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Ettore Favatà

Contabilità e bilancio

A.A 2019/2020

Esempi domande di teoria per l’esame

Capitolo primo

1. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina

nazionale?

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Le fonti giuridiche del bilancio d’impresa sono cogenti e fondate sul codice civile o su leggi e decreti

legislativi che lo integrano. Le fonti professionali, invece, sono i principi contabili statuiti

dall’Organismo Italiano di Contabilità (per le imprese che adottano la disciplina nazionale) o

dall’International Accounting Standard Board (per le imprese che adottano gli IFRS).

Nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, la principale disciplina di bilancio è relativa alle società

di capitali ed è differente, anzitutto, in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati

regolamentati. Le società quotate e quelle che si finanziano con risorse raccolte direttamente dagli

investitori devono redigere i bilanci secondo gli IFRS. Le società non quotate, invece, devono

redigere i bilanci secondo la disciplina nazionale fondata su norme del codice civile, supportate a

livello interpretativo e applicativo dai principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità.

La disciplina nazionale per le società di capitali che esercitano attività industriale, commerciale e di

servizi è fondata sugli articoli dal 2423 e seguenti del codice civile che negli anni hanno subito

innumerevoli cambiamenti.

2. La segmentazione della disciplina di bilancio: quali sono le diverse classi di imprese definite nel

codice civile quali differenti obblighi hanno in tema di redazione del bilancio (il bilancio delle micro-

imprese, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio in forma ordinaria)?

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Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi

amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. In tal senso, è stata introdotta una disciplina in

funzione della dimensione delle società. Le imprese sono classificate in tre classi: le micro imprese,

le imprese di piccole dimensioni e le imprese di medio-grandi dimensioni.

Sono considerate micro-imprese quelle imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2

dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €175.000; totale ricavi di vendita e delle

prestazioni pari a €350.000 e limite di massimo 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Sono considerate imprese piccole quelle imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2

dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €4.400.000; totale ricavi di vendita e delle

prestazioni pari a €8.800.000 e limite di massimo 50 dipendenti occupati in media durante

l’esercizio. Infine sono considerate imprese medio-grandi quelle imprese che per 2 anni consecutivi

superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €4.400.000; totale ricavi

di vendita e delle prestazioni pari a €8.800.000 e limite di massimo 50 dipendenti occupati in media

durante l’esercizio. Per micro-imprese il bilancio è costituito solamente dagli schemi di stato

patrimoniale e conto economico, per le imprese di piccole dimensioni, invece, è inoltre obbligatoria

la redazione della nota integrativa. Le imprese medio-gradi, in ultima analisi, devono redigere stato

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, dal 2016 (con l’introduzione del D.Lgs.

139/2015), il rendiconto finanziario, un documento essenziale per apprezzare la dinamica dei flussi

di liquidità e concorrere ad apprezzare l’economicità, insieme alle informazioni comprese negli altri

schemi.

3. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina

internazionale?

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I principi contabili internazionali dello IASB per essere applicabili nei Paesi dell’Unione Europea

devono essere pubblicati sotto forma di regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

nella lingua di ciascun paese membro.

Ettore Favatà

L’attuazione della maggior parte dei principi internazionali è stata realizzata con il regolamento 3

novembre 2008, n. 1126; tutti i Regolamenti successivi attuano nuovi principi internazionali ovvero

aggiornano quelli precedenti con la modifica del regolamento n.1126.

IAS e SIC sono la denominazione, rispettivamente, dei principi contabili internazionali e delle

interpretazioni fino al 2001; dal 2002, a seguito di un profondo processo di ristrutturazione dello

IASB, i principi contabili internazionali sono denominati IFRS e le interpretazioni IFRIC.

4. Quali funzioni svolge l’Organismo Italiano di Contabilità?

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Dalla fine del 2001, in sostituzione delle precedenti commissioni di Dottori Commercialisti e

Ragionieri, è sorto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Questa fondazione di diritto privato

svolge alcune funzioni: l’emanazione dei principi contabili nazionali, supporto all’attività del

Parlamento e degli Organi Governativi in materia normativa contabile ed esprime pareri,

partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Capitolo secondo

1. Cosa s’intende per “clausola generale” di redazione di bilancio di esercizio (art.2423)?

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L’art. 2423 dopo aver elencato i documenti che costituiscono il bilancio, enuncia la cosiddetta

