La sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed
interessi.
Consiste in un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione
nei confronti di una controparte, che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore
di lavoro.
Lo Statuto Albertino consentiva manifestazioni di pensiero ma le sottoponeva le leggi di polizia le
quali vietavano lo sciopero.
Durante l'Ottocento l'unico Codice penale a non prevedere lo sciopero come reato era quello del
Granducato di Toscana.
Lo sciopero è stato prima di tutto un reato poi una libertà, poi è tornato ad essere un reato durante il
regime fascista per poi essere affermato come diritto nella Costituzione.
Con il codice Zanardelli il quale depenalizza lo sciopero senza però trasformarlo in un diritto esso
costituisce una libertà cioè non costituisce reato se non a certe condizioni.
Il codice Zanardelli è infatti un testo di ispirazione liberale e liberista e la sua preoccupazione
principale è quella di garantire la libertà di impresa e di lavoro.
Il codice prevede sanzioni penali per: articolo 165 chiunque con violenza o minaccia impedisca la
libertà dell’industria e di commercio, si tratta di reati qualora gli scioperi limitino o impediscano
con violenza o minaccia la libertà di impresa.
L'articolo 166 interviene sullo sciopero senza nominarlo si prevede che costituisca un reato punibile
con la detenzione il comportamento di chi con violenza o minaccia cagiona una sospensione del
lavoro al fine di ottenere un cambiamento delle condizioni di lavoro
- la descrizione data dalla norma corrisponde perfettamente sia ad uno
sciopero ma anche ad una serrata. I due comportamenti sono sostanzialmente equiparati e il reato
non è lo sciopero in sé ma il fatto che questo avvenga con violenza e minaccia.
l'articolo 167 prevedeva pene maggiore per i capi o i promotori delle azioni e delle agitazioni;
potevano anche essere soggetti sostenitori dello sciopero ma che nonvi partecipavano direttamente.
Nel periodo corporativo la legge sindacale del ‘26 vietò a parimenti lo sciopero e la serranda
entrambi contrari all'interesse nazionale; il medesimo divieto fu ripreso dal Codice penale Rocco sia
per lo sciopero nel settore pubblico per cui era previsto un reato di interruzione di pubblico servizio
sia lo sciopero nel settore privato.
è elevato a rango di diritto soggettivo fondamentale dall’art. 40 della Costituzione repubblicana del
1948.
E’ dunque un diritto individuale, che può essere esercitato soltanto in forma collettiva.
L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Nel 1990 è intervenuta la Legge n. 146/1990 per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici
essenziali.
Tuttavia, anche la contrattazione collettiva si è occupata di regolamentare l’esercizio di questo
diritto in modo tale da colmare le lacune derivanti dal limitato intervento legislativo in materia.
La definizione di limiti e regole all’esercizio del diritto di sciopero era stata nel frattempo operata
dai Giudici in decenni di sentenze in materia.
Il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal
lavoro.
Lo sciopero normalmente si esercita come astensione totale dal lavoro di una collettività di
lavoratori, ma sono lecite anche altre modalità di attuazione.
articolate di sciopero, come quello “a singhiozzo”
Ad esempio, sono state ritenute legittime forme
(effettuato ad intervalli frazionati di tempo) ovvero “a scacchiera” (effettuato a gruppi alternati di
addetti).
Va tenuto però presente che, in taluni casi, è posto in discussione il diritto alla retribuzione dei non
scioperanti, messi in libertà dal datore di lavoro, sul presupposto che la loro prestazione non sia
proficuamente utilizzabile: su questo punto si rinvia alla giurisprudenza nell’apposita sezione a
questa dedicata.
Sono indiscutibilmente legittime altre forme articolate di sciopero, quali ad esempio quello
“parziale”, e cioè effettuato solo per una parte della giornata, e quello limitato al lavoro
straordinario.
Non è necessario un atto formale di proclamazione dello sciopero, se non nell’area dei servizi
pubblici essenziali, nell’ambito della quale peraltro la legge prevede anche uno specifico obbligo di
preavviso.
Fuori dall’area regolamentata, è dunque certamente legittimo lo sciopero “improvviso”, detto anche
“a sorpresa”.
Dal punto di vista soggettivo, poche sono le categorie di lavoratori private del diritto di sciopero: in
esclude il ricorso all’astensione dal lavoro per i militari (art. 8
particolare la legge espressamente
Legge 11.7.1978 n. 382) e per gli appartenenti alla Polizia di Stato durante il servizio (art. 84 legge
1.4.1981 n. 121).
La Corte Costituzionale gi&agr
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