Sommario
1. Persona fisica e giuridica ............................................................................................................................................... 1
2. Capacità giuridica e capacità d’agire ............................................................................................................................ 3
3. La proprietà e i suoi modi di acquisto .......................................................................................................................... 5
4. L’imprenditore: piccolo imprenditore, imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale ................................. 8
5. Le società elementi caratterizzanti le società di persone e le società di capitali .....................................................10
6. Il possesso e la detenzione ..........................................................................................................................................12
7. L’obbligazione: fonti ed elementi ...............................................................................................................................13
8. L’obbligazione: adempimento ed inadempimento ....................................................................................................15
9. Il contratto: gli elementi essenziali .............................................................................................................................18
10. Il contratto: nullità, annullabilità e risoluzione ..........................................................................................................20
1. Persona fisica e giuridica
I soggetti di diritto
Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto:
• La persona fisica: è un essere umano nato vivo, centro di imputazione di situazioni giuridiche e pertanto soggetto di
diritto
• La persona giuridica: è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce
la personalità giuridica
• Gli enti senza personalità: sono i complessi organizzati di persone e di beni ai quali la legge, pur riconoscendoli come
soggetti di diritto, non attribuisce la personalità giuridica
I diritti della personalità
Lo status di persona, accanto all’attribuzione della capacità giuridica, conferisce all’individuo determinati diritti soggettivi,
che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana e costituiscono i principi fondamentali di un sistema
democratico: sono questi i diritti della personalità che la costituzione riconosce e garantisce, sancendone l’inviolabilità
(art. 2 costituzione). I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che spettano all'essere persona in quanto tale,
così funzionalmente diretti ad affermare e garantire esigenze di carattere esistenziale.
I diritti della personalità sono:
• personalissimi: in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona. Come tali essi sono intrasmissibili
• non patrimoniali
• assoluti, potendo essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes)
• indisponibili, non essendo consentito, salvo eccezioni, alcun potere dispositivo su di essi
• irrinunziabili
• imprescrittibili, poiché non si estinguono per non uso.
Tra i vari diritti della personalità ricordiamo:
1. il diritto alla vita e all’integrità fisica
2. il diritto al nome (e alla ditta)
3. il diritto all’immagine
4. il diritto alla libertà e alla esplicazione della propria attività
5. il diritto all’onore e all’integrità morale
6. il diritto alla riservatezza
7. il diritto all'oblio
8. il diritto all'identità personale.
Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni (elemento materiale), preordinato ad uno
scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l’ordinamento giuridico attribuisce (attraverso l’elemento formale del
riconoscimento) la personalità giuridica. Esse sono quindi dei soggetti di diritto, distinti ed autonomi dalle persone dei
loro componenti, e sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.
Tipi
Le persone giuridiche si distinguono in:
a) Corporazioni complesso organizzato di persone fisiche, in cui è prevalente l’elemento personale (c.d. universitas
personarum), si distinguono in:
1) Associazioni (in senso stretto): se il loro scopo è di natura ideale (culturale, sportivo, politico, etc)
2) Società: se perseguono uno scopo di lucro, ossia la divisione degli utili conseguiti con l’esercizio di un’attività
economica ex art 2247 (società lucrative) o mutualistico (società mutualistiche).
b) Istituzioni È tale il complesso organizzato di beni, in cui è prevalente l’elemento patrimoniale (c.d. universitas
bonorum), si distinguono in:
3) Fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità
4) Comitati, generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata.
Gli elementi costitutivi della personalità giuridica
Elementi essenziali per ottenere la personalità giuridica sono:
1) L’esistenza di persone fisiche
2) La presenza di un patrimonio
3) Lo scopo dell’organizzazione
4) Il riconoscimento giuridico
La caratteristica principale delle persone giuridiche: l’autonomia patrimoniale perfetta
Si intende per autonomia patrimoniale il fatto che il patrimonio della persona giuridica rimanga nettamente distinto dal
patrimonio dei suoi componenti. Conseguentemente:
1. I beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti
2. Tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali
3. Il creditore di una persona giuridica non può rivalersi, di regola, nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo
nei limiti della quota conferita
4. Viceversa, il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadempienza,
non può normalmente rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versata dal socio suo debitore.
Per designare il regime giuridico anzidetto si dice che l’ente gode di autonomia patrimoniale perfetta.
Il riconoscimento
Il riconoscimento formale è elemento costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica. Rientra nella competenza
dell’autorità prefettizia o regionale (per gli enti che operano nell’ambito regionale e nelle materie di competenza delle
regioni, e si ottiene per effetto della:
• iscrizione nel registro delle persone giuridiche appositamente istituito presso le prefetture – uffici territoriali del
governo e delle regioni.
