Persona fisica e persona giuridica
PERSONA FISICA E GIURIDICA
• prima raccontare concetto di capacità giuridica
premesso concetta persona fisica e giuridica è il concetto di persona o soggetto giuridico o
soggetto di diritto. L’analisi di capacità giuridica e di agire costituiscono i presupposti concettuali
sullo studio della persona e dello studio del soggetto giuridico o soggetto di diritto. soggetto di
persona si trova nel codice civile.
Variabilità storica: non in tutte le epoche ciò che oggi si definisce soggetto di diritto lo è stato.
Nel diritto romano, bisognava essere uomini, liberi, cittadini romani etc.
Le forme della persona o del soggetto giuridico. Il presupposto è che tutto il diritto nasce per la
disciplina delle persone. In questo senso il soggetto giuridico può essere persona fisica o stabile
organizzazione di uomini che si può definire come persona giuridica.
In relazione alla persona giuridica si pone il problema della soggettività degli enti collettivi o delle
persone.
Cosa si intende per persona giuridica secondo la dottrina?
Teorie tradizionali sulla persona giuridica sono 3:
1) teoria della finzione: scuola storica diritto romano: soggetti artificiali creati dal diritto
per i rapporti patrimoniali. Teorizzata da Savigny.
2) Teoria della realtà o antropomorfica o organica: elaborata da Gierke e considera
persone giuridiche come soggetti reali perché dotati di caratteristiche analoghe a quelle
dell’uomo.
3) Teoria normativa o linguistica: teorizzata da kelsen persone giuridiche sono un mero
espediente logico o linguistico per attribuire unitarietà a un complesso di norme.
• Concetto di persona giuridica nel codice civile italiano
Nel 1942 era prevalente la volontà del legislatore di controllare gli enti organizzati
(requisito del riconoscimento).
Secondo la dottrina il legislatore italiano nel cc ha raccolto la teoria del soggetto persona
fisica o giuridica come fattispecie complessa caratterizzata da due elementi:
• materiale
• formale
in particolare, occorre porre attenzione su elemento formale, che consiste nel
riconoscimento che conferisca la personalità giuridica al soggetto. Con la conseguenza che
se il soggetto non veniva riconosciuto come avente personalità giuridica, non veniva
considerato soggetto di diritto. L’elemento materiale è nella organizzazione dell’ente (per
persona fisica è organismo, per persona giuridica è organizzazione, ovvero complesso di
uomini e di beni).
Concetto attuale (superato il requisito del riconoscimento): Secondo la giurisprudenza
successiva al 1942, corte cassazione del 1976, l’ente collettivo anche se non riconosciuto e
non dotato di personalità giuridica, costituisce un soggetto di diritto e deve essere
considerato dall’ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
distinte dai soggetti che lo/la compongono.
A questo ha fatto riferimento il sindacato (art 39 della costituzione) che rischiava di non
essere riconosciuto
Persona giuridica: ente organizzato
In passato doveva essere riconosciuta capacità giuridica se no il soggetto non era
titolare di diritti e di obblighi. Dal 1976, anche se non è riconosciuto, il soggetto è
titolare di diritti e obblighi anche se non ha capacità giuridica
La natura giuridica delle associazioni sindacali
L’ art. 39 cost aveva previsto anche un meccanismo di registrazione dei sindacati, a seguito
del quale i sindacati avrebbero acquisito personalità giuridica di diritto privato per stipulare
contratti collettivi efficaci nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria. Tale
meccanismo non è mai stato attuato per mancata attuazione della norma costituzionale, che
avrebbe permesso forme di controllo da parte dell’amministrazione sull’ organizzazione dei
sindacati a detrimento della loro libertà.
Pertanto le associazioni sindacali, prive di personalità giuridica, agiscono come enti di fatto.
Ai sindacati si applicano le norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute
(artt. 36 , 37 e 38 cc), mentre le disposizioni specifiche sul funzionamento interno dei
sindacati sono contenute negli atti costitutivi e negli statuti. L’esiguo numero di norme
contenute nel codice civile in tema di associazioni non riconosciute deriva dal fatto che nel
1942 il fenomeno associativo non era particolarmente diffuso; la prospettiva è
completamente cambiato con gli artt. 2 e 18 cost., che garantiscono e promuovono la libertà
di associazione.
