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Procedure per l'assunzione di cittadini extracomunitari in Italia
Il cittadino extracomunitario che desidera lavorare in Italia deve seguire una specifica procedura per ottenere il permesso di soggiorno. La procedura varia a seconda del tipo di rapporto di lavoro che si intende instaurare. - Per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato: Il lavoratore extracomunitario, che risiede all'estero, può entrare regolarmente in Italia per svolgere la propria prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può assumere un lavoratore extracomunitario solo dopo aver completato la seguente procedura: 1. Rilascio del nulla osta - Per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero: Il cittadino extracomunitario che desidera lavorare in Italia per un periodo stagionale deve seguire una procedura specifica che comprende: 1. Rilascio del nulla osta - Per i c.d. ingressi fuori quota: Il lavoratore extracomunitario che risiede all'estero può entrare regolarmente in Italia per svolgere la propria prestazione lavorativa a tempo indeterminato o determinato. Il datore di lavoro può assumere un lavoratore extracomunitario solo dopo aver completato la seguente procedura: 1. Rilascio del nulla osta È importante sottolineare che il datore di lavoro è tenuto a versare le imposte e i contributi previdenziali che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione legale, inclusi gli interessi di mora e le relative sanzioni amministrative.al lavoro- rilascio del visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana- stipulazione tra il datore di lavoro e il lavoratore di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato- rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato- stipulazione tra il lavoratore e lo stato italiano di un accordo di integrazione. La maggioranza delle operazioni di seguito descritte si svolgono presso lo sportello unico per l'immigrazione istituito in ogni provincia presso la prefettura- ufficio territoriale dello stato. Un cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno per lavoro in un altro paese UE diverso dall'Italia può utilizzare il permesso di soggiorno solo per lavorare in quel Paese. Egli per trasferirsi in Italia da un altro paese UE e per svolgere qui attività lavorativa deve seguire la normale procedura. Assunzione Dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore extracomunitariopuò essere assunto dal datore di lavoro nel rispetto della qualifica d'ingresso contenuta nel nulla osta. Nei casi di cessazione dell'azienda che ha originariamente presentato richiesta di nulla osta al lavoro, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro che a tutti gli effetti rileva quella precedente. A tal fine il nuovo datore di lavoro presenta allo sportello specifica richiesta, indicando gli estremi della precedente istanza. Se, dopo l'ingresso in Italia del lavoratore, il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta non effettua di fatto l'assunzione, il cittadino extracomunitario perde il diritto al permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'extracomunitario giunto in Italia regolarmente che non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per indisponibilità del datore di lavoro, può richiedere comunque il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa.occupazione (della durata di 6 mesi) allegando alla domanda una dichiarazione firmata dal responsabile dello sportello che attesti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro.
Comunicazione
Il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione ai servizi per l'impiego, secondo le modalità ordinarie, indicando gli estremi del permesso di soggiorno.
Quando il datore di lavoro dà alloggio ad un lavoratore extracomunitario presso un immobile nella sua disponibilità, attraverso la comunicazione di assunzione assolve anche all'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Contratto
Il lavoratore può essere assunto con qualsiasi tipo di contratto di lavoro, compresi il contratto a termine e l'apprendistato. Ciò vale anche per le successive assunzioni dell'extracomunitario già entrato in Italia e ivi regolarmente soggiornante. Il contratto di lavoro deve rispettare le condizioni fissate.
nel contratto di soggiornoAppalto e distacco genuino e non genuino (art. 29 e 30, D. Lgs. n. 276/2003)
Appalto
Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente).
Quando l'appaltatore cede ad un terzo (c.d. subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore distingue l'appalto dal contratto d'opera. Quest'ultimo infatti consiste in una prestazione di lavoro da compiersi, in via prevalente, personalmente dall'obbligato o dal suo nucleo.
familiare. Non si considerano comedate in subappalto le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi. L'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di ccnl o di clausola del contratto di appalto, non costituisce un'ipotesi di trasferimento di azienda o di parte di azienda.
Contratti tipici:
- Subfornitura: un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la
Un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
Requisiti
L'appalto è considerato "genuino" quando l'appaltatore (o il subappaltatore) non è un semplice intermediario ma un vero imprenditore che:
- Impiega una propria organizzazione di mezzi
- Assume rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito
- È in possesso di un comprovato livello di specializzazione e professionalità
Assenza del requisito di genuinità
Quando l'appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, mantenendo solo compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali, ad esempio, oneri retributivi e contributivi), senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione dell'intera prestazione o del servizio, sussiste il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (vietata se esercitata al di
fuoridell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro). In tali casi il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. In presenza di condizioni di sfruttamento del lavoratore, inoltre, è prevista l'applicazione di sanzioni penali.
Articoli 603 bis e 603 ter codice penale
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque:
- Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
- Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
È punito con sanzioni pecuniarie e reclusione da 1 a 8 anni.
La Corte di Cassazione - con Sentenza dell'8 luglio 2020, n. 14371 - ribadendo un orientamento che si va sempre più consolidando, opera una distinzione fra
appalti "leggeri" e appalti "pesanti". I primi, che comportano l'uso di pochi mezzi e un prevalente apporto di manodopera, sono genuini se il potere organizzativo e direttivo sulla manodopera è esercitato dall'appaltatore. Negli appalti cd. pesanti, invece, quelli in cui l'apporto in termini di capitale e attrezzature è preponderante rispetto a quello della manodopera, non è sufficiente il mero esercizio del potere direttivo e l'appalto è genuino solo se l'appaltatore concorre in modo rilevante anche a tali apporti. Di tali statuizioni della Corte di Legittimità occorrerà tener massimo conto nella stesura dei contratti di appalto.
Distacco
Il distacco si realizza quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il lavoratore può effettuare la sua prestazione presso il distaccatario anche solo parzialmente, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. Il distacco è ammesso anche per i lavoratori a termine, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il distacco ai servizi per l'impiego entro 5 giorni con modallo unificato Lav. Una specifica disciplina regola il distacco finalizzato ad evitare riduzioni di personale. Nei casi di contrazione dell'attività produttiva, è possibile il distacco dei lavoratori presso un'altra azienda del gruppo, quale strumento alternativo alla cassa integrazione. In detti casi, infatti, si può configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria disponibilità) i lavoratori temporaneamente sospesi attraverso lo scambio di dipendenti con imprese appartenenti al medesimo gruppo.Occorre in ogni caso rispettare le condizioni generali