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VIENE ESTESO A TUTTO
Il pluralismo dei valori richiede la composizione di volta in volta del valore
predeterminato, la soluzione dei conflitti sociali-normativi, attraverso il bilanciamento
(il giudice valuta caso per caso che peso dare ai valori in gioco).→l’ordinamento arriva
così ad essere qualcosa di disordinato ed incoerente che deve essere bilanciato di
volta in volta dal giudice(pluralismo come una sorta di Jolly).
MA in rapporto alla realtà odierna conviene porci delle domande:
dal punto di vista descrittivo siamo veramente in una società disomogenea e
o pluralista(tralasciando il concetto di multiculturalità adesso sembra che si vada
da diversi anni incontro ad una sempre maggiore omogeneizzazione) e quindi è
giusto parlare di pluralismo?
dal punto di vista ideologico, il pluralismo diventa uno strumento di controllo del
o potere: l’effetto è che il diritto è meno certo e quindi meno potere al Parlamento
e più potere ai giudici. Il diritto tende a non avere più la sua tipica funzione di
vincolo del potere (dal pluralismo si rischia di passare al particolarismo?)
IL PLURALISMO NON E’ NECESSARIAMENTE DI TUTTI E NON E’ IMMUNE DA
CRITICHE DEMOCRAZIA PLURALISTA
Per la democrazia pluralista occorre fare un’analisi che è molto simile a quella fatta
per il pluralismo: il punto di partenza è che non si sa bene che cos’è, non è chiaro, vige
una confusione tra ciò che è fatto e ciò che è diritto, tra dove cioè si ferma il fatto e
dove inizia il diritto. Accanto a questo primo problema si trova un altro
fraintendimento, cioè la democrazia pluralista non può essere vista come un concetto
unitario e se viene fatto ciò questo è un concetto vago, talmente vago da non avere
alcuna pregnanza giuridica.
Per esemplificare lo studio della democrazia pluralista non ci si ferma ad un’analisi
concettuale e storica, ma si guarda dal punto di vista storico, giuridico e politico.
1. punto di vista storico→storicamente il pluralismo è effettivamente democratico?
La risposta è no, perché spesso nelle società, anche non moderne, la società
poteva essere etichettata come pluralista ma non molto democratica(era
pluralista la società medievale ma assolutamente non democratica, per fare un
esempio).
Il pluralismo oggigiorno può essere inteso come potenza della lobby , dei gruppi
di interesse e questo nuovo bilanciamento di potere comporta una netta
delegittimazione del Parlamento (una vera a propria perdita di potere),andando
a ledere il normale circuito democratico(si veda l’esempio dei giorni nostri
relativo alla riforma sanitaria proposta da Obama, che non ha trovato attuazione
proprio a causa dell’opposizione delle grandi lobby farmaceutiche che
detengono il potere, in quel campo, in misura molto maggiore rispetto al
governo americano).
2. punto di vista giuridico→la Costituzione è veramente pluralista?
La risposta la si trova scritta due pagine indietro, e cioè la Costituzione è
permeata del pluralismo ma effettivamente esso è riscontrabile solo all’articolo
2 (ed in parte il 3) della Costituzione. Esso allude ai partiti, alla libertà di
associazione ed a tutti i gruppi d’interesse democratici; e la volontà dei
costituenti era quella di scardinare il sistema dello Stato liberale con solo
l’enunciazione di questi due articoli(un’obbiettivo in parte fallito, perché in tal
modo quella del pluralismo è una formula vuota, una sorta di progetto
incompiuto).
3. punto di vista politico: a ben vedere il lavoro dei gruppi di interesse e delle
lobby non è nel profondo molto onesto e ben visto, ma è percepito più in
maniera negativa, proprio perché di democratico alla fine c’è poco, in verità c’è
solo una perdita di potere dell’organo democratico per eccellenza, cioè del
Parlamento. Tant’è che lo stesso neocostituzionalismo prevede il concetto di
democrazia pluralista in senso atecnico, dandogli un significato non
propriamente suo, rendendolo uno slogan senza alcuna veste giuridica (si lega
impropriamente e senza conoscerne le conseguenze la parola democrazia al
multiculturalismo, alla multi religione,ecc..).
→si parte quindi da un concetto di valore e da qui si legge diversamente il
diritto: senza andare a
ricercare il testo normativo si desume il concetto di democrazia pluralista (si
fa il procedimento
contrario). C’è un’idea ed in via interpretativa si va a forzare la Costituzione,
estrapolandone
ovunque il concetto di democrazia.
La democrazia pluralista viene costruita sia sotto il profilo giuridico, che sotto quello
concettuale.
Con riguardo al primo,la Costituzione non ha recepito il concetto di democrazia
pluralista e il pluralismo con tutti i suoi portati negativi, anzi tutto ciò era proprio
quello che si voleva evitare. L’idea di fondo era quindi quella di un approccio formale,
dove si guarda al solo contenuto della legge, dove il diritto scritto è il solo ad invocare
l’idea di giustizia; la Costituzione è quindi riuscita nel suo compito di dare veste
giuridica a quei principi e quei valori comuni della società, senza però andare oltre e
riuscire ad effettuare il bilanciamento tra le istanze in conflitto.
Sotto il profilo concettuale si guarda agli obbiettivi della teoria neocostituzionalista
(libertà, tutela della persona, diritti individuali,…) che vengono garantiti meglio non
dallo e nello Stato Costituzionale (diritto mite, cioè diritto nato dal potere creativo
dell’organi giurisdizionale) ma da un approccio metodologico e formale e da uno Stato
che mantiene i principi, le strutture e le garanzie propri dello Stato liberale (che nasce
appunto al fine di garantire un vincolo al potere).
Quindi la critica che può essere mossa verso l’approccio neocostituzionalista è che la
certezza giuridica non è qualcosa di raggiungibile, ma nemmeno di auspicabile e ci si
chiede come il giudice possa essere il creatore a tutti gli effetti della legge senza avere
un’elezione popolare. MA d’altro canto come sappiamo non ci si può fermare al
formalismo, anche se esso è l’unico metodo scientifico occorre andare oltre pur
mantenendo la forma, e questo rimane il modo migliore per tutelare il diritto, anche
perché quando si da al giudice il potere di fare un diritto, di recepire una tavola di
valori e principi, gli si da inevitabilmente il potere di comprimerne un altro.
Occorre soffermarsi sulla visione della società e del diritto, perché ci sono modi diversi
di intendere le due cose ed è compito della democrazia pluralista legare questi due
concetti. Se nella parte precedente dello studio si è analizzata la società ora
sposteremo il punto di vista sul diritto.
Abbiamo detto che se la società è pluralista, così anche la democrazia è pluralista. La
democrazia qui è intesa come un qualcosa a metà tra il fatto e l’essere, è un termine
già cosparso di senso comune.
Così se possiamo dire che la società è pluralista si arriverà a dire che la democrazia è
pluralista, e la froma dello Stato è quella dello Stato Costituzionale.
Il problema è che anche qui come per il pluralismo, non è ben chiaro cosa sia la
democrazia pluralista e tutto ciò a partire dalla confusione tra l’essere ed il dover
essere della stessa democrazia; cioè si confonde tra ciò che è democrazia sul piano
fattuale e ideale e ciò che è democrazia invece sul piano giuridico.
A rigor di logica la forma di Stato Costituzionale (che ci serve per recepire la
democrazia pluralista) viene prima della stessa democrazia, cioè prima di tutto un
giurista nello studio della scienza del diritto dovrebbe guardare prima di tutto agli
istituti giuridici ed al diritto→dalla forma dello Stato si guarda poi la società e si vede
quali valori sono stati recepiti (dallo Stato Costituzionale e quindi dalla Costituzione).
Diamo il via a questa analisi:
- la democrazia è considerata un prius, dove lo stato costituzionale viene dopo.
Ciò significa che lo schema della democrazia pluralista influenza l’analisi
giuridica: l’opzione per un valore (la democrazia) finisce per far perdere ai
giuristi l’oggettività(tipica dello studio del diritto), il tutto condizionando il
giurista(precondizionamento dello scienziato o del giurista), che plasma il diritto
a quel valore. In verità, proprio in qualità di studioso del diritto, egli dovrebbe
partire dagli istituti giuridici e ricondurli a sistema e solo da li poi si può capire
qual’era l’idea dei costituenti (questo è il procedimento corretto).
→non si può considerare il diritto come il fatto da analizzare,devo invece dire
che la società che
studio è così e quindi anche il diritto di conseguenza è così. C’è quindi il
passaggio dalla legalità
all’effettività,tipico dell’approccio sostanzialistico(è diritto ciò che ha la forza
di imporsi come
tale). Il giurista come interprete della società e dei valori della società nei
quali esso è calato.
- la democrazia e il pluralismo sono considerati come una sorta di binomio
inscindibile(la democrazia si ha solo quando c’è il pluralismo e viceversa).
In realtà sia sul piano storico che logico, non c’è alcun nesso tra le due cose. Si
ipotizzi ad esempio lo stato teorizzato da Rousseau, lì si parla di democrazia ma
non di pluralismo, perché sono tutti uguali di fronte allo stato(una sorta di
società del monos democratica); lo stesso vale nella società feudale del
medioevo, una società estremamente pluralista(tante figure sociali) ma
assolutamente non democratica.
- la democrazia pluralista è qualcosa di giusto, buon o ed obbligato.
Il gruppo, la lobby, l’interesse di parte che viene fatto valere in Parlamento non
è necessariamente visto come qualcosa di buono ed infatti spesso di cerca di
contrastarlo. Il pericolo riscontrabile quando si parla di democrazia pluralista è
che in quest’ambito ci si ritrova di fronte a qualcosa di molto pluralista e poco
democratico, perché viene meno il ruolo di garanzia degli istituti
liberal-democratici (tipico di questa situazione è il parlamento che arriva alla
dialettica in conclusiva tra minoranza e maggioranza). Tutto ciò ha portato al
lavoro di lobby e dei gruppi di interesse, ed allo scardinamento del potere del