La mancata personalità giuridica non ha impedito l’affermazione della soggettività giuridica
delle associazioni sindacali che non sono una mera somma degli interessi individuali. Pertanto
il socio, aderendo al sindacato, si obbliga ad osservare le disposizioni interne che regolano la
vita associativa e detenuto a uniformarsi ad esse , soprattutto per quanto riguarda la
proclamazione di scioperi e l’osservanza dei contratti collettivi.
Per superare la carenza normativa, si è posta la questione dell’applicabilità ai sindacati di
alcune norme previste dal codice civile per le associazioni dotate di personalità giuridica. A
tal proposito si ritiene applicabile la disposizione dell’articolo 24, a garanzia della libertà di
adesione dell’associato e della sua esclusione solo per motivi gravi; mentre controversa e
l’applicazione dell’articolo 23, che prevede la legittimazione del pm ad impugnare le delibera
assembleare e contrari all’atto costitutivo o allo statuto.
Tuttavia la giurisprudenza è orientata ad ammettere la possibilità per i singoli soci di fare
ricorso al giudice per ottenere tutela dei propri diritti nei confronti di atti deliberativi invalidi
perché contrari alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto; ciò soprattutto perché gli statuti
dei sindacati spesso prevedono che il compito di dirimere le controversie con gli associati
aspetti ad organismi interni, col rischio di sacrificare le posizioni dei singoli iscritti.
I sindacati sono titolari di alcuni diritti della personalità giuridicamente tutelati, come il diritto
al nome, all’identità personale o all’uso della propria sigla. L’attuale natura giuridica del
sindacato è quella di associazioni di fatto non riconosciuta, dotata di soggettività giuridica.
Emancipazione
Emancipato è il minore 16 enne che consegue autorizzazione a contrarre il matrimonio. Nel
momento in cui il soggetto lo ottiene e lo contrae, si chiama emancipato.
Ente giuridico / ente di fatto:
ente di fatto si rinviene soprattutto quando si fa riferimento al condominio. Giuridicamente è
soggetto particolarmente complicato. È una particolare organizzazione su cui la
giurisprudenza non è ancora consolidata nel riconoscere qualità di soggetto di diritto.
Soggetto si trovano sentenze che non condannano il condominio ma i singoli condomini.
Qualora il condominio ha un debito, il creditore può aggredire il bene dei singoli condomini.
Capacità giuridica e capacità d’agire
CAPACITÀ GIURIDICA
• Concetto:
il legislatore non fornisce un concetto o definizione di capacità giuridica, che comunque assume
da principio fondamentale dell’ordinamento giuridico privatistico. Ed è definita quindi dalla
dottrina in questi termini: la capacità giuridica è l’attitudine o idoneità conseguita con la nascita
di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi o doveri.
Parola chiave attitudine o idoneità. Secondo l’ordinamento giuridico italiano con il codice civile,
la capacità giuridica si acquista con la nascita. Per il semplice fatto di nascere si ha l’attitudine
ad essere titolari di diritti.
• Importanza:
Questo concetto è fondamentale nell’ordinamento giuridico:storicamente non sempre i soggetti
per il semplice fatto di nscere erano titolari di diritti. Il concetto di capacità giuridica viene
considerato come una espressione e attuazione del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3
della costituzione. Storicamente non sempre il soggetto nato era titolare di diritti. Ricordiamo
le leggi di discriminazione razziale e la disciplina dei figli naturali nati fuori dal matrimonio.
• Disciplina:
acquisto della capacità giuridica: si acquista con la nascita. La nascita solitamente avviene
con il distacco del feto dal grembo materno. Per l’acquisto si richiede anche il requisito della vita
che si realizza con il requisito della respirazione polmonare. Poi c’è disciplina particolare per
completezza ovvero la prova della vita, prova dell’esistenza della persona.
Perdita della capacità giuridica: si perde soltanto con la morte fisica del soggetto, si ha con
la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Si è resa necessaria con la disciplina
del trapianto degli organi. La specificazione della perdita solo per morte fisica è perché prima si
perdeva anche con altre forme di interventi giuridici tipo leggi razziali.
Disciplina della commorienza (art. 4 c.c.): se tra due soggetti morti non si sa chi è morto
prima, il codice prevede che ci sia presunzione di commorienza.
