Gli enti pubblici territoriali
Con l'espressione ente pubblico territoriale si fa riferimento a quegli enti che hanno il territorio come elemento costitutivo, cioè come elemento senza il quale l’ente non può esistere. In questi enti il territorio rappresenta anche la delimitazione della competenza. Opera e ha competenza all’interno del territorio in cui opera.
Sono enti pubblici territoriali lo stato, le regioni e gli enti locali. Sono definiti enti pubblici in quanto sono preposti al soddisfacimento degli interessi pubblici, cioè degli interessi della collettività. Si differenziano dagli enti privati, che sono le società commerciali e perseguono gli interessi di una singola categoria di soggetti. Il nostro sistema costituzionale ha riconosciuto un’ampia autonomia agli enti locali, in quanto ha previsto un sistema di autonomie regionali e locali. Già nel 1948 (costituzione) era stata prevista la costituzione delle regioni, ma sono state concretamente realizzate solo nel 1970.
Le regioni
Le regioni si caratterizzano per essere enti autonomi e la loro autonomia è prima di tutto giuridica (art. 114 costituzione, le regioni possono darsi un proprio indirizzo politico anche diverso dallo stato). Hanno anche autonomia amministrativa (art. 118 costituzione, le regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie, che non sono delegate dallo stato, ma derivano direttamente da costituzione o leggi ordinarie). Hanno anche autonomia finanziaria perché le regioni sono dotate di tributi locali propri oltre ad avere diritto ad una partecipazione nei tributi statali. Hanno risorse finanziarie che possono decidere autonomamente come utilizzare, sia perché percepiscono tributi locali sia perché possono decidere come destinare queste risorse.
In Italia sono 15 le regioni con 5 regioni a statuto speciale con maggiore autonomia (Trentino, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli) più le province di Trento e Bolzano. Le regioni hanno una propria autonomia politica e organizzazione. Gli organi su cui si basa sono:
- Il consiglio regionale (organo che svolge funzione legislativa, perché le regioni sono dotate di potestà legislativa, ovvero possono emettere leggi regionali)
- Il presidente della regione (presidente anche della giunta regionale) è eletto dal corpo elettorale al pari del consiglio regionale. È il legale rappresentante della regione
- La giunta regionale è composta da assessori regionali che sono scelti dal presidente della regione, il quale può anche revocare la carica. Svolge la funzione esecutiva, analoga a quella del governo statale.
Anche nelle regioni c’è un rapporto fiduciario tra presidente della giunta e consiglio regionale, che deve sempre sussistere. Nel momento in cui la fiducia viene a mancare, bisogna tornare alle elezioni. La regione è l'ente pubblico più importante dopo lo stato per la sua capacità di emanare le leggi regionali.
La potestà legislativa
Nel 2001 è stata approvata la legge costituzionale n.3 che ha introdotto l'art. 117 della costituzione, che disciplina la potestà legislativa, ovvero la capacità di emettere leggi. L'art. 117 prevede al primo comma che la potestà legislativa è esercitata da stato e regioni nel rispetto della costituzione. Il secondo comma contiene un elenco di materie rispetto alle quali sussiste la potestà legislativa esclusiva dello stato (solo lo stato può legiferare su quelle materie). Tra queste materie troviamo per esempio:
- Ordine pubblico
- Materia penale
- Immigrazione
- Stato civile
- Etc.
Il terzo comma dell'art. 117 disciplina la potestà legislativa concorrente. Ci sono materie espressamente elencate, tra cui governo del territorio e tutela della salute, rispetto alle quali si dice che c’è potestà legislativa concorrente perché lo stato può legiferare emettendo dei principi fondamentali e generali (leggi cornice), mentre le regioni possono emanare su queste materie solo leggi di dettaglio che non possono contenere principi generali.
In materia di tutela della salute, è lo stato che deve legiferare. Le regioni possono emanare leggi di dettaglio, ma non possono emanare o contrastare principi diversi emanati dallo stato. Il quarto comma contiene una disposizione di chiusura. Tutte le materie non espressamente elencate nel secondo e terzo comma appartengono alla potestà legislativa esclusiva delle regioni (possono quindi legiferare senza rispettare principi di carattere generale emanati dallo stato).
Un ente pubblico territoriale può emanare leggi regionali che hanno una validità pari alla legge nazionale nell’ambito del suo territorio e nelle materie per le quali sussiste potestà legislativa della regione prevalgono in caso di conflitto sulle leggi nazionali. Sono sullo stesso piano del diritto: criterio della competenza.