“clausola generale” di redazione del bilancio. La clausola generale condiziona il contenuto dei

principi di redazione e di conseguenza i criteri di valutazione. Tale articolo si sviluppa in sei commi

ed il suo obiettivo è garantire un requisito fondamentale: l’intelligibilità delle informazioni di

bilancio. La “clausola generale” innanzitutto definisce il contenuto del bilancio, ovvero i documenti

che lo compongono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota

integrativa. Afferma che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico

dell’esercizio. Il principio della chiarezza impone innanzitutto l’applicazione degli schemi di bilancio

previsti, il divieto di raggruppamento delle voci e infine l’elenco separato delle singole componenti

del capitale e del reddito senza che vi siano compensazioni di partite. Il postulato della verità non fa

riferimento al conseguimento di una verità oggettiva ed assoluta delle informazioni contabili, infatti

più che di verità è opportuno parlare di veridicità ovvero di attendibilità e credibilità delle

informazioni e dei dati presenti in bilancio. Il principio della correttezza invece è sia legato al

comportamento dei redattori del bilancio che deve essere onesto e neutrale, ma anche alla

rilevanza dei fatti economici. Secondo l’OIC, infatti, il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle

informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo

decisionale dei destinatari. Richiede espressamente nel terzo comma che gli amministratori, seppur

vincolati al contenuto del bilancio rigidamente, devono, qualora giudichino non sufficienti le

informazioni contenute nel bilancio per conseguire la rappresentazione veritiera e corretta fornire

informazioni supplementari. Infine introduce un obbligo di deroga nei casi eccezionali in cui

l’applicazione di una disposizione degli articoli è incompatibile con la rappresentazione veritiera e

corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e

deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del

risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva

non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. L’ultimo comma però fa

riferimento anche alla moneta di conto e afferma che il bilancio deve essere redatto in unità di

euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di

euro.

2. Quali sono i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis)?

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Ettore Favatà

I principi di redazione del bilancio sono: prudenza, continuità della gestione, prevalenza della

sostanza sulla forma, competenza, valutazione separata e costanza dei criteri di valutazione.

Il criterio della prudenza impone che siano indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di

chiusura del bilancio, mentre le perdite e i rischi di competenza vengono considerati anche se

conosciuti dopo la chiusura. Il principio della continuità della gestione riguarda la condizione

d’attività aziendale, esso può essere definito principio dell’impresa in funzionamento. I principi del

codice, perciò, si riferiscono alla situazione d’impresa in funzionamento, altre situazioni, non sono

oggetto dei principi generali. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma

dovrebbe indurre a porre maggiore attenzione sulla sostanza delle operazioni, evitando il fare

prevalere gli aspetti formali. Il principio di competenza stabilisce le modalità per attribuire costi e

ricavi al periodo amministrativo e concorrere alla determinazione del reddito d’esercizio. I ricavi

sono riconosciuti di competenza dell’esercizio nel momento della loro realizzazione economica,

mentre i costi sono riconosciuti di competenza solo se si correlano a ricavi realizzati. Secondo il

principio della valutazione separata gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono

essere valutati separatamente. In ultima analisi il principio della costanza dei criteri di valutazione si

riferisce al fatto che devono essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione in ciascun esercizio. In

modo tale da permettere la comparazione nello spazio e nel tempo dei bilanci.

3. Si illustrino le finalità e i principi generali del bilancio nella disciplina internazionale.

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Le tematiche della finalità e dei principi generali del bilancio nella disciplina internazionale sono

affrontate nel Framework che è uno degli strumenti dello IASB volto all’armonizzazione normativa.

Secondo il Framework del 2010, lo scopo del bilancio è fornire informazioni agli utilizzatori

privilegiati del bilancio, ovvero agli investors nell’assumere decisioni relative al finanziamento

dell’azienda. Inoltre il Framework in tema di postulati di bilancio introduce una gerarchia, in quanto

distingue le cosiddette “caratteristiche qualitative” in due categorie: caratteristiche fondamentali e

caratteristiche migliorative. Le caratteristiche fondamentali sono significatività e rappresentazione

fedele mentre le caratteristiche migliorative sono quattro: comparabilità, verificabilità,

tempestività e comprensibilità.

4. Illustra il criterio del costo.

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In materia di criteri di valutazione il criterio che trova maggiore applicazione risulta essere il criterio

del costo. Secondo questo criterio le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di

produzione. Nel costo di acquisto si imputano anche i costi accessori. Il costo di produzione

comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, ma può anche comprendere altri costi,

per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e

immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. Qualora il valore di

un’immobilizzazione alla data di chiusura dell’esercizio risulti essere durevolmente inferiore a

quello determinato secondo la procedura pocanzi citata, l’immobilizzazione dovrà essere iscritta a

tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i

motivi della rettifica. Questa casistica rappresenta una deroga al principio del costo e per tal motivo

vanno spiegati all’interno della nota integrativa i motivi che hanno portato alla deroga e gli effetti

derivanti dalla mancata applicazione di tale principio.

