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ESERCIZIO IN COMUNE DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

L'oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica per il cui esercizio in comune le parti (soci) si impegnano ai conferimenti.

L'indicazione dell'oggetto sociale nel contratto è richiesta espressamente dall'ordinamento per tutti i tipi di società, eccetto per la società semplice per la costituzione della quale non è prescritto alcun requisito formale. L'oggetto sociale deve essere possibile, lecito e determinato e deve consistere in un'attività economica. L'oggetto sociale, infine, può cambiare durante la vita della società, ma tale mutamento implica anche la modifica dell'atto costitutivo.

DIVISIONE DEGLI UTILI

Scopo dell'attività sociale è quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci. Tuttavia, ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in

uguale misura: l'unico limite in tal senso è dato dal divieto del patto leonino che esclude del tutto un socio dagli utili o dalle perdite (art. 2265 c.c.)

TIPI DI SOCIETA'

I tipi di società possono essere classificati in due grandi gruppi:

Società di persone:

  • società semplice
  • società in nome collettivo (S.n.c.)
  • società in accomandita semplice (S.a.s.)

Società di capitali:

  • Società per azioni (S.p.a.)
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Le società sopra menzionate hanno scopo di lucro; invece le società cooperative a mutualità prevalente e società di mutua assicurazione hanno scopo mutualistico.

La distinzione è di grande importanza al fine di stabilire il grado di autonomia patrimoniale della società e, di conseguenza, la responsabilità nella quale possono

Incorrere i soci. Per autonomia patrimoniale si intende la separazione del patrimonio della società da quello individuale dei soci. Le società di capitali, regolarmente fornite di personalità giuridica, godono di autonomia patrimoniale perfetta, per cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita. Ciò significa che:

  • I creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi nella società;
  • I creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società (salvo si tratti di soci accomandatari).

In esse le decisioni vengono prese collegialmente, con metodo maggioritario, sulla base di voti il cui peso varia a seconda della partecipazione al capitale sociale.

Il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio.

È necessaria la presenza di tre organi,

ovverosia l'assemblea, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico e il collegio sindacale, i quali esercitano rispettivamente le funzioni di organizzazione, gestione e controllo. È opportuno sottolineare che la qualità di socio può essere trasferita per atto tra vivi o mortis causa senza che ciò comporti la modifica del contratto di società. Le società di persone hanno, al contrario, una autonomia patrimoniale imperfetta per cui se il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori, rispondono i singoli soci con tutti i loro beni presenti e futuri. Alle società di persone l'ordinamento italiano non riconosce la personalità giuridica e non le distingue formalmente dalle persone che le compongono. L'amministrazione spetta direttamente ai soci senza che l'organizzazione interna sia necessariamente composta da una pluralità di organi. La non

trasferibilità della quota di socio senza il consenso degli altri soci. È opportuno ricordare il concetto di:

  • società di fatto: ipotesi in cui due o più persone si comportano di fatto come socie senza che tra essi sia mai intervenuto alcuno esplicito contratto di società
  • società occulta: ipotesi in cui il contratto di società esiste ma non viene esternato
  • società apparente: ipotesi in cui due o più persone si comportano in modo tale da ingenerare l’opinione di una società

6. Il possesso e la detenzione

Nella relazione con un bene, è possibile trovarsi in tre distinte situazioni:

  • averne la proprietà
  • averne il possesso
  • averne la detenzione materiale

normalmente, queste 3 situazioni fanno capo ad un unico soggetto, ma talvolta spettano a soggetti diversi.

La proprietà, in base all’articolo 832 del cc è la facoltà di godere e disporre in una cosa in modo pieno ed esclusivo,

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, come stabilito dall'articolo 1140 del codice civile. È quindi una situazione di fatto.

Perché si possa parlare di possesso, è necessaria la presenza di due elementi:

  • 1 oggettivo, che consiste nell'esercizio sul bene del potere di fatto (corpus possessionis)
  • 1 soggettivo, l'animus possidendi, che è la consapevolezza e l'intenzione di esercitare quel potere come se si fosse il proprietario del bene.

