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Diritto romano - Servitù e usufrutto Pag. 1
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La terminologia giustinianea delle servitutes e la distinzione fra servitù prediali e personali

Le servitù sono i più antichi e diffusi fra i diritti sulla cosa altrui del diritto romano, tanto se costituiti sopra un fondo e a vantaggio di un altro fondo (servitutes praediorum - servitù prediali), quanto se costituiti sopra una qualsiasi cosa corporale e a vantaggio di una persona (servitutes personarum – servitù personali). Servitù (prediali) e usufrutto hanno in comune di essere iura in re aliena.

Le servitù prediali si chiamano dunque servitutes o iura praediorum, secondo la corretta terminologia romana, i diritti costituiti sopra un fondo (detto servente) e a vantaggio di un altro fondo (detto dominante) appartenente a diverso proprietario. Ciò vuol dire che il proprietario del fondo dominante ha facoltà di esercitare un’attività sul fondo servente o di esigere dal proprietario di questo un’astensione.

Così, ad esempio, se dal mio fondo è difficile accedere alla via pubblica, io posso accordarmi col mio vicino ed ottenere che lui lasci passare persone e mezzi dal mio fondo al suo fondo per arrivare all'astrada: in tal caso il fondo del vicino sarà gravato da una servitù, che si chiama servitù di passaggio, a favore del mio fondo. L'istituto era regolato da due principi fondamentali: il primo, (utilitas) che la servitù deve essere costituita per una utilità oggettiva del fondo, non soggettiva del suo proprietario attuale. Il contenuto della servitù doveva rispondere ad un'esigenza o a un'utilità che fosse in relazione alle caratteristiche dei fondi e non in relazione soltanto alle esigenze personali del proprietario del fondo dominante; il secondo, che il fondo servente e il fondo dominante dovevano essere vicini. Non era necessaria la contiguità, ma una vicinanza tale per cui la servitù costituita.suono di essi tornasse effettivamente a vantaggio dell'altro. Non è invece richiesto che l'utilità oggettiva, per la quale la servitù è costituita, sia anche perpetua. Il principio "nemini res sua servit" : in quanto la servitù era un ius re aliena il fondo dominante e quello servente dovevano appartenere a diversi proprietari. Per il proprietario del fondo servente tutte le servitù sono negative, perché tutte gli impongono un'astensione. Vero è che si usa distinguere fra servitù positive e negative: ma, mentre il nome di servitù negative si da a quelle che vietano al proprietario del fondo servente di esercitare talune delle facoltà normalmente comprese nel dominio (es. servitus altius non tollendi), positive si dicono quelle per cui il proprietario del fondo dominante è autorizzato a esercitare sul fondo servente una certa attività (es. passaggio, acquedotto). Unica eccezione al

Il principio servitus in faciendo consistere nequit era data dalla servitus oneris ferendis, per la quale il fondo dominante si appoggia al muro o alla colonna del fondo servente: in tal caso, non potendo il proprietario del primo ricostruire a sue spese la cosa altrui, era il proprietario del fondo servente che doveva mantenere in buono stato il sostegno.

Le servitù più antiche sono quelle di passaggio (c.d. iura itinerum: via, iter, actus) e di acquedotto.

La via era la più antica tra le servitù; essa attribuiva al proprietario del fondo dominante il diritto di passare attraverso il fondo servente avvalendosi di una vera e propria strada la cui ampiezza minima fu stabilita dalla legge delle XII tavole (8 piedi di larghezza, 16 piedi nelle svolte); l’iter comportava la facoltà di passare a piedi o a cavallo per un fondo; l’actus comportava la facoltà di condurre (agere) il bestiame attraverso un fondo. Chi aveva la via

aveva anche l'iter e l'actus, così come chi aveva l'actus aveva anche l'iter, non potendosi ammettere il passaggio con carri escludendo il passaggio dell'uomo. Giustiniano costruì il sistema, descrivendo le 3 servitù di passaggio come 3 cerchi concentrici. L'aquaeductus comportava la facoltà di costruire le strutture per portare l'acqua al fondo dominante attraverso il fondo altrui. A queste figure originarie ben presto se ne aggiunsero altre. Vanno ricordate tra le servitù urbane (servitites praediorum urbanorum): a) servitus altius non tollendi, il proprietario del fondo servente non poteva costruire oltre una certa altezza, essendo necessario assicurare luci e vedute al fondo dominante; b) servitus oneris ferendi, il proprietario del fondo servente doveva sopportare che il proprietario del fondo dominante appoggiasse la sua costruzione al muro o alle colonne di proprietà del primo; c) servitus tigni

inmittendi e servitus cloacae inmittendae;d) servitus stillicidii e fluminis, dirette entrambe a far riversare nel cortile vicino l'acquapiovana;e) servitus proiciendi e protegendi, che danno facoltà di fare sporgere balconi o grondaie al disopra del fondo altrui;f) servitus ne prospectui officiatur e servitus ne luminibus officiatur, entrambe dirette a garantire che luci e vedute non fossero pregiudicate da una costruzione situata nel fondo servente.

