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IAS/IFRS un criterio applicabile per analogia; 2) rifarsi al Framework; 3) vedere se

qualcuno nel mondo partendo da un quadro concettuale analogo ha trovato una soluzione

• E' possibile modificare un criterio di redazione solo se gli IAS/IFRS permettono

un'alternativa e se il cambiamento porta all'utilizzo di un criterio più adeguato al business.

La modifica può essere riportata in bilancio esclusivamente con metodo retrospettivo,

ricostruendo quantomeno il PN dell'esercizio precedente alla luce del nuovo criterio.

• Quanto detto non vale con riferimento alle modifiche di revisione ed improvement dei

principi, che avvengono per semplicità in via prospettica, salvo diverse indicazioni del

Board (es. in caso di revisioni sostanziali)

• La correzione di errori significativi, esattamente come il cambio di criterio, richiede

l'applicazione del metodo retrospettivo.

La modifica delle stime, al contrario, salvo che derivante da errore significativo (in tal caso

vedi sopra) avviene solo prospetticamente.

IAS 10 – Eventi successivi alla data di bilancio

• Si definiscono eventi successivi alla data di bilancio i fatti favorevoli o sfavorevoli che si

verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la

pubblicazione.

[Lo IAS 10 si ferma alla data di pubblicazione del bilancio in forma di bozza da parte degli

amministratori (vale dunque tra il 31/12 e, approssimativamente, il 20/03), non prendendo

invece in considerazione i fatti eventualmente verificatisi nei 15 (non quotata) o 21 giorni

(quotata) tra tale data di pubblicazione e l'approvazione da parte dell'assemblea.

Tali fatti, che non hanno nulla a che fare con lo IAS 10, sono semplicemente descritti

all'assemblea da parte degli amministratori se irrilevanti; se si tratta invece di eventi molto

rilevanti, gli amministratori devono richiamare il bilancio e predisporne un altro].

• Si distinguono eventi modificativi ed eventi non modificativi

◦ Modificativi

▪ Conclusione di una causa legale che conferma che l'entità aveva un'obbligazione

attuale alla data di bilancio.

▪ Conoscenza di informazioni che indicano che un'attività aveva subito una riduzione

di valore (es. vendita di rimanenze dopo la data di riferimento del bilancio).

◦ Non modificativi

▪ Delibera successiva al 31/12 di erogazione di dividendi

▪ Flessione successiva al 31/12 del valore di mercato di una certa attività

▪ Inizio di una ristrutturazione

▪ Cessione di una controllata

▪ Classificazione di attività come possedute per la vendita

• La decisione di porre il liquidazione un'azienda, anche se successiva alla data di bilancio,

impedisce di redigere lo stesso secondo i normali principi contabili (si qualifica dunque

come evento modificativo)

• In Nota devono essere indicati:

◦ La data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio

◦ Aggiornamento delle informazioni in merito ai fatti modificativi intervenuti dopo la data

di riferimento del bilancio

◦ Informativa sui fatti non modificativi intervenuti successivamente alla data di

riferimento del bilancio, indicandone i possibili effetti sul bilancio a venire

IAS 11 – Commesse a lungo termine

• Si definisce commessa a lungo termine un contratto stipulato specificamente per la

costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o

interdipendenti in termini di (alternativamente): progettazione; tecnologia e funzione;

utilizzazione finale

• Le commesse risultano pagabili secondo diverse formule:

◦ Prezzo fisso, cosiddetto “chiavi in mano”

Il committente paga al costruttore una somma definita prima all'inizio del contratto. Il

rischio risulta in carico del costruttore (che, se non sfora con i costi, andrà in perdita).

◦ Costo più margine, cosiddetto “cost plus”

Il committente paga al costruttore tutte le spese più un margine. Ne risulta una

distribuzione di rischio equilibrata.

◦ Combinazione delle due formule precedenti

• I costi di acquisizione della commessa (es. il costruttore, prima di prendere la commessa,

dovrà consultare un esperto per verificare gli studi del proponente, assicurarsi che l'area non

sia inquinata, capire come deviare il traffico, se e come è possibile smaltire acque e rifiuti,

ecc.) possono essere capitalizzati (ossia “girati” a rimanenza, come descritto anche meglio in

seguito) solo se identificabili* e se è probabile che la commessa verrà acquisita.

Se non è probabile che la commessa venga acquisita, tali costi vanno spesati a CE, e non

possono essere recuperati nemmeno qualora in seguito la commessa venga effettivamente

acquisita.

*[Es. Non possono capitalizzare su un unico progetto che va in porto i costi di ricerca di 10

progetti].

• A commessa acquisita, si distinguono: i costi pre-operativi, che sono quei costi che l'impresa

deve sostenere quando ha già accettato la commessa, ma non ha ancora concretamente

iniziato la costruzione (es. costi di acquisizione di diritti, approntamento del cantiere, ecc); i

costi diretti (es. materiali di costruzione, ammortamento macchinari, costi del lavoro, ecc.)

ed i costi indiretti (es. servizi, assicurazione, progettazione generica, oneri finanziari, ecc.)

I costi pre-operativi possono generalmente essere imputati direttamente (in quanto

identificabili progetto per progetto).

