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VICENDA
Giudice Conciliatore di Firenze
Il , con Ordinanza 24 Gennaio 1992, recepita solo il 18 Marzo
a norma dell’art. 177 del Trattato CEE Competenze della
dalla Corte, ha posto (sulle
Corte ” una
la Corte ha potere sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità..”)
Questione Pregiudiziale vertente su:
INTERPRETAZIONE della Direttiva CEE n° 577/’85
1. : per la tutela dei consumatori in
caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
POSSIBILITA’
2. di far valere tale direttiva in un contratto
COMMERCIANTE/CONSUMATORE .
La sig.ra Faccini Dori aveva acquistato dalla Interdiffusion Srl, che cederà il suo credito alla
Corso di Inglese per corrispondenza alla Stazione
Recreb Srl, un mentre si trovava
Centrale di Milano Dopo alcuni giorni (4) annullare l'ordine il
. , la signora intendeva , ma
contratto non prevedeva il diritto di recesso unilaterale (all'epoca nemmeno previsto dal
codice civile). diritto di recesso stabilito dalla direttiva dell'85
La sig. Faccini Dori però invocava il
(85/577/CEE) .
SCOPO DELLA DIRETTIVA:
Migliorare la Tutela dei Consumatori
- .
Porre fine alle Disparità tra Legislazioni Interne
- , che possono avere cattive
conseguenza nel Mercato Comune.
NB IV “Considerando”
: “nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del
Momento di Sorpresa
commerciante, si considera il che coglie il consumatore (non solo
non gli permette di confrontare il Rapporto
nelle vendite a domicilio) e che spesso
Qualità/Prezzo con Altre Offerte ”. Di conseguenza…
V “Considerando” Scopo di Accordare il Diritto di Recesso al Consumatore
,
Termine di 7gg
da esercitarsi entro un . Ingiuzione di Pagamento
La Recreb chiede al Giudice Conc. Di Firenze una
+spese+interessi Faccini Dori si oppone si
( ) Sig. davanti allo stesso giudice
Appella alla Direttiva!
L’ITALIA DOVEVA ENTRO IL DICEMBRE ‘87, MA NON HA ATTUATO LA
È pacifico che : Si può/poteva applicare
DIRETTIVA (attuata poi solo nel ’92). Il giudice si interroga: “
ugualmente? ”. Questione Pregiudiziale
Viene proposta alla Corte dunque, la seguente :
Sufficientemente Precisa e Dettagliata?
1. La Direttiva 85/577/CEE è da Considerarsi
( )
si ha prodotto Effetti SCADENZA TERMINE (24 mesi)
2. La Direttiva 85/577/CEE – fra
ATTUAZIONE/ GIORNO DELLA CONFORMAZIONE EFFETTIVA DELLO
tra Singoli/Stato e soprattutto tra Singoli/Singoli???
STATO ITALIANO – ( ).
no
LA DIRETTIVA 85/577/CEE È DA CONSIDERARSI
1. SUFFICIENTEMENTE PRECISA E DETTAGLIATA?
Arrt. 1-2-5 Direttiva
Bisogna seguire il ragionamento della Corte alla stregua degli :
Contratti Fuori di locali commerciali, stipulati tra
1. La Direttiva si applica anche ai
Commerciante/Consumatore . –vedi sentenza-
Definizioni di Consumatore e Commerciante
2. Chiarisce le . –vedi sentenza-
Articoli 1-2
Questi sono Sufficientemente Precisi per permettere al Giudice Nazionale di
individuare i soggetti giuridici in questione.
Tutela del Consumatore
4. Articolo per la , e prevede che:
informare il consumatore della Presenza del Diritto
i. Il Commerciante deve
di Recesso .
Caso dell’Art. 1 n. 1 al Momento
ii. Nel , questa informazione deve essere data
della Stipulazione del contratto .
Gli Stati Membri Misure Interne Appropriate per la Tutela
iii. devono adottare
dei Consumatori qualora non venga data tale info.
5. Stabilisce al n°: Diritto di Revocare il Proprio Impegno Termine di
i. Il consumatore ha il .
Almeno 7gg dal momento in cui il commerciante lo ha informato dei suoi diritti.
con l’invio della Comunicazione è Liberato da
ii. Puntualizza, , il consumatore
TUTTE le obbligazioni derivanti dal contratto .
Margine di Discrezionalità
Arrt. 4-5 Stati Membri in
Gli concedono un evidente agli
caso di non fornitura dell’informazione da parte del commerciante . Tale circostanza
NON INCIDE dall’Art. 5
tuttavia sul carattere Preciso e Incondizionato della direttiva. Infatti, si
Livello Minimo di Tutela che
trae comunque un Termine Minimo (7gg), che corrisponde a un
deve essere GRANTITO .
Gli Art. 1 n.1, 2 e 5 sono INCONDIZIONATI E SUFFICIENTEMENTE PRECISI PER QUANTO
CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEI BENEFICIARI E IL TERMINE MINIMO ENTRO IL
QUALE VA NOTIFICATO IL RECESSO.
LA POSSBILITA’ DI FAR VALERE LE DISPOSIZIONE DELLA
2. DIRETTIVA IN UNA CONTROVERSIA TRA
CONSUMATORE/COMMERCIANTE?
Causa Marshall ’84 Una Direttiva NON PUO’
Come sottolineato dalla Corte nella , “
creare Obblighi a carico di un singolo, e di conseguenza, non può essere fatta
valere in quanto tale nei suoi confronti ”.
HA effetto su Stato
la Direttiva e quindi sugli Enti Statali
Dunque, , detto
EFFETTO DIRETTO VERTICALE (ovviamente solo quelli cui è rivolta), per la sua
Natura Cogente datagli dall’Art. 189 così che uno Stato non Tragga
. Questo INACCETTABILE
Vantaggio dalla violazione del diritto comunitario : sarebbe infatti
che lo Stato (al quale il legislatore attraverso la direttiva dice “applica queste normative,
possa far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al
garantisci questi diritti!”)
fine di privare i singoli del godimento di questi diritti . Per questa ragione, la Corte ha
Possibilità di far valere nei Confronti dello Stato alcune Disposizioni di
ammesso la
Direttive su :
+ Conclusione Appalti Pubblici .
+ Armonizzazione delle Imposte sulla Cifra d’Affari .
PERÒ
all’ambito dei Rapporti tra Singoli
Estendere questa giurisprudenza ,
Potere di Emanare Norme che creino
significherebbe Riconoscere alla Comunità un con
Effetto Immediato a carico dei Singoli
Obblighi ; potere questo, che spetta solo laddove sia
Potere di Adottare Regolamenti
attribuito un .
QUINDI NON POSSONO fondare sulla
In assenza di Provvedimenti di Attuazione, i consumatori
Direttiva un Diritto di Recesso né farlo Valere davanti a un Giudice
, possono
Nazionale .
Tuttavia, qui la Corte ricorda la Giurisprudenza conseguente alle Sentenze:
Von Colson e Kamann 1984 valgono per tutti gli organi dello Stato
: :
L’Obbligo di conseguire il risultato descritto dalla Direttiva
1. , e
L’Obbligo di adottare i Provvedimenti necessari a tale Obbligo
2. .