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SEGREGAZIONE PATRIMONIALE.

Una deroga al principio della universalità della responsabilità, sancito dall’articolo 2740 cc., è costituita dal

segregazione patrimoniale

fenomeno della cd. . La più recente legislazione, ha previsto, con

sempre maggior larghezza, la possibilità che dal patrimonio debitorio vengano distaccati un insieme di beni

che hanno una propria destinazione, un proprio scopo e che saranno esposti solo all’azione di determinati

creditori. Si parla dei cd. Patrimoni AUTONOMI O SEPARATI, detti anche patrimoni di destinazione.

Ovvero, il patrimonio del debitore non costituisce più una massa unica e indistinta, sulla quale possono

rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori, ma esso può presentarsi frazionato o distinto in parti, nei

confronti delle quali potranno agire solo ed esclusivamente i creditori che saranno funzionalmente collegati

a quella parte di patrimonio debitorio. Si pensi al fondo patrimoniale (167 = insieme di beni mobili o

immobili conferiti dai coniugi o dai terzi per soddisfare i bisogni della famiglia); i fondi speciali per la

previdenza e l’assistenza (2117), i patrimoni societari destinati ad uno specifico affare (2447 bis); agli atti di

destinazione (2645 ter) e ai TRUST.

• TRUST = È un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law che inizialmente non era

ammesso nel nostro ordinamento e che è stato poi recepito nel nostro paese in virtù di un trattato

internazionale (a seguito dell’adesione dell’Italia alla convezione dell’Aja del 1 luglio 1985). Per

mezzo del trust un soggetto detto disponente (SETTLOR),cede e trasferisce ad un altro soggetto di

sua fiducia, detto TRUSTEEE, uno o più beni, affinché questi li gestisca, li amministri o ne disponga

per le finalità stabiliste dal disponente, agendo nell’interesse di uno o più beneficiari del trust,

indicati dallo stesso disponente ( per esempio, un sogg. conferisce beni in un trust designando

come beneficiario il proprio figlio minorenne e incaricando il trustee di gestire quei beni fino alla

maggior età del beneficiario), oppure in funzione della realizzazione di un fine specifico indicato dal

disponente ( finanziare un’attività di ricerca, promuovere iniziative benefiche). Il trustee quindi è un

gestore del patrimonio. Il trasferimento non è definitivo e imprime un vincolo di destinazione. I beni

che costituiscono il patrimonio del trust, sono separati dal restante patrimonio del TRUSTEE: questi

sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché costituiscono un

patrimonio separato finalizzato all’attuazione del programma stabilito dal disponente. Abbiamo

quindi una segregazione.

PAR CONDICIO CREDITORUM E DIVIETO DEL PATTO COMMISSIORIO.

Il principio della PAR CONDICIO CREDITORUM esprime la regola di carattere generale, secondo cui, se

una persona ha più creditori, questi hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (2741

c.c.). Cosi che, qualora più creditori abbiano promosso l’espropriazione forzata ed il ricavato della vendita

non sia sufficiente a soddisfare integralmente le loro pretese, vi sarà una ripartizione del ricavato

proporzionale all’ammontare dei corrispondenti crediti.

Ricondotto al principio della parità di trattamento, è il DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO(2744) con il

quale si conviene che in mancanza del pagamento del credito nel termine stabilito, la proprietà della cosa

ipotecata o data in pegno passa al creditore. Tale patto è nullo pur se contestuale alla nascita del credito. Il

divieto si propone non soltanto di tutelare il debitore ma anche di evitare che altri creditori di quel debitore

si vedano sottratti un bene sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi. Tuttavia appare lecito il PATTO

MARCIANO con il quale il creditore, nell’ipotesi di inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta

in garanzia, dando però al debitore la differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale maggior valore

del bene.

Al fine di eludere il cd. divieto del patto commissorio, si è ricorsi alla VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

utilizzata al solo scopo di garanzia, tipico esempio di un CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE (posto in

essere per eludere una norma imperativa 1344). Dichiarata nulla dalla giurisprudenza. [Caio riceve a mutuo

da Tizio una certa somma da restituire con gli interessi e contestualmente gli vende con patto di riscatto un

bene ad un prezzo pari alla somma anticipata aumentata degli interessi: se nel termine fissato, Caio sarà in

rado di pagare la somma, eserciterà il riscatto e restituirà il prezzo così estinguendo il mutuo, altrimenti il

bene rimarrà in proprietà di Tizio. Tale contratto è secondo la giurisprudenza nullo.]

CAUSE DI PRELAZIONE E PRIVILEGI.

Abbiamo già visto che i creditori di un medesimo debitore hanno egual diritto di essere soddisfatti sul

patrimonio del debitore inadempiente. Vi sono però delle eccezioni alla regola della PAR CONDICIO

CREDITORUM previste dal secondo comma dell’art. 2741: la legge prevede infatti della CAUSE

LEGITTIME DI PRELAZIONE, in virtù delle quali alcuni creditori hanno diritto di essere soddisfatti con

preferenza rispetto agli altri creditori nella distribuzione del ricavato ottenuto dalla vendita forzata dei beni

del debitore comune. Le cause legittime di prelazione sono i PRIVILEGI, IL PEGNO E LE IPOTECHE.