I costi diretti sono imputati a ciascun progetto direttamente; i costi indiretti sono allocati

secondo criteri ragionevoli di ripartizione (es. se ho 7 progetti e spendo 70'000€ di

assicurazione possono ad esempio allocare 10'000€ a progetto)

• Nelle commesse è spesso possibile identificare delle sub-commesse. Se le sub-commesse

sono identificabili (hai gestito le cose in maniera separata, ti hanno garantito un compenso a

parte, i beni sono oggetto di negoziazione separata, ecc.), bisogna considerare come se

fossero due commesse distinte, non solo per una ragione di carattere pratico, ma anche per

rispettare le regole sulla rilevazione di costi e ricavi

• Il ricavo non è altro che il fair value del corrispettivo della commessa (dato dalla somma di

prezzo, variazioni, incentivi, ecc.).

Qualora si inizi a costruire quando è già stato firmato il contratto di commessa, si sa già qual

è il ricavo. In tal caso, ossia se il ricavo è certo o comunque ragionevolmente stimabile, a

fine esercizio occorre rilevare in bilancio una parte del ricavo proporzionale ai costi

sostenuti

[In caso di prezzo chiavi in mano il ricavo sarà una frazione del prezzo, mentre in caso di

prezzo cost plus il ricavo corrisponderà ai costi sostenuti più il margine pattuito].

[In alcuni settori si utilizzano le ore lavorate, anzi che il metodo cost-to-cost, per fare la

proporzione, ma sono casi meno utilizzati].

• Se si inizia a costruire senza aver identificato un acquirente, a fine anno ci sono costi che

devono essere sospesi e rimandati agli esercizi successivi. Tali costi vanno rilevati a fine

esercizio come rimanenze finali, e si chiude l'esercizio in pareggio.

• Si tenga presente che il ricavo non coincide con il prezzo concordato, ma può subire

variazioni in base a claims & variants (incentivi per finire prima, aumento dei costi della

materia prima, ecc.). L'importante è che ciò che si fa rientrare nel ricavo sia considerato

attendibile, poiché ciò che non è considerato attendibile (non chiaramente prevedibile, ecc.)

non può essere considerato ricavo.

• è importante aver sempre ben presente la distinzione tra costi e ricavi di commessa (totali) e

costi e ricavi sostenuti in un certo esercizio).

• La percentuale di completamente si deve calcolare come rapporto tra costi sostenuti ed

installati nella commessa e costo totale previsto per la commessa.

[Es. Se ho sostenuto il 90% dei costi perchè ho comprato subito tutto quello che serviva, ma

non ho ancora fatto niente, la percentuale di completamento è 0, e dunque non posso

iscrivere alcun ricavo! Tutti quei costi sostenuti diventano rimanenze (ossia vengono

capitalizzati) e devono in quanto tali essere rilevati al minore tra il costo ed il presumibile

valore di realizzo (che è il prezzo di vendita, il ricavo della commessa)].

• Le perdite vanno rilevate per intero non appena se ne ha la certezza. Se dunque in un certo

anno so che perderò una causa, anche qualora non abbia ancora pagato perchè il giudizio

non è finito (ma so che perderò con certezza) devono comunque rilevare la perdita, e

rilevarla per intero, non frazionata sugli anni della commessa.

• Con riferimento all'informativa va detto che in sostanza, leggendo un bilancio di una società

che fa commesse bisogna capire almeno quali sono i ricavi della commessa, i suoi costi,

l'utile (generalmente palesi dai numeri di bilancio), ma anche acconti ricevuti ed ammontari

da pagare (perchè non sempre il ricavo maturato coincide con il ricavo fatturato e/o

incassato), eventuali oneri previsti, stato di avanzamento, ecc.

• Il principio italiano corrispondente allo IAS 11 è l'OIC 23. I due principi sono

sostanzialmente uguali, ma con la seguente differenza riguardo all'ipotesi in cui sia possibile

determinare con certezza i ricavi (commessa già assegnata):

◦ Lo IAS 11 dice che in tal caso si deve rilevare una percentuale di ricavo

◦ L'OIC 23 permette di scegliere tra il rilevare una percentuale di ricavo o utilizzare (ed è

tipico in Italia) il metodo che si userebbe qualora i ricavi non fossero attendibilmente

stimabili, capitalizzando a rimanenze e poi acquisendo il ricavo solo una volta

consegnata la commessa finita.

IAS 12 – Imposte sul reddito

• Non si applica ai contributi pubblici

• Le imposte correnti sono l'importo delle imposte dovute (recuperabili) riferibili al reddito

imponibile (perdita fiscale) di un esercizio

• Il reddito imponibile (perdita fiscale) è l'utile (perdita) di un esercizio così come determinato

secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.

• Il risultato contabile è l'utile (perdita) d'esercizio prima delle imposte

• L'onere (provento) fiscale è l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso

nella determinazione dell'utile (perdita) d'esercizio

• Il valore a fini fiscali di un'attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte dei

futuri redditi imponibili che l'entità otterrà quando realizzerà il valore contabile dell'attività

• Il valore a fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, a meno degli importi che

saranno fiscalmente deducibili in futuro per

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Publisher
A.A. 2016-2017
25 pagine
4 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoGR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di International Accounting e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gozzetti Mario.