Domande e risposte sulle immobilizzazioni immateriali
La valutazione delle immobilizzazioni immateriali
Per valutare le immobilizzazioni immateriali è necessario determinare il valore iniziale da iscrivere in bilancio all’interno dello Stato Patrimoniale e successivamente, ad ogni esercizio, il valore successivo. Il criterio generale di valutazione è quello del costo storico, che corrisponde a seconda del caso al costo d’acquisto o al costo di produzione del bene. Ad ogni esercizio poi il bene subisce un processo di ammortamento in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Il valore da ammortizzare è pari alla differenza tra il costo d’acquisto e il valore di residua utilizzazione al termine della vita utile. Questo valore va poi diviso tra gli esercizi di vita utile e si ottiene il valore da ammortizzare annualmente. Il valore successivo da iscrivere alla fine di ogni esercizio è dato quindi dal valore di iscrizione, meno la somma degli ammortamenti. Il valore deve essere svalutato alla fine dell’esercizio se persiste una perdita durevole di valore del bene.
I beni immateriali
Sono beni intangibili dotati di una loro specificità. In genere rientrano in questa tipologia di beni i diritti giuridicamente tutelati da contratti o altre forme di tutela giuridica. Le caratteristiche fondamentali dei beni immateriali sono:
- L’identificazione individuale: cioè sono separabili dalla realtà aziendale;
- Obbligatorietà dell’iscrizione in bilancio;
- Durata dell’ammortamento rapportata alla vita utile del bene.
I beni immateriali più comuni sono:
Diritti di brevetto industriale cioè quelle invenzioni che presentano il carattere della novità, della liceità ed originalità e che vengano depositate all’Ufficio Italiano brevetti e marchi. La vita utile coincide con la loro residua possibilità di sfruttamento, senza superare però il limite legale della tutela concessa che generalmente corrisponde a 20 anni.
Accanto ai diritti di brevetti industriali ci sono i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i cosiddetti diritti d’autore. Il codice civile infatti tutela la facoltà di utilizzazione esclusiva delle manifestazioni di creatività dell’ingegno in vari campi. A differenza dei brevetti non è necessaria la presentazione di una domanda ma la tutela nasce assieme all’opera. Lo sfruttamento è tutelato per un periodo di tempo che corrisponde con la massima vita utile dell’opera.
Infine, all’interno del codice civile ritroviamo tra i beni immateriali anche le concessioni, i marchi, le licenze ed altri diritti simili.
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