• Le società commerciali, invece, acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Come immediata conseguenza si ha l’ottenimento della personalità giuridica, della capacità giuridica e la separazione del
patrimonio dell’organizzazione da quello dei suoi componenti (autonomia patrimoniale perfetta)
Gli enti di fatto: sono organizzazioni di persone aventi uno scopo ed un patrimonio ma che non hanno un riconoscimento
giuridico.
Es.: i sindacati, i partiti politici, le associazioni non riconosciute
Essi non presentano una netta separazione fra i beni degli associati e i beni dell’associazioni, per cui la responsabilità è
solidale e personale (autonomia patrimoniale imperfetta). Inoltre non sono sottoposti a controllo e godono di maggiore
libertà.
2. Capacità giuridica e capacità d’agire
CAPACITÀ GIURIDICA
In passato non tutti gli esseri umani erano soggetti di diritto, cioè titolari di diritti ed obblighi giuridici. Ad es. gli schiavi
erano persone prive di ogni diritto e considerati di proprietà privata di un padrone. L’essere titolari di diritti e di obblighi
è una conquista degli ordinamenti moderni.
Ed è definita dalla dottrina come l’attitudine o idoneità conseguita con la nascita di un soggetto ad essere titolare di diritti
e obblighi o doveri.
Qualsiasi essere umano o ente giuridico può essere titolare di diritti o obblighi. Questo non significa che possa disporne
(cederlo o acquistarlo). In quel caso interviene il concetto di capacità di agire.
La capacità giuridica si acquista:
• al momento della nascita, alla condizione che il feto nasca vivo
• al nascituro concepito la legge riconosce alcuni diritti subordinati all’evento della nascita (successioni e donazioni)
• l’art 462 del codice civile estende le disposizioni testamentarie e le donazioni anche al nascituro non concepito
perdita della capacità giuridica: con la morte (provata da atto di morte). Si estinguono anche i diritti personalissimi (es
diritto al nome), i diritti patrimoniali (usufrutto), i diritti della personalità in generale
ipotesi di commorienza: in certi casi può essere importante determinare il momento preciso della morte. Si parla di
commorienza quando, per effetto di un infortunio o altro incidente, più soggetti siano deceduti e non sia possibile provare
il momento della morte di ciascuno. Allora sono tutti considerati morti nello stesso momento.
Limitazioni alla capacità giuridica
La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica: è, però, configurabile un’incapacità speciale che indica la
preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti.
Essa può riguardare:
• L’età: in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita, essendo richiesta una determinata
età (es 18 anni per fare testamento)
• Il sesso: la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e indicate in leggi speciali
(es lavoro nelle miniere).
• La salute: per esempio, l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio
• Le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la
sospensione (quest’ultima durante l’espiazione della pena) della responsabilità genitoriale
• L’onore: ad esempio gli alimenti possono essere ridotti in relazione alla riprovevole condotta dell’alimentato
CAPACITÀ DI AGIRE
È la capacità di disporre validamente dei diritti di cui si è titolari mediante manifestazione di volontà
Sono atti di disposizione che un individuo o un soggetto può validamente porre in essere. Esempi:
• acquistare o vendere un immobile
• fare un prestito in banca
• fare testamento
• firmare un contratto di lavoro
Disciplina:
la regola è che si acquista con il compimento della maggiore età. Ha come fondamento sostanziale una presunzione da
parte del legislatore che a quell’età il soggetto abbia raggiunto una adeguata maturità psichica tale da consentirgli di
valutare la convenienza degli atti che compie.
eccezione: contenuta nell’art. 2 comma 2: salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a
prestare il proprio lavoro. La norma ha una formulazione ambigua perché non chiarisce in maniera esplicita se il minore
possa stipulare il contratto di lavoro o semplicemente possa prestare attività lavorativa, il cui contratto tuttavia venga
sottoscritto da un legale rappresentante. La tesi prevalente è che vi sia una capacità a stipulare il contratto.
Ammissione al lavoro con i due requisiti di età e compimento degli obblighi scolastici.
Ipotesi particolari previste in settori particolari: attività di carattere culturale, sportivo, pubblicitario e nel settore dello
spettacolo. In questi settori potrebbe anche essere consentito al minore prestare attività lavorativa con età inferiore ai
15 anni salvo che vi sia un’autorizzazione che comunque garantisca la tutela dell’integrità psicofisica del minore.
Lavoro minorile: si può accedere al lavoro al compimento del 16° anno di età e dopo aver compiuto l’obbligo scolastico.
