ROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO
12IRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMIR P ( .4-6)
ESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO ARTT Principi dell'attività amministrativa
I principi dell'attività amministrativa sono individuati dalla Costituzione e disciplinati dalla L.241/90.
A livello costituzionale, il principio chiave è contenuto nell'art.97, secondo il quale "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
La prima parte dell'articolo enuncia il principio di legalità, per il quale l'azione amministrativa deve necessariamente
trovarenella legge il suo specifico fondamento: in altre parole, l'attività amministrativa è retta da norme di legge e si svolge entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge stessa. La seconda parte dell'articolo enuncia 2 ulteriori principi:
Buon andamento: può essere inteso come una sintesi del principio di legalità e di quelli di efficacia, efficienza ed economicità. Il principio di buon andamento impone alla PA di svolgere le sue attività, non solo con lo scopo primario di soddisfare un interesse di pubblica utilità stabilito dalla legge (legalità), ma nel modo più adeguato e conveniente possibile. Ciò implica che, a corollario del principio di buon andamento, l'operato delle PA debba essere conforme a criteri di:
- Efficacia: è la capacità di raggiungere gli obiettivi definiti in sede di programmazione (rapporto obiettivi-risultati)
- Economicità: è la capacità di utilizzare in modo razionale le risorse disponibili, minimizzando i costi e massimizzando i benefici
conseguimento degli obiettivi prefissati col giusto impiego di tempo, mezzi, risorse umane e finanziarie (l'utilizzo delle risorse deve essere proporzionato, e non eccedente, al conseguimento degli obiettivi prefissati)
Efficienza: conseguimento del miglior rapporto tra dispendio di risorse e risultati raggiunti (rapporto costi-risultati)
Ragionevolezza: la scelta finale dev'essere adeguata al fine perseguito e coerente con gli elementi acquisiti nell'istruttoria
Proporzionalità: presuppone l'adeguatezza della misura rispetto al fine perseguito (è fatto divieto alla PA di restringere la sfera giuridica dei destinatari più di quanto strettamente necessario per il conseguimento del fine pubblico perseguito)
Semplicità, prontezza, speditezza: nei rapporti con il pubblico, nelle comunicazioni e nella gestione interna
Imparzialità: nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, l'attività amministrativaha il dovere di considerare tutti gli interessi coinvolti, trattando in egual modo situazioni tra loro simili, senza operare favoritismi né discriminazioni. In altre parole, l'imparzialità impone che la PA consideri in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che è chiamata a valutare. La PA deve poter essere libera di operare col fine unico del perseguimento dell'interesse pubblico, al riparo da influenze politiche e da interessi personali (conflitti di interesse) che potrebbero ostacolare/deviare lo scopo pubblico perseguito. L'articolo 97 enuncia inoltre il principio concorsuale, per il quale l'accesso agli impieghi nelle PA avviene tramite concorso. L'articolo 98 enuncia infine il principio di esclusività, per il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. L'art.1 della L.241/90 integra i principi contenuti nella Costituzione, stabilendo che "l'attività amministrativa"
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza".
Pubblicità: implica che la PA renda visibile all'esterno il proprio operato (obblighi di pubblicazione)
Trasparenza: deve essere consentito ai cittadini l'esercizio di un controllo democratico sull'operato della PA e sull'uso delle risorse pubbliche, al fine di verificarne correttezza ed imparzialità. Tale controllo è possibile grazie alla possibilità, riconosciuta ai privati, di avere accesso ai documenti amministrativi e di partecipare alle fasi del procedimento
Ai sensi dell'art.1 della L.241/90, inoltre, la PA è tenuta al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e di altri criteri:
- Divieto di aggravamento del procedimento (se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dall'istruttoria)
- Collaborazione e buona fede (tra
cittadino e PA)
- Rispetto dei principi da parte dei privati (i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le PA in forza delle disposizioni di legge)
- Adozione di atti di natura non autoritativa (salvo eccezioni di legge, la PA agisce secondo le norme del diritto privato)
Le disposizioni della L.241/90 (termini del procedimento, obbligo di conclusione e motivazione, silenzio-assenso, partecipazione, accesso documentale) costituiscono garanzie minime attinenti ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) garantite sul territorio nazionale. Ne consegue che le PA, nei loro Regolamenti interni sui procedimenti, non possono stabilire garanzie inferiori.