5. Postulati e principi esplicitati dall’OIC 11.

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In aggiunta ai criteri menzionati dal codice civile l’OIC 11 esplicita ulteriori postulati e principi di

base come l’utilità del bilancio, che si riferisce alla necessità che il bilancio sia in grado di soddisfare

il fabbisogno informativo dei vai stakeholder e la comparabilità sia temporale, garantita dalla

costanza della forma di presentazione, dei criteri adottati e dall’evidenziazione delle operazioni di

natura straordinaria, che spaziale. Tramite il postulato della conformità del complessivo

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procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili, vengono descritte, in maniera

anche molto dettagliata, le fasi del processo di formazione del bilancio d’esercizio. Il bilancio

inoltre, secondo il criterio della funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle

informazioni necessarie, deve evidenziare tutte le informazioni complementari che sono necessarie

per la comprensibilità e l’attendibilità dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico

all’interno della nota integrativa. Infine il principio della verificabilità che fa riferimento

semplicemente alla necessità di sottoporre ad opportune procedure di controllo, interne o esterne,

i dati e le informazioni, in modo tale da verificarne affidabilità e attendibilità.

Capitolo terzo

1. Si illustri la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale.

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Il documento del bilancio di esercizio che sintetizza la struttura e la composizione quali-quantitativa

del capitale di funzionamento è lo stato patrimoniale; la sua portata informativa riguarda la

valutazione della struttura patrimoniale-finanziaria dell’azienda in un dato istante della vita

aziendale. Le disposizioni contenute negli art. 2424 e 2424-bis c.c. individuano alcune peculiari

caratteristiche strutturali attinenti allo schema di stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è uno

schema a sezioni contrapposte (attivo/passivo e patrimonio netto) che accoglie valori esposti

mediante diversi livelli di aggregazione e disarticolazione: macroclassi, precedute da lettere

dell’alfabeto maiuscole; classi di valori contrassegnate con numeri romani; singole voci indicate con

l’impiego di numeri arabi e lettere alfabetiche minuscole. I primi due livelli costituiscono l’elemento

rigido dei modelli di rappresentazione di sintesi, mentre il grado di analiticità del terzo livello è

lasciato alla discrezionalità del compilatore. Connessa alla rigidità della struttura delle tavole di

sintesi può essere considerata l’indicazione, per ogni voce, del valore corrispondente attinente

all’esercizio precedente. I valori che compongono l’attivo patrimoniale devono essere esposti in

bilancio al netto dei fondi rettificativi a essi correlati. Lo schema di stato patrimoniale evidenzia

anche diverse informazioni utili per l’analisi della situazione finanziaria d’azienda, infatti evidenzia:

la parte di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti già richiamata; gli importi esigibili oltre

l’esercizio successivo sia per i crediti che per i debiti.

2. Quale è il criterio di classificazione delle attività nello stato patrimoniale civilistico?

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Il criterio generale di classificazione è quello della destinazione economica; tale principio privilegia

la destinazione che i fattori produttivi subiscono in seno alla specifica realtà aziendale nella quale

vengono economicamente impiegati. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati

durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Alla distinzione nell’attivo patrimoniale

tra “immobilizzazioni” e “attivo circolante” non si fa corrispondere, però, nel passivo patrimoniale

un’analoga classificazione. In quest’ ultima sezione infatti, è presente un’unica macroclasse “debiti”

che comprende diverse classi di valori passivi classificate per natura.

3. Si illustri la struttura ed il contenuto del conto economico.

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Il conto economico rappresenta la situazione reddituale dell’impresa in funzionamento con una

sintesi di valori economici positivi e negativi attribuiti all’esercizio in ragione di competenza

economica, che consentono la determinazione del reddito di esercizio e di altri eventuali risultati

reddituali intermedi. Ricordiamo inoltre che il reddito d’esercizio è la variazione che subisce il

valore del capitale netto di funzionamento in un periodo amministrativo per effetto delle

operazioni di gestione svolte dall’impresa. E’ un valore ipotetico e astratto, che non si può mai

definire realizzato in assoluto o “realmente conseguito”. La struttura del conto economico viene

disciplinata dall’art. 2425 del c.c. il quale prevede un’esposizione dei componenti reddituali in

forma scalare, con costi classificati per natura. La forma scalare si propone di spiegare la

formazione del reddito di esercizio in relazione alla scomposizione della “unità economica relativa”

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in sottosistemi di ordine inferiore mentre la distinzione dei costi “per natura”, prevede

l’aggregazione di componenti negativi di reddito aventi la stessa natura: per esempio, gli

ammortamenti di competenza economica dell’esercizio attinenti alle immobilizzazioni materiali

sono raggruppati in un’unica classe di valori, senza procedere ad una eventuale disarticolazione per

aree gestionali. L’art. 2425-bis c.c. però prescrive che: i ricavi e i proventi, costi e oneri, devono

essere indicati al netto delle eventuali rettific

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EttoreFav di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di contabilità, bilancio e principi contabili e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Azzali Stefano.
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