Gli enti locali
Accanto alle regioni troviamo altri enti locali:
- La provincia (che non sussiste più)
- Il comune
Il comune è composto dal sindaco, eletto dal corpo elettorale, con durata di 5 anni e può essere rieletto dal consiglio comunale. Può emanare regolamenti comunali che non sono leggi, ma sono fonti del diritto. Hanno effetto nel comune di riferimento, ma soccombono a fonti di rango superiore. La giunta comunale è composta da assessori comunali scelti dal sindaco e svolge atti amministrativi che non sono di competenza del sindaco e del consiglio comunale.
Le province, con legge ordinaria, sono state svuotate di contenuto. Non abrogate/soppresse perché per abrogarle serve una legge costituzionale. Ci fu un tentativo da parte della riforma portata avanti dal governo Renzi, ma questa norma non fu approvata. Oggi ci troviamo nella situazione in cui una legge ordinaria ha svuotato le province del loro contenuto. Ha eliminato gli organi politici della provincia (non si vota più per il consiglio provinciale o presidente provincia) e il personale delle province e i mezzi e i beni materiali delle province sono stati o assorbiti dalle regioni o dai comuni e nei luoghi in cui sono state istituite delle città metropolitane sono stati inglobati.
La legge diceva che le funzioni delle province dovessero essere trasferite alle regioni o ai comuni. C’è stata una suddivisione di compiti. Il problema è che non c’è una città metropolitana per ogni provincia (ci sono 14 città metropolitane). Negli altri luoghi dove non c’è città metropolitana, la provincia non ha apparato politico ma come struttura operativa continuano ad operare. Quindi si è creato una situazione con legge ordinaria che ha svuotato le province ma non legge costituzionale che le ha effettivamente abrogate.
Le città metropolitane
Le città metropolitane sono state istituite dalla legge n.3 del 2001 ma poi attuate di fatto solo nel 2015 (Torino, Napoli, Genova, Milano...). Sono formate da alcuni organi: capoluogo del comune (di Bologna) e comuni limitrofi, e organizzato da:
- Consiglio metropolitano, formato da 18 membri che sono scelti tra i sindaci e dirigenti dei comuni che appartengono alla città metropolitana.
- Conferenza metropolitana (assemblea formata da tutti i sindaci dei comuni che compongono la città)
- Sindaco metropolitano (sindaco del capoluogo), è il legale rappresentante.
La città metropolitana assorbe la maggior parte delle funzioni della provincia.
Art. 114 della Costituzione
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- La costituzione pone sullo stesso piano tutti gli enti pubblici territoriali
- Art 114 riconosce l'autonomia degli enti pubblici territoriali a livello costituzionale.
Lo scopo di portare all’abrogazione della provincia era principalmente economico, cioè di ridurre le spese della politica perché sono state ridotte le spese degli organi politici della provincia.
Gli istituti di democrazia diretta
Il principio democratico è sancito dall’articolo 1 della costituzione, secondo il quale l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo principio ci dice che il potere politico in Italia è esercitato con il consenso dei governati. Il consenso dei governati può essere esercitato o attraverso l’istituto di democrazia rappresentativa o indiretta, oppure attraverso gli strumenti di democrazia partecipativa o diretta. Si parla di democrazia rappresentativa o indiretta quando i governati esercitano il potere politico attraverso i propri rappresentanti in parlamento, cioè attraverso lo strumento delle elezioni i cittadini ovvero l’elettorato attivo nominano i propri rappresentanti in parlamento. In questo modo il potere politico non è esercitato direttamente dai governati, ma i governati esercitano il potere politico avvalendosi di propri rappresentanti.
Il potere politico può essere esercitato anche attraverso gli strumenti di democrazia diretta o partecipativa. Sono strumenti di democrazia diretta l’iniziativa legislativa popolare. L’iniziativa legislativa popolare si ha quando un numero di elettori pari almeno a 50mila presentano un proprio disegno di legge chiedendo al parlamento di formare una legge su un determinato tema. L’iniziativa legislativa popolare è uno strumento di impulso, per il procedimento legislativo, perché attraverso l’iniziativa legislativa popolare si può attivare il procedimento legislativo, cioè il procedimento di legislazione di una legge. Ci può essere un'iniziativa legislativa popolare in atto che però non ha un suo seguito perché per esempio il disegno di legge presentato per effetto di questa iniziativa non viene comunque esaminato e quindi votato dal parlamento. La raccolta di queste 50.000 firme deve essere fatta entro 6 mesi.