Tra le servitù rustiche (servitus praediorum rusticorum) vanno ricordate:a) servitus aquae haustus, che dava il diritto di attingere acqua nel fondo servente;b) servitus pecoris ad aquam appellendi, che dava diritto di condurre il bestiame ad abbeverarsi nel fondo altrui;c) servitus calcis coquendae, che dava diritto di cuocere la calce sul fondo servente;d) servitus harenae fodiendae, che dava diritto di scavare sabbia sul fondo servente.

Le 4 servitù più antiche, e con esse successivamente tutto il gruppo

Delle servitù rustiche, furono incluse nella categoria delle res mancipi: sono invece nec mancipi le urbane.

L’usufrutto e i diritti analoghi

L’usufrutto è il diritto di usare della cosa altrui e di percepirne i frutti, lasciandone intatta la struttura e la destinazione economica. Di fronte all’usufructuarius, più spesso fructuarius, il padrone della cosa prende nome di dominus proprietatis, o proprietarius. Egli conserva la facoltà di disporre della cosa, alienandola in qualsiasi modo, ma deve evitare ogni atto che possa menomare il godimento dell’usufruttuario: non può, ad es., costituire sopra il fondo servitù che ne diminuiscono l’utilità attuale (es. passaggio, acquedotto), mentre può costituirne di quelle che impegnino a lasciare il fondo nello stato attuale, come la servitù altius non tollendi. Dalla funzione alimentare, con cui nacque l’usufrutto, derivano i 3 caratteri fondamentali:

a)

Connessione inscindibile con l'attuale struttura e destinazione economica della cosa: l'usufruttuario non poteva mutare la struttura e la destinazione attuale della cosa, quand'anche ne risultasse un miglioramento: non può dunque trasformare un vigneto in oliveto né un campo coltivato a grano in pascolo, né scavare miniere o costruire edifici. Tanto meno potrebbe compiere atti di disposizione, come la costituzione di servitù sopra o a favore del fondo: gli mancherebbe, per far ciò, la rappresentanza del fondo, che rimane al proprietario. Un problema complesso è quello degli acquisti del servus fructuarius (cioè del servo titolare di un diritto di usufrutto): pur vigendo il principio che ogni acquisto del servo spettasse al padrone che lo ha in potestà, nel caso in esame si considerano spettanti all'usufruttuario gli acquisti che il servo fa ex re fructuarii (cioè con denaro o con altre cose di lui) oppure ex operis suis.

(cioè locando ad altri il proprio lavoro); se invece, ad es.,lo schiavo è istituito erede od onorato di legati, l'acquisto è del proprietarius. Per la conservazione della cosa e la sua restituzione alla scadenza del termine, l'usufruttuario può essere costretto a prestare al proprietario una cauzione, detta cautio ususfructuaria. La stessa cauzione serve a garantire l'obbligo che all'usufruttuario incombe di sostenere le spese ordinarie, cioè quelle che vanno fatte periodicamente per il godimento e la conservazione della cosa. L'obbligo della conservazione della sostanza importa che possano essere oggetto di usufrutto soltanto le cose suscettibili di uso ripetuto e quindi restituibili al proprietario (inconsumabili). Fin dall'età repubblicana accadeva che per tes. si lasciasse a una determinata persona l'usufrutto di tutto il patrimonio o di una sua frazione, senza distinguere fra cose consumabili e inconsumabili.

Un sc.dell’imperatore Tiberio, ammise che circa le cose consumabili si potesse attuare, medianteversamento al legatario seguito da un’apposita cautio, un regime economicamente analogoall’usufrutto: non essendo possibile un godimento continuativo con susseguente restituzione, le coseconsumabili divenivano proprietà di colui a cui venivano lasciate in usufrutto, e questo restituivaalla scadenza altrettanto dello stesso genere e qualità (tantundem eiusdem generis). Tale è l’istitutoche i giustinianei chiamarono quasi usufrutto.

Connessione altrettanto inscindibile con la persona e con l’attuale situazione giuridica (status)dell’usufruttuario: questo principio importa l’intrasmissibilità dell’usufrutto, cioè chel’usufruttuario non possa investire altra persona del diritto reale spettategli. Vero è che le fontiammettono, oltre le locatio, la venditio usufructus; ma questa vendita, che non

è seguita da nessunatto di trasmissione o costituzione del diritto reale, ha per sola conseguenza che il cessionarioacquistava il solo esercizio del diritto di usufrutto. L’unico che possa rivendicare l’usufrutto èl’usufruttuario designato nell’atto costitutivo, ed è la sua morte che determina l’estinzione deldiritto. L’usufrutto si estingue anche con la capitis deminutio, cioè col mutamento dello status; laregola trova in epoca classica frequente applicazione nei mutamenti dello status familiae (capitisdeminutio minima). Il diritto giustinianeo riduce la regola ai soli casi di capitis deminutionesmaxima (perdita della libertà) e media (perdita della cittadinanza). Quindi l’usufrutto non siestingueva in presenza di capitis deminutio minima dell’usufruttuario.

c) Temporaneità: questo principio importa che, quando non sia fissato altro termine, l’usufruttocessi con la vita dell’usufruttuario.

Se però un usufrutto è lasciato per testamento a più persone senza distribuzione di parti, non solo la frazione che ciascuno ne ottiene al primo momento è determinata dal numero degli
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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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