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ESEMPLIFICAZIONI
5) Il candidato illustri la finalità della previsione secondo cui “i criteri di valutazione non
possono essere modificati da un esercizio all’altro” (art. 2423-bis Cod. Civ., n. 6) ed illustri
l’informativa che deve essere fornita nella Nota integrativa in presenza di deroghe a tale
principio
L’articolo 2423-bis cod civ riporta i principi di redazione del bilancio, la cui applicazione è
obbligatoria per il rispetto della clausola generale.
L’ultimo di questi principi, di pari importanza degli altri 5, in quanto l’ordine è puramente
espositivo e non gerarchico, prevede che i criteri di valutazione siano immodificabili da un
esercizio all’altro.
Questo principio fa parte dell’attuazione, seppur in ritardo, della IV Direttiva CEE da parte
del legislatore nazionale e costituisce una condizione essenziale per la comparabilità dei
bilanci.
Lo scopo di questa disposizione è evitare che, attraverso il mutamento dei criteri di
valutazione, si possano generare fenomeni di occultamento degli effettivi risultati
conseguiti
Inoltre, poiché secondo l’art 2423-ter gli schemi di SP e di CE devono riportare per ogni
voce anche l’importo relativo all’esercizio precedente, un cambiamento nei criteri di
valutazione renderebbe questo confronto privo di significato poiché le differenze di importo
fra i due esercizi potrebbero essere dovute in parte alla gestione aziendale e in parte al
cambiamento di criteri.
A differenza degli altri principi di redazione, il n°6 non è inderogabile: secondo quanto
indicato nell’articolo 2423-bis cod civ, in casi eccezionali vi è la possibilità di modificare in
un esercizio i criteri valutativi utilizzati fino l’esercizio precedente, ma è necessario indicare
in nota integrativa il criterio precedentemente applicato, il nuovo criterio adottato e
l’eventuale influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico.
Quest’ultima informazione richiesta nella nota integrativa consente di salvaguardare la
comparabilità dei bilanci.
6) Il candidato illustri in sintesi il processo di costruzione del bilancio consolidato di gruppo
ed illustri le problematiche relative alla valutazione delle partecipazioni in imprese
controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dello Stato patrimoniale; illustri altresì
le informazioni che, relativamente alle partecipazioni in imprese controllate, devono essere
fornite nella Nota integrativa
Il bilancio consolidato consente di apprezzare la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell’esercizio del gruppo a cui si riferisce, dando informazioni che ne
l’insieme dei singoli bilanci individuali, ne il bilancio della controllante sono in grado di
dare.
Il processo di costruzione del bilancio consolidato consiste nella:
- corretta individuazione dell’area di consolidamento
- predisposizione di bilanci omogenei per le società da consolidare (stessi criteri di
valutazione, stessa data di chiusura dell’esercizio)
- integrazione dei bilanci delle imprese componenti l’area di consolidamento
(metodi di consolidamento - integrale: da applicare alle imprese controllate
consiste nella sostituzione del valore della
partecipazione con il 100% delle attività,
passività, costi e ricavi della controllata
- sintetico: da applicare alle imprese collegate
consiste nel mantenere la partecipazione della
collegata nel bilancio consolidato, ma espressa
con il metodo del patrimonio netto
- proporzionale: da applicare alle imprese soggette a
controllo congiunto
consiste nel sostituire il valore della
partecipazione con la percentuale
di costi, ricavi, attività, passività
corrispondente alla quota di partecipazione
posseduta)
- verifica dell’esistenza di operazioni fra le imprese che appartengono al gruppo
(operazioni intragruppo) e loro eliminazione
- valutazione delle partecipazioni in imprese non consolidate
L’articolo 2424 cod civ indica i criteri di valutazione che devono essere applicati per la
corretta redazione del bilancio d’esercizio
Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie dello Stato patrimoniale, il codice da al redattore di bilancio la possibilità di
scegliere fra due criteri alternativi: il criterio del costo e il metodo del patrimonio netto.
Ovviamente la scelta di uno dei due criteri diventa poi immodificabile, salvo in casi
eccezionali, come previsto dall’articolo 2423-bis.
Il criterio del costo ha il pregio di essere neutrale, rispetto alle aspettative dei vari portatori
d’interesse, e di facile determinazione, poiché consiste nel prezzo corrisposto per
l’acquisto della partecipazione al quale devono essere sommati eventuali oneri accessori.
Tuttavia il mantenimento i questo criterio per diversi esercizi può costituire un limite per la
rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio dell’azienda in quando la valutazione
si basa su un dato storico, svincolato dall’andamento economico della controllata.
Invece attraverso il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione viene
continuamente aggiornato, poiché di esercizio in esercizio viene fatto corrispondere alla
quota di patrimonio netto della controllata corrispondente alla percentuale della
partecipazione detenuta.
