Situazioni di garanzia e responsabilità patrimoniale
Articolo 2740: Garanzia patrimoniale
“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, mediante il quale il creditore insoddisfatto a seguito dell’inadempimento può realizzare il suo interesse aggredendo in via esecutiva i beni del debitore. Il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica.
L’esecuzione forzata in forma specifica può essere attuata in obbligazioni che hanno per oggetto diverso dal denaro mentre nell’esecuzione in forma generica il credito ha per oggetto la consegna di una somma di denaro (originariamente dovuta o come risarcimento per inadempimento).
Responsabilità del debitore
Importante: La responsabilità del debitore ex art. 1218 e la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 svolgono due funzioni diverse. La prima determina l’obbligo di risarcimento dei danni in caso di inadempimento, la seconda oltre all’inadempimento dell’obbligazione originaria presuppone anche l’inadempimento dell’obbligazione risarcitoria e dunque comporta l’esecuzione forzata da parte del creditore dei beni del debitore per ricavare una somma di denaro.
Par condicio creditorium
In presenza di più creditori che abbiano promosso la procedura esecutiva, hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Se il ricavato della vendita non è idoneo a soddisfare integralmente le loro pretese vi sarà una ripartizione del ricavato proporzionale all’ammontare dei corrispettivi crediti.
Divieto del patto commissorio
In caso di inadempimento, è vietato l’automatico trasferimento della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno al creditore. Il motivo è finalizzato sia per la tutela del debitore, sia per evitare che altri creditori si vedrebbero privati del diritto di rifarsi sul bene.
Si afferma invece la validità del patto marciano in cui il bene viene sì trasferito in proprietà del creditore insoddisfatto ma ad un valore stimato da un terzo con la conseguenza di corrispondere l’eventuale differenza tra il valore del bene trasferito e l’ammontare del credito.
Cause di prelazione
Tuttavia fanno eccezione alcuni creditori che hanno la preferenza su altri riconoscendo loro cause di prelazione che sono: privilegi, pegno e ipoteche.
Privilegio
Hanno preferenza in considerazione della causa per cui sono sorti. Le parti non possono creare privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge. Il privilegio può essere generale se ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore, speciale se su determinati beni mobili o immobili.
Pegno e ipoteca
Le loro caratteristiche comuni sono che assolvono alla stessa funzione, ossia quella di costituire una garanzia per il creditore.
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