Esse presuppongono una pluralità di creditori e non anche un patrimonio insufficiente: perché l’ordine di

preferenza deve essere rispettato anche in presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze di

tutti i creditori.

E’ possibile tuttavia rinvenire una prelazione anche in altre norme che, disciplinando particolari ipotesi,

vanno a rafforzare la tutela di un creditore rispetto a quella riconosciuta agli altri: si pensi al DIRITTO DI

RITENZIONE che consente ad un determinato creditore, tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è

proprietario, di trattenere la sessa fino a che quest’ultimo non abbia estinto il proprio debito. Questo diritto è

opponibile erga omnes e configura una forma indiretta di pressione sull'obbligato poiché questi, per poter

riottenere un determinato bene, deve prima adempiere il proprio debito. Esso è annoverato tra gli strumenti

di autotutela ed ha natura ECCEZIONALE. Il diritto di ritenzione comunque non consente al detentore di

divenire automaticamente proprietario della cosa; sì che, per ottenere la proprietà, occorre attivare la

procedura esecutiva della vendita forzata.

PRIVILEGI.

• il privilegio è la preferenza accordata dalla legge a un determinato creditore in considerazione della

particolare causa del credito. (2745 cc.). Questi costituiscono una delle cause legittime di

prelazione e consentono al creditore che ne è titolare di essere soddisfatto con preferenza rispetto

agli altri creditori non privilegiati ( chirografari) in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita

forzata dei beni del debitore comune. Ad esempio dovranno essere soddisfatti precedentemente

rispetto agli altri, certi crediti che rispondano ad esigenze di peculiare considerazione sociale (ad

esempio, i crediti per alimenti) o generali (che riguardano lo Stato come i tributi) e cosi via.

Anche se i privilegi costituiscono una categoria eterogenea, essi hanno alcune caratteristiche

comuni: la fonte è rappresentata da una previsione legale; l'elemento giustificativo è nella causa del

credito; la funzione socio giuridica dell'attribuzione del diritto di prelazione è in favore di un

determinato creditore.

Ora, i privati non possono creare nuove forme di privilegi,in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

L’art. 2745 prevede però la possibilità che la costituzione di un privilegio possa essere subordinata

dalla legge ad una convezione tra le parti o a particolare pubblicità. Per la validità di quest’ultimi

privilegi è necessaria la forma scritta.

I PRIVILEGI possono essere GENERALI o SPECIALI. (2746).

A. I privilegi generali si esercitano su tutti i beni mobili del debitore.

B. I privilegi speciali, pur potendo gravare su determinati beni mobili ed immobili, si riferiscono a

quelli che sono in una particolare relazione con il credito del quale si intende rafforzare la tutela.

A. i crediti assistiti da privilegio generale (2751 ss.), sono accomunati dalla peculiarità della

causa giustificativa, il più delle volte espressione di esigenze primarie della persona: credito sorto in

occasione delle onoranze funebri, quello alimentare ecc. in altre ipotesi invece, la ragione

giustificativa risiede nella supremazia dell'erario ( si pensi al privilegio accordato per crediti tributari

e contributi assicurativi)

B. Crediti assistiti da privilegio speciale (2755 ss.), insistono su determinati beni e sui loro frutti,

naturali e civili, sorti successivamente al credito e sulle pertinenze nell'ipotesi di privilegio

immobiliare. Tale forma di privilegio pone un rapporto diretto tra creditore e cosa. Pensiamo

all'ipotesi prevista dall'articolo 2762 : PRIVILEGIO DEL VENDITORE DI MACCHINE: quando viene

venduta una macchina, il venditore ha un privilegio per il prezzo non pagato sulla macchina

venduta.

INERENZA AL CREDITO. I privilegi ineriscono al rapporto di credito e risentono delle vicende che

questo subisce; essi seguono il credito nei suoi trasferimenti sia a titolo particolare che a titolo

universale.

INERENZA ALLA RES. I privilegi speciali risentono anche degli eventi che interessano la cosa

sulla quale gravano. Pensiamo all'ipotesi di PERIMENTO del bene. Se si ha un perimento totale del

bene, il privilegio si estingue; nel caso di un perimento parziale, il privilegio diminuisce

proporzionalmente al perimento.

Talvolta inoltre i privilegi speciali presuppongono che la cosa si trovi in un determinato luogo o in

una particolare relazione con il creditore. Si pensi ai crediti per le prestazioni e le spese concernenti

la conservazione o il miglioramento di beni mobili che hanno privilegio sui beni stessi, purché questi

si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese ( 2756 c.c.). In mancanza di tali

presupposti il privilegio viene meno.

Proprio per questa inerenza alla res, Il privilegio speciale può essere accostato alla categoria delle

garanzie reali, nelle quali vengono fatti rientrare PEGNO ed IPOTECA. Tant'è che nel privilegio

speciale, e non anche in quello generale, il creditore ha IL DIRITTO DI SEGUITO, consistente nel

potere di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti.

ORDINE DI PREFERENZA. Ma che cosa accade se vi sono più creditori assistiti da privilegi?

Per la diversità delle rationes che ispirano le singole ipotesi, il conflitto tra creditori assistiti da

privilegi non può essere

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A.A. 2016-2017
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.