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SITUAZIONI DÌ GARANZIA PATRIMONIALE
CARATTERI E FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
L’istituto della responsabilità patrimoniale è disciplinato nell’art. 2740 che afferma “Il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”; si delinea
quindi la possibilità per il creditore insoddisfatto dall’eventuale inadempimento, vedere realizzati
i suoi interessi aggredendo, in via solo esecutiva, i beni, presenti o futuri, del debitore.
Inizialmente la generale vaghezza della norma aveva indotto a determinare la c.d. teoria
patrimonialista, rafforzata del resto anche dagli istituti civilistici delle azioni preordinate alla
conservazione della garanzia patrimoniale sorte anche durante il momento fisiologico del
rapporto obbligatorio. Tale concezione è stata presto abbandonata, in quanto la responsabilità
patrimoniale opera solo ed esclusivamente a seguito dell’inadempimento, ovvero nel momento
patologico del rapporto. A prova di ciò, basta pensare che la responsabilità patrimoniale non è
sempre satisfattoria nell’interesse del creditore: se la prestazione aveva ad oggetto una somma
di denaro, mediante l’esecuzione generica o per espropriazione, il creditore persegue la stessa
utilità che l’adempimento spontaneo del debitore gli avrebbe dato sul piano sostanziale; se la
prestazione aveva ad oggetto un bene diverso dal denaro, l’espropriazione fa conseguire
l’equivalente pecuniario del danno, il che però non assicura sempre appunto la satisfattione
creditoria.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PERSONALE ED ESCUZIOEN FORZATA
È importante distinguere due tipi di responsabilità, in quanto pur operando ambedue a seguito
dell’inadempimento presentano diversa natura e funzioni:
Responsabilità ex art. 1218 per la “Responsabilità personale”: presuppone
- l’inadempimento dell’originario rapporto obbligatorio, determinando la costituzione di una
conseguente obbligazione risarcitoria (obbligo di risarcire il danno); questo tipo di
responsabilità ha funzione eventualmente preparatoria a quella patrimoniale: se infatti
l’obbligazione originale non aveva ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro in
tal caso la responsabilità sostituisce la obbligazione risarcitoria a quella inadempiuta, o
aggiunge all’obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il ritardo, la responsabilità
personale consente di determinare la obbligazione avente per oggetto l’ammontare della
somma spettante per la soddisfazione del creditore, che sarà ricavata, in caso di ulteriore
inadempimento, tramite la responsabilità patrimoniale, quindi con l’espropriazione e la
vendita coattiva dei beni del creditore.
Responsabilità ex art. 2740 per la “Responsabilità patrimoniale”: presuppone
- l’inadempimento sia dell’originaria obbligazione, sia di quella risarcitoria e determina al
debitore inadempiente la soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti e futuri
all’azione esecutiva del creditore insoddisfatto; ovviamente l’eventuale adempimento di
quella risarcitoria, fa venire meno la responsabilità patrimoniale. La responsabilità
patrimoniale e l’esecuzione forzata non coincidono: oltre non essere la seconda sempre
strumentale alla realizzazione della prima, va precisato che l’esecuzione forzata si
distingue in: esecuzione in forma generica, esperibile quando oggetto della del rapporto
(originale o costituitosi con la responsabilità patrimoniale) sia una somma di denaro;
istituto che potrebbe in seguito portare alla responsabilità patrimoniale. Invece
l’esecuzione forzata in forma specifica è esperibile quando oggetto del rapporto è un
bene diverso dal denaro: l’esecuzione forzata di dare (consegnare o rilascio) fa ottenere
al creditore ciò che lo stesso debitore avrebbe dovuto fargli conseguire con
l’adempimento; con l’esecuzione forzata di fare o non fare, il creditore su sentenza del
giudice può ottenere che un soggetto terzo (per l’esecuzione specifica in queste
obbligazione è dunque richiesta la fungibilità, cioè la sostituibilità di colui che può
adempiere la prestazione), a spese del debitore, faccia o non faccia qualcosa; con
l’esecuzione forzata di contrarre, il creditore può ottenere che siano prodotti gli stessi
effetti del contratto non concluso. L’esecuzione forzata in forma specifica, a differenza di
quella generale, permette di ottenere lo stesso risultato che si sarebbe conseguito con
l’adempimento spontaneo del debitore ed è sempre satisfattorio; dunque non attua la
responsabilità patrimoniale, bensì la realizzazione coattiva del debito.
