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LA DENOMINAZIONE «MORBIER» È STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE DOP
NEL 2002, in applicazione del regolamento (CE) n. 1241/2002 della commissione.
LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO È CONTENUTA NEL DISCIPLINARE, modificata
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013 della commissione.
La produzione del È prodotto con latte crudo
formaggio Morbier vaccino, a pasta pressata,
DOP deve avvenire non cotta, di forma
esclusivamente in cilindrica piatta, e presenta
una specifica zona al cento una striscia nera
geografica situata orizzontale di carbone
nella nella Franca vegetale*, che viene
Contea (Doubs e considerata la vera e
Jura), tra la Francia propria «firma».
e la Svizzera. *Il regolamento (UE) n. 1129/2011, entrato in vigore il l°
SENTENZA MORBIER 3
giugno 2013, ha riservato espressamente l’uso del carbone
vegetale E 153 ai formaggi della DOP «Morbier».
Domanda di pronuncia pregiudiziale
OGGETTO LE PARTI COINVOLTE
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte La domanda pregiudiziale è stata presentata
sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1: nell'ambito di una controversia tra:
- del REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 del Syndicat interprofessionnel de défense du
Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni fromage Morbier (il «consorzio»)
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti vs
agricoli e alimentari. Société Fromagère du Livradois SAS («SFL»)
- del REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 del La disputa riguarda una presunta violazione
Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di della DOP «Morbier» e atti di concorrenza
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. sleale e parassitaria da parte della SFL.
SENTENZA MORBIER 4
Evoluzione del caso
11 luglio 2007 18 giugno 2020
14 aprile 2016
La SFL, che produceva formaggio con la Il Tribunale di primo grado di Parigi respinge Il consorzio, nuovamente sconfitto in secondo
denominazione «Morbier» dal 1979, cambia integralmente le domande del consorzio. grado, presenta ricorso alla Corte di cassazione
denominazione in «Montboissié du Haut francese che a sua volta sospende il procedimento
Livradois» non essendo situata nell'area geografica e rivolge alla CGUE la questione pregiudiziale.
prevista per la menzione DOP. La sentenza è stata confermata dalla Corte
d’appello di Parigi, la quale ha ritenuto che non
Il consorzio cita in giudizio la SFL dinanzi al costituiva un illecito la commercializzazione di un
Tribunale di primo grado di Parigi, accusandola di formaggio che presentava una o più caratteristiche
commettere atti di concorrenza sleale e contenute nel disciplinare del Morbier, rilevando
parassitaria e di produrre e commercializzare un inoltre che la SFL aveva fatto valere differenze tra il
formaggio che - anche se denominato «Montboissié » formaggio Montboissier e il Morbier (uso di
- riprendeva l’aspetto visivo di quello protetto dalla polifenoli d’uva anziché del carbone vegetale; uso di
DOP «Morbier», in particolare la striscia nera. latte pastorizzato anziché latte crudo).
16 giugno 2017
22 agosto 2013 SENTENZA MORBIER 5
Contesto normativo: diritto dell’Unione
L’UE ha istituito una tutela delle DOP e delle IGP dei prodotti agricoli e alimentari con il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio, del 14 luglio 1992,
abrogato e sostituito dal REGOLAMENTO N. 510/2006, il cui ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1 recita:
Protezione
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono
oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o
nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la
denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”,
“imitazione”, o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei
prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché
l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
(...)».
Il regolamento n. 510/2006 è stato abrogato e sostituito, con effetto a partire dal 4 gennaio 2013, dal REGOLAMENTO N. 1151/2012*. L’articolo 13,
paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento è sostanzialmente identico alla corrispondente disposizione del regolamento n. 510/2006, eccezion fatta per la
sua applicazione anche ai prodotti oggetto della denominazione protetta quando sono impiegati come ingredienti e ai «servizi». 6
* Attualmente abrogato e sostituito
SENTENZA MORBIER dal regolamento (UE) 2024/1143
Questione pregiudiziale
«Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 debbano essere interpretati nel senso
che essi vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano la presentazione di un
prodotto protetto da una denominazione d’origine, in particolare la riproduzione della forma o dell’aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il
consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata».
La CGUE, nell’analizzare la problematica segue fedelmente la ricostruzione operata nelle proprie conclusioni dall’avvocato
generale Giovanni Pitruzzella, a parere del quale la questione pregiudiziale andrebbe scissa in due:
IN PRIMIS IN SECUNDIS
Se la risposta alla prima questione è negativa
La protezione conferita dalle norme UE vieta allora, è vietata anche la sola riproduzione
solamente l’uso della denominazione della forma o dell’aspetto che caratterizza il
registrata da parte di un soggetto terzo? prodotto tutelato dalla denominazione registrata,
qualora quest’ultima possa indurre in errore il
consumatore (medio) sulla vera origine del
prodotto?
SENTENZA MORBIER 7
Sulla prima parte
Nel risolvere la prima parte della questione, la Corte
troverebbe già una risposta nelle sentenze Scotch Whisky e
Queso Manchego. Infetti, queste cause pregiudiziali affrontano
la nozione citata nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) di
«evocazione», che si applica non solo all'uso diretto del nome,
ma anche rispetto diverse tipologie di condotte, come
evocazione di immagini, simboli o metodi, che possano
generare nel consumatore medio europeo un’associazione con
il prodotto protetto.
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima parte della
questione sollevata dichiarando che L’ARTICOLO 13,
PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 510/2006 E
L’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, DEL
REGOLAMENTO N. 1151/2012 DEVONO ESSERE
INTERPRETATI NEL SENSO CHE ESSI NON
VIETANO SOLO L’USO, DA PARTE DI UN TERZO,
DELLA DENOMINAZIONE REGISTRATA.
SENTENZA MORBIER 8