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Estratto del documento

VIENE ESTESO A TUTTO

Il pluralismo dei valori richiede la composizione di volta in volta del valore

predeterminato, la soluzione dei conflitti sociali-normativi, attraverso il bilanciamento

(il giudice valuta caso per caso che peso dare ai valori in gioco).→l’ordinamento arriva

così ad essere qualcosa di disordinato ed incoerente che deve essere bilanciato di

volta in volta dal giudice(pluralismo come una sorta di Jolly).

MA in rapporto alla realtà odierna conviene porci delle domande:

dal punto di vista descrittivo siamo veramente in una società disomogenea e

o pluralista(tralasciando il concetto di multiculturalità adesso sembra che si vada

da diversi anni incontro ad una sempre maggiore omogeneizzazione) e quindi è

giusto parlare di pluralismo?

dal punto di vista ideologico, il pluralismo diventa uno strumento di controllo del

o potere: l’effetto è che il diritto è meno certo e quindi meno potere al Parlamento

e più potere ai giudici. Il diritto tende a non avere più la sua tipica funzione di

vincolo del potere (dal pluralismo si rischia di passare al particolarismo?)

IL PLURALISMO NON E’ NECESSARIAMENTE DI TUTTI E NON E’ IMMUNE DA

CRITICHE DEMOCRAZIA PLURALISTA

Per la democrazia pluralista occorre fare un’analisi che è molto simile a quella fatta

per il pluralismo: il punto di partenza è che non si sa bene che cos’è, non è chiaro, vige

una confusione tra ciò che è fatto e ciò che è diritto, tra dove cioè si ferma il fatto e

dove inizia il diritto. Accanto a questo primo problema si trova un altro

fraintendimento, cioè la democrazia pluralista non può essere vista come un concetto

unitario e se viene fatto ciò questo è un concetto vago, talmente vago da non avere

alcuna pregnanza giuridica.

Per esemplificare lo studio della democrazia pluralista non ci si ferma ad un’analisi

concettuale e storica, ma si guarda dal punto di vista storico, giuridico e politico.

1. punto di vista storico→storicamente il pluralismo è effettivamente democratico?

La risposta è no, perché spesso nelle società, anche non moderne, la società

poteva essere etichettata come pluralista ma non molto democratica(era

pluralista la società medievale ma assolutamente non democratica, per fare un

esempio).

Il pluralismo oggigiorno può essere inteso come potenza della lobby , dei gruppi

di interesse e questo nuovo bilanciamento di potere comporta una netta

delegittimazione del Parlamento (una vera a propria perdita di potere),andando

a ledere il normale circuito democratico(si veda l’esempio dei giorni nostri

relativo alla riforma sanitaria proposta da Obama, che non ha trovato attuazione

proprio a causa dell’opposizione delle grandi lobby farmaceutiche che

detengono il potere, in quel campo, in misura molto maggiore rispetto al

governo americano).

2. punto di vista giuridico→la Costituzione è veramente pluralista?

La risposta la si trova scritta due pagine indietro, e cioè la Costituzione è

permeata del pluralismo ma effettivamente esso è riscontrabile solo all’articolo

2 (ed in parte il 3) della Costituzione. Esso allude ai partiti, alla libertà di

associazione ed a tutti i gruppi d’interesse democratici; e la volontà dei

costituenti era quella di scardinare il sistema dello Stato liberale con solo

l’enunciazione di questi due articoli(un’obbiettivo in parte fallito, perché in tal

modo quella del pluralismo è una formula vuota, una sorta di progetto

incompiuto).

3. punto di vista politico: a ben vedere il lavoro dei gruppi di interesse e delle

lobby non è nel profondo molto onesto e ben visto, ma è percepito più in

maniera negativa, proprio perché di democratico alla fine c’è poco, in verità c’è

solo una perdita di potere dell’organo democratico per eccellenza, cioè del

Parlamento. Tant’è che lo stesso neocostituzionalismo prevede il concetto di

democrazia pluralista in senso atecnico, dandogli un significato non

propriamente suo, rendendolo uno slogan senza alcuna veste giuridica (si lega

impropriamente e senza conoscerne le conseguenze la parola democrazia al

multiculturalismo, alla multi religione,ecc..).

→si parte quindi da un concetto di valore e da qui si legge diversamente il

diritto: senza andare a

ricercare il testo normativo si desume il concetto di democrazia pluralista (si

fa il procedimento

contrario). C’è un’idea ed in via interpretativa si va a forzare la Costituzione,

estrapolandone

ovunque il concetto di democrazia.

La democrazia pluralista viene costruita sia sotto il profilo giuridico, che sotto quello

concettuale.

Con riguardo al primo,la Costituzione non ha recepito il concetto di democrazia

pluralista e il pluralismo con tutti i suoi portati negativi, anzi tutto ciò era proprio

quello che si voleva evitare. L’idea di fondo era quindi quella di un approccio formale,

dove si guarda al solo contenuto della legge, dove il diritto scritto è il solo ad invocare

l’idea di giustizia; la Costituzione è quindi riuscita nel suo compito di dare veste

giuridica a quei principi e quei valori comuni della società, senza però andare oltre e

riuscire ad effettuare il bilanciamento tra le istanze in conflitto.

Sotto il profilo concettuale si guarda agli obbiettivi della teoria neocostituzionalista

(libertà, tutela della persona, diritti individuali,…) che vengono garantiti meglio non

dallo e nello Stato Costituzionale (diritto mite, cioè diritto nato dal potere creativo

dell’organi giurisdizionale) ma da un approccio metodologico e formale e da uno Stato

che mantiene i principi, le strutture e le garanzie propri dello Stato liberale (che nasce

appunto al fine di garantire un vincolo al potere).

Quindi la critica che può essere mossa verso l’approccio neocostituzionalista è che la

certezza giuridica non è qualcosa di raggiungibile, ma nemmeno di auspicabile e ci si

chiede come il giudice possa essere il creatore a tutti gli effetti della legge senza avere

un’elezione popolare. MA d’altro canto come sappiamo non ci si può fermare al

formalismo, anche se esso è l’unico metodo scientifico occorre andare oltre pur

mantenendo la forma, e questo rimane il modo migliore per tutelare il diritto, anche

perché quando si da al giudice il potere di fare un diritto, di recepire una tavola di

valori e principi, gli si da inevitabilmente il potere di comprimerne un altro.

Occorre soffermarsi sulla visione della società e del diritto, perché ci sono modi diversi

di intendere le due cose ed è compito della democrazia pluralista legare questi due

concetti. Se nella parte precedente dello studio si è analizzata la società ora

sposteremo il punto di vista sul diritto.

Abbiamo detto che se la società è pluralista, così anche la democrazia è pluralista. La

democrazia qui è intesa come un qualcosa a metà tra il fatto e l’essere, è un termine

già cosparso di senso comune.

Così se possiamo dire che la società è pluralista si arriverà a dire che la democrazia è

pluralista, e la froma dello Stato è quella dello Stato Costituzionale.

Il problema è che anche qui come per il pluralismo, non è ben chiaro cosa sia la

democrazia pluralista e tutto ciò a partire dalla confusione tra l’essere ed il dover

essere della stessa democrazia; cioè si confonde tra ciò che è democrazia sul piano

fattuale e ideale e ciò che è democrazia invece sul piano giuridico.

A rigor di logica la forma di Stato Costituzionale (che ci serve per recepire la

democrazia pluralista) viene prima della stessa democrazia, cioè prima di tutto un

giurista nello studio della scienza del diritto dovrebbe guardare prima di tutto agli

istituti giuridici ed al diritto→dalla forma dello Stato si guarda poi la società e si vede

quali valori sono stati recepiti (dallo Stato Costituzionale e quindi dalla Costituzione).

Diamo il via a questa analisi:

- la democrazia è considerata un prius, dove lo stato costituzionale viene dopo.

Ciò significa che lo schema della democrazia pluralista influenza l’analisi

giuridica: l’opzione per un valore (la democrazia) finisce per far perdere ai

giuristi l’oggettività(tipica dello studio del diritto), il tutto condizionando il

giurista(precondizionamento dello scienziato o del giurista), che plasma il diritto

a quel valore. In verità, proprio in qualità di studioso del diritto, egli dovrebbe

partire dagli istituti giuridici e ricondurli a sistema e solo da li poi si può capire

qual’era l’idea dei costituenti (questo è il procedimento corretto).

→non si può considerare il diritto come il fatto da analizzare,devo invece dire

che la società che

studio è così e quindi anche il diritto di conseguenza è così. C’è quindi il

passaggio dalla legalità

all’effettività,tipico dell’approccio sostanzialistico(è diritto ciò che ha la forza

di imporsi come

tale). Il giurista come interprete della società e dei valori della società nei

quali esso è calato.

- la democrazia e il pluralismo sono considerati come una sorta di binomio

inscindibile(la democrazia si ha solo quando c’è il pluralismo e viceversa).

In realtà sia sul piano storico che logico, non c’è alcun nesso tra le due cose. Si

ipotizzi ad esempio lo stato teorizzato da Rousseau, lì si parla di democrazia ma

non di pluralismo, perché sono tutti uguali di fronte allo stato(una sorta di

società del monos democratica); lo stesso vale nella società feudale del

medioevo, una società estremamente pluralista(tante figure sociali) ma

assolutamente non democratica.

- la democrazia pluralista è qualcosa di giusto, buon o ed obbligato.

Il gruppo, la lobby, l’interesse di parte che viene fatto valere in Parlamento non

è necessariamente visto come qualcosa di buono ed infatti spesso di cerca di

contrastarlo. Il pericolo riscontrabile quando si parla di democrazia pluralista è

che in quest’ambito ci si ritrova di fronte a qualcosa di molto pluralista e poco

democratico, perché viene meno il ruolo di garanzia degli istituti

liberal-democratici (tipico di questa situazione è il parlamento che arriva alla

dialettica in conclusiva tra minoranza e maggioranza). Tutto ciò ha portato al

lavoro di lobby e dei gruppi di interesse, ed allo scardinamento del potere del

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
26 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/02 Storia delle dottrine politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienze delle dottrine politiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Franzoni Simone.