La detenzione invece, consiste nell'avere la cosa nella propria materiale disponibilità (elemento oggettivo), ma nella consapevolezza di non esserne il proprietario. È una situazione di fatto non definita dal codice e caratterizzata solo dal corpus possessionis (o anche puro possesso).

detto animus detinendi)
L'elemento soggettivo, dunque, distingue il possesso dalla semplice detenzione. Per essere possessore occorre l'animo o l'intenzione di possedere senza riconoscere altri come proprietari. Nella detenzione, c'è invece il riconoscimento del possesso altrui. Quindi, chi per esempio noleggia un'autovettura ne ha la detenzione quindi la disponibilità materiale, ma non il possesso perché sa che al termine del noleggio dovrà restituirla al noleggiatore. Viceversa, chi prende una bicicletta scambiandola per propria ne diventa possessore, perché crede di averne la proprietà e si comporta come fosse sua. Proprio in base all'elemento psicologico vi è la distinzione del possesso: - in buona fede, quando il possessore non sa di ledere un diritto altrui (per errore prendo la bici di qualcun altro) - in mala fede, quando il possessore sa che sta possedendo un bene altrui (per esempio, rubo una bicicletta)Esempio un ladro
Uno dei principali effetti del possesso è l'usucapione, ovvero l'acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale per effetto del possesso protratto per un certo periodo di tempo. Perché vi sia usucapione sono necessari due soggetti:
  • un proprietario che non usa il bene
  • un possessore che sullo stesso bene esercita il possesso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
Il possesso infatti deve essere:
  • pacifico
  • continuo
  • non equivoco
L'usucapione può essere ordinaria o abbreviata. L'usucapione ordinaria si compie in:
  • 20 anni per i beni mobili e immobili
  • 10 anni per i beni mobili registrati
Pur essendo una situazione di fatto, il possesso è tutelato dalla legge tramite le azioni possessorie:
  • Azione di reintegrazione, che si esercita in presenza di uno spoglio violento o clandestino del bene
  • Azione manutenzione, finalizzata a fermare eventuali molestie che il possessore subisce nel godimento del bene.

Possessore abbia subito• Azione di nunciazione: denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, finalizzate entrambe a prevenire possibili danni alla cosa oggetto del possesso e a conservare uno stato di fatto.

Anche la detenzione ha una sorte di tutela: è prevista la cosiddetta interversione del possesso, che favorisce il soggetto detentore. Chi consegna la cosa rimane il possessore ma è fatta salva l’interversione, che può avvenire a beneficio del detentore soltanto per atti provenienti da terzi, per esempio il proprietario che decide di alienare la cosa al detentore, oppure per una opposizione che viene fatta dal detentore stesso nei confronti del possessore.

Come stabilire se si tratta di proprietà, possesso o detenzione? Si fa riferimento al titolo. Il possesso però è sempre presunto, a meno che non si dimostri che il possessore è iniziato come detentore. Se però non c’è un titolo, il possesso è illegittimo.

Il possessore illegittimo è comunque tutelato, perché anche se sitrovasse il legittimo proprietario, il possessore può eccepire di possedere perché possiede. Sarà il proprietario a doverprovare il suo diritto di proprietà, quindi procurarsi il titolo7. L’obbligazione: fonti ed elementi Concetto di obbligazione: L’obbligazione è un rapporto giuridico patrimoniale nel quale vi sono due parti distinte, il creditore o soggetto attivo, che ha la pretesa di esigere una determinata prestazione, e il debitore o soggetto passivo, cioè colui che è tenuto ad effettuare la prestazione. Le fonti dell'obbligazione (articolo 1173 del codice civile): Per fonte delle obbligazioni si intende la fattispecie (fatto giuridico in senso stretto o atto giuridico) idonea a produrre rapporti obbligatori. Queste fattispecie, secondo l'articolo 1173 fonti delle obbligazioni sono: - Il contratto (articolo 1321 e seguenti c.c.), ovvero...

Un accordo tra due o più parti e l'obbligazione può nascere dalla conclusione volontaria di un accordo (es. contratto di compravendita) o dalla dichiarazione unilaterale di volontà (accettazione dell'eredità).

Il fatto illecito, secondo l'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile, è un fatto che causa un danno ad altri e quindi fa nascere un'obbligazione di risarcimento del danno. Queste obbligazioni non nascono per volontà dell'obbligato, ma in conseguenza voluta dalla legge dell'atto o effetto che ha prodotto.

Ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, ad esempio:

  • le promesse unilaterali (art. 1987 e seguenti c.c.)
  • il pagamento dell'indebito
  • la gestione degli affari altrui (art. 2028 c.c.)
  • l'azione generale di arricchimento

Le obbligazioni civili si contrappongono alle obbligazioni naturali. Le obbligazioni civili si caratterizzano per essere obbligazioni delle quali la legge esige

l'individuo ma non legalmente vincolanti.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Asganawey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..