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SITUAZIONI DÌ GARANZIA PATRIMONIALE

CARATTERI E FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

L’istituto della responsabilità patrimoniale è disciplinato nell’art. 2740 che afferma “Il debitore

risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”; si delinea

quindi la possibilità per il creditore insoddisfatto dall’eventuale inadempimento, vedere realizzati

i suoi interessi aggredendo, in via solo esecutiva, i beni, presenti o futuri, del debitore.

Inizialmente la generale vaghezza della norma aveva indotto a determinare la c.d. teoria

patrimonialista, rafforzata del resto anche dagli istituti civilistici delle azioni preordinate alla

conservazione della garanzia patrimoniale sorte anche durante il momento fisiologico del

rapporto obbligatorio. Tale concezione è stata presto abbandonata, in quanto la responsabilità

patrimoniale opera solo ed esclusivamente a seguito dell’inadempimento, ovvero nel momento

patologico del rapporto. A prova di ciò, basta pensare che la responsabilità patrimoniale non è

sempre satisfattoria nell’interesse del creditore: se la prestazione aveva ad oggetto una somma

di denaro, mediante l’esecuzione generica o per espropriazione, il creditore persegue la stessa

utilità che l’adempimento spontaneo del debitore gli avrebbe dato sul piano sostanziale; se la

prestazione aveva ad oggetto un bene diverso dal denaro, l’espropriazione fa conseguire

l’equivalente pecuniario del danno, il che però non assicura sempre appunto la satisfattione

creditoria.

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PERSONALE ED ESCUZIOEN FORZATA

È importante distinguere due tipi di responsabilità, in quanto pur operando ambedue a seguito

dell’inadempimento presentano diversa natura e funzioni:

Responsabilità ex art. 1218 per la “Responsabilità personale”: presuppone

- l’inadempimento dell’originario rapporto obbligatorio, determinando la costituzione di una

conseguente obbligazione risarcitoria (obbligo di risarcire il danno); questo tipo di

responsabilità ha funzione eventualmente preparatoria a quella patrimoniale: se infatti

l’obbligazione originale non aveva ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro in

tal caso la responsabilità sostituisce la obbligazione risarcitoria a quella inadempiuta, o

aggiunge all’obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il ritardo, la responsabilità

personale consente di determinare la obbligazione avente per oggetto l’ammontare della

somma spettante per la soddisfazione del creditore, che sarà ricavata, in caso di ulteriore

inadempimento, tramite la responsabilità patrimoniale, quindi con l’espropriazione e la

vendita coattiva dei beni del creditore.

Responsabilità ex art. 2740 per la “Responsabilità patrimoniale”: presuppone

- l’inadempimento sia dell’originaria obbligazione, sia di quella risarcitoria e determina al

debitore inadempiente la soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti e futuri

all’azione esecutiva del creditore insoddisfatto; ovviamente l’eventuale adempimento di

quella risarcitoria, fa venire meno la responsabilità patrimoniale. La responsabilità

patrimoniale e l’esecuzione forzata non coincidono: oltre non essere la seconda sempre

strumentale alla realizzazione della prima, va precisato che l’esecuzione forzata si

distingue in: esecuzione in forma generica, esperibile quando oggetto della del rapporto

(originale o costituitosi con la responsabilità patrimoniale) sia una somma di denaro;

istituto che potrebbe in seguito portare alla responsabilità patrimoniale. Invece

l’esecuzione forzata in forma specifica è esperibile quando oggetto del rapporto è un

bene diverso dal denaro: l’esecuzione forzata di dare (consegnare o rilascio) fa ottenere

al creditore ciò che lo stesso debitore avrebbe dovuto fargli conseguire con

l’adempimento; con l’esecuzione forzata di fare o non fare, il creditore su sentenza del

giudice può ottenere che un soggetto terzo (per l’esecuzione specifica in queste

obbligazione è dunque richiesta la fungibilità, cioè la sostituibilità di colui che può

adempiere la prestazione), a spese del debitore, faccia o non faccia qualcosa; con

l’esecuzione forzata di contrarre, il creditore può ottenere che siano prodotti gli stessi

effetti del contratto non concluso. L’esecuzione forzata in forma specifica, a differenza di

quella generale, permette di ottenere lo stesso risultato che si sarebbe conseguito con

l’adempimento spontaneo del debitore ed è sempre satisfattorio; dunque non attua la

responsabilità patrimoniale, bensì la realizzazione coattiva del debito.

LIMITAZIONI DELA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

Come espresso dall’art. 2 del 2740 “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se

non nei casi stabiliti dalla legge.”; il principio della responsabilità patrimoniale ha visto col

passare del tempo nella sostanza una riduzione dell’ambito di operatività, a causa del

moltiplicarsi delle ipotesi legislative di patrimoni c.d. autonomi/separati/di destinazione, aventi

una specifica destinazione e propria regolamentazione giuridica, sì da poter essere esposto

all’azione esecutiva solo dei debiti sorti in vista del raggiungimento di quello scopo: oltre alle

ipotesi di beni o crediti assolutamente o relativamente impignorabili (beni demaniali, beni

strettamente personali come vestiti, ecc.), è il caso del fondo patrimoniale (comporta un limite di

disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la

stabilità economica); i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza; ai patrimoni societari

destinati ad un particolare affare.

L’usuale riconduzione della materia della responsabilità patrimoniale nell’insieme delle norme

imperative ha indotto a escludere la facoltà dell’autonomia negoziale di costituire patrimoni c.d.

di destinazione; tuttavia la introduzione degli atti di destinazione di beni immobili o di mobili

registrati, consente la separazione patrimoniale non solo per gli scopi predeterminati dalla legge,

ma con riferimento a qualunque interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento;

meritevolezza che non può coincidere nella mera attuazione ad una funzione socialmente utile

ma esige una preventiva verifica della giuridica necessità della destinazione per il

soddisfacimento di un peculiare interesse, al fine di giustificare la relativa impermeabilità alle

vicende giuridiche che hanno per oggetto tale bene.

PAR CONDICIO CREDITORUM E DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO

Secondo l’art. 2741 “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,

salvo le cause legittime di prelazione.”; secondo tale principio (della parità di trattamento), se a

seguito dell’espropriazione e della vendita all’asta dei beni del debitore, la somma non sia

necessaria a soddisfare integralmente le loro pretese, ci sarà una ripartizione del ricavato

proporzionale al’ammontare dei corrispondenti crediti. A tal riguardo, l’art. 2744 vieta

tassativamente (rende nullo) il patto commissorio, accordo nel quale si conviene che in

mancanza del pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno

passi al creditore: oltre che tutelare il debitore, si tutelano in forte misura i creditori i quali

potrebbero subire un grave pregiudizio a causa della sottrazione di un bene del debitore, il

quale, anche in via sussidiaria, avrebbe potuto soddisfare i creditore. È però lecito il c.d. patto

marciano, con il quale il creditore, in caso di inadempimento, diventa proprietario della cosa

ricevuta in garanzia previa corresponsione al debitore della differenza tra l’ammontare del

credito e l’eventuale valore del bene (così per il restante poter soddisfare gli eventuali creditori).

CAUSE DI’ PRELAZIONE

SITUAZIONI REALI DI GARANZIA

Eccezioni alla regola della par condicio creditorum sono previste dallo stesso art. 2741,

quando dice “Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”, per le

quali si hanno delle posizioni privilegiate (rispetto ad altre pretese creditorie) nell’ordine di

preferenza nella distribuzione del ricavato della vendita forzata dei beni del debitore.

Comunque sia ci sono anche altri istituti che come le cause sopracitate permettono di

rafforzare la tutela del creditore rispetto agli altri, come il diritto di ritenzione (il creditore,

tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è proprietario, ha il potere di trattenere la stessa

fino a quando il debitore non abbia estinto il proprio debito: è un diritto opponibile erga

omnes ed è uno delle poche forme di autotutela previste).

Esaminiamo dunque le situazioni reali di garanzia:

Privilegi: Secondo l’art. 2745 “Il privilegio è accordato dalla legge (fonte) in

- considerazione della causa del credito (elemento giustificativo). La costituzione del

privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti ( o alla

pubblicità: il privilegio è, di regola occulto, non risulta, cioè non sono previste speciali

forme di pubblicità)”. La funzione socio-giuridica è in favore di un determinato creditore.

Le forme dei privilegi previste dall’ordinamento sono tassative e solitamente la

costituzione è automatica. Secondo l’art. 2746 e seguenti, il privilegio può essere

generale o speciale: il primo, ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore, accomunati

dalla peculiarità della causa giustificativa (titolo) e in particolare di esigenze primarie della

persona (credito da onoranze funebri, alimentare, ecc.); il privilegio è riconosciuto dalla

legge indipendentemente dal rapporto che può intercorre col bene mobile che ne è

oggetto. I secondi sono determinati su particolari beni mobili e immobili del debitore e

suoi loro frutti, naturali e civili, costituendo un rapporto diretto tra creditore e cose

finalizzate a rafforzare il credito. Il perimento totale o parziale della cosa incide tanto sul

privilegi speciali sì da provocarne la estinzione o la proporzionale riduzione (così come

per le vicende inerenti al credito). In caso di conflitto tra crediti assistiti da privilegi non si

risolve privilegiando l’anteriorità del credito, bensì all’ordine previsto dall’ordinamento, il

quale preordina quelli speciali rispetto ai generali. I privilegi ineriscono al rapporto di

credito e risentono delle vicende che questo subisce, seguendolo nei suoi trasferimenti

Dettagli
A.A. 2013-2014
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.