Degni di nota sono, inoltre, l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento (art. 2), secondo il quale la PA è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento finale espresso.Il procedimento amministrativo è definito come la sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo, che ha come conseguenza la produzione di effetti giuridici nella sfera soggettiva dei destinatari.
Le fasi del procedimento amministrativo sono le seguenti:
1) Fase d'iniziativa o preparatoria:
La fase di iniziativa o propulsiva è diretta ad accertare i presupposti dell'atto da emanare, nonché ad individuare ed introdurre l'interesse pubblico primario e gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati al provvedimento. L'atto propulsivo del procedimento
2) Fase istruttoria:
La fase istruttoria consiste nella raccolta delle informazioni e delle prove necessarie per la formazione della volontà amministrativa. Durante questa fase vengono acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei soggetti interessati.
3) Fase decisionale:
La fase decisionale è quella in cui l'amministrazione, sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria, adotta il provvedimento finale. Questo provvedimento deve essere adeguatamente motivato, in conformità all'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 3.
L'obbligo di motivare i provvedimenti è diretto a garantire il rispetto del principio della trasparenza, poiché non solo conferisce ai soggetti coinvolti la possibilità di controllare l'operato della PA, ma consente loro di attivare i relativi rimedi giurisdizionali.può essere:
- Iniziativa d'ufficio → Qualora provenga direttamente ed autonomamente dalla stessa PA. Si parla di iniziativa autonoma, se proviene dallo stesso organo competente per l'emissione del provvedimento finale, oppure eteronoma, laddove provenga da un organo diverso. In entrambi i casi, l'avvio del procedimento d'ufficio genera a capo del destinatario un interesse legittimo oppositivo.
- Istanza di parte → Qualora provenga da un soggetto, privato o pubblico, diverso dalla PA che ha il potere di provvedere. Si parla di "richiesta" ove l'istanza di parte provenga da un'altra PA. In entrambi i casi, il soggetto che presenta un'istanza alla PA è titolare di un interesse legittimo pretensivo. Alla presentazione dell'istanza consegue il rilasciato immediato di una ricevuta, che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali la PA è tenuta a rispondere o entro i quali il suo.
silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni richieste, può anche sostituire la comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di istanza presentata a un ufficio diverso da quello competente, i termini del procedimento decorrono dal ricevimento della stessa da parte dell'ufficio competente. Nella fase d'iniziativa del procedimento rientrano l'individuazione del responsabile del procedimento (l'unità organizzativa responsabile dovrebbe essere individuata a priori), nonché la comunicazione di avvio del procedimento.
Comunicazione di avvio del procedimento (artt.7-8)
La PA è tenuta a dare comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti i cui interessi risultano coinvolti nel procedimento:
- Destinatari diretti: soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
- Interventori necessari: soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimentoprocedimento
- Controinteressati: soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio
La comunicazione di avvio del procedimento si attua tramite notifica personale (invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica), comunque in modo tale da accertarne l'avvenuta ricezione. La comunicazione contiene:
- Amministrazione competente
- Ufficio e nominativo del Responsabile del Procedimento
- Oggetto del procedimento
- Data di presentazione dell'istanza (solo nei procedimenti ad iniziativa di parte)
- Data di conclusione prevista (e rimedi esperibili in caso di inerzia)
- Modalità telematiche con le quali è possibile accedere al fascicolo informatico del procedimento
- Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti (ove non accessibili con modalità telematiche)
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la PA provvede.a renderenoti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall'amministrazione stessa. La comunicazione di avvio rappresenta non solo un strumento di tutela verso i privati (indicazione dei termini del procedimento e dei rimedi in caso di inerzia), ma soprattutto un mezzo per agevolare la loro partecipazione attiva al procedimento. Ai sensi della L.241/90, la mancata comunicazione di avvio del procedimento comporta l'annullabilità del provvedimento finale. Tuttavia, ciò non si verifica qualora la PA sia in grado di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto, pur senza la comunicazione e la partecipazione degli interessati. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta in caso di esigenze di celerità (provvedimenti cautelari e di urgenza).
2) Fase istruttoria & consultiva
È la fase centrale del procedimento, rivolta adacquisire i fatti e gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento (partecipazione), nonché a procedere alla loro valutazione, anche attraverso eventuali pareri e valutazioni tecniche. In altri termini, l'attività istruttoria è diretta a acquisire e valutare i dati pertinenti e rilevanti.