CAPACITÀ DI AGIRE
• concetto:
capacità giuridica non definita dal codice ma la capacità di agire invece ha definizione contenuta
nel codice all’art 2 comma 1. Mentre la capacità giuridica è definita dalla dottrina, la capacità di
agire è definita dal codice civile ed è definita come la capacità ovvero la idoneità conseguita
con la maggiore età a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquisire
ed esercitare i diritti o di assumere e di adempiere obblighi.
• Disciplina:
acquisto capacità di agire: la regola è che si acquista con il compimento della maggiore età
(art. 2 comma 1 del codice civile)
ha come fondamento sostanziale una presunzione da parte del legislatore che a quell’età il
soggetto abbia raggiunto una adeguata maturità psichica tale da consentirgli di valutare la
convenienza degli atti che compie. Raggiungimento della maggiore età
eccezione: contenuta nell’art. 2 comma 2: se la regola è il conseguimento della maggiore età, si
prevede l’eccezione: salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità
a prestare il proprio lavoro. La norma ha una formulazione ambigua perché non chiarisce in
maniera esplicità se il minore possa stipulare il contratto di lavoro o semplicemente possa
prestare attività lavorativa, il cui contratto tuttavia venga sottoscritto da un legale
rappresentante. La tesi prevalente è che vi sia una capacità a stipulare il contratto.
Ammissione al lavoro con i due requisiti di età e compimento degli obblighi scolastici.
Ipotesi particolari previste in settori particolari: attività di carattere culturale, sportivo,
pubblicitario e nel settore dello spettacolo. In questi settori potrebbe anche essere consentito al
minore prestare attività lavorativa con età inferiore ai 15 anni salvo che vi sia un’autorizzazione
che comunque garantisca la tutela dell’integrità psicofisica del minore. Età è 16 anni e 16 in caso
di collaboratori familiari
Lavoro minorile: si può accedere al lavoro al compimento del 16° anno di età e dopo aver
compiuto l’obbligo scolastico. Eccezione impresa familiare (230 bis codice civile).
Ipotesi previste in settori particolari del diritto del lavoro: attivitià di carattere culturale, sportivo,
pubblicitario e nello spettacolo. In questi settori potrebbe essere consentito al minore prestare
attività lavorativa salvo autorizzazione da tutore che garantisca tutela del minore.
Nella disciplina occorre distinguere acquisto con regola generale (art. 18 A)
Eccezione secondo comma specifica per il settore
L’eccezione principale è per il diitto del lavoro ma nell’ordinamento giuridico ci sono diverse
eccezioni alla maggiore età:
- Al compimento dei 16 anni si può riconoscere il figlio naturale
- Al compimento dei 14 anni si può dare il consenso alla propria adozione
- Al compimento dei 12 anni si può essere sentiti per adozione o separazione
Invece 18 anni non sono sufficienti per l’adozione
Ambito della capacità d’agire, terzo elemento strutturale riguarda l’incapacità di agire: inidoneità
a compiere atti validi giuridicamente.
Si distinguono due figure distinte con carattere generale:
1. incapacità legale di agire che discende da una delle cause tassativamente previste
dalla legge:
• assoluta (quando è esclusa ogni attitudine del soggetto al valido compimento degli
atti giuridici per i quali la legge richiede la capacità leale di agire) – in caso di minore
età, interdizione giudiziale e interdizione legale
- incapacità relativa: un soggetto può da solo stipulare solo gli atti di ordinaria
amministrazione e non quelli di straordinaria amministrazione per i quali è prevista
assistenza – in caso di emancipazione, inabilitazione e probabilmente nei casi di
amministrazione di sostegno
2. incapacità naturale o di fatto: stato di fatto naturale nella persona che non è in grado
di intendere o volere per qualsiasi causa permanente o transitoria. Un soggetto può
essere al tempo stesso legalmente capace ma naturalmente incapace. (questa ipotesi è
presa in considerazione in prospettiva di tutela successiva→ volta a ottenere l’annullabilità
dei contratti eventualmente stipulati art. 428 e 1425 c.c.)