Le differenze che si vengono a formare di esercizio in esercizio fra i valori della
partecipazione costituiscono plusvalenze o minusvalenze da valutazione, le quali vanno
iscritte rispettivamente in una riserva non distribuibile e in CE come componente negativo
di reddito.
In merito alle partecipazioni in imprese controllate devono essere fornite informazioni in
Nota integrativa in due circostanze:
- se si sceglie di utilizzare come criterio di valutazione il costo d’acquisto e
dall’applicazione di questo risulta un valore della partecipazione superiore rispetto a
quello che si otterrebbe con il metodo del patrimonio netto, bisogna motivare la scelta
in nota integrativa
- se si sceglie di utilizzare per la prima volta il metodo del patrimonio netto nei confronti
di una partecipazione iscritta al costo d’acquisto e se la differenza tra il superiore valore
del costo e il valore corrispondente al patrimonio netto della partecipata viene iscritta
nell’attivo, nella Nota integrativa devono essere indicate le ragioni che giustificano tale
comportamento. (Maggior valore corrente rispetto a quello contabile di taluni elementi
del patrimonio della partecipata o avviamento)
7) Il candidato illustri le problematiche relative alla rilevazione di svalutazioni e rivalutazioni
di partecipazioni in imprese controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dello Stato
patrimoniale; illustri altresì le finalità della redazione del bilancio consolidato di gruppo
Le partecipazioni in imprese controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dello
Stato patrimoniale possono essere iscritto o al costo d’acquisto o al valore determinato
attraverso l’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Le svalutazioni e rivalutazioni che le riguardano possono derivare o da perdite durevoli di
valore (nel caso in cui il criterio adottato sia il costo d’acquisto) o dal cambiamento di
criterio di valutazione.
Nel primo caso la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di
valore inferiore al costo, poiché sono venute meno le normali condizioni di mercato e/o di
svolgimento dell’attività della partecipata. La partecipazione deve quindi essere iscritta a
tale minor valore e la svalutazione, oltre a essere iscritta come componente negativo di
reddito alla voce D.19 del Conto economico, deve essere illustrata in nota integrativa.
Se in esercizi successivi dovessero venir meno le condizioni che hanno portato alla
svalutazione, deve essere effettuata una rettifica in aumento del valore della
partecipazione, fino al limite massimo del costo originario.
Nel secondo caso si attua la deroga contenuta all’art 2423-bis, che consente in casi
eccezionali di modificare i criteri di valutazione adottati: nel passaggio dal criterio del costo
a quello del patrimonio netto o viceversa si realizzeranno differenze positive o negative fra
i due valori. In caso di differenza negativa, la svalutazione va iscritta nella voce D.19; in
caso di differenza positiva, la rivalutazione al iscritta in una riserva non distribuibile. Lo
stesso comportamento deve essere attuato quando si verificano differenze di valore da un
esercizio all’altro, a seguito dell’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell’impresa
controllante e la sua finalità è quella di rappresentare il modo completo e economicamente
significativo la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo aziendale.
Questo obiettivo non è raggiungibile ne attraverso la lettura del bilancio della capogruppo
ne attraverso la lettura dell’unione dei singoli bilanci individuali delle imprese appartenenti
all’area di consolidamento.
I bilanci delle singole imprese acquistano la loro precisa significatività solamente nel
contesto del gruppo.
Infatti, in tali contesti, il risultato economico, il capitale di funzionamento, la struttura
patrimoniale non esprimono una autonoma significatività, in quanto influenzati dalle scelte
(unitarie) di gruppo e dalle operazioni infragruppo.
Le imprese legate da vincoli partecipativi, in quanto operanti nell'ambito di un gruppo
economico, pur conservando la loro autonomia giuridica, devono subire una più o meno
rilevante attenuazione di quella economica, in quando il gruppo agisce come entità
economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto
economico.
8) Il candidato illustri le finalità della redazione della Nota integrativa
La nota integrativa è il documento che, congiuntamente allo stato patrimoniale e al conto
economico, forma il sistema informativo unitario e inscindibile che è il bilancio di esercizio.
Il suo contenuto è disciplinato dall’art 2427 cod civ, ma anche da altre norme del codice e
dall’OIC 12.
La legge prevede l’informativa da esporre in nota integrativa ma prevedere anche
l’esposizione di informazioni complementari, quando ciò è necessario ai fini della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
L’OIC 12 prevede che le informazioni nella nota integrativa relative alle voci di SP e CE
siano esposte secondo l’ordine in cui sono presentate negli schemi di bilancio
E’ un documento di tipo descrittivo che si propone di fornire informazioni di