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Situazioni di garanzia patrimoniale

Caratteri e funzioni della responsabilità patrimoniale

L’istituto della responsabilità patrimoniale è disciplinato nell’art. 2740 che afferma “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”; si delinea quindi la possibilità per il creditore insoddisfatto dall’eventuale inadempimento, vedere realizzati i suoi interessi aggredendo, in via solo esecutiva, i beni, presenti o futuri, del debitore.

Inizialmente la generale vaghezza della norma aveva indotto a determinare la c.d. teoria patrimonialista, rafforzata del resto anche dagli istituti civilistici delle azioni preordinate alla conservazione della garanzia patrimoniale sorte anche durante il momento fisiologico del rapporto obbligatorio. Tale concezione è stata presto abbandonata, in quanto la responsabilità patrimoniale opera solo ed esclusivamente a seguito dell’inadempimento, ovvero nel momento patologico del rapporto. A prova di ciò, basta pensare che la responsabilità patrimoniale non è sempre satisfattoria nell’interesse del creditore: se la prestazione aveva ad oggetto una somma di denaro, mediante l’esecuzione generica o per espropriazione, il creditore persegue la stessa utilità che l’adempimento spontaneo del debitore gli avrebbe dato sul piano sostanziale; se la prestazione aveva ad oggetto un bene diverso dal denaro, l’espropriazione fa conseguire l’equivalente pecuniario del danno, il che però non assicura sempre appunto la satisfattione creditoria.

Responsabilità patrimoniale personale ed esecuzione forzata

È importante distinguere due tipi di responsabilità, in quanto pur operando ambedue a seguito dell’inadempimento presentano diversa natura e funzioni:

  • Responsabilità ex art. 1218 per la “Responsabilità personale”: presuppone l’inadempimento dell’originario rapporto obbligatorio, determinando la costituzione di una conseguente obbligazione risarcitoria (obbligo di risarcire il danno); questo tipo di responsabilità ha funzione eventualmente preparatoria a quella patrimoniale: se infatti l’obbligazione originale non aveva ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro in tal caso la responsabilità sostituisce la obbligazione risarcitoria a quella inadempiuta, o aggiunge all’obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il ritardo, la responsabilità personale consente di determinare la obbligazione avente per oggetto l’ammontare della somma spettante per la soddisfazione del creditore, che sarà ricavata, in caso di ulteriore inadempimento, tramite la responsabilità patrimoniale, quindi con l’espropriazione e la vendita coattiva dei beni del creditore.
  • Responsabilità ex art. 2740 per la “Responsabilità patrimoniale”: presuppone l’inadempimento sia dell’originaria obbligazione, sia di quella risarcitoria e determina al debitore inadempiente la soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti e futuri all’azione esecutiva del creditore insoddisfatto; ovviamente l’eventuale adempimento di quella risarcitoria, fa venire meno la responsabilità patrimoniale. La responsabilità patrimoniale e l’esecuzione forzata non coincidono: oltre non essere la seconda sempre strumentale alla realizzazione della prima, va precisato che l’esecuzione forzata si distingue in: esecuzione in forma generica, esperibile quando oggetto della del rapporto (originale o costituitosi con la responsabilità patrimoniale) sia una somma di denaro; istituto che potrebbe in seguito portare alla responsabilità patrimoniale. Invece l’esecuzione forzata in forma specifica è esperibile quando oggetto del rapporto è un bene diverso dal denaro: l’esecuzione forzata di dare (consegnare o rilascio) fa ottenere al creditore ciò che lo stesso debitore avrebbe dovuto fargli conseguire con l’adempimento; con l’esecuzione forzata di fare o non fare, il creditore su sentenza del giudice può ottenere che un soggetto terzo (per l’esecuzione specifica in queste obbligazione è dunque richiesta la fungibilità, cioè la sostituibilità di colui che può adempiere la prestazione), a spese del debitore, faccia o non faccia qualcosa; con l’esecuzione forzata di contrarre, il creditore può ottenere che siano prodotti gli stessi effetti del contratto non concluso. L’esecuzione forzata in forma specifica, a differenza di quella generale, permette di ottenere lo stesso risultato che si sarebbe conseguito con l’adempimento spontaneo del debitore ed è sempre satisfattorio; dunque non attua la responsabilità patrimoniale, bensì la realizzazione coattiva del debito.

Limitazioni della responsabilità patrimoniale

Come espresso dall’art. 2 del 2740 “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”; il principio della responsabilità patrimoniale ha visto col passare del tempo nella sostanza una riduzione dell’ambito di operatività, a causa del moltiplicarsi delle ipotesi legislative di patrimoni c.d. autonomi/separati/di destinazione, aventi una specifica destinazione e propria regolamentazione giuridica, sì da poter essere esposto all’azione esecutiva solo dei debiti sorti in vista del raggiungimento di quello scopo: oltre alle ipotesi di beni o crediti assolutamente o relativamente impignorabili (beni demaniali, beni strettamente personali come vestiti, ecc.), è il caso del fondo patrimoniale (comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la stabilità economica); i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza; ai patrimoni societari destinati ad un particolare affare.

L’usuale riconduzione della materia della responsabilità patrimoniale nell’insieme delle norme imperative ha indotto a escludere la facoltà dell’autonomia negoziale di costituire patrimoni c.d. di destinazione; tuttavia la introduzione degli atti di destinazione di beni immobili o di mobili registrati, consente la separazione patrimoniale non solo per gli scopi predeterminati dalla legge, ma con riferimento a qualunque interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento; meritevolezza che non può coincidere nella mera attuazione ad una funzione socialmente utile ma esige una preventiva verifica della giuridica necessità della destinazione per il soddisfacimento di un peculiare interesse, al fine di giustificare la relativa impermeabilità alle vicende giuridiche che hanno per oggetto tale bene.

Par condicio creditorum e divieto del patto commissorio

Secondo l’art. 2741 “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione.”; secondo tale principio (della parità di trattamento), se a seguito dell’espropriazione e della vendita all’asta dei beni del debitore, la somma non sia necessaria a soddisfare integralmente le loro pretese, ci sarà una ripartizione del ricavato proporzionale all’ammontare dei corrispondenti crediti. A tal riguardo, l’art. 2744 vieta tassativamente (rende nullo) il patto commissorio, accordo nel quale si conviene che in mancanza del pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore: oltre che tutelare il debitore, si tutelano in forte misura i creditori i quali potrebbero subire un grave pregiudizio.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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