Ettore Favatà
Contabilità e bilancio
A.A 2019/2020
Esempi domande di teoria per l’esame
Capitolo primo
1. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina
nazionale?
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Le fonti giuridiche del bilancio d’impresa sono cogenti e fondate sul codice civile o su leggi e decreti
legislativi che lo integrano. Le fonti professionali, invece, sono i principi contabili statuiti
dall’Organismo Italiano di Contabilità (per le imprese che adottano la disciplina nazionale) o
dall’International Accounting Standard Board (per le imprese che adottano gli IFRS).
Nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, la principale disciplina di bilancio è relativa alle società
di capitali ed è differente, anzitutto, in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati
regolamentati. Le società quotate e quelle che si finanziano con risorse raccolte direttamente dagli
investitori devono redigere i bilanci secondo gli IFRS. Le società non quotate, invece, devono
redigere i bilanci secondo la disciplina nazionale fondata su norme del codice civile, supportate a
livello interpretativo e applicativo dai principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità.
La disciplina nazionale per le società di capitali che esercitano attività industriale, commerciale e di
servizi è fondata sugli articoli dal 2423 e seguenti del codice civile che negli anni hanno subito
innumerevoli cambiamenti.
2. La segmentazione della disciplina di bilancio: quali sono le diverse classi di imprese definite nel
codice civile quali differenti obblighi hanno in tema di redazione del bilancio (il bilancio delle micro-
imprese, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio in forma ordinaria)?
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Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi
amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. In tal senso, è stata introdotta una disciplina in
funzione della dimensione delle società. Le imprese sono classificate in tre classi: le micro imprese,
le imprese di piccole dimensioni e le imprese di medio-grandi dimensioni.
Sono considerate micro-imprese quelle imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2
dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €175.000; totale ricavi di vendita e delle
prestazioni pari a €350.000 e limite di massimo 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Sono considerate imprese piccole quelle imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2
dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €4.400.000; totale ricavi di vendita e delle
prestazioni pari a €8.800.000 e limite di massimo 50 dipendenti occupati in media durante
l’esercizio. Infine sono considerate imprese medio-grandi quelle imprese che per 2 anni consecutivi
superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €4.400.000; totale ricavi
di vendita e delle prestazioni pari a €8.800.000 e limite di massimo 50 dipendenti occupati in media
durante l’esercizio. Per micro-imprese il bilancio è costituito solamente dagli schemi di stato
patrimoniale e conto economico, per le imprese di piccole dimensioni, invece, è inoltre obbligatoria
la redazione della nota integrativa. Le imprese medio-gradi, in ultima analisi, devono redigere stato
patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, dal 2016 (con l’introduzione del D.Lgs.
139/2015), il rendiconto finanziario, un documento essenziale per apprezzare la dinamica dei flussi
di liquidità e concorrere ad apprezzare l’economicità, insieme alle informazioni comprese negli altri
schemi.
3. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina
internazionale?
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I principi contabili internazionali dello IASB per essere applicabili nei Paesi dell’Unione Europea
devono essere pubblicati sotto forma di regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
nella lingua di ciascun paese membro.
Ettore Favatà
L’attuazione della maggior parte dei principi internazionali è stata realizzata con il regolamento 3
novembre 2008, n. 1126; tutti i Regolamenti successivi attuano nuovi principi internazionali ovvero
aggiornano quelli precedenti con la modifica del regolamento n.1126.
IAS e SIC sono la denominazione, rispettivamente, dei principi contabili internazionali e delle
interpretazioni fino al 2001; dal 2002, a seguito di un profondo processo di ristrutturazione dello
IASB, i principi contabili internazionali sono denominati IFRS e le interpretazioni IFRIC.
4. Quali funzioni svolge l’Organismo Italiano di Contabilità?
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Dalla fine del 2001, in sostituzione delle precedenti commissioni di Dottori Commercialisti e
Ragionieri, è sorto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Questa fondazione di diritto privato
svolge alcune funzioni: l’emanazione dei principi contabili nazionali, supporto all’attività del
Parlamento e degli Organi Governativi in materia normativa contabile ed esprime pareri,
partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.
