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ESEMPLIFICAZIONI

5) Il candidato illustri la finalità della previsione secondo cui “i criteri di valutazione non

possono essere modificati da un esercizio all’altro” (art. 2423-bis Cod. Civ., n. 6) ed illustri

l’informativa che deve essere fornita nella Nota integrativa in presenza di deroghe a tale

principio

L’articolo 2423-bis cod civ riporta i principi di redazione del bilancio, la cui applicazione è

obbligatoria per il rispetto della clausola generale.

L’ultimo di questi principi, di pari importanza degli altri 5, in quanto l’ordine è puramente

espositivo e non gerarchico, prevede che i criteri di valutazione siano immodificabili da un

esercizio all’altro.

Questo principio fa parte dell’attuazione, seppur in ritardo, della IV Direttiva CEE da parte

del legislatore nazionale e costituisce una condizione essenziale per la comparabilità dei

bilanci.

Lo scopo di questa disposizione è evitare che, attraverso il mutamento dei criteri di

valutazione, si possano generare fenomeni di occultamento degli effettivi risultati

conseguiti

Inoltre, poiché secondo l’art 2423-ter gli schemi di SP e di CE devono riportare per ogni

voce anche l’importo relativo all’esercizio precedente, un cambiamento nei criteri di

valutazione renderebbe questo confronto privo di significato poiché le differenze di importo

fra i due esercizi potrebbero essere dovute in parte alla gestione aziendale e in parte al

cambiamento di criteri.

A differenza degli altri principi di redazione, il n°6 non è inderogabile: secondo quanto

indicato nell’articolo 2423-bis cod civ, in casi eccezionali vi è la possibilità di modificare in

un esercizio i criteri valutativi utilizzati fino l’esercizio precedente, ma è necessario indicare

in nota integrativa il criterio precedentemente applicato, il nuovo criterio adottato e

l’eventuale influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e

del risultato economico.

Quest’ultima informazione richiesta nella nota integrativa consente di salvaguardare la

comparabilità dei bilanci.

6) Il candidato illustri in sintesi il processo di costruzione del bilancio consolidato di gruppo

ed illustri le problematiche relative alla valutazione delle partecipazioni in imprese

controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dello Stato patrimoniale; illustri altresì

le informazioni che, relativamente alle partecipazioni in imprese controllate, devono essere

fornite nella Nota integrativa

Il bilancio consolidato consente di apprezzare la situazione patrimoniale e finanziaria e il

risultato economico dell’esercizio del gruppo a cui si riferisce, dando informazioni che ne

l’insieme dei singoli bilanci individuali, ne il bilancio della controllante sono in grado di

dare.

Il processo di costruzione del bilancio consolidato consiste nella:

- corretta individuazione dell’area di consolidamento

- predisposizione di bilanci omogenei per le società da consolidare (stessi criteri di

valutazione, stessa data di chiusura dell’esercizio)

- integrazione dei bilanci delle imprese componenti l’area di consolidamento

(metodi di consolidamento - integrale: da applicare alle imprese controllate

consiste nella sostituzione del valore della

partecipazione con il 100% delle attività,

passività, costi e ricavi della controllata

- sintetico: da applicare alle imprese collegate

consiste nel mantenere la partecipazione della

collegata nel bilancio consolidato, ma espressa

con il metodo del patrimonio netto

- proporzionale: da applicare alle imprese soggette a

controllo congiunto

consiste nel sostituire il valore della

partecipazione con la percentuale

di costi, ricavi, attività, passività

corrispondente alla quota di partecipazione

posseduta)

- verifica dell’esistenza di operazioni fra le imprese che appartengono al gruppo

(operazioni intragruppo) e loro eliminazione

- valutazione delle partecipazioni in imprese non consolidate

L’articolo 2424 cod civ indica i criteri di valutazione che devono essere applicati per la

corretta redazione del bilancio d’esercizio

Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le immobilizzazioni

finanziarie dello Stato patrimoniale, il codice da al redattore di bilancio la possibilità di

scegliere fra due criteri alternativi: il criterio del costo e il metodo del patrimonio netto.

Ovviamente la scelta di uno dei due criteri diventa poi immodificabile, salvo in casi

eccezionali, come previsto dall’articolo 2423-bis.

Il criterio del costo ha il pregio di essere neutrale, rispetto alle aspettative dei vari portatori

d’interesse, e di facile determinazione, poiché consiste nel prezzo corrisposto per

l’acquisto della partecipazione al quale devono essere sommati eventuali oneri accessori.

Tuttavia il mantenimento i questo criterio per diversi esercizi può costituire un limite per la

rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio dell’azienda in quando la valutazione

si basa su un dato storico, svincolato dall’andamento economico della controllata.

Invece attraverso il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione viene

continuamente aggiornato, poiché di esercizio in esercizio viene fatto corrispondere alla

quota di patrimonio netto della controllata corrispondente alla percentuale della

partecipazione detenuta.

