La responsabilità personale e patrimoniale
L'art. 2740 dispone che "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", delineando l'istituto della responsabilità patrimoniale, mediante il quale il creditore insoddisfatto (a causa dell'inadempimento) può realizzare il suo interesse aggredendo in via esecutiva i beni del debitore. (Il suo patrimonio – che costituisce la garanzia generica del creditore).
È bene precisare che la responsabilità patrimoniale opera esclusivamente a seguito dell'inadempimento. Ragion per cui Perlingeri reputa sbagliata la parte in cui l'art. 2740 dispone che il debitore risponde dell'adempimento, in quanto questo ha creato problemi interpretativi. L'imprecisa formulazione ha consentito a un orientamento dottrinale di ricondurre la responsabilità patrimoniale al fenomeno dell'adempimento, asserendo che il punto di riferimento oggettivo del diritto del creditore sarebbe il patrimonio del debitore, non la prestazione. In quanto solo quest'ultimo, coattivamente aggredibile mediante esecuzione forzata, consentirebbe al creditore di soddisfare il suo interesse.
Da questo punto di vista, la responsabilità patrimoniale costituirebbe elemento essenziale della struttura del rapporto obbligatorio. Perlingeri dice che tale orientamento non è da condividere poiché la responsabilità patrimoniale attiene solo al momento patologico del rapporto obbligatorio, ovvero alla sua conclusione e non costituisce aspetto caratterizzante ed essenziale della sua struttura.
La responsabilità patrimoniale poi non può essere considerata sempre satisfattoria dell'interesse del creditore. Infatti, l'esecuzione forzata generica o per espropriazione, che ne rappresenta il naturale strumento attuativo, consente al creditore di soddisfare effettivamente il suo interesse soltanto se la prestazione inadempiuta aveva originariamente ad oggetto una somma di denaro. Ma se la prestazione era una prestazione di fare, è ovvio che l'aggressione in via esecutiva ai beni del debitore, non soddisfa l'originario interesse creditorio. (Perché gli fa conseguire solo un risarcimento del danno causato dall'inadempimento).
Responsabilità patrimoniale e responsabilità personale
Ora, la responsabilità patrimoniale non opera automaticamente. In caso di inadempimento, infatti, scatta in primis la cd. responsabilità personale del debitore.
Va chiarita poi la differenza tra la responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2740 e la responsabilità personale delineata dall'art. 1218 cc. Entrambe operano a seguito dell'inadempimento del debitore, ma hanno natura e funzioni diverse. La responsabilità personale determina l'obbligo di risarcire il danno causato al creditore tant'è che l'art. 1218 dispone che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; la responsabilità patrimoniale, invece, comporta la soggezione attuale o potenziale dei beni presenti e futuri del debitore, all'azione esecutiva del creditore insoddisfatto.
Quest'ultima presuppone, oltre all'inadempimento dell'originaria obbligazione, anche l'inadempimento della conseguente obbligazione risarcitoria. Tant'è che l'adempimento spontaneo di quest'ultima fa venir meno la responsabilità patrimoniale.
La responsabilità personale ha poi una funzione preparatoria di quella patrimoniale. Quest'ultima, concretandosi nell'attribuzione al creditore di una somma di denaro ricavata dall'espropriazione forzata dei beni del debitore, esige che l'obbligazione da attuare coattivamente abbia ad oggetto una somma di denaro. Tale presupposto è realizzato dalla responsabilità personale, la quale:
- Sostituisce all'obbligazione inadempiuta quella risarcitoria (che ha appunto ad oggetto una somma di denaro corrispondente al danno da risarcire), qualora la prestazione originaria non consista nella consegna di una somma di denaro e non sia attuabile mediante esecuzione forzata in forma specifica;
- Aggiunge all'obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il danno conseguente al ritardo, sia nell'obbligazione originariamente pecuniaria sia nell'obbligazione suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica.
L'esecuzione forzata
In diritto, con l'espressione esecuzione forzata si definisce l'attuazione in via coatta del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore. Occorre distinguere l'esecuzione forzata in forma generica da quella in forma specifica.
L'esecuzione forzata in forma generica o per espropriazione è invocabile quando la situazione creditoria ha per oggetto la consegna di una somma di denaro e consiste nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione. L'esecuzione forzata in forma generica attua quindi la responsabilità patrimoniale.
L'esecuzione forzata in forma specifica è invece esperibile nelle ipotesi di inadempimento di crediti aventi oggetto diverso dal denaro (obbligazioni di dare, di fare e di non fare e di contrarre). Questa non attua la responsabilità patrimoniale ma è strumento di realizzazione coattiva del debito e consente al creditore di realizzare il risultato che avrebbe conseguito con l'adempimento spontaneo del debitore. Da questo punto di vista è sempre satisfattoria dell'interesse creditorio.
Come vediamo, responsabilità patrimoniale ed esecuzione forzata non coincidono: l'esecuzione forzata infatti non è sempre strumentale alla realizzazione della responsabilità patrimoniale. L'ambito di operatività della seconda è più ristretto di quello assegnato alla prima.
Quanto all'esecuzione forzata in forma specifica, abbiamo detto che questa è relativa alle obbligazioni di dare, di fare e di non fare e di contrarre. Ovviamente, non tutte le obbligazioni di dare, di fare e di non fare, come vedremo, sono soggette all'esecuzione in forma specifica.
- Quanto alle obbligazioni di dare, ad esempio, suscettibili di esecuzione in forma specifica, sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata, e non quelle aventi ad oggetto cose generiche. In particolare, "Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati della cosa". Si parla in questo caso di esecuzione per consegna o rilascio. (Pensiamo all'inquilino che alla scadenza del contratto di locazione debba consegnare l'immobile al proprietario. Qualora egli non adempia al proprio obbligo, il concedente ricorrerà all'esecuzione forzata).
- Un'altra forma di esecuzione forzata in forma specifica è poi l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, mediante la quale il creditore può ottenere che un terzo, incaricato dal giudice, faccia o distrugga, a spese del debitore, ciò che questi si era impegnato a fare o a non fare. (Pensiamo all'obbligo di un appaltatore di ultimare l'edificio che si è impegnato a realizzare). In questo caso, per essere utilmente esperita, l'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare presuppone che si tratti di prestazioni caratterizzate dalla fungibilità e cioè dalla sostituibilità in sede esecutiva del soggetto obbligato con un altro soggetto. In altri termini, è necessario che sia indifferente per il soddisfacimento dell'interesse originario del creditore che la prestazione sia eseguita dal debitore o da un terzo.
- Suscettibile di esecuzione in forma specifica è infine l'obbligo di contrarre: di fronte all'inadempimento del soggetto che vi sia tenuto, il creditore può ottenere una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto non concluso.
Limitazioni alla responsabilità patrimoniale
Se il primo comma dell'art. 2740 cc. sancisce il principio di universalità della responsabilità patrimoniale, in quanto afferma che "il debitore risponde dell'adempimento....", il secondo comma del medesimo articolo va a derogare a tale principio in quanto ammette, seppur solo nei casi stabiliti dalla legge, delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale. Cioè, in base a questo secondo comma, nelle sole ipotesi stabilite dalla legge, è possibile la sottrazione totale o parziale, di componenti del patrimonio debitorio, all'azione esecutiva esercitabile da tutti o da alcuni creditori.
- Le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono quindi tassative e sono sancite dalla legge in considerazione della natura e della funzione dei beni facenti parte del patrimonio del debitore. Vi sono infatti alcuni beni e crediti che la legge considera assolutamente o relativamente impignorabili.
- Sono assolutamente impignorabili: i beni sottoposti all'usufrutto legale (326), i beni che fanno parte del demanio pubblico (823), i diritti di uso e di abitazione (1024), cose sacre o che servono all'esercizio del culto, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie per la consumazione dei pasti, e tutto ciò che è indispensabile al debitore e alla sua famiglia (514); crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone povere, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie, enti di assistenza o istituti di beneficenza (545 C.P.C.).
- Sono relativamente impignorabili (il bene è pignorabile solo a determinate condizioni): cose che il proprietario di un fondo ha per il servizio e la coltivazione del medesimo, che possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili (515 c.p.c.); strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, che possono essere pignorati nei limiti di un quinto.
Non sono ammesse limitazioni negoziali alla responsabilità patrimoniale. La norma imperativa sancita dal secondo comma dell'art. 2740, secondo cui "le limitazioni alla responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge", implica l'affermazione della nullità di quegli atti di autonomia negoziale che stabiliscano limitazioni della responsabilità patrimoniale. In questa prospettiva è stata pertanto esclusa la validità di quei vincoli negoziali di inespropriabilità ancorché aventi efficacia meramente obbligatoria tra le parti: come nell'ipotesi che il debitore e il creditore pattuiscano che il primo risponderà in caso di inadempimento solo con alcuni beni e che il secondo potrà agire esecutivamente solo su questi. È stato invece reputato valido sia il contratto mediante il quale il creditore e il debitore stabiliscono un ordine di precedenza dei beni da sottoporre all'azione esecutiva; sia il pactum de non exequendo ad tempus mediante il quale il creditore si obbliga, per un determinato periodo di tempo, a non chiedere la soddisfazione del credito in via di esecuzione forzata.
Segregazione patrimoniale
Una deroga al principio della universalità della responsabilità, sancito dall'articolo 2740 cc., è costituita dal fenomeno della cd. segregazione patrimoniale. La più recente legislazione, ha previsto, con sempre maggiore larghezza, la possibilità che dal patrimonio debitorio vengano distaccati un insieme di beni che hanno una propria destinazione, un proprio scopo e che saranno esposti solo all'azione di determinati creditori. Si parla dei cd. patrimoni autonomi o separati, detti anche patrimoni di destinazione. Ovvero, il patrimonio del debitore non costituisce più una massa unica e indistinta, sulla quale possono rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori, ma esso può presentarsi frazionato o distinto in parti, nei confronti delle quali potranno agire solo ed esclusivamente i creditori che saranno funzionalmente collegati a quella parte di patrimonio debitorio.
Si pensi al fondo patrimoniale (167 = insieme di beni mobili o immobili conferiti dai coniugi o dai terzi per soddisfare i bisogni della famiglia); i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza (2117), i patrimoni societari destinati ad uno specifico affare (2447 bis); agli atti di destinazione (2645 ter) e ai trust.
- Trust = È un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law che inizialmente non era ammesso nel nostro ordinamento e che è stato poi recepito nel nostro paese in virtù di un trattato internazionale (a seguito dell'adesione dell'Italia alla convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985). Per mezzo del trust un soggetto detto disponente (settlor), cede e trasferisce ad un altro soggetto di sua fiducia, detto trustee, uno o più beni, affinché questi li gestisca, li amministri o ne disponga per le finalità stabilite dal disponente, agendo nell'interesse di uno o più beneficiari del trust, indicati dallo stesso disponente (per esempio, un soggetto conferisce beni in un trust designando come beneficiario il proprio figlio minorenne e incaricando il trustee di gestire quei beni fino alla maggior età del beneficiario), oppure in funzione della realizzazione di un fine specifico indicato dal disponente (finanziare un'attività di ricerca, promuovere iniziative benefiche). Il trustee quindi è un gestore del patrimonio. Il trasferimento non è definitivo e imprime un vincolo di destinazione. I beni che costituiscono il patrimonio del trust, sono separati dal restante patrimonio del trustee: questi sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché costituiscono un patrimonio separato finalizzato all'attuazione del programma stabilito dal disponente. Abbiamo quindi una segregazione.
Par condicio creditorum e divieto del patto commissorio
Il principio della par condicio creditorum esprime la regola di carattere generale, secondo cui, se una persona ha più creditori, questi hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (2741 c.c.). Così che, qualora più creditori abbiano promosso l'espropriazione forzata ed il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare integralmente le loro pretese, vi sarà una ripartizione del ricavato proporzionale all'ammontare dei corrispondenti crediti.
Ricondotto al principio della parità di trattamento è il divieto del patto commissorio (2744) con il quale si conviene che in mancanza del pagamento del credito nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore. Tale patto è nullo pur se contestuale alla nascita del credito. Il divieto si propone non soltanto di tutelare il debitore ma anche di evitare che altri creditori di quel debitore si vedano sottratti un bene sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi. Tuttavia appare lecito il patto marciano con il quale il creditore, nell'ipotesi di inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia, dando però al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale maggior valore del bene.
Al fine di eludere il cd. divieto del patto commissorio, si è ricorsi alla vendita con patto di riscatto utilizzata al solo scopo di garanzia, tipico esempio di un contratto in frode alla legge (posto in essere per eludere una norma imperativa 1344). Dichiarata nulla.
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