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SITUAZIONI DI GARANZIA
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE: ART. 2740
“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” ,
mediante il quale il creditore insoddisfatto a seguito dell’inadempimento può realizzare il suo
interesse aggredendo in via esecutiva i beni del debitore. il patrimonio del debitore costituisce una
garanzia generica.
L’esecuzione forzata in forma specifica può essere attuata in obbligazioni che hanno per
oggetto diverso dal denaro mentre nell’esecuzione in forma generica il credito ha per oggetto la
consegna di una somma di denaro (originariamente dovuta o come risarcimento per
inadempimento).
IMPORTANTE: La responsabilità del debitore ex art. 1218 e la responsabilità patrimoniale ex
art.2740 svolgono due funzioni diverse. La prima determina l’obbligo di risarcimento dei danni in
caso di inadempimento, la seconda oltre all’inadempimento dell’obbligazione originaria
presuppone anche l’inadempimento dell’obbligazione risarcitoria e dunque comporta l’esecuzione
forzata da parte del creditore dei beni del debitore per ricavare una somma di denaro.
PAR CONDICIO CREDITORIUM : In presenza di più creditori che abbiano promosso la procedura
esecutiva, hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Se il ricavato della vendita
non è idoneo a soddisfare integralmente le loro pretese vi sarà una ripartizione del ricavato
proporzionale all’ammontare dei corrispettivi crediti.
DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO: in caso di inadempimento, è vietato l’automatico
trasferimento della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno al creditore.
Il motivo è finalizzato sia per la tutela del debitore, sia per evitare che altri creditori si vedrebbero
privati del diritto di rifarsi sul bene.
Si afferma invece la validità del PATTO MARCIANO in cui il bene viene si trasferito in proprietà del
creditore insoddisfatto ma ad un valore stimato da un terzo con la conseguenza di corrispondere
l’eventuale differenza tra il valore del bene trasferito e l’ammontare del credito.
Tuttavia fanno eccezione alcuni creditori che hanno la preferenza su altri riconoscendo loro
CAUSE DI PRELAZIONE che sono : privilegi, pegno e ipoteche.
PRIVILEGIO: hanno preferenza in considerazione della causa per cui sono sorti. Le parti non
possono creare privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge. Il privilegio può essere generale se ha per
oggetto tutti i beni mobili del debitore, speciale se su determinati beni mobili o immobili.
PEGNO e IPOTECA: le loro caratteristiche comuni sono che assolvono alla stessa funzione, ossia
quella di costituire una garanzia, sono diritti reali e dunque opponibili erga omens, richiedono un
titolo costitutivo, l’accessorietà ossia il pegno sussiste solo se esiste il debito da garantire, e
l’indivisibilità salvo diversa volontà, deve garantire l’intero credito.
Si differenziano invece per l’oggetto sul quale gravano e le modalità di costituzione.
Il pegno può avere come oggetto beni mobili, universalità di mobili , crediti e altri diritti reali
mobiliari (usufrutto).
Per la costituzione del pegno occorre lo spossessamento del debitore, ossia la cosa oggetto del
pegno venga consegnata al creditore ottenendo il diritto di prelazione o a un terzo di fiducia. Il
creditore ha il diritto di trattenere la cosa ma anche l’obbligo di custodirla e non può disporne.
Il pegno irregolare consente al creditore di acquistare la proprietà di cose fungibili, in caso di
adempimento il creditore deve restituire la medesima quantità di quello che gli era stato
consegnato ma non proprio quelli consegnati.
Il pegno si estingue con l’estinzione del credito garantito, rinuncia della garanzia, perimento della
cosa.
L’ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è costituita e di essere
soddisfatto con precedenza sul ricavato della prestazione.
L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari e ha per oggetto beni
immobili, beni mobili registrati e rendite dello stato. Si divide in Ipoteca legale se prevista dalla
legge, giudiziale se prevista da una sentenza o volontaria se prevista da un atto negoziale.
Anche un terzo può essere datore di ipoteca e può pagare o essere espropriato del bene, in
questo caso si surroga nei diritti del creditore e ha regresso nei confronti del debitore.