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Estratto del documento

LA DENOMINAZIONE «MORBIER» È STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE DOP

NEL 2002, in applicazione del regolamento (CE) n. 1241/2002 della commissione.

LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO È CONTENUTA NEL DISCIPLINARE, modificata

dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013 della commissione.

La produzione del È prodotto con latte crudo

formaggio Morbier vaccino, a pasta pressata,

DOP deve avvenire non cotta, di forma

esclusivamente in cilindrica piatta, e presenta

una specifica zona al cento una striscia nera

geografica situata orizzontale di carbone

nella nella Franca vegetale*, che viene

Contea (Doubs e considerata la vera e

Jura), tra la Francia propria «firma».

e la Svizzera. *Il regolamento (UE) n. 1129/2011, entrato in vigore il l°

SENTENZA MORBIER 3

giugno 2013, ha riservato espressamente l’uso del carbone

vegetale E 153 ai formaggi della DOP «Morbier».

Domanda di pronuncia pregiudiziale

OGGETTO LE PARTI COINVOLTE

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte La domanda pregiudiziale è stata presentata

sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1: nell'ambito di una controversia tra:

- del REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 del Syndicat interprofessionnel de défense du

Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni fromage Morbier (il «consorzio»)

geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti vs

agricoli e alimentari. Société Fromagère du Livradois SAS («SFL»)

- del REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 del La disputa riguarda una presunta violazione

Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di della DOP «Morbier» e atti di concorrenza

qualità dei prodotti agricoli e alimentari. sleale e parassitaria da parte della SFL.

SENTENZA MORBIER 4

Evoluzione del caso

11 luglio 2007 18 giugno 2020

14 aprile 2016

La SFL, che produceva formaggio con la Il Tribunale di primo grado di Parigi respinge Il consorzio, nuovamente sconfitto in secondo

denominazione «Morbier» dal 1979, cambia integralmente le domande del consorzio. grado, presenta ricorso alla Corte di cassazione

denominazione in «Montboissié du Haut francese che a sua volta sospende il procedimento

Livradois» non essendo situata nell'area geografica e rivolge alla CGUE la questione pregiudiziale.

prevista per la menzione DOP. La sentenza è stata confermata dalla Corte

d’appello di Parigi, la quale ha ritenuto che non

Il consorzio cita in giudizio la SFL dinanzi al costituiva un illecito la commercializzazione di un

Tribunale di primo grado di Parigi, accusandola di formaggio che presentava una o più caratteristiche

commettere atti di concorrenza sleale e contenute nel disciplinare del Morbier, rilevando

parassitaria e di produrre e commercializzare un inoltre che la SFL aveva fatto valere differenze tra il

formaggio che - anche se denominato «Montboissié » formaggio Montboissier e il Morbier (uso di

- riprendeva l’aspetto visivo di quello protetto dalla polifenoli d’uva anziché del carbone vegetale; uso di

DOP «Morbier», in particolare la striscia nera. latte pastorizzato anziché latte crudo).

16 giugno 2017

22 agosto 2013 SENTENZA MORBIER 5

Contesto normativo: diritto dell’Unione

L’UE ha istituito una tutela delle DOP e delle IGP dei prodotti agricoli e alimentari con il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio, del 14 luglio 1992,

abrogato e sostituito dal REGOLAMENTO N. 510/2006, il cui ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1 recita:

Protezione

«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono

oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o

nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la

denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”,

“imitazione”, o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei

prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché

l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

(...)».

Il regolamento n. 510/2006 è stato abrogato e sostituito, con effetto a partire dal 4 gennaio 2013, dal REGOLAMENTO N. 1151/2012*. L’articolo 13,

paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento è sostanzialmente identico alla corrispondente disposizione del regolamento n. 510/2006, eccezion fatta per la

sua applicazione anche ai prodotti oggetto della denominazione protetta quando sono impiegati come ingredienti e ai «servizi». 6

* Attualmente abrogato e sostituito

SENTENZA MORBIER dal regolamento (UE) 2024/1143

Questione pregiudiziale

«Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 debbano essere interpretati nel senso

che essi vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano la presentazione di un

prodotto protetto da una denominazione d’origine, in particolare la riproduzione della forma o dell’aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il

consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata».

La CGUE, nell’analizzare la problematica segue fedelmente la ricostruzione operata nelle proprie conclusioni dall’avvocato

generale Giovanni Pitruzzella, a parere del quale la questione pregiudiziale andrebbe scissa in due:

IN PRIMIS IN SECUNDIS

Se la risposta alla prima questione è negativa

La protezione conferita dalle norme UE vieta allora, è vietata anche la sola riproduzione

solamente l’uso della denominazione della forma o dell’aspetto che caratterizza il

registrata da parte di un soggetto terzo? prodotto tutelato dalla denominazione registrata,

qualora quest’ultima possa indurre in errore il

consumatore (medio) sulla vera origine del

prodotto?

SENTENZA MORBIER 7

Sulla prima parte

Nel risolvere la prima parte della questione, la Corte

troverebbe già una risposta nelle sentenze Scotch Whisky e

Queso Manchego. Infetti, queste cause pregiudiziali affrontano

la nozione citata nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) di

«evocazione», che si applica non solo all'uso diretto del nome,

ma anche rispetto diverse tipologie di condotte, come

evocazione di immagini, simboli o metodi, che possano

generare nel consumatore medio europeo un’associazione con

il prodotto protetto.

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima parte della

questione sollevata dichiarando che L’ARTICOLO 13,

PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 510/2006 E

L’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, DEL

REGOLAMENTO N. 1151/2012 DEVONO ESSERE

INTERPRETATI NEL SENSO CHE ESSI NON

VIETANO SOLO L’USO, DA PARTE DI UN TERZO,

DELLA DENOMINAZIONE REGISTRATA.

SENTENZA MORBIER 8

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna3006 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lucifero Nicola.