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Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Lo sciopero degli addetti a funzioni o servizi pubblici essenziali e dei marittimi nella giurisprudenza costituzionale

La Corte, con la sent. 46/1958 relativa all’art. 333 c.p. (abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro), preannuncia una chiusura non indiscriminata, ma selettiva rispetto allo sciopero nell’area pubblica. È una sentenza interpretativa di rigetto, che salva l’art. 333 secondo una data interpretazione, quella per cui risulterebbe ormai inapplicabile “allorché l’abbandono dell’ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero se ed in quanto possa considerarsi legittimo”.

Con altre due sentenze (123/1962 e 31/1969) relative all’art. 330 (abbandono collettivo di pubblici uffici), la Corte pur affermando il diritto di sciopero a favore dei dipendenti pubblici come dei dipendenti privati, giunge a configurare come reato lo sciopero degli addetti a funzioni o servizi pubblici essenziali “aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione”.

Con la sentenza 222/1976 la Corte distingue all’interno di un dato insieme di compiti, quelli che sono suscettibili di essere sospesi, quindi anche per eventuali scioperi (compiti non essenziali), da quelli che non sono mai suscettibili di essere svolti al di sotto di dati standard operativi (compiti essenziali). È doveroso far riferimento per operare tale distinzione alle specifiche norme inderogabili eventualmente al riguardo esistenti.

Con la sentenza 124/1962 la Corte ha rigettato la q.l.c. relativa all’art. 1105 cod. nav. che configura il reato di ammutinamento in modo da ricomprendervi anche lo sciopero attuato quale rifiuto di obbedienza, collettivo o previo accordo, agli ordini del comandante, da parte di almeno un terzo dell’equipaggio. Secondo la Corte, il rifiuto di obbedienza, anche se motivato come sciopero, conduce con sé almeno un rischio per la nave, le persone e le merci imbarcate.

Lo sciopero nei servizi pubblici fra leggi specifiche ed autoregolamentazione

Dopo aver ricordato i limiti per i militari e i poliziotti c’è da menzionare qualche altro testo legislativo, disciplinante esplicitamente o implicitamente l’esercizio del diritto di sciopero in servizi pubblici o in settori strategici.

L’art. 49 DPR 185/1964 (ora d.lgs. 230/1995) limita implicitamente l’esercizio del diritto di sciopero in impianti rilevanti come quelli nucleari: c’è un tot di personale indispensabile ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria che, durante la presenza del combustibile nucleare nell’impianto, non può lasciare il posto di lavoro senza preavvertire ed essere debitamente sostituito.

La l. 242/1990 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di assistenza al volo, fissando quali voli debbano comunque essere assistiti, e imponendo un preavviso di almeno cinque giorni.

La soluzione destinata a prevalere, con il varo della legge quadro sul pubblico impiego (l. 93/1983), sarebbe stata quella di una allegazione dei codici di autodisciplina agli accordi sindacali di tutto il settore pubblico, sì da risultare fiduciosa e disponibile verso l’autoregolamentazione nella forma già sperimentata in via spontanea dai sindacati confederali. Per detti codici era previsto un contenuto minimo vincolato: obbligo di preavviso di almeno 15 giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all’essenzialità dei servizi.

Vista la debole efficacia giuridica dell’autoregolamentazione, la norma volta a “guidarla” per tutto il settore pubblico, è rimasta in vita fino alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Il “patto dei trasporti” del 23 dicembre 1998 individua nuove regole all’esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti.

La legge 146/1990, come modificata dalla l. 83/2000

Si tratta di una legge “concertata”, cioè costruita e gestita con piena collaborazione delle confederazioni sindacali. Il criterio cardine su cui si basa la l. 146 è quello del contemperamento fra l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. All’art. 1 considera servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, elenca...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e delle relazioni industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tinti Anna Rita.
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