LE
SERVIT DEFINIZIONE
Una servitù indica un diritto reale minore di godimento
su cosa altrui: consiste in "un peso (limitazione della
Ù facoltà di godimento di un immobile) imposto sopra un
fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo
(fondo dominante), appartenente a diverso proprietario"
(art. 1027 c.c.).
PRINCIPI FONDAMENTALI
• La servitù può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo di
“non facere” (es.: egli non può elevare la costruzione esistente sul fondo) o di
“pati” (es.: egli deve sopportare che il proprietario del fondo dominante passi sul
suo fondo) (art. 1030 c.c.); ciò comporta che le spese per le opere necessarie
al fondo servente siano a carico del proprietario del fondo dominante (art. 1069
c.c.).
• La servitù presuppone che i fondi appartengano a proprietari diversi.
• Non necessariamente fondo servente e fondo dominante devono essere
contigui, anche se devono essere relativamente vicini affinché la servitù abbia
un senso, ovvero devono trovarsi in una situazione in cui l’uno (fondo servente)
possa arrecare utilità all’altro (fondo dominante).
TIPI DI SERVITÙ
• apparenti (quelle cui sono destinate opere visibili e stabili per il loro esercizio) e
non apparenti (quelle dove non vi sono opere destinate all'esercizio della
servitù);
• positive/affermative (quelle in cui il proprietario del fondo servente deve
sopportare l'attività del fondo dominante; il comportamento del proprietario del
fondo servente si sostanzia in un "pati", in una sopportazione) e negative
(quelle in cui il comportamento del proprietario del fondo servente si sostanzia
in un “non facere”, come la servitù di non soprelevare);
• continue (quelle per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo in quanto
vi sono delle opere permanenti per il loro esercizio) e discontinue (quelle per cui
è necessaria un’attività umana: vengono esercitate a intervalli, regolari o
meno).
COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ (art. 1031 c.c.)
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Diritto romano - le servitù prediali
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Appunti di Diritto privato - modulo B
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