Capitolo secondo
1. Cosa s’intende per “clausola generale” di redazione di bilancio di esercizio (art.2423)?
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L’art. 2423 dopo aver elencato i documenti che costituiscono il bilancio, enuncia la cosiddetta
“clausola generale” di redazione del bilancio. La clausola generale condiziona il contenuto dei
principi di redazione e di conseguenza i criteri di valutazione. Tale articolo si sviluppa in sei commi
ed il suo obiettivo è garantire un requisito fondamentale: l’intelligibilità delle informazioni di
bilancio. La “clausola generale” innanzitutto definisce il contenuto del bilancio, ovvero i documenti
che lo compongono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa. Afferma che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio. Il principio della chiarezza impone innanzitutto l’applicazione degli schemi di bilancio
previsti, il divieto di raggruppamento delle voci e infine l’elenco separato delle singole componenti
del capitale e del reddito senza che vi siano compensazioni di partite. Il postulato della verità non fa
riferimento al conseguimento di una verità oggettiva ed assoluta delle informazioni contabili, infatti
più che di verità è opportuno parlare di veridicità ovvero di attendibilità e credibilità delle
informazioni e dei dati presenti in bilancio. Il principio della correttezza invece è sia legato al
comportamento dei redattori del bilancio che deve essere onesto e neutrale, ma anche alla
rilevanza dei fatti economici. Secondo l’OIC, infatti, il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle
informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo
decisionale dei destinatari. Richiede espressamente nel terzo comma che gli amministratori, seppur
vincolati al contenuto del bilancio rigidamente, devono, qualora giudichino non sufficienti le
informazioni contenute nel bilancio per conseguire la rappresentazione veritiera e corretta fornire
informazioni supplementari. Infine introduce un obbligo di deroga nei casi eccezionali in cui
l’applicazione di una disposizione degli articoli è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e
deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva
non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. L’ultimo comma però fa
riferimento anche alla moneta di conto e afferma che il bilancio deve essere redatto in unità di
euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di
euro.
2. Quali sono i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis)?
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Ettore Favatà
I principi di redazione del bilancio sono: prudenza, continuità della gestione, prevalenza della
sostanza sulla forma, competenza, valutazione separata e costanza dei criteri di valutazione.
Il criterio della prudenza impone che siano indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura del bilancio, mentre le perdite e i rischi di competenza vengono considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura. Il principio della continuità della gestione riguarda la condizione
d’attività aziendale, esso può essere definito principio dell’impresa in funzionamento. I principi del
codice, perciò, si riferiscono alla situazione d’impresa in funzionamento, altre situazioni, non sono
oggetto dei principi generali. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma
dovrebbe indurre a porre maggiore attenzione sulla sostanza delle operazioni, evitando il fare
prevalere gli aspetti formali. Il principio di competenza stabilisce le modalità per attribuire costi e
ricavi al periodo amministrativo e concorrere alla determinazione del reddito d’esercizio. I ricavi
sono riconosciuti di competenza dell’esercizio nel momento della loro realizzazione economica,
mentre i costi sono riconosciuti di competenza solo se si correlano a ricavi realizzati. Secondo il
principio della valutazione separata gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente. In ultima analisi il principio della costanza dei criteri di valutazione si
riferisce al fatto che devono essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione in ciascun esercizio. In
modo tale da permettere la comparazione nello spazio e nel tempo dei bilanci.
3. Si illustrino le finalità e i principi generali del bilancio nella disciplina internazionale.
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Le tematiche della finalità e dei principi generali del bilancio nella disciplina internazionale sono
affrontate nel Framework che è uno degli strumenti dello IASB volto all’armonizzazione normativa.
Secondo il Framework del 2010, lo scopo del bilancio è fornire informazioni agli utilizzatori
privilegiati del bilancio, ovvero agli investors nell’assumere decisioni relative al finanziamento
dell’azienda. Inoltre il Framework in tema di postulati di bilancio introduce una gerarchia, in quanto
distingue le cosiddette “caratteristiche qualitative” in due categorie: caratteristiche fondamentali e
caratteristiche migliorative. Le caratteristiche fondamentali sono significatività e rappresentazione
fedele mentre le caratteristiche migliorative sono quattro: comparabilità, verificabilità,
tempestività e comprensibilità.
4. Illustra il criterio del costo.
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In materia di criteri di valutazione il criterio che trova maggiore applicazione risulta essere il criterio
del costo. Secondo questo criterio le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si imputano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, ma può anche comprendere altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. Qualora il valore di
un’immobilizzazione alla data di chiusura dell’esercizio risulti essere durevolmente inferiore a
quello determinato secondo la procedura pocanzi citata, l’immobilizzazione dovrà essere iscritta a
tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica. Questa casistica rappresenta una deroga al principio del costo e per tal motivo
vanno spiegati all’interno della nota integrativa i motivi che hanno portato alla deroga e gli effetti
derivanti dalla mancata applicazione di tale principio.
5. Postulati e principi esplicitati dall’OIC 11.
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In aggiunta ai criteri menzionati dal codice civile l’OIC 11 esplicita ulteriori postulati e principi di
base come l’utilità del bilancio, che si riferisce alla necessità che il bilancio sia in grado di soddisfare
il fabbisogno informativo dei vai stakeholder e la comparabilità sia temporale, garantita dalla
costanza della forma di presentazione, dei criteri adottati e dall’evidenziazione delle operazioni di
natura straordinaria, che spaziale. Tramite il postulato della conformità del complessivo
Ettore Favatà
procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili, vengono descritte, in maniera
anche molto dettagliata, le fasi del processo di formazione del bilancio d’esercizio. Il bilancio
inoltre, secondo il criterio della funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle
informazioni necessarie, deve evidenziare tutte le informazioni complementari che sono necessarie
per la comprensibilità e l’attendibilità dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico
all’interno della nota integrativa. Infine il principio della verificabilità che fa riferimento
semplicemente alla necessità di sottoporre ad opportune procedure di controllo, interne o esterne,
i dati e le informazioni, in modo tale da verificarne affidabilità e attendibilità.
Capitolo terzo
1. Si illustri la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale.
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Il documento del bilancio di esercizio che sintetizza la struttura e la composizione quali-quantitativa
del capitale di funzionamento è lo stato patrimoniale; la sua portata informativa riguarda la
valutazione della struttura patrimoniale-finanziaria dell’azienda in un dato istante della vita
aziendale. Le disposizioni contenute negli art. 2424 e 2424-bis c.c. individuano alcune peculiari
caratteristiche strutturali attinenti allo schema di stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è uno
schema a sezioni contrapposte (attivo/passivo e patrimonio netto) che accoglie valori esposti
mediante diversi livelli di aggregazione e disarticolazione: macroclassi, precedute da lettere
dell’alfabeto maiuscole; classi di valori contrassegnate con numeri romani; singole voci indicate con
l’impiego di numeri arabi e lettere alfabetiche minuscole. I primi due livelli costituiscono l’elemento
rigido dei modelli di rappresentazione di sintesi, mentre il grado di analiticità del terzo livello è
lasciato alla discrezionalità del compilatore. Connessa alla rigidità della struttura delle tavole di
sintesi può essere considerata l’indicazione, per ogni voce, del valore corrispondente attinente
all’esercizio precedente. I valori che compongono l’attivo patrimoniale devono essere esposti in
bilancio al netto dei fondi rettificativi a essi correlati. Lo schema di stato patrimoniale evidenzia
anche diverse informazioni utili per l’analisi della situazione finanziaria d’azienda, infatti evidenzia:
la parte di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti già richiamata; gli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo sia per i crediti che per i debiti.
2. Quale è il criterio di classificazione delle attività nello stato patrimoniale civilistico?
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Il criterio generale di classificazione è quello della destinazione economica; tale principio privilegia
la destinazione che i fattori produttivi subiscono in seno alla specifica realtà aziendale nella quale
vengono economicamente impiegati. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Alla distinzione nell’attivo patrimoniale
tra “immobilizzazioni” e “attivo circolante” non si fa corrispondere, però, nel passivo patrimoniale
un’analoga classificazione. In quest’ ultima sezione infatti, è presente un’unica macroclasse “debiti”
che comprende diverse classi di valori passivi classificate per natura.
3. Si illustri la struttura ed il contenuto del conto economico.
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Il conto economico rappresenta la situazione reddituale dell’impresa in funzionamento con una
sintesi di valori economici positivi e negativi attribuiti all’esercizio in ragione di competenza
economica, che consentono la determinazione del reddito di esercizio e di altri eventuali risultati
reddituali intermedi. Ricordiamo inoltre che il reddito d’esercizio è la variazione che subisce il
valore del capitale netto di funzionamento in un periodo amministrativo per effetto delle
operazioni di gestione svolte dall’impresa. E’ un valore ipotetico e astratto, che non si può mai
definire realizzato in assoluto o “realmente conseguito”. La struttura del conto economico viene
disciplinata dall’art. 2425 del c.c. il quale prevede un’esposizione dei componenti reddituali in
forma scalare, con costi classificati per natura. La forma scalare si propone di spiegare la
formazione del reddito di esercizio in relazione alla scomposizione della “unità economica relativa”
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in sottosistemi di ordine inferiore mentre la distinzione dei costi “per natura”, prevede
l’aggregazione di componenti negativi di reddito aventi la stessa natura: per esempio, gli
ammortamenti di competenza economica dell’esercizio attinenti alle immobilizzazioni materiali
sono raggruppati in un’unica classe di valori, senza procedere ad una eventuale disarticolazione per
aree gestionali. L’art. 2425-bis c.c. però prescrive che: i ricavi e i proventi, costi e oneri, devono
essere indicati al netto delle eventuali rettific
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