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ICORSO DI NNULLAMENTO
Ricorso Per Annullamento
Il è un procedimento attraverso il quale il ricorrente (Stato Membro,
Organo Comunitario, o Privato) può chiedere l'annullamento di un atto da parte di un'Istituzione
controllo della legalità degli atti europei
comunitaria. Il ricorso per annullamento consiste in un che
può portare all’annullamento dell’atto in oggetto. Commissione
La Corte di giustizia europea può ricevere il ricorso per annullamento direttamente dalla ,
Consiglio Stati membri Parlamento europeo
dal , dagli e, a partire dal Trattato di Maastricht, dal , [fino
Corte dei Conti
a qui Ricorrenti Privilegiati, perché non devono dimostrare l’interesse ad agire] dalla e
BCE Comitato delle Regioni persone fisiche
dalla , e a partire dal Trattato di Lisbona, dal o anche da e
giuridiche di diritto nazionale. 4 condizioni
Affinché la Corte di giustizia possa annullare un atto devono verificarsi :
L'atto impugnabile
deve essere : deve cioè essere contestabile, secondo la Corte di Giustizia è atto
impugnabile qualunque atto produca effetti nei confronti di terzi.
Chi fa ricorso diritto di agire
alla Corte di Giustizia deve avere : se il ricorrente è un'istituzione si
può ricorrere direttamente davanti alla corte, se invece è un individuo (fisico o giuridico), deve
dimostrare di fronte al Tribunale di Primo Grado che le sue motivazioni sono reali e tutelabili.
Nell'atto vizio di legittimità
imputato deve necessariamente verificarsi un . I tipi di vizio di
legittimità sono 4: incompetenza, violazione di norme sostanziali che regolano l'adozione degli
atti, violazione da parte dell'atto di un trattato o di qualunque altra norma gerarchicamente
superiore, sviamento di potere (esercizio di un potere, da parte di un'istituzione, per un fine
diverso da quello per cui le era stato conferito). entro 2 mesi dalla pubblicazione
Affinché l'atto possa essere annullato è necessario agire
dell'atto .
Dopo la proposta di ricorso per annullamento, la Corte di giustizia verifica se l’atto è conforme al diritto
Vizi
competente
dell’UE e poi è a pronunciare l’annullamento su ricorsi per i seguenti :
Incompetenza
1. ;
Violazione delle Forme Sostanziali
2. ;
Violazione dei Trattati qualsiasi Regola di Diritto Relativa alla loro Applicazione
3. o di ;
Sviamento di Potere
4. .
Valore Retroattivo art. 264 TFUE
La sentenza della corte ha [ ], ossia annulla anche gli effetti
precedenti alla data dell'annullamento, nel caso in cui l'atto impugnato sia un regolamento la corte può
decidere di annullare solo determinati aspetti dell'atto piuttosto che integralmente.
33
SENTENZA INUIT (RICORSO PER ANNULLAMENTO)
Oggetto il regolamento CE 1007/09 art.3: divieto di importazione e vendita in spazio economico europeo
di prodotti derivanti da foca fatta salva una deroga per i prodotti derivanti dalla caccia tradizionalmente
praticata dalle popolazioni inuit ed indigene a fini di sussistenza.
Ricorrenti: catalogabili in 3 gruppi
1)cacciatori di origini inuit
2) soggetti non attivi sul commercio dei prodotti derivanti da foca
3)commercianti
Resistenti: Parlamento Europeo e Consiglio
contesto: Art. 263 TFUE: “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al
primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano
direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
comportano alcuna misura d'esecuzione.”
Il regolamento individua come destinatario una categoria di persone generale ed astratta, quali i
commercianti di foca, nella quale rientrano i rimanenti ricorrenti, come anche altri commercianti operanti
sullo stesso mercato. Il requisito dell'incidenza individuale non viene ravvisato dal tribunale. Per questi
motivi il ricorso è respinto, il caso si decide con una ordinanza.
Esaminiamo anche:
Ricorsi in Carenza : è uno dei tipi di ricorso che possono essere presentati dinanzi alla Corte di
giustizia dell’Unione europea. Questo tipo di ricorso riguarda l’inazione di un’istituzione, di un
organo o organismo dell’Unione. Se tale inazione è illegale in virtù del diritto europeo, la Corte
constata la carenza e l’istituzione, l’organo o l’organismo in questione deve prendere le misure
caratterizzata dall'assenza o dall'omissione di azione
appropriate. La carenza è inoltre da
obbligo di agire
parte dell’entità in questione, laddove il diritto europeo imponeva un . L'assenza o
Carattere Illegale
l'omissione ha, quindi, un . Il ricorso per carenza può ad esempio essere
presentato contro un’istituzione che non abbia adottato un atto una misura previsti dal diritto
europeo.