L’emancipazione per matrimonio: qualora sussistano gravi motivi, il tribunale su istanza dei genitori o del tutore può
autorizzare un sedicenne a contrarre matrimonio. A tal proposito:
• il minorenne acquista una limitata capacità di agire, cioè può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione
mentre per quelli di straordinaria amministrazione è assistito dal curatore (coniuge maggiorenne o genitore)
• se l’emancipato è autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale, acquista piena capacità d’agire
nell’ambito patrimoniale (tranne la capacità a donare)
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
• Atti di ordinaria amministrazione comprendono tutti gli atti diretti alla conservazione del bene (riscuotere il canone
di locazione, le spese per i beni di consumo)
• Atti di straordinaria amministrazione: quelli diretti alla diminuzione o all’aumento del valore del bene, come la
vendita o l’acquisto di un immobile
L’incapacità di agire è invece l’inidoneità a compiere atti validi giuridicamente.
Si distinguono due figure distinte con carattere generale:
1. incapacità legale di agire che discende da una delle cause tassativamente previste dalla legge:
• assoluta (quando è esclusa ogni attitudine del soggetto al valido compimento degli atti giuridici per i quali
la legge richiede la capacità leale di agire) – in caso di minore età, interdizione giudiziale e interdizione legale
L’interdetto è la persona che la legge considera totalmente incapace d'agire.
Si parla di interdizione giudiziale quando il soggetto sia dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi
a causa di un'abituale infermità di mente;
oppure legale quando l'interdizione consegua come pena accessoria alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un
tempo non inferiore a cinque anni.
• incapacità relativa: un soggetto può da solo stipulare solo gli atti di ordinaria amministrazione e non quelli
di straordinaria amministrazione per i quali è prevista assistenza – in caso di emancipazione, inabilitazione
e nei casi di amministrazione di sostegno
2. incapacità naturale o di fatto: stato di fatto naturale nella persona che non è in grado di intendere o volere per
qualsiasi causa permanente o transitoria. Un soggetto può essere al tempo stesso legalmente capace ma
naturalmente incapace. (questa ipotesi è presa in considerazione in prospettiva di tutela successiva→ volta a
ottenere l’annullabilità dei contratti eventualmente stipulati art. 428 e 1425 c.c.)
Quali sono i poteri del tutore? Il tutore, che viene nominato dal Giudice tutelare, è un rappresentante legale che ha il
compito di:
• prendersi cura del soggetto interdetto;
• rappresentarlo dal punto di vista civile in tutti gli atti;
• fare in modo che ne vengano garantiti i diritti.
Cosa è la curatela?
La curatela è un istituto giuridico che entra in gioco in seguito a una sentenza di inabilitazione nei confronti di un soggetto:
1. che si trovi in condizione di infermità mentale che non diano origine all’interdizione (si parla, per l’appunto,
di inabilitazione);
2. che metta sé stesso e la propria famiglia in una condizione di disagio economico a causa di abusi di alcol o droghe o di
prodigalità;
3. sia sordomuta o cieca fin dalla nascita e priva di un’educazione idonea.
La curatela permette di mantenere la capacità di agire per gli atti ordinaria amministrazione: il curatore interviene nel caso
degli atti di straordinaria amministrazione, come per esempio la vendita o l’acquisto di beni.
Differenze tra tutela e curatela
Abbiamo visto che sia la tutela sia la curatela sono degli istituti giuridici aventi la funzione di proteggere gli incapaci: la tutela
rappresenta una vera e propria forma di rappresentanza legale.
Di contro, la curatela assume più una funzione di tipo assistenziale in quanto il curatore non si sostituisce, bensì integra la
volontà del soggetto inabilitato, intervenendo soltanto per alcuni atti.
Nella pratica, il curatore ha la funzione di occuparsi degli interessi di natura patrimoniale e della cura dei beni, mentre
il tutore ha anche delle funzioni di carattere personale e interviene in qualsiasi occasione.
Inabilità: è un’incapacità relativa, il soggetto non può compiere atti di straordinaria amministrazione e ha bisogno di un
curatore
Interdizione: è un’incapacità assoluta, il soggetto non può compiere nessun atto e ha bisogno di un tutore
3. La proprietà e i suoi modi di acquisto
La proprietà è uno dei diritti più importanti e l’ordinamento giuridico italiano lo disciplina con diverse fonti. Fondamentali
nella definizione della proprietà sono due articoli:
• art 42 comma 2 della costituzione: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”
• art 832 del codice civile: “il proprietario ha il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti
e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
La proprietà può essere sia pubblica che privata, quindi l’iniziativa economica può appartenere sia ai privati cittadini che
allo stato e agli enti pubblici.
Per quanto riguarda i modi di acquisto della proprietà ed i suoi limiti, la costituzione rimanda alle leggi ordinarie. Tuttavia,
la costituzione introduce un principi
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