Altro strumento di democrazia partecipativa è rappresentato dalla petizione. La petizione è quando un gruppo di elettori attraverso la raccolta di firme sollecitano la trattazione di una determinata materia da parte del governo in parlamento. È un semplice stimolo, non una vera e propria presentazione di un disegno di legge ma solo una sollecitazione.
Lo strumento di democrazia partecipativa più importante è però rappresentato dal referendum. Il referendum è una consultazione del corpo elettorale. Attraverso il referendum si chiede al corpo elettorale di esprimere la propria opinione ed è lo strumento principale di democrazia diretta perché in questo caso il corpo elettorale esercita direttamente il potere politico. Esistono diversi tipi di referendum.
Tipi di referendum
Il primo referendum è il referendum costituzionale. Nel procedimento di formazione della legge costituzionale è prevista una doppia deliberazione. Una legge deve essere votata due volte all’interno di entrambe le camere. Quando non si raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi, è sufficiente aver raggiunto la maggioranza assoluta (voti favorevoli sopra il 50%). Una volta raggiunta, la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Se entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale un quinto dei membri di ciascuna camera, cinque consigli regionali o 500.000 elettori ne fanno richiesta, deve essere indetto un referendum costituzionale. Se non ne fanno richiesta, la legge può entrare in vigore e si ritiene approvata. Il referendum costituzionale non richiede l’ottenimento del quorum. È valido qualunque sia il numero dei soggetti che vanno a votare. Se prevalgono i sì, la legge costituzionale entra in vigore.
Diverso è il referendum abrogativo: è un referendum in cui il corpo elettorale viene chiamato a pronunciarsi sull'abrogazione di una norma o di una parte di essa. Il referendum abrogativo viene considerato uno strumento di democrazia partecipativa e diretta perché rappresenta una forma di esercizio del potere politico da parte del corpo elettorale che direttamente si esprime sull’abrogazione o meno di una legge e viene anche considerato una fonte del diritto. Se determina l’abrogazione di una parte della legge, la legge viene modificata. Quindi il referendum viene considerato uno strumento di formazione di una legge.
Il referendum può essere proposto da 500.000 elettori (promotori) attraverso una raccolta di firme fatta da un gruppo di cittadini che depositano presso l’ufficio centrale della corte di cassazione un quesito. Le persone possono essere anche poche inizialmente a depositare una proposta di quesito che viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Entro 3 mesi avviene la raccolta di queste firme. Oppure il referendum può essere anche chiesto da 5 consigli regionali. Se si raccolgono queste firme, vengono depositate all’ufficio centrale istituito presso la corte di cassazione, la quale fa una prima verifica sulle firme e quindi sulla titolarità di esse e sul numero, dopodiché il quesito passa alla corte costituzionale, la quale deve esprimersi sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum. Non tutte le materie possono costituire oggetto di referendum abrogativo. Per esempio, le leggi fiscali non possono essere oggetto di referendum abrogativo. Non può costituire oggetto di referendum abrogativo una materia penale.
La corte costituzionale si esprime dichiarando costituzionalmente legittima la richiesta di referendum. Allora il referendum è dichiarato ammissibile dal capo dello stato, il quale indice il referendum che si deve svolgere dal 15 di aprile al 15 di giugno. In questo caso è richiesto un quorum. Deve presentarsi al referendum la maggioranza dei componenti del corpo elettorale (50%+1), altrimenti si ritiene non valido. Se i sì prevalgono, la legge viene eliminata dall’ordinamento giuridico il giorno dopo la pubblicazione dell’esito del referendum sulla gazzetta ufficiale e viene comunque dichiarato l’esito con un dpr e la norma viene eliminata dall’ordinamento giuridico. Se i no prevalgono, invece, non si può presentare un referendum avente ad oggetto lo stesso argomento se non dopo che sono trascorsi 5 anni dal referendum.
Referendum consultivo
Il referendum consultivo è meno frequente, ma è obbligatorio quando una regione o un comune deve modificare il regime territoriale di una regione o di un comune. È obbligatorio secondo gli articoli 132 e 133 della costituzione. È un referendum consultivo quando il corpo elettorale è chiamato ad esprimere un’opinione circa la modifica territoriale di una regione o di un comune. È una consultazione nel senso che è obbligatorio che sia indetto, ma la politica può anche prescindere dall’opinione dei cittadini (anche se difficilmente lo farà).
Il referendum consultivo può essere previsto anche dagli statuti dei comuni e regionali, nel senso che ogni comune all’interno del proprio statuto può prevedere e disciplinare il referendum consultivo.
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