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LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Lo sciopero degli addetti a funzioni o servizi pubblici essenziali e dei marittimi nella giurisprudenza costituzionale.

La Corte, con la sent. 46/1958 relativa all'art. 333 c.p. (abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro), preannuncia una chiusura non indiscriminata, ma selettiva rispetto allo sciopero nell'area pubblica. È una sent. Interpretativa di rigetto, la quale salva l'art. 333 secondo una data interpretazione, quella per cui risulterebbe ormai inapplicabile "allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero se ed in quanto possa considerarsi legittimo".

Con altre due sent. (123/1962 e 31/1969) relative all'art. 330 (abbandono collettivo di pubblici uffici), la Corte pur affermando il diritto di sciopero a favore dei dipendenti pubblici come dei dipendenti privati, giunge a configurare come reato lo sciopero.

degli addetti a funzioni o servizi pubblici essenziali "aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione". Con la sentenza 222/1976 la Corte distingue all'interno di un dato insieme di compiti, quelli che sono suscettibili di essere sospesi, quindi anche per eventuali scioperi (compiti non essenziali), da quelli che non sono mai suscettibili di essere svolti al di sotto di dati standard operativi (compiti essenziali). È doveroso far riferimento per operare tale distinzione alle specifiche norme inderogabili eventualmente al riguardo esistenti. Con la sentenza 124/1962 la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 1105 del codice di navigazione che configura il reato di ammutinamento in modo da ricomprendervi anche lo sciopero attuato quale rifiuto di obbedienza, collettivo o previo accordo, agli ordini del comandante, da parte di almeno un terzo dell'equipaggio. Secondo la Corte, il rifiuto di obbedienza, anche se motivato come sciopero, conducecon sé almeno un rischio per la nave, le persone e le merci imbarcate. Lo sciopero nei servizi pubblici fra leggi specifiche ed autoregolamentazione. Dopo aver ricordato i limiti per i militari e i poliziotti c’è da menzionare qualche altro testo legislativo, disciplinante esplicitamente o implicitamente l’esercizio del diritto di sciopero in servizi pubblici od in settori strategici. L’art. 49 DPR 185/1964 (ora d.lgs. 230/1995) limita implicitamente l’esercizio del diritto di sciopero in impianti rilevanti come quelli nucleari: c’è un tot di personale indispensabile ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria che, durante la presenza del combustibile nucleare nell’impianto, non può lasciare il posto di lavoro senza preavvertire ed essere debitamente sostituito. La l. 242/1990 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di assistenza al volo, fissando quali voli debbano comunque

essere assistiti, e imponendo un preavviso di almeno cinque giorni. La soluzione destinata a prevalere, con il varo della legge quadro sul pubblico impiego (l. 93/1983), sarebbe stata quella di una allegazione dei codici di autodisciplina agli accordi sindacali di tutto il settore pubblico, sì da risultare fiduciosa e disponibile verso l'autoregolamentazione nella forma già sperimentata in via spontanea dai sindacati confederali. Per detti codici era previsto un contenuto minimo vincolato: obbligo di preavviso di almeno 15 gg. e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialità dei servizi. Vista la debole efficacia giuridica dell'autoregolamentazione, la norma volta a "guidarla" per tutto il settore pubblico, è rimasta in vita fino alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Il "patto dei trasporti" del 23 dicembre 1998 individua nuove

Regole all'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti.

La legge 146/1990, come modificata dalla l. 83/2000

Si tratta di una legge "concertata", cioè costruita e gestita con piena collaborazione delle confederazioni sindacali. Il criterio cardine su cui si basa la l. 146 è quello del contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

All'art. 1 considera servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimenti dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, elenca quelli che, in relazione ai vari diritti,

devono essere ritenuti servizi pubblici essenziali (es. con riferimento alla libertà di circolazione: trasporti pubblici urbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole). L'individuazione dei servizi essenziali è effettuata dal legislatore con una tecnica composita, costituita da una previa definizione basata sulla lista tassativa dei diritti soddisfatti; e da una successiva elencazione esemplificativa dei servizi medesimi. Perché un servizio possa essere qualificato come "pubblico essenziale" non hanno rilievo i caratteri soggettivi come ad es. la natura del rapporto, ma l'unico dato rilevante è quello oggettivo, cioè l'imprescindibilità del servizio per l'effettività dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Le regole da rispettare in caso di sciopero. L'individuazione delle prestazioni indispensabili. Obbligo di. Questi obblighi gravano sulle organizzazioni sindacali. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità deputata ad adottare l’ordinanza di precettazione, la quale ne cura l’immediata trasmissione alla Commissione di garanzia. Il preavviso e l’indicazione della durata non sono richiesti nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute, a loro volta, a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero.

modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero. In considerazione di questo obbligo, accadeva che intervenissero revoche di scioperi già proclamati, effettuate a ridosso del momento fissato per l’esecuzione dello sciopero, così era impedita qualsiasi utile comunicazione all’utenza della revoca stessa.

Oggi, il nuovo testo prevede che la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all’utenza, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini dell’applicazione delle sanzioni collettive. Non costituisce revoca spontanea quella effettuata per intervenuto accordo fra le parti o a seguito di richiesta della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione.

L’obbligo di indicazione della durata impedisce che possano essere considerati leciti scioperi ad oltranza, anzi, le imprese e le

amministrazioni devono informare gli utenti (almeno 5 gg. prima dello sciopero) delle misure per la riattivazione dei servizi, con l'ulteriore obbligo di garantire la pronta riattivazione dal servizio quando l'astensione dal lavoro sia terminata. La Commissione è spesso intervenuta per far inserire negli accordi clausole sulla durata dello sciopero con la previsione di "periodi di franchigia", cioè la proibizione dell'astensione collettiva dal lavoro in taluni momenti, es. in coincidenza con le festività natalizie o pasquali. Possono essere previste anche le clausole sui c.d. intervalli soggettivi, cioè divieti di reiterazione dello sciopero da parte delle associazioni che già vi hanno fatto ricorso. Invece, i c.d. intervalli oggettivi mirano ad impedire il ripetersi di scioperi in un certo ambito o settore, a prescindere dal soggetto proclamante: l'obiettivo perseguito è quello di preservare l'utenza da.servizio pubblico, sia sui sindacati che proclamano lo sciopero. Le aliquote di servizi pubblici essenziali devono essere definite in modo da garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività, come ad esempio il trasporto pubblico, l'assistenza sanitaria e l'erogazione di energia elettrica. Per quanto riguarda gli scioperi, è fondamentale che vengano rispettate delle regole per evitare che la continuità dei servizi pubblici essenziali venga compromessa. I contratti e gli accordi collettivi, così come i regolamenti di servizio, devono stabilire intervalli minimi tra uno sciopero e il successivo, in modo da evitare che più scioperi si sovrappongano sullo stesso servizio o bacino di utenza. Inoltre, è necessario prevedere procedure di raffreddamento e conciliazione obbligatorie per entrambe le parti prima della proclamazione dello sciopero. Questo permette di cercare una soluzione negoziata e evitare lo sciopero stesso, garantendo così la continuità dei servizi pubblici essenziali. Infine, sia le imprese e amministrazioni che erogano il servizio pubblico, sia i sindacati che proclamano lo sciopero, hanno l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili. Queste prestazioni, definite come "aliquote di servizi pubblici essenziali da offrire ai cittadini", devono essere garantite per soddisfare i bisogni primari della collettività.servizio, sia sulle organizzazioni sindacali, sia sui lavoratori. Riguardo l'individuazione, la l. 146 si limita a prevedere che le parti possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. I servizi pubblici essenziali e le relative prestazioni indispensabili si distinguono tra: i servizi che esigono che certe prestazioni siano comunque continuate rispettando certi standard di funzionamento (es. pronto soccorso) e i servizi che richiedono che certe prestazioni siano erogate con intervalli periodici (es. trasporti). La legge rimette l'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle misure per dare loro attuazione prima di tutto ai contratti collettivi, agli accordi e ai regolamenti di servizio (da emanare in base ad accordi). In caso di mancato accordo,La legge prevede il potere suppletivo della Commissione di garanzia. Questi contratti e accordi sembrerebbe che non abbiano efficacia erga omnes. La Commissione di garanzia è composta da 9 membri.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e delle relazioni industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tinti Anna Rita.