Modi di acquisto della proprietà
Concetto
Per modi di acquisto della proprietà si intendono quei fatti giuridici a cui la legge attribuisce
l’efficacia di determinare l’acquisto della proprietà. I modi di acquisto della proprietà sono
disciplinati dagli articoli 922 e seguenti del codice civile.
Ci sono due modi di acquisto della proprietà. Tradizionalmente si distinguono in:
1. Modi di acquisto a titolo originario: modi di acquisto in cui il diritto di proprietà che si
acquista è indipendente dal diritto di un precedente proprietario.
2. Modi di acquisto a titolo derivativo: modo di acquisto sulla cosa il cui diritto di proprietà
dipende dal diritto di proprietà di un precedente proprietario. Nessuno quo trasferire più diritti
di quanto egli stesso non ne abbia.
Distinzione dei modi di acquisto
A TITOLO ORIGINARIO
Tra i modi di acquisto a titolo originario, si individuano:
• i modi di acquisto che si riferiscono a cose mobili (vaque possessionis, cioè prive di
possessione). Appartengono a questa categoria:
l’occupazione: presa di possesso di una cosa mobile di nessuno (res nullius), in
o quanto volutamente dismessa.
L’invenzione (sottospecie dell’occupazione) ha ad oggetto le cose di nessuno ma non
o volontariamente dismesse, ma di nessuno in quanto smarrite o perdute
Il ritrovamento fortuito di un tesoro
o
• Modi di acquisto accomunati dal fatto che il bene viene attratto nella sfera di un
precedente diritto di proprietà. Appartengono a questa categoria:
accessione: congiunzione di una cosa altrui o di nessuno con un’altra in modo da
o formare con questa un tutt’uno. Si possono avere 3 tipi di accessione:
da mobile a immobile: il bene immobile attrae a se gli altri beni
▪ da mobile a mobile: due beni mobili si mescolano tra di loro unione e
▪ →
commistione caratterizzate dal fatto che la proprietà del tutto diviene del
proprietario del bene principale
da immobile a immobile: un immobile formatosi per eventi naturali va ad
▪ ampliare la proprietà di un altro fondo→insula influmine nata, avulsione e
alluvione.
Specificazione: trasformazione della materia prima in modo da ricavarne un oggetto
o avente una funzione economico sociale propria.
L’usucapione: modo di acquisto della proprietà a seguito dal possesso di un bene
o alla luce del sole protratto nel tempo. Fondamentale è il possesso non violento e non
clandestino per un periodo temporale che varia a seconda della tipologia di usucapione
da un minimo di 3 anni per i beni mobili registrati fino ad un massimo di 20 anni per
gli immobili.
A TITOLO DERIVATIVO
I modi di acquisto a titolo derivativo sono:
Il contratto
▪ La successione mortis causa
▪
Altri modi di acquisto della proprietà. L’art 922 c.c. dispone: […] e negli altri modi stabiliti dalla
legge. Questi sono:
il possesso di beni mobili in buona fede art 1153 e seguenti c.c.
▪ la confisca
▪ la aggiudicazione
▪
Il possesso e la detenzione
della proprietà a favore dell’obbligazione (ovvero del contratto) cioè della circolazione della
ricchezza, cioè dell’impresa.
La proprietà è lo strumento giuridico in cui si osserva l’assetto di una comunità o ordinamento
giuridico. Prima nel 1942 la proprietà all’interno dell’ordinamento giuridico italoiano era
comunque l’asse portante dell’ordinamento giuridico, ora non lo è più, ora lo è il contratto,
laddove il presupposto economico è che la proprietà ha staticità nella circolazione della richiesta,
il contratto consente dinamicità nella circolazione della richiesta.
Tramonto del concetto di proprietà. Non nel senso che è scomparso, ma assume ruolo diverso
come elemento strutturale e portante dell’ordinamento. In luogo della proprietà come elemento
portante è subentrato il contratto come condizione fondamentale di circolazione della ricchezza.
La proprietà non si acquisisce attraverso un contratto? Come istituto giuridico portante, negli
ordi
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Risposte domande esame orale diritto del lavoro per esame di stato consulenti del lavoro
-
Risposte domande esame orale Diritto penale per esame di stato consulenti del lavoro
-
Risposte domande esame orale Diritto pubblico per esame di stato consulenti del lavoro
-
Esame di Stato CDL - Risposte Diritto privato