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Calcolo dell'indennità per il diritto di passaggio coattivo
Ind = V + Fp + Vs + Imp/r + D
Conseguentemente l'indennità è uguale al valore dell'area occupata (V), più i frutti pendenti (Fp), il valore del soprassuolo (Vs), la capitalizzazione delle imposte (Imp/r) e gli eventuali danni arrecati al fondo (D), compresi quelli derivanti dal deprezzamento del fondo servente.
Occorre tener presente che l'indennità per il diritto di passaggio coattivo deve comprendere ogni danno che il fondo servente subisce, come riportato nella Sentenza Corte di Cassazione n. 1545 del 28/01/2004: "L'indennità per il diritto di passaggio coattivo, di cui all'art. 1053 c.c., è stato chiarito da questa Corte, non è il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, bensì il corrispettivo del danno patrimoniale, che, nell'esercizio di quel diritto, si viene a cagionare al proprietario del fondo servente, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della indennità".
il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tener conto di ogni ulteriore pregiudizio, subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone o di veicoli (v. Cass. n. 2874/96, n.3378/95, n. 4999/94, n. 4926/77, n. 2226/66 e n. 1799/64). Trattasi di un'ipotesi di danno non antigiuridico, ossia di danno non contra ius, ma secundum ius, correlato com'è alla prefigurata (dal legislatore) esistenza del diritto al passaggio coattivo in caso di fondo intercluso, ma pur sempre trattasi d'ipotesi di danno, che, secondo principio, può essere indennizzato solo quando concretamente arrecato, non quando soltanto ipotizzabile, con riferimento ai suoi diversi profili, tra cui quello del deprezzamento, che, in ragione della costituzione di servitù coattiva, l'intero fondo servente può subire e, tendenzialmente, subisce".
In conclusione,La servitù coattiva di passaggio deve sempre tener conto degli interessi contrapposti dei diversi proprietari dei terreni e deve essere esercitata conformemente a quanto disposto nel contratto o atto costitutivo.
In particolare:
- il proprietario del fondo dominante non può creare delle nuove situazioni che rendono più disagevoli le condizioni del fondo servente;
- il proprietario del fondo servente non può creare delle nuove condizioni che rendono più disagevoli le condizioni del fondo dominante;
- il proprietario del fondo servente può trasferire l'esercizio della sua servitù in un altro luogo rispetto a quello originario, solo qualora l'originaria servitù impedisca di effettuare dei lavori, delle riparazioni o dei miglioramenti al fondo.