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CAPITOLO III
Le diverse forme di abuso l’abuso
Sommario: 1. La lesione degli interessi pubblici e della posizione
dominante; 2. Le diverse forme di abuso; 3. Le essential facilities; 4. La normativa
Antitrust comunitaria ed italiana; 5. Gli strumenti sanzionatori.
l’abuso
1. La lesione degli interessi pubblici e della posizione dominante
Il divieto di abuso di posizione dominante è una delle tre fattispecie prese
in considerazione dalla disciplina antitrust, sia a livello comunitario che nazionale.
dall’art. dell’Unione
È disciplinato 102 del Trattato sul Funzionamento
dall’art.
Europea (TFUE) e 3 della legge nazionale n. 287/1990, che riflette la
disposizione comunitaria.
Secondo questa normativa, è vietato e incompatibile con il mercato interno
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante
sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso, nella misura in cui può
danneggiare il commercio tra Stati membri.
È importante sottolineare che la norma non vieta in sé la posizione
dell’impresa.
dominante, ma solo il suo sfruttamento abusivo da parte
un’impresa
Pertanto, può raggiungere e mantenere una posizione dominante
dell’impresa,
attraverso mezzi leciti, come la crescita naturale ma deve evitare altre
pratiche anticoncorrenziali vietate dalla normativa, come intese restrittive e
concentrazioni.
L’applicazione dell’art. 102 si basa su due elementi principali: primo, che
l’impresa detenga una posizione qualificabile come dominante secondo i criteri
stabiliti dalla giurisprudenza; secondo, che la condotta esaminata costituisca uno
sfruttamento abusivo di tale posizione. Pertanto, le autorità antitrust devono
49
l’esistenza
verificare di una posizione dominante prima di valutare se la condotta
dell’impresa costituisce uno sfruttamento abusivo di tale posizione.
Quindi, secondo la pratica interpretativa e le linee guida della Commissione
un’impresa
europea, una posizione dominante si identifica quando ha un potere di
mercato significativo che le permette di ostacolare la concorrenza e comportarsi in
modo indipendente rispetto ai concorrenti, clienti e consumatori. l’efficacia
Questo potere di mercato può essere misurato attraverso delle
pressioni concorrenziali e la capacità di aumentare i prezzi al di sopra del livello
concorrenziale in modo redditizio e per un periodo di tempo significativo. Inoltre,
l’impresa dominante può influenzare i parametri della concorrenza, come prezzi,
produzione, innovazione, varietà o qualità dei beni o servizi, a suo vantaggio e a
scapito dei consumatori. Tuttavia, resta ancora una lacuna normativa nel definire
esattamente i parametri per determinare la presenza o meno di una posizione
dominante.
Tale disciplina generale deve poi adattarsi alla presenza della Pubblica
Amministrazione che non può essere completamente esclusa, ma deve essere
ripensata sulla base del principio di sussidiarietà. dell’intensità
Questo principio richiede una rivalutazione della necessità e
dell’intervento Nell’ambito l’intervento
pubblico. della sussidiarietà, pubblico nelle
attività economiche deve essere valutato in base ai principi del mercato
comunitario. “verticale”
Da un lato, la sussidiarietà prevede che spetti principalmente al
livello di governo più vicino alla comunità di riferimento prendere decisioni in
materia di servizi pubblici e garantire il corretto funzionamento del mercato.
I livelli di governo sovraordinati devono invece dotare il livello di governo
competente degli strumenti necessari, monitorare e intervenire, se necessario, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
D’altro “orizzontale”
lato, la sussidiarietà riguarda le relazioni tra intervento
quest’ultimo,
pubblico ed attività economica. Secondo tutti i soggetti coinvolti in
50
un determinato ambito normativo sono chiamati a perseguire interessi generali,
inclusi gli operatori economici, le Amministrazioni Pubbliche e i consumatori.
l’iniziativa
Solo quando economica non riesce autonomamente a conseguire
risultati efficienti e quando si verificano distorsioni o squilibri che danneggiano una
delle parti, è possibile un intervento istituzionale regolatorio che imponga regole e
all’attività 88
limiti senza sostituirsi agli operatori economici .
Questo approccio è evidenziato anche dalla normativa comunitaria che
disciplina i contratti con i consumatori e le transazioni commerciali. Tale normativa
dell’autonomia
mira a garantire il pieno e corretto esercizio contrattuale, integrando
e condizionando il contenuto dei contratti al fine di tutelare la parte più debole del
rapporto e assicurare il corretto funzionamento del mercato.
l’intervento
Inoltre, pubblico nelle attività di interesse generale è legittimato
l’uniformità
se necessario per garantire dei diritti e delle libertà fondamentali,
ridurre il divario tra diversi livelli di sviluppo e assicurare il corretto funzionamento
del mercato comune, contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale.
l’intervento
Pertanto, il principio di sussidiarietà non ostacola pubblico, ma
89
definisce i criteri di ammissibilità in base ai principi del mercato unico .
all’art. l’impresa
Inoltre 106 TFUE il legislatore europeo disciplina pubblica
quell’impresa
come nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare,
un’influenza
direttamente o indirettamente, dominante per ragioni di proprietà, di
90
partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina .
88 nell’amministrazione
B. Boschetti, Diritti e rapporti per servizi, cit., p. 270. Ma altresì L. De
Lucia, Le funzioni di Province e Comuni nella Costituzione in Riv. Trim dir. Pubbl., 2005, 1, pp. 23
ss.
89 “La
V. Cerulli Irelli, Impresa pubblica, fini sociali, cit., p. 774, secondo cui specifica necessità
l’espletamento
della deroga al fine di assicurare alle imprese delle attività di interesse generale loro
dell’impresa, dell’esigenza
affidato, viene valutata tenendo conto della situazione di assicurare ad
essa sufficiente remunerazione del capitale investito con riferimento ai costi aggiuntivi che su di
l’adempimento
essa gravano per degli obblighi di servizio pubblico, ma tenendo conto altresì,
dell’esigenza l’andamento all’impresa
di non alterare del mercato di settore conferendo stessa diritti
all’adempimento obblighi”.
esclusivi non strettamente necessari di quegli
90 direttiva 80/723/CEE 51
Alle imprese pubbliche sono assimilate le imprese titolari di diritti speciali
o esclusivi: imprese anche private cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di
91
esercitare una certa attività .
È previsto poi un obbligo speciale a carico degli stati di rispettare le imprese
pubbliche, norma che produce effetti diretti: invocabile in giudizio dagli interessati.
Nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese titolari di diritti esclusivi gli
interessati potranno far valere le norme del TFUE dotate di efficacia diretta, così
come nel caso di qualsiasi altra impresa.
L’art. 106 poi dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
l’applicazione all’adempimento,
limiti in cui di tali norme non osti in linea di diritto
92
e di fatto, della specifica missione loro affidata .
Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria
dell’unione,
agli interessi il favor eventualmente accordato a queste imprese deve
nell’UE l’esistenza
conciliarsi con il regime della concorrenza; di un monopolio o
di un regime di diritti esclusivi di per sé non è contraria ai Trattati. Lo scopo è quello
di limitare la sottoposizione di tali imprese alle regole di concorrenza previste nei
l’espletamento
trattati, consentendola soltanto qualora ciò non impedisca della
missione di interesse economico generale loro affidata.
Dunque, la norma da un lato ammette la sopravvivenza del vecchio istituto
dall’altro
del monopolio fiscale lascia alla discrezionalità politica dei singoli Stati
la determinazione dei settori soggetti al monopolio.
po’
Sicuramente tale normativa è un anacronistica rispetto ai principi del
Trattato perché il primato del diritto comunitario impedisce poi la adozione da parte
dei singoli Stati di Regimi di monopolio fiscale in tutti quei settori che sono già
regolati dalle norme del Trattato.
91 . Inter-Huiles, causa 172/82, e Bodson, causa 30/87.
92 dell’Unione
M.Libertini, Diritto della concorrenza Europea, pp. 511 e ss.
52
Dunque la norma deve essere interpretata in maniera molto restrittiva.
In Italia, sopravvive il monopolio della produzione, rivendita di tabacchi
lavorati e quello del gioco del lotto e delle lotterie nazionali.
Per quanto riguarda poi le disposizioni di interesse economico generale nel
all’articolo
Trattato, 14 vengono definiti tali servizi come quelli funzionali alla
difesa di valori comuni ed hanno un ruolo di promozione della questione sociale e
territoriale.
A questo punto è opportuno capire quale attività è inquadrabile in questa
categoria, tale individuazione è certamente discrezionale e dipende dalla politica
degli Stati membri.
Questa discrezionalità trova la sua ragione nel servizio pubblico che cambia
in ogni singolo Stato. dell’articolo
Nei primi anni di applicazione 106 del Trattato sul
dell’Unione
Funzionamento Europea si attribuiva questa classificazione alle
imprese monopolistiche individuali e collettive, successivamente, si è definito che
la scelta dello Stato membro di qualificare una certa attività come servizio pubblico
non è un plus a valle del quale si devono rispettare le norme della concorrenza bensì
è un esame di compatibilità con tutte le altre norme del diritto comunitario, si può,
l’articolo
dunque, affermare che 106 è una deroga alle norme della concorrenza che
si applica solo in base a un criterio di necessità e quindi solo quando sia in gioco la
presenza di un monopolio naturale o si tratti di un servizio universale.
Uno degli ambiti di applicazione di nuovo conio di questa normativa è
sicuramente quello dei