Le differenze che si vengono a formare di esercizio in esercizio fra i valori della

partecipazione costituiscono plusvalenze o minusvalenze da valutazione, le quali vanno

iscritte rispettivamente in una riserva non distribuibile e in CE come componente negativo

di reddito.

In merito alle partecipazioni in imprese controllate devono essere fornite informazioni in

Nota integrativa in due circostanze:

- se si sceglie di utilizzare come criterio di valutazione il costo d’acquisto e

dall’applicazione di questo risulta un valore della partecipazione superiore rispetto a

quello che si otterrebbe con il metodo del patrimonio netto, bisogna motivare la scelta

in nota integrativa

- se si sceglie di utilizzare per la prima volta il metodo del patrimonio netto nei confronti

di una partecipazione iscritta al costo d’acquisto e se la differenza tra il superiore valore

del costo e il valore corrispondente al patrimonio netto della partecipata viene iscritta

nell’attivo, nella Nota integrativa devono essere indicate le ragioni che giustificano tale

comportamento. (Maggior valore corrente rispetto a quello contabile di taluni elementi

del patrimonio della partecipata o avviamento)

7) Il candidato illustri le problematiche relative alla rilevazione di svalutazioni e rivalutazioni

di partecipazioni in imprese controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dello Stato

patrimoniale; illustri altresì le finalità della redazione del bilancio consolidato di gruppo

Le partecipazioni in imprese controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dello

Stato patrimoniale possono essere iscritto o al costo d’acquisto o al valore determinato

attraverso l’applicazione del metodo del patrimonio netto.

Le svalutazioni e rivalutazioni che le riguardano possono derivare o da perdite durevoli di

valore (nel caso in cui il criterio adottato sia il costo d’acquisto) o dal cambiamento di

criterio di valutazione.

Nel primo caso la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di

valore inferiore al costo, poiché sono venute meno le normali condizioni di mercato e/o di

svolgimento dell’attività della partecipata. La partecipazione deve quindi essere iscritta a

tale minor valore e la svalutazione, oltre a essere iscritta come componente negativo di

reddito alla voce D.19 del Conto economico, deve essere illustrata in nota integrativa.

Se in esercizi successivi dovessero venir meno le condizioni che hanno portato alla

svalutazione, deve essere effettuata una rettifica in aumento del valore della

partecipazione, fino al limite massimo del costo originario.

Nel secondo caso si attua la deroga contenuta all’art 2423-bis, che consente in casi

eccezionali di modificare i criteri di valutazione adottati: nel passaggio dal criterio del costo

a quello del patrimonio netto o viceversa si realizzeranno differenze positive o negative fra

i due valori. In caso di differenza negativa, la svalutazione va iscritta nella voce D.19; in

caso di differenza positiva, la rivalutazione al iscritta in una riserva non distribuibile. Lo

stesso comportamento deve essere attuato quando si verificano differenze di valore da un

esercizio all’altro, a seguito dell’applicazione del metodo del patrimonio netto.

Il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell’impresa

controllante e la sua finalità è quella di rappresentare il modo completo e economicamente

significativo la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo aziendale.

Questo obiettivo non è raggiungibile ne attraverso la lettura del bilancio della capogruppo

ne attraverso la lettura dell’unione dei singoli bilanci individuali delle imprese appartenenti

all’area di consolidamento.

I bilanci delle singole imprese acquistano la loro precisa significatività solamente nel

contesto del gruppo.

Infatti, in tali contesti, il risultato economico, il capitale di funzionamento, la struttura

patrimoniale non esprimono una autonoma significatività, in quanto influenzati dalle scelte

(unitarie) di gruppo e dalle operazioni infragruppo.

Le imprese legate da vincoli partecipativi, in quanto operanti nell'ambito di un gruppo

economico, pur conservando la loro autonomia giuridica, devono subire una più o meno

rilevante attenuazione di quella economica, in quando il gruppo agisce come entità

economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto

economico.

8) Il candidato illustri le finalità della redazione della Nota integrativa

La nota integrativa è il documento che, congiuntamente allo stato patrimoniale e al conto

economico, forma il sistema informativo unitario e inscindibile che è il bilancio di esercizio.

Il suo contenuto è disciplinato dall’art 2427 cod civ, ma anche da altre norme del codice e

dall’OIC 12.

La legge prevede l’informativa da esporre in nota integrativa ma prevedere anche

l’esposizione di informazioni complementari, quando ciò è necessario ai fini della

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio

L’OIC 12 prevede che le informazioni nella nota integrativa relative alle voci di SP e CE

siano esposte secondo l’ordine in cui sono presentate negli schemi di bilancio

E’ un documento di tipo descrittivo che si propone di fornire informazioni di

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
14 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher usernow1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia e determinazioni quantitative di azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grumo Marco.