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Le servitutes praediorum

Definizione di servitù prediali: Erano rapporti assoluti in realiena in virtù dei quali era imposto un peso su un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante. Il proprietario del fondo dominante aveva diritto “erga omnes” affinché il fondo servente subisse una determinata limitazione a vantaggio di quello dominante, e la servitù permaneva sin che permanesse la “utilitas” del fondo, quindi anche in caso di cambiamento dei proprietari. Esse nacquero in età di “ius Quiritium” ed inizialmente si configurarono come una sorta di “consortium ercto non cito” dei due proprietari su una stessa porzione di terreno adibita all'esercizio della servitù.

Principi caratteristici delle servitù prediali

  • Tipicità delle esplicazioni: I soggetti che volevano porre in essere una servitù potevano crearne nuove tipologie solo se il “modus servitutis” utilizzato a tale fine non avesse alterato il tipo di rapporto prescelto, altrimenti la servitù era non valida;
  • Nessuno può essere titolare di una servitù su cosa propria: Titolare del fondo servente e del fondo dominante dovevano essere due soggetti diversi;
  • Utilità oggettiva del rapporto: Il fondo servente doveva portare ad una qualche utilità del fondo dominante, anche una “aemonitas” (attrattiva);
  • Possibilità del rapporto: I due fondi dovevano essere confinanti o quanto meno vicini affinché potesse sussistere la servitù;
  • Perpetuità della causa: Poteva sussistere una servitù solo su quei fondi la cui utilità fosse stata permanente (es. servitù di acquedotto solo su fondi con acqua perenne, cioè non esauribile);
  • Indivisibilità del rapporto: La servitù poteva sorgere od essere estinta solo per intero e non parzialmente;
  • Inalienabilità del diritto: La servitù era strettamente legata al fondo e doveva seguirne le sorti, per cui si alienava solo con l'alienazione del fondo;
  • La servitù non può comportare prestazioni di fare: Solo il proprietario del fondo dominante non era tenuto ad alcuna prestazione di fare; al contrario, era tenuto a ciò il proprietario del fondo servente;

Tipi di “iura praediorum”

  • Servitù regolari: In periodo classico, potevano essere costituite tramite:
    • Mancipatio
    • Iniure cessio
    • Deductio servitutis (riserva di servitù a favore dell'alienante)
    • Legatum per vindicationem
    • Adiudicatio (aggiudicazione della servitù da parte del giudice)
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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