Ricorsi di Danni : tale ricorso permette ai privati o agli Stati membri che hanno subito un danno
di ottenere un risarcimento da parte dell’istituzione che ne è all’origine. Il ricorso va presentato
termine di cinque anni
entro un a decorrere dal verificarsi del danno. La Corte di giustizia
tre condizioni
riconosce la responsabilità dell’Unione se si verificano :
o danno
il ricorrente ha subito un ;
o comportamento illegale
le istituzioni europee o i loro agenti hanno tenuto un rispetto al
diritto europeo; 34
o nesso di causalità diretto
esiste un tra il danno subito dal ricorrente e il comportamento
illegale delle istituzioni europee o dei loro agenti.
SENTENZA BRASSERIE DU PECHEUR
Brasserie Du Pecheur, società francese con sede in Alsazia, veniva costretta, alla fine del 1981 a sospendere
le proprie esportazioni di birra in Germania, in quanto le autorità tedesche avevano constatato che la birra
da essa fabbricata non era conforme ai requisiti di genuinità prescritti dagli articoli 9-10 del
biersteuergesetz (legge fiscale sulla birra).
La brasserie du pecheur chiamava in giudizio la repubblica federale di Germania reclamando il risarcimento
del danno che tale restrizione le aveva cagionato nel periodo compreso tra il 1981 e il 1987 (ammontare di
1 800 000 marchi tedeschi, pari a una parte del danno effettivamente subito).
Il bundesgerichtshof ha sottoposto alla corte le seguenti questioni pregiudizievoli:
Se il principio del diritto comunitario in forza del quale gli stati membri sono tenuti a risarcire i
danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili valga anche quando
tale violazione consista nel mancato adeguamento di una legge formale del parlamento nazionale
alle norme del diritto comunitario.
o Come si evince dalla sentenza Francovich, la piena efficacia delle norme comunitarie
sarebbe messa a repentaglio se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un
risarcimento ove i loro diritti fossero leso da una violazione del diritto comunitario. Un
DIRITTO AL RISARCIMENTO è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano
soddisfatte 3 CONDIZIONI: la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai
singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un
nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo dello stato e il danno subito dal singolo.
Se l’ordinamento nazionale possa disporre che un eventuale diritto al risarcimento dei danni
soggiaccia alle stesse restrizioni previste per le violazioni, da parte di una legge interna, del diritto
interno di rango superiore.
o Per determinare il danno risarcibile il giudice nazionale può verificare se il soggetto leso
abbia dato prova di una RAGIONEVOLE DILIGENZA per evitare il danno o limitarne l’entità e
se abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.
Se l’ordinamento nazionale possa subordinare il diritto al risarcimento dei danni all’esistenza di una
condotta imputabile (per dolo o colpa) alle autorità statali.
o Il giudice nazionale non può subordinare il risarcimento del danno all’esistenza di una
condotta dolosa/colposa dell’organo statale al quale è imputabile l’inadempimento, che si
aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto comunitario.
La CORTE: Il principio in forza del quale gli stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle
violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili trova applicazione allorché l’inadempimento contestato
è riconducibile al legislatore nazionale. 35
L’obbligo a carico degli stati membri di risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto
comunitario ad essi imputabili non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di
una sentenza della corte che accerti l’inadempimento contestato.
SENTENZA COMM. VS ITALIA (MAGISTRATI)
Le parti in causa sono la Commissione europea, in qualità di ricorrente, e la Repubblica Italiana, in qualità
di convenuta. Con il proprio ricorso, la Commissione europea chiede e porta la Corte a dichiarare che:
-escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una
violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado,
qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove
effettuata dall’organo giurisdizionale medesimo, e
-limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge
n. 117/1988, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla
responsabilità civile dei magistrati, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza del principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto
dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.
-Contesto normativo nazionale-
Nello specifico, l’art. 2 della legge n. 117/88, al comma 1, afferma che “chi ha subito un danno ingiusto per
effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato
con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino
da privazione della libertà personale”; al comma 2, lo stesso articolo precisa che “nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove”. Infine, il comma 3 specifica che