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Sentenza Faccini Dori, Diritto dell'Unione Europea Pag. 1
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VICENDA

Giudice Conciliatore di Firenze

Il , con Ordinanza 24 Gennaio 1992, recepita solo il 18 Marzo

a norma dell’art. 177 del Trattato CEE Competenze della

dalla Corte, ha posto (sulle

Corte ” una

la Corte ha potere sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità..”)

Questione Pregiudiziale vertente su:

INTERPRETAZIONE della Direttiva CEE n° 577/’85

1. : per la tutela dei consumatori in

caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

POSSIBILITA’

2. di far valere tale direttiva in un contratto

COMMERCIANTE/CONSUMATORE .

La sig.ra Faccini Dori aveva acquistato dalla Interdiffusion Srl, che cederà il suo credito alla

Corso di Inglese per corrispondenza alla Stazione

Recreb Srl, un mentre si trovava

Centrale di Milano Dopo alcuni giorni (4) annullare l'ordine il

. , la signora intendeva , ma

contratto non prevedeva il diritto di recesso unilaterale (all'epoca nemmeno previsto dal

codice civile). diritto di recesso stabilito dalla direttiva dell'85

La sig. Faccini Dori però invocava il

(85/577/CEE) .

SCOPO DELLA DIRETTIVA:

Migliorare la Tutela dei Consumatori

- .

Porre fine alle Disparità tra Legislazioni Interne

- , che possono avere cattive

conseguenza nel Mercato Comune.

NB IV “Considerando”

:  “nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del

Momento di Sorpresa

commerciante, si considera il che coglie il consumatore (non solo

non gli permette di confrontare il Rapporto

nelle vendite a domicilio) e che spesso

Qualità/Prezzo con Altre Offerte ”. Di conseguenza…

V “Considerando” Scopo di Accordare il Diritto di Recesso al Consumatore

 ,

Termine di 7gg

da esercitarsi entro un . Ingiuzione di Pagamento

La Recreb chiede al Giudice Conc. Di Firenze una

+spese+interessi Faccini Dori si oppone si

( )  Sig. davanti allo stesso giudice 

Appella alla Direttiva!

L’ITALIA DOVEVA ENTRO IL DICEMBRE ‘87, MA NON HA ATTUATO LA

È pacifico che : Si può/poteva applicare

DIRETTIVA (attuata poi solo nel ’92). Il giudice si interroga: “

ugualmente? ”. Questione Pregiudiziale

Viene proposta alla Corte dunque, la seguente :

Sufficientemente Precisa e Dettagliata?

1. La Direttiva 85/577/CEE è da Considerarsi

( )

si ha prodotto Effetti SCADENZA TERMINE (24 mesi)

2. La Direttiva 85/577/CEE – fra

ATTUAZIONE/ GIORNO DELLA CONFORMAZIONE EFFETTIVA DELLO

tra Singoli/Stato e soprattutto tra Singoli/Singoli???

STATO ITALIANO – ( ).

no

LA DIRETTIVA 85/577/CEE È DA CONSIDERARSI

1. SUFFICIENTEMENTE PRECISA E DETTAGLIATA?

Arrt. 1-2-5 Direttiva

Bisogna seguire il ragionamento della Corte alla stregua degli :

Contratti Fuori di locali commerciali, stipulati tra

1. La Direttiva si applica anche ai

Commerciante/Consumatore . –vedi sentenza-

Definizioni di Consumatore e Commerciante

2. Chiarisce le . –vedi sentenza-

Articoli 1-2

Questi sono Sufficientemente Precisi per permettere al Giudice Nazionale di

individuare i soggetti giuridici in questione.

Tutela del Consumatore

4. Articolo per la , e prevede che:

informare il consumatore della Presenza del Diritto

i. Il Commerciante deve

di Recesso .

Caso dell’Art. 1 n. 1 al Momento

ii. Nel , questa informazione deve essere data

della Stipulazione del contratto .

Gli Stati Membri Misure Interne Appropriate per la Tutela

iii. devono adottare

dei Consumatori qualora non venga data tale info.

5. Stabilisce al n°: Diritto di Revocare il Proprio Impegno Termine di

i. Il consumatore ha il .

Almeno 7gg dal momento in cui il commerciante lo ha informato dei suoi diritti.

con l’invio della Comunicazione è Liberato da

ii. Puntualizza, , il consumatore

TUTTE le obbligazioni derivanti dal contratto .

Margine di Discrezionalità

Arrt. 4-5 Stati Membri in

Gli concedono un evidente agli

caso di non fornitura dell’informazione da parte del commerciante . Tale circostanza

NON INCIDE dall’Art. 5

tuttavia sul carattere Preciso e Incondizionato della direttiva. Infatti, si

Livello Minimo di Tutela che

trae comunque un Termine Minimo (7gg), che corrisponde a un

deve essere GRANTITO .

Gli Art. 1 n.1, 2 e 5 sono INCONDIZIONATI E SUFFICIENTEMENTE PRECISI PER QUANTO

CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEI BENEFICIARI E IL TERMINE MINIMO ENTRO IL

QUALE VA NOTIFICATO IL RECESSO.

LA POSSBILITA’ DI FAR VALERE LE DISPOSIZIONE DELLA

2. DIRETTIVA IN UNA CONTROVERSIA TRA

CONSUMATORE/COMMERCIANTE?

Causa Marshall ’84 Una Direttiva NON PUO’

Come sottolineato dalla Corte nella , “

creare Obblighi a carico di un singolo, e di conseguenza, non può essere fatta

valere in quanto tale nei suoi confronti ”.

HA effetto su Stato

la Direttiva e quindi sugli Enti Statali

Dunque, , detto

EFFETTO DIRETTO VERTICALE (ovviamente solo quelli cui è rivolta), per la sua

Natura Cogente datagli dall’Art. 189 così che uno Stato non Tragga

. Questo INACCETTABILE

Vantaggio dalla violazione del diritto comunitario : sarebbe infatti

che lo Stato (al quale il legislatore attraverso la direttiva dice “applica queste normative,

possa far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al

garantisci questi diritti!”)

fine di privare i singoli del godimento di questi diritti . Per questa ragione, la Corte ha

Possibilità di far valere nei Confronti dello Stato alcune Disposizioni di

ammesso la

Direttive su :

+ Conclusione Appalti Pubblici .

+ Armonizzazione delle Imposte sulla Cifra d’Affari .

PERÒ

all’ambito dei Rapporti tra Singoli

Estendere questa giurisprudenza ,

Potere di Emanare Norme che creino

significherebbe Riconoscere alla Comunità un con

Effetto Immediato a carico dei Singoli

Obblighi ; potere questo, che spetta solo laddove sia

Potere di Adottare Regolamenti

attribuito un .

QUINDI NON POSSONO fondare sulla

In assenza di Provvedimenti di Attuazione, i consumatori

Direttiva un Diritto di Recesso né farlo Valere davanti a un Giudice

, possono

Nazionale .

Tuttavia, qui la Corte ricorda la Giurisprudenza conseguente alle Sentenze:

Von Colson e Kamann 1984 valgono per tutti gli organi dello Stato

: :

 L’Obbligo di conseguire il risultato descritto dalla Direttiva

1. , e

L’Obbligo di adottare i Provvedimenti necessari a tale Obbligo

2. .

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Schiano Di pepe Lorenzo.