La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali
Generalità
Un'importante legge regolatrice dello sciopero è la legge 146 del 1990 (poi novellata con la legge 83 del 2000) che riguarda esclusivamente il settore dei servizi pubblici essenziali ed è diretta a tutelare non le imprese, ma gli utenti (Corte Cost. 317 del 1992). Le resistenze sindacali alla disciplina dello sciopero sono state superate mediante una minuziosa negoziazione della legge. Questa, pone direttamente solo poche regole di condotta (obbligo di preavviso; obbligo di comunicazione scritta della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dello sciopero; divieto di revoca spontanea dello sciopero salvo casi tassativi), mentre la determinazione di ogni altra regola è affidata a un complesso procedimento di cui fanno parte gli stessi sindacati e un'apposita Commissione di Garanzia, anche se sono ora predeterminati alcuni contenuti necessari (intervalli minimi; procedure di raffreddamento) e limiti (50% delle prestazioni; 1/3 del personale) della regolamentazione. Per il resto, la legge si limita a indicare i servizi essenziali, a fissare le sanzioni per la violazione delle regole ed a disciplinare la precettazione per i casi di pericolo grave e imminente. La legge del 1990 ha funzionato abbastanza, ma ha fallito nel settore dei trasporti, dove non è stato sufficiente neppure il patto del 23 dicembre 1998. Per una più efficace tutela degli utenti, è stata realizzata, la novella del 2000 che modifica importanti aspetti della disciplina originaria, ricomprendendo i lavoratori autonomi, accrescendo i poteri della Commissione di Garanzia, imponendo la previsione di intervalli minimi e procedure di raffreddamento e rielaborando l'intero apparato sanzionatorio.
I servizi pubblici essenziali
Sono per legge “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione”. La legge vuole contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona. La legge individua un elenco non tassativo di servizi pubblici, in tutto o in parte essenziali (esempio sanità, igiene pubblica...). Tali servizi sono considerati essenziali, a prescindere dal loro svolgimento da parte della PA o da parte di soggetti privati in regime di concessione o convenzione.
Le procedure preventive di raffreddamento e di riconciliazione
Sono imposte dalla legge come contenuto necessario dei contratti ed accordi collettivi, al fine di evitare, ove possibile, la proclamazione dello sciopero. L'omessa previsione di tali procedure determina l'inidoneità dell'accordo e la regolamentazione provvisoria da parte della Commissione di Garanzia. Le organizzazioni dei lavoratori e le imprese erogatrici di servizio sono obbligate a esperire le procedure preventive contemplate negli accordi o nella regolamentazione provvisoria della Commissione, sotto comminatorie delle sanzioni espressamente previste dalla legge, anche per la violazione di questo obbligo. Le parti possono scegliere l'espletamento del tentativo di conciliazione in sede amministrativa (Comune, Prefettura, Ministero del Lavoro).
La proclamazione dello sciopero: obbligo di preavviso e di comunicazione
La legge prevede un obbligo di preavviso minimo non inferiore a 10 giorni, aumentabile per contratto collettivo, e l’obbligo di comunicazione scritta, nel termine di preavviso, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dello sciopero. I soggetti obbligati sono le organizzazioni dei lavoratori che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, ma vincolante anche i singoli lavoratori che non possono legittimamente scioperare se non sono stati effettuati tali adempimenti. I destinatari della comunicazione sono le amministrazioni o imprese erogatrici del servizio, l'autorità competente per l’eventuale precettazione, a quale cura la trasmissione della comunicazione stessa alla Commissione di Garanzia.
Lo scopo è:
- Consentire all’amministrazione o impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure per garantire le prestazioni indispensabili;
- Consentire agli utenti di programmarsi tempestivamente;
- Favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto;
- Consentire alla Commissione l’adozione di delibere di invito a differire lo sciopero in caso di proclamazione viziata da irregolarità o in caso di concomitanza di scioperi in servizi alternativi interessanti la stessa area di utenza;
- Consentire l’avvio del procedimento di precettazione.
Informazione sugli effetti avvisi dalle amministrazioni o imprese erogatrici del servizio almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, e della riattivazione degli stessi al termine di astensione. Tali comunicazioni sono diffuse dal servizio pubblico radiotelevisivo e dai giornali e emittenti radiotelevisive che si avvalgono di finanziamenti e agevolazioni di legge. L'obbligo di preavviso minimo e le comunicazioni sono esclusi solo nei casi di sciopero politico in difesa dell’ordine costituzionale, e di sciopero di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e dell’ordine pubblico.
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