LIMITAZIONI DELA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Come espresso dall’art. 2 del 2740 “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se
non nei casi stabiliti dalla legge.”; il principio della responsabilità patrimoniale ha visto col
passare del tempo nella sostanza una riduzione dell’ambito di operatività, a causa del
moltiplicarsi delle ipotesi legislative di patrimoni c.d. autonomi/separati/di destinazione, aventi
una specifica destinazione e propria regolamentazione giuridica, sì da poter essere esposto
all’azione esecutiva solo dei debiti sorti in vista del raggiungimento di quello scopo: oltre alle
ipotesi di beni o crediti assolutamente o relativamente impignorabili (beni demaniali, beni
strettamente personali come vestiti, ecc.), è il caso del fondo patrimoniale (comporta un limite di
disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la
stabilità economica); i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza; ai patrimoni societari
destinati ad un particolare affare.
L’usuale riconduzione della materia della responsabilità patrimoniale nell’insieme delle norme
imperative ha indotto a escludere la facoltà dell’autonomia negoziale di costituire patrimoni c.d.
di destinazione; tuttavia la introduzione degli atti di destinazione di beni immobili o di mobili
registrati, consente la separazione patrimoniale non solo per gli scopi predeterminati dalla legge,
ma con riferimento a qualunque interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento;
meritevolezza che non può coincidere nella mera attuazione ad una funzione socialmente utile
ma esige una preventiva verifica della giuridica necessità della destinazione per il
soddisfacimento di un peculiare interesse, al fine di giustificare la relativa impermeabilità alle
vicende giuridiche che hanno per oggetto tale bene.
PAR CONDICIO CREDITORUM E DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO
Secondo l’art. 2741 “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,
salvo le cause legittime di prelazione.”; secondo tale principio (della parità di trattamento), se a
seguito dell’espropriazione e della vendita all’asta dei beni del debitore, la somma non sia
necessaria a soddisfare integralmente le loro pretese, ci sarà una ripartizione del ricavato
proporzionale al’ammontare dei corrispondenti crediti. A tal riguardo, l’art. 2744 vieta
tassativamente (rende nullo) il patto commissorio, accordo nel quale si conviene che in
mancanza del pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno
passi al creditore: oltre che tutelare il debitore, si tutelano in forte misura i creditori i quali
potrebbero subire un grave pregiudizio a causa della sottrazione di un bene del debitore, il
quale, anche in via sussidiaria, avrebbe potuto soddisfare i creditore. È però lecito il c.d. patto
marciano, con il quale il creditore, in caso di inadempimento, diventa proprietario della cosa
ricevuta in garanzia previa corresponsione al debitore della differenza tra l’ammontare del
credito e l’eventuale valore del bene (così per il restante poter soddisfare gli eventuali creditori).
CAUSE DI’ PRELAZIONE
SITUAZIONI REALI DI GARANZIA
Eccezioni alla regola della par condicio creditorum sono previste dallo stesso art. 2741,
quando dice “Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”, per le
quali si hanno delle posizioni privilegiate (rispetto ad altre pretese creditorie) nell’ordine di
preferenza nella distribuzione del ricavato della vendita forzata dei beni del debitore.
Comunque sia ci sono anche altri istituti che come le cause sopracitate permettono di
rafforzare la tutela del creditore rispetto agli altri, come il diritto di ritenzione (il creditore,
tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è proprietario, ha il potere di trattenere la stessa
fino a quando il debitore non abbia estinto il proprio debito: è un diritto opponibile erga
omnes ed è uno delle poche forme di autotutela previste).
Esaminiamo dunque le situazioni reali di garanzia:
Privilegi: Secondo l’art. 2745 “Il privilegio è accordato dalla legge (fonte) in
- considerazione della causa del credito (elemento giustificativo). La costituzione del
privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti ( o alla
pubblicità: il privilegio è, di regola occulto, non risulta, cioè non sono previste speciali
forme di pubblicità)”. La funzione socio-giuridica è in favore di un determinato creditore.
Le forme dei privilegi previste dall’ordinamento sono tassative e solitamente la
costituzione è automatica. Secondo l’art. 2746 e seguenti, il privilegio può essere
generale o speciale: il primo, ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore, accomunati
dalla peculiarità della causa giustificativa (titolo) e in particolare di esigenze primarie della
persona (credito da onoranze funebri, alimentare, ecc.); il privilegio è riconosciuto dalla
legge indipendentemente dal rapporto che può intercorre col bene mobile che ne è
oggetto. I secondi sono determinati su particolari beni mobili e immobili del debitore e
suoi loro frutti, naturali e civili, costituendo un rapporto diretto tra creditore e cose
finalizzate a rafforzare il credito. Il perimento totale o parziale della cosa incide tanto sul
privilegi speciali sì da provocarne la estinzione o la proporzionale riduzione (così come
per le vicende inerenti al credito). In caso di conflitto tra crediti assistiti da privilegi non si
risolve privilegiando l’anteriorità del credito, bensì all’ordine previsto dall’ordinamento, il
quale preordina quelli speciali rispetto ai generali. I privilegi ineriscono al rapporto di
credito e risentono delle vicende che questo subisce, seguendolo nei suoi trasferimenti
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