Denuncia, esposto e querela
A volte l’accertamento processuale del reato è subordinato all’esistenza di condizioni di
procedibilità. Tra queste vi è la Querela.
La querela non è altro che la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa dal reato che
è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale e soggetto passivo del reato (diverso
dal danneggiato) tramite la quale la stessa manifesta la volontà che il PM proceda in ordine ad un
reato. La querela tutela un individuale bene giuridico che è riconducibile alla collettività ma è a difesa
della tutela personale.
Il danneggiato è colui che subisce un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale dal
reato
La persona offesa è il titolare del bene giuridico tutelato
A volte queste due nozioni coincidono, ad esempio nel reato di lesioni il titolare
dell’integrità fisica è anche colui che subisce un danno all’integrità psico-fisica
Non coincidono nel reato di omicidio, dove la persona offesa è certamente il titolare del bene
vita, mentre i danneggiati sono i prossimi congiunti, coloro che potranno richiedere un
risarcimento del danno.
Perché il legislatore prevede questa condizione di procedibilità? Prevalentemente per due ordini
di ragione:
quando si tratta di fatti tenui: pertanto rimette alla volontà della persona offesa decidere se
procedere penalmente o meno verso questi reati
nei casi in cui si tratti di reati che ledono la sfera personalissima del soggetto ad esempio la
morale, oppure la libertà sessuale. In questi casi viene rimesso sempre alla persona offesa la
scelta di decidere se al pregiudizio arrecatogli dal reato convenga aggiungere anche il pregiudizio
che deriva dalla risonanza che al reato viene data dal processo. Essendo processi delicati che
riguardano la sfera intima delle persone offese, il legislatore rimette a loro la scelta di decidere se
sporgere querela.
La querela, salvo che la legge preveda diversamente deve essere proposta entro 3 mesi dal giorno
della notizia del fatto che costituisce reato ed è regolata dagli articoli 120 e seguenti del codice
penale e dagli articoli da 336 a 340 del codice di procedura penale.
L’accertamento penale del reato è subordinato all’esistenza della condizione di procedibilità. Se non
c’è nei reati procedibili a querela, l’azione penale non può andare avanti. Quindi bisogna archiviare
o prosciogliere proprio per mancanza di una condizione di procedibilità. Ad esempio generalmente
sono procedibili a querela le lesioni colpose. Non lo sono se sono lesioni colpose che derivano dalla
violazione delle norme antinfortunistiche o relative all’igiene e alle malattie professionali che
comportino una incapacità ad attendere alle proprie attitudini ordinarie per un tempo superiore a 40
In questi casi il reato è procedibile d’ufficio.
giorni (lesioni gravi). Per gli altri casi, se non si sporge
querela non si può procedere all’accertamento penale.
È l’informazione che un reato sarebbe stato commesso
La denuncia è una notizia nominata di reato.
da una o più persone identificate (in questo caso denuncia specifica) o non identificate (generica).
A differenza della querela, la denuncia è la dichiarazione con cui qualsiasi persona fisica, diversa
dall’esercente di una professione sanitaria (che ha obbligo di referto) porta la commissione di un
fatto perseguibile d’ufficio a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. La
denuncia tutale un bene di pubblica utilità.
Distinzione tra reati perseguibili a querele a reati perseguibili d’ufficio: i reati perseguibili d’ufficio non
occorre che ci sia la presentazione di una querela ma è sufficiente che il pubblico ministero e la
vengano a conoscenza che un reato è stato commesso. Sono procedibili d’ufficio
polizia giudiziaria
quasi sempre i reati più gravi ma non sempre, perché il reato di violenza sessuale è un reato (se
non commesso su minori o se non ricorrono particolari circostanze aggravanti) procedibile a querela.
L’esposto a differenza della querela e della denuncia, è invece l’atto con cui si richiede l’intervento
dell’autorità di pubblica sicurezza, che viene presentato in caso di dissidi tra privati. Può essere
le parti coinvolte ed è una dichiarazione che il cittadino fa all’autorità di
presentato da una o da tutte
pubblica sicurezza per tentare un componimento bonario di un dissidio o di una controversia che è
nata tra privati. A differenza della denuncia e della querela che danno luogo ad un eventuale
processo penale, l’esposto incarica un vero e proprio procedimento amministrativo. A seguito della
richiesta, a parte che è diretto prevalentemente all’autorità di pubblica sicurezza mentre la denuncia
alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero. Nell’esposto a
e la querela sono dirette generalmente
seguito della richiesta di intervento, l’ufficiale di pubblica sicurezza invita le parti in ufficio per tentare
la conciliazione e redige un verbale. La mancata presentazione se non giustificata può comportare
anche un accompagnamento coattivo ed è anche sanzionabile in via amministrativa. Se dai fatti
esposti attraverso questo atto emerge un reato procedibile d’ufficio ovviamente l’ufficiale di pubblica
sicurezza trasmetterà gli atti alla competente procura. Se invece si tratta di un reato procedibile a
querela tenterà ugualmente la conciliazione ma senza pregiudicare il diritto di querela di una delle
parti. È una segnalazione che tende ad un preventivo componimento di una vertenza e da luogo ad
un vero e proprio procedimento amministrativo a cui poi si applica la legge 241/90. Quindi sarà
possibile il riconoscimento del diritto di accesso agli atti, il diritto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, tutta la disciplina relativa ad un procedimento amministrativo.
