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Le servitù prediali

ALIENA IN VIRTU' DEI QUALI ERA IMPOSTO UN PESO SU UN FONDO,DETTO SERVENTE, PER L'UTILITA' DI UN ALTRO FONDO, DETTODOMINANTE; il proprietario del fondo dominante aveva diritto "erga omnes"affinché il fondo servente subisse una determinata limitazione a vantaggio diquello dominante, e la servitù permaneva sin che permanesse la "utilitas" delfondo, quindi anche in caso di cambiamento dei proprietari.Esse nacquero in età di "ius Quiritium" ed inizialmente si configurarono comeuna sorta di "consortium ercto non cito" dei due proprietari su una stessaporzione di terreno adibita all'esercizio della servitù.

PRINCIPI CARATTERISTICI DELLE SERVITU' PREDIALI:

  1. TIPICITA' DELLE ESPLICAZIONI: i soggetti che volevano porre inessere una servitù potevano crearne nuove tipologie solo se il "modusservitutis" utilizzato a tale fine non avesse alterato il tipo di rapportoprescelto,
altrimenti la servitù era non valida; 2. NESSUNO PUO' ESSERE TITOLARE DI UNA SERVITU' SU COSAPROPRIA: titolare del fondo servente e del fondo dominante dovevano essere due soggetti diversi; 3. UTILITA' OGGETTIVA DEL RAPPORTO: il fondo servente doveva portare ad una qualche utilità del fondo dominante, anche una “aemonitas” (attrattiva); 4. POSSIBILITA' DEL RAPPORTO: i due fondi dovevano essere confinanti o quanto meno vicini affinchè potesse sussistere la servitù; 5. PERPETUITA' DELLA CAUSA: poteva sussistere una servitù solo su quei fondi la cui utilità fosse stata permanente (es. servitù di acquedotto solo su fondi con acqua perenne, cioè non esauribile); 6. INDIVISIBILITA' DEL RAPPORTO: la servitù poteva sorgere od essere estinta solo per intero e non parziariamente; 7. INALIENABILITA' DEL DIRITTO: la servitù era strettamente legata al fondo e doveva seguirne le sorti, per cui sialienava solo con l'alienazione del fondo; 8. LA SERVITU' NON PUO' COMPORTARE PRESTAZIONI DI FARE: solo il proprietario del fondo dominante NON era tenuto ad alcuna prestazione di fare; al contrario, era tenuto a ciò il proprietario del fondo servente; TIPI DI "IURA PRAEDIORUM": ● SERVITU' REGOLARI: In periodo classico, potevano essere costituite tramite: 1.MANCIPATIO; 2.INIURE CESSIO; 3.DEDUCTIO SERVITUTIS (riserva di servitù a favore dell'alienante); 4.LEGATUM PER VINDICATIONEM; 5.ADIUDICATIO (aggiudicazione della servitù da parte del giudice); in periodo post-classico, potevano essere costituite tramite: 1.PACTIO ET STIPULATIO (accordo tra proprietario del fondo servente e dominante); 2.QUASI TRADITIO (accettazione non formale di una servitù rustica da parte del proprietario del fondo servente); 3.USUCAPIO SERVITUTIS (dopo 2 anni di uso); 4.DESTINATIO PATRIS FAMILIAS (la servitù di fatto diveniva DE IURE se i fondi, prima
  1. SERVITUTES MANCIPI: riguardanti res mancipi;
    1. servitus itineris;
    2. servitus viae;
    3. servitus actus;
    4. servitus acquaeductus;
  2. SERVITUTES NEC MANCIPI: riguardanti res nec mancipi;
  3. SERVITUTES IN SOLO: erano le servitù sul suolo, sul terreno vero e proprio;
  4. SERVITUTES IN SUPERFICIE: erano le servitù sulla superficie, cioè sul terreno edificabile;
  5. SERVITUTES RUSTICAE: soddisfacevano esigenze agricole; esse erano:
    1. SERVITUS ACQUAE HAUSTUS;
    2. SERVITUS PECORIS ADACQUAM ADPULSUS;
    3. SERVITUS PECORIS PASCENDI;
    4. SERVITUS CALCIS COQUENDAE;
    5. SERVITUS ARENAEFODIENDAE;
    6. SERVITUS CRETAE EXIMENDAE;
  6. SERVITUTES URBANAE: soddisfacevano esigenze urbane; esse erano:
    1. SERVITUTES STILLICIDI ET FLUMINIS;
    2. SERVITUS CLOACAE;
    3. SERVITUS TIGNI IMMITTENDI;
    4. SERVITUS ONERISFERENDAE;
    5. SERVITUS PROTEGENDI ET PROICIENDI;
    6. SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI;
    7. SERVITUS NEPROSPECTUI OFFICIATUR;
SERVITU' IRREGOLARI1.SERVITUTES PRAETORIAE: costituite mediante semplice "traditio" e in cui l'utilitas era legata al proprietario del fondo dominante; 2. SERVITU' PROVINCIALI: costituite su fondi provinciali sui quali perciò non poteva esserci il "dominium ex iure Quiritium"; 3. SERVITU' ANOMALE: esse erano: 1. SERVITUS ALTIUS TOLLENDI; 2. SERVITUS LUMINIBUS OFFICIENDI; 3. SERVITUS STILLICIDI VEL FLUMINIS; ESTINZIONE DELLE SERVITU': 1. CONFUSIO: quando proprietario del fondo servente e dominante venissero ad esse riuniti nella stessa persona; 2. REMISSIO: quando il proprietario del fondo dominante rinunciava alla servitù a lui spettante; 3. NON USUS: quando il proprietario del fondo dominante non usava la servitù per almeno 2 anni; di conseguenza, dopo questo decorso di tempo, il proprietario del fondo servente acquistava il fondo come "optimus maximus", cioè libero da servitù; per le servitù urbane,

affiché si estinguesse la servitù tramite non usus, era necessario che il proprietario del fondo servente facesse un'attività alla quale il proprietario del fondo dominante fosse stato contrario ma non si fosse opposto;

MUTATIO PRAEDIORUM: la servitù si estingueva perché essa non era più utile ed esercitabile (violazione del principio di "utilità oggettiva del rapporto)

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Publisher
A.A. 2019-2020
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pizzo_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Cursi Maria Floriana.