Servitù e usufrutto
La terminologia giustinianea delle servitutes e la distinzione fra servitù prediali e personali
Le servitù sono i più antichi e diffusi fra i diritti sulla cosa altrui del diritto romano, tanto se costituiti sopra un fondo e a vantaggio di un altro fondo (servitutes praediorum - servitù prediali), quanto se costituiti sopra una qualsiasi cosa corporale e a vantaggio di una persona (servitutes personarum – servitù personali). Servitù (prediali) e usufrutto hanno in comune di essere iura in re aliena.
Le servitù prediali
Si chiamano dunque servitutes o iura praediorum, secondo la corretta terminologia romana, i diritti costituiti sopra un fondo (detto servente) e a vantaggio di un altro fondo (detto dominante) appartenente a diverso proprietario. Ciò vuol dire che il proprietario del fondo dominante ha facoltà di esercitare un’attività sul fondo servente o di esigere dal proprietario di questo un’astensione.
Così ad esempio, se dal mio fondo è difficile accedere alla via pubblica, io posso accordarmi col mio vicino ed ottenere che lui lasci passare persone e mezzi dal mio fondo al suo fondo per arrivare alla strada: in tal caso il fondo del vicino sarà gravato da una servitù, che si chiama servitù di passaggio, a favore del mio fondo.
L’istituto era regolato da due principi fondamentali: il primo, (utilitas) che la servitù deve essere costituita per una utilità oggettiva del fondo, non soggettiva del suo proprietario attuale. Il contenuto della servitù doveva rispondere ad un’esigenza o a un’utilità che fosse in relazione alle caratteristiche dei fondi e non in relazione soltanto alle esigenze personali del proprietario del fondo dominante; il secondo, che il fondo servente e il fondo dominante dovevano essere vicini. Non era necessaria la contiguità, ma una vicinanza tale per cui la servitù costituita su uno di essi tornasse effettivamente a vantaggio dell’altro. Non è invece richiesto che l’utilità oggettiva, per la quale la servitù è costituita, sia anche perpetua. Il principio nemini res sua servit: in quanto la servitù era un ius re aliena il fondo dominante e quello servente dovevano appartenere a diversi proprietari.
Per il proprietario del fondo servente tutte le servitù sono negative, perché tutte gli impongono un’astensione. Vero è che si usa distinguere fra servitù positive e negative: ma, mentre il nome di servitù negative si dà a quelle che vietano al proprietario del fondo servente di esercitare talune delle facoltà normalmente comprese nel dominio (es. servitus altius non tollendi), positive si dicono quelle per cui il proprietario del fondo dominante è autorizzato a esercitare sul fondo servente una certa attività (es. passaggio, acquedotto). Unica eccezione al principio servitus in faciendo consistere nequit era data dalla servitus oneris ferendis, per la quale il fondo dominante si appoggia al muro o alla colonna del fondo servente: in tal caso, non potendo il proprietario del primo ricostruire a sue spese la cosa altrui, era il proprietario del fondo servente che doveva mantenere in buono stato il sostegno.
Le servitù più antiche sono quelle di passaggio (c.d. iura itinerum: via, iter, actus) e di acquedotto. La via era la più antica tra le servitù; essa attribuiva al proprietario del fondo dominante il diritto:
- Di passare attraverso il fondo servente avvalendosi di una vera e propria strada la cui ampiezza minima fu stabilita dalla legge delle XII tavole (8 piedi di larghezza, 16 piedi nelle svolte);
- L’iter comportava la facoltà di passare a piedi o a cavallo per un fondo;
- L’actus comportava la facoltà di condurre (agere) il bestiame attraverso un fondo. Chi aveva la via aveva anche l’iter e l’actus, così come chi aveva l’actus aveva anche l’iter, non potendosi ammettere il passaggio con carri escludendo il passaggio dell’uomo. Giustiniano costruì il sistema, descrivendo le 3 servitù di passaggio come 3 cerchi concentrici.
L’aquaeductus comportava la facoltà di costruire le strutture per portare l’acqua al fondo dominante attraverso il fondo altrui. A queste figure originarie ben presto se ne aggiunsero altre. Vanno ricordate tra le servitù urbane (servitites praediorum urbanorum):
- Servitus altius non tollendi, il proprietario del fondo servente non poteva costruire oltre una certa altezza, essendo necessario assicurare luci e vedute al fondo dominante;
- Servitus oneris ferendi, il proprietario del fondo servente doveva sopportare che il proprietario del fondo dominante appoggiasse la sua costruzione al muro o alle colonne di proprietà del primo;
- Servitus tigni inmittendi e servitus cloacae inmittendae;
- Servitus stillicidii e fluminis, dirette entrambe a far riversare nel cortile vicino l’acqua piovana;
- Servitus proiciendi e protegendi, che danno facoltà di fare sporgere balconi o grondaie al di sopra del fondo altrui;
- Servitus ne prospectui officiatur e servitus ne luminibus officiatur, entrambe dirette a garantire che luci e vedute non fossero pregiudicate da una costruzione situata nel fondo servente.
Tra le servitù rustiche (servitus praediorum rusticorum) vanno ricordate:
- Servitus aquae haustus, che dava il diritto di attingere acqua nel fondo servente.
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