I profili penali dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose in conseguenza della violazione
delle norme per la tutela e la sicurezza del lavoro
Omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
L’accertamento penale del reato è subordinato all’esistenza della condizione di procedibilità. Se non
c’è nei reati procedibili a querela, l’azione penale non può andare avanti. Quindi bisogna archiviare
o prosciogliere proprio per mancanza di una condizione di procedibilità. Ad esempio generalmente
sono procedibili a querela le lesioni colpose. Non lo sono se sono lesioni colpose che derivano dalla
violazione delle norme antinfortunistiche o relative all’igiene e alle malattie professionali che
comportino una incapacità ad attendere alle proprie attitudini ordinarie per un tempo superiore a 40
In questi casi il reato è procedibile d’ufficio.
giorni (lesioni gravi). Per gli altri casi, se non si sporge
procedere all’accertamento penale.
querela non si può
Due sono le principali tematiche e problematiche: cioè sono situazioni quelle in cui avviene l’omicidio o
1) Costituiscono circostanze aggravanti speciali,
le lesioni colpose con una particolare modalità, che è quella della violazione di norme cautelari.
Sono norme che hanno come finalità, l’impedimento di eventi pericolosi e che indicano le modalità per
impedirne le conseguenze. Sono norme con la precisa finalità di prevenire infortuni sul lavoro.
Sono circostanze perché il reato anche qualora non ci fossero questi elementi sussisterebbe
ugualmente
Sono aggravanti perché sono fatti in più che comportano un aggravamento di pena. Se ci sono
aggravanti si applica sia la pena per il reato che quella per l’aggravante.
Il fatto che siano circostanze aggravanti comporta il fatto che possano essere oggetto di
bilanciamento qualora sussistessero eventuali circostanze attenuanti. In un giudizio di bilanciamento
le circostanze attenuanti potrebbero essere considerate prevalenti o equivalenti rispetto alle
aggravanti annientando l’effetto di entrambe tornando ad applicare la pena base prevista dalle
e l’omicidio colposo.
lesioni colpose
Queste fattispecie sono disciplinate dagli articoli 589 secondo comma che al primo comma stabilisce
che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5
anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
la pena è la reclusione da 2 a 7 anni. Norma speculare si ha per le lesioni colpose previste
dall’articolo 590 terzo comma che prevede al primo e secondo comma disciplina le lesioni e le lesioni
gravi e gravissime e al terzo comma prevede che se i fatti di cui al secondo comma (lesioni gravi o
gravissime previste da art 583 codice penale) sono commesse in violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi ad 1
anno e la multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è la reclusione da 1 a 3 anni.
Quali sono le problematiche che si pongono? Sono due:
l’unica possibilità a poter fondare un giudizio di
1) Capire se la violazione di qualsiasi norma scritta sia
responsabilità per omicidio colposo derivante da violazione di norme sugli infortuni sul lavoro oppure se
sia sufficiente la violazione di una semplice generica norma di prudenza. Principalmente le norme degli
infortuni sul lavoro sono previste ma non solo nel testo unico 81/2008. Sono previste una serie di
precauzioni per assicurare la salute e la tutela nei luoghi di lavoro. Queste norme costituiscono sia titoli
ma dall’altra parte costituiscono
autonomi di reati (esclusivamente contravvenzioni) norme cautelari la
cui violazione comporta la configurabilità di una responsabilità colposa derivante dalla violazione delle
norme sugli infortuni su lavoro. La domanda da porsi è: queste aggravanti si possono contestare quando
c’è la violazione di una norma scritta come quelle del testo unico del 2008 oppure quando il datore di
lavoro ha violato una regola di generica prudenza? È sufficiente la colpa specifica (si ha quando si viola
una norma scritta) o anche a titolo di colpa generica (quando le regole di diligenza, prudenza e perizia non
sono espressamente previste dal legislatore ma si ricavano dalla comune esperienza e soprattutto dal
per l’omicidio e per
caso concreto)? La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che queste due aggravanti
le lesioni personali possano essere contestate anche nei casi di mera colpa generica perché incombe sul
datore di lavoro un generale dovere di protezione dell’incolumità e dell’integrità fisica ma anche della
derivante dall’articolo 2087 del codice civile.
personalità modale
2) Ambito di applicazione di queste fattispecie. Le norme fanno esclusivo riferimento alle norme relative per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nessun riferimento viene fatto per le norme relative all’igiene. Le
norme all’igiene sono quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.
Differenza tra infortunio e malattia:
• infortunio è evento traumatico dovuto ad una causa violenta. In tal caso i fattori che arrecano il danno
operano in un’unica soluzione e comunque non oltre l’ambito lavorativo
• è una patologia la cui contrazione è eziologicamente legata all’esposizione prolungata nel
la malattia
tempo in occasione dell’attività lavorativa ad un agente patogeno.
si chiede è: nel caso di violazione di norme relative all’igiene, si applicano queste due
Quello che ci
circostanze aggravanti? La risposta è negativa. Perché? Perché il reato è solo quello previsto dal
legislatore e non può operarsi un’applicazione analoga dello stesso. Si applica solo alle norme
quando vengono violate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo discende anche da una
lettura sistematica del terzo comma con l’ultimo comma. L’ultimo comma del 590 prevede che il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi di lesioni gravi o di lesioni gravissime,
limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Mentre la norma che disciplina la querela fa riferimento anche alle norme relative all’igiene, non lo
fa altrettanto la norma che prevede il reato. In caso di violazione di norme relative all’igiene, per il
divieto di analogia e per il principio di tassatività della fattispecie penale, queste aggravanti non
potranno applicarsi.
Per superare il dato letterale, a volte la giurisprudenza ha fatto spesso ricorso a un concetto di
malattia infortunio, cