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Persona fisica e persona giuridica

PERSONA FISICA E GIURIDICA

• prima raccontare concetto di capacità giuridica

premesso concetta persona fisica e giuridica è il concetto di persona o soggetto giuridico o

soggetto di diritto. L’analisi di capacità giuridica e di agire costituiscono i presupposti concettuali

sullo studio della persona e dello studio del soggetto giuridico o soggetto di diritto. soggetto di

persona si trova nel codice civile.

Variabilità storica: non in tutte le epoche ciò che oggi si definisce soggetto di diritto lo è stato.

Nel diritto romano, bisognava essere uomini, liberi, cittadini romani etc.

Le forme della persona o del soggetto giuridico. Il presupposto è che tutto il diritto nasce per la

disciplina delle persone. In questo senso il soggetto giuridico può essere persona fisica o stabile

organizzazione di uomini che si può definire come persona giuridica.

In relazione alla persona giuridica si pone il problema della soggettività degli enti collettivi o delle

persone.

Cosa si intende per persona giuridica secondo la dottrina?

Teorie tradizionali sulla persona giuridica sono 3:

1) teoria della finzione: scuola storica diritto romano: soggetti artificiali creati dal diritto

per i rapporti patrimoniali. Teorizzata da Savigny.

2) Teoria della realtà o antropomorfica o organica: elaborata da Gierke e considera

persone giuridiche come soggetti reali perché dotati di caratteristiche analoghe a quelle

dell’uomo.

3) Teoria normativa o linguistica: teorizzata da kelsen persone giuridiche sono un mero

espediente logico o linguistico per attribuire unitarietà a un complesso di norme.

• Concetto di persona giuridica nel codice civile italiano

Nel 1942 era prevalente la volontà del legislatore di controllare gli enti organizzati

(requisito del riconoscimento).

Secondo la dottrina il legislatore italiano nel cc ha raccolto la teoria del soggetto persona

fisica o giuridica come fattispecie complessa caratterizzata da due elementi:

• materiale

• formale

in particolare, occorre porre attenzione su elemento formale, che consiste nel

riconoscimento che conferisca la personalità giuridica al soggetto. Con la conseguenza che

se il soggetto non veniva riconosciuto come avente personalità giuridica, non veniva

considerato soggetto di diritto. L’elemento materiale è nella organizzazione dell’ente (per

persona fisica è organismo, per persona giuridica è organizzazione, ovvero complesso di

uomini e di beni).

Concetto attuale (superato il requisito del riconoscimento): Secondo la giurisprudenza

successiva al 1942, corte cassazione del 1976, l’ente collettivo anche se non riconosciuto e

non dotato di personalità giuridica, costituisce un soggetto di diritto e deve essere

considerato dall’ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive

distinte dai soggetti che lo/la compongono.

A questo ha fatto riferimento il sindacato (art 39 della costituzione) che rischiava di non

essere riconosciuto

Persona giuridica: ente organizzato

In passato doveva essere riconosciuta capacità giuridica se no il soggetto non era

titolare di diritti e di obblighi. Dal 1976, anche se non è riconosciuto, il soggetto è

titolare di diritti e obblighi anche se non ha capacità giuridica

La natura giuridica delle associazioni sindacali

L’ art. 39 cost aveva previsto anche un meccanismo di registrazione dei sindacati, a seguito

del quale i sindacati avrebbero acquisito personalità giuridica di diritto privato per stipulare

contratti collettivi efficaci nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria. Tale

meccanismo non è mai stato attuato per mancata attuazione della norma costituzionale, che

avrebbe permesso forme di controllo da parte dell’amministrazione sull’ organizzazione dei

sindacati a detrimento della loro libertà.

Pertanto le associazioni sindacali, prive di personalità giuridica, agiscono come enti di fatto.

Ai sindacati si applicano le norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute

(artt. 36 , 37 e 38 cc), mentre le disposizioni specifiche sul funzionamento interno dei

sindacati sono contenute negli atti costitutivi e negli statuti. L’esiguo numero di norme

contenute nel codice civile in tema di associazioni non riconosciute deriva dal fatto che nel

1942 il fenomeno associativo non era particolarmente diffuso; la prospettiva è

completamente cambiato con gli artt. 2 e 18 cost., che garantiscono e promuovono la libertà

di associazione.

La mancata personalità giuridica non ha impedito l’affermazione della soggettività giuridica

delle associazioni sindacali che non sono una mera somma degli interessi individuali. Pertanto

il socio, aderendo al sindacato, si obbliga ad osservare le disposizioni interne che regolano la

vita associativa e detenuto a uniformarsi ad esse , soprattutto per quanto riguarda la

proclamazione di scioperi e l’osservanza dei contratti collettivi.

Per superare la carenza normativa, si è posta la questione dell’applicabilità ai sindacati di

alcune norme previste dal codice civile per le associazioni dotate di personalità giuridica. A

tal proposito si ritiene applicabile la disposizione dell’articolo 24, a garanzia della libertà di

adesione dell’associato e della sua esclusione solo per motivi gravi; mentre controversa e

l’applicazione dell’articolo 23, che prevede la legittimazione del pm ad impugnare le delibera

assembleare e contrari all’atto costitutivo o allo statuto.

Tuttavia la giurisprudenza è orientata ad ammettere la possibilità per i singoli soci di fare

ricorso al giudice per ottenere tutela dei propri diritti nei confronti di atti deliberativi invalidi

perché contrari alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto; ciò soprattutto perché gli statuti

dei sindacati spesso prevedono che il compito di dirimere le controversie con gli associati

aspetti ad organismi interni, col rischio di sacrificare le posizioni dei singoli iscritti.

I sindacati sono titolari di alcuni diritti della personalità giuridicamente tutelati, come il diritto

al nome, all’identità personale o all’uso della propria sigla. L’attuale natura giuridica del

sindacato è quella di associazioni di fatto non riconosciuta, dotata di soggettività giuridica.

Emancipazione

Emancipato è il minore 16 enne che consegue autorizzazione a contrarre il matrimonio. Nel

momento in cui il soggetto lo ottiene e lo contrae, si chiama emancipato.

Ente giuridico / ente di fatto:

ente di fatto si rinviene soprattutto quando si fa riferimento al condominio. Giuridicamente è

soggetto particolarmente complicato. È una particolare organizzazione su cui la

giurisprudenza non è ancora consolidata nel riconoscere qualità di soggetto di diritto.

Soggetto si trovano sentenze che non condannano il condominio ma i singoli condomini.

Qualora il condominio ha un debito, il creditore può aggredire il bene dei singoli condomini.

Capacità giuridica e capacità d’agire

CAPACITÀ GIURIDICA

• Concetto:

il legislatore non fornisce un concetto o definizione di capacità giuridica, che comunque assume

da principio fondamentale dell’ordinamento giuridico privatistico. Ed è definita quindi dalla

dottrina in questi termini: la capacità giuridica è l’attitudine o idoneità conseguita con la nascita

di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi o doveri.

Parola chiave attitudine o idoneità. Secondo l’ordinamento giuridico italiano con il codice civile,

la capacità giuridica si acquista con la nascita. Per il semplice fatto di nascere si ha l’attitudine

ad essere titolari di diritti.

• Importanza:

Questo concetto è fondamentale nell’ordinamento giuridico:storicamente non sempre i soggetti

per il semplice fatto di nscere erano titolari di diritti. Il concetto di capacità giuridica viene

considerato come una espressione e attuazione del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3

della costituzione. Storicamente non sempre il soggetto nato era titolare di diritti. Ricordiamo

le leggi di discriminazione razziale e la disciplina dei figli naturali nati fuori dal matrimonio.

• Disciplina:

acquisto della capacità giuridica: si acquista con la nascita. La nascita solitamente avviene

con il distacco del feto dal grembo materno. Per l’acquisto si richiede anche il requisito della vita

che si realizza con il requisito della respirazione polmonare. Poi c’è disciplina particolare per

completezza ovvero la prova della vita, prova dell’esistenza della persona.

Perdita della capacità giuridica: si perde soltanto con la morte fisica del soggetto, si ha con

la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Si è resa necessaria con la disciplina

del trapianto degli organi. La specificazione della perdita solo per morte fisica è perché prima si

perdeva anche con altre forme di interventi giuridici tipo leggi razziali.

Disciplina della commorienza (art. 4 c.c.): se tra due soggetti morti non si sa chi è morto

prima, il codice prevede che ci sia presunzione di commorienza.

CAPACITÀ DI AGIRE

• concetto:

capacità giuridica non definita dal codice ma la capacità di agire invece ha definizione contenuta

nel codice all’art 2 comma 1. Mentre la capacità giuridica è definita dalla dottrina, la capacità di

agire è definita dal codice civile ed è definita come la capacità ovvero la idoneità conseguita

con la maggiore età a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquisire

ed esercitare i diritti o di assumere e di adempiere obblighi.

• Disciplina:

acquisto capacità di agire: la regola è che si acquista con il compimento della maggiore età

(art. 2 comma 1 del codice civile)

ha come fondamento sostanziale una presunzione da parte del legislatore che a quell’età il

soggetto abbia raggiunto una adeguata maturità psichica tale da consentirgli di valutare la

convenienza degli atti che compie. Raggiungimento della maggiore età

eccezione: contenuta nell’art. 2 comma 2: se la regola è il conseguimento della maggiore età, si

prevede l’eccezione: salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità

a prestare il proprio lavoro. La norma ha una formulazione ambigua perché non chiarisce in

maniera esplicità se il minore possa stipulare il contratto di lavoro o semplicemente possa

prestare attività lavorativa, il cui contratto tuttavia venga sottoscritto da un legale

rappresentante. La tesi prevalente è che vi sia una capacità a stipulare il contratto.

Ammissione al lavoro con i due requisiti di età e compimento degli obblighi scolastici.

Ipotesi particolari previste in settori particolari: attività di carattere culturale, sportivo,

pubblicitario e nel settore dello spettacolo. In questi settori potrebbe anche essere consentito al

minore prestare attività lavorativa con età inferiore ai 15 anni salvo che vi sia un’autorizzazione

che comunque garantisca la tutela dell’integrità psicofisica del minore. Età è 16 anni e 16 in caso

di collaboratori familiari

Lavoro minorile: si può accedere al lavoro al compimento del 16° anno di età e dopo aver

compiuto l’obbligo scolastico. Eccezione impresa familiare (230 bis codice civile).

Ipotesi previste in settori particolari del diritto del lavoro: attivitià di carattere culturale, sportivo,

pubblicitario e nello spettacolo. In questi settori potrebbe essere consentito al minore prestare

attività lavorativa salvo autorizzazione da tutore che garantisca tutela del minore.

Nella disciplina occorre distinguere acquisto con regola generale (art. 18 A)

Eccezione secondo comma specifica per il settore

L’eccezione principale è per il diitto del lavoro ma nell’ordinamento giuridico ci sono diverse

eccezioni alla maggiore età:

- Al compimento dei 16 anni si può riconoscere il figlio naturale

- Al compimento dei 14 anni si può dare il consenso alla propria adozione

- Al compimento dei 12 anni si può essere sentiti per adozione o separazione

Invece 18 anni non sono sufficienti per l’adozione

Ambito della capacità d’agire, terzo elemento strutturale riguarda l’incapacità di agire: inidoneità

a compiere atti validi giuridicamente.

Si distinguono due figure distinte con carattere generale:

1. incapacità legale di agire che discende da una delle cause tassativamente previste

dalla legge:

• assoluta (quando è esclusa ogni attitudine del soggetto al valido compimento degli

atti giuridici per i quali la legge richiede la capacità leale di agire) – in caso di minore

età, interdizione giudiziale e interdizione legale

- incapacità relativa: un soggetto può da solo stipulare solo gli atti di ordinaria

amministrazione e non quelli di straordinaria amministrazione per i quali è prevista

assistenza – in caso di emancipazione, inabilitazione e probabilmente nei casi di

amministrazione di sostegno

2. incapacità naturale o di fatto: stato di fatto naturale nella persona che non è in grado

di intendere o volere per qualsiasi causa permanente o transitoria. Un soggetto può

essere al tempo stesso legalmente capace ma naturalmente incapace. (questa ipotesi è

presa in considerazione in prospettiva di tutela successiva→ volta a ottenere l’annullabilità

dei contratti eventualmente stipulati art. 428 e 1425 c.c.)

Modi di acquisto della proprietà

Concetto

Per modi di acquisto della proprietà si intendono quei fatti giuridici a cui la legge attribuisce

l’efficacia di determinare l’acquisto della proprietà. I modi di acquisto della proprietà sono

disciplinati dagli articoli 922 e seguenti del codice civile.

Ci sono due modi di acquisto della proprietà. Tradizionalmente si distinguono in:

1. Modi di acquisto a titolo originario: modi di acquisto in cui il diritto di proprietà che si

acquista è indipendente dal diritto di un precedente proprietario.

2. Modi di acquisto a titolo derivativo: modo di acquisto sulla cosa il cui diritto di proprietà

dipende dal diritto di proprietà di un precedente proprietario. Nessuno quo trasferire più diritti

di quanto egli stesso non ne abbia.

Distinzione dei modi di acquisto

A TITOLO ORIGINARIO

Tra i modi di acquisto a titolo originario, si individuano:

• i modi di acquisto che si riferiscono a cose mobili (vaque possessionis, cioè prive di

possessione). Appartengono a questa categoria:

l’occupazione: presa di possesso di una cosa mobile di nessuno (res nullius), in

o quanto volutamente dismessa.

L’invenzione (sottospecie dell’occupazione) ha ad oggetto le cose di nessuno ma non

o volontariamente dismesse, ma di nessuno in quanto smarrite o perdute

Il ritrovamento fortuito di un tesoro

o

• Modi di acquisto accomunati dal fatto che il bene viene attratto nella sfera di un

precedente diritto di proprietà. Appartengono a questa categoria:

accessione: congiunzione di una cosa altrui o di nessuno con un’altra in modo da

o formare con questa un tutt’uno. Si possono avere 3 tipi di accessione:

da mobile a immobile: il bene immobile attrae a se gli altri beni

▪ da mobile a mobile: due beni mobili si mescolano tra di loro unione e

▪ →

commistione caratterizzate dal fatto che la proprietà del tutto diviene del

proprietario del bene principale

da immobile a immobile: un immobile formatosi per eventi naturali va ad

▪ ampliare la proprietà di un altro fondo→insula influmine nata, avulsione e

alluvione.

Specificazione: trasformazione della materia prima in modo da ricavarne un oggetto

o avente una funzione economico sociale propria.

L’usucapione: modo di acquisto della proprietà a seguito dal possesso di un bene

o alla luce del sole protratto nel tempo. Fondamentale è il possesso non violento e non

clandestino per un periodo temporale che varia a seconda della tipologia di usucapione

da un minimo di 3 anni per i beni mobili registrati fino ad un massimo di 20 anni per

gli immobili.

A TITOLO DERIVATIVO

I modi di acquisto a titolo derivativo sono:

Il contratto

▪ La successione mortis causa

Altri modi di acquisto della proprietà. L’art 922 c.c. dispone: […] e negli altri modi stabiliti dalla

legge. Questi sono:

il possesso di beni mobili in buona fede art 1153 e seguenti c.c.

▪ la confisca

▪ la aggiudicazione

Il possesso e la detenzione

della proprietà a favore dell’obbligazione (ovvero del contratto) cioè della circolazione della

ricchezza, cioè dell’impresa.

La proprietà è lo strumento giuridico in cui si osserva l’assetto di una comunità o ordinamento

giuridico. Prima nel 1942 la proprietà all’interno dell’ordinamento giuridico italoiano era

comunque l’asse portante dell’ordinamento giuridico, ora non lo è più, ora lo è il contratto,

laddove il presupposto economico è che la proprietà ha staticità nella circolazione della richiesta,

il contratto consente dinamicità nella circolazione della richiesta.

Tramonto del concetto di proprietà. Non nel senso che è scomparso, ma assume ruolo diverso

come elemento strutturale e portante dell’ordinamento. In luogo della proprietà come elemento

portante è subentrato il contratto come condizione fondamentale di circolazione della ricchezza.

La proprietà non si acquisisce attraverso un contratto? Come istituto giuridico portante, negli

ordi

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