento totale del
bene, il privilegio si estingue; nel caso di un perimento parziale, il privilegio diminuisce
proporzionalmente al perimento.
Talvolta inoltre i privilegi speciali presuppongono che la cosa si trovi in un determinato luogo o in
una particolare relazione con il creditore. Si pensi ai crediti per le prestazioni e le spese concernenti
la conservazione o il miglioramento di beni mobili che hanno privilegio sui beni stessi, purché questi
si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese ( 2756 c.c.). In mancanza di tali
presupposti il privilegio viene meno.
Proprio per questa inerenza alla res, Il privilegio speciale può essere accostato alla categoria delle
garanzie reali, nelle quali vengono fatti rientrare PEGNO ed IPOTECA. Tant'è che nel privilegio
speciale, e non anche in quello generale, il creditore ha IL DIRITTO DI SEGUITO, consistente nel
potere di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti.
ORDINE DI PREFERENZA. Ma che cosa accade se vi sono più creditori assistiti da privilegi?
Per la diversità delle rationes che ispirano le singole ipotesi, il conflitto tra creditori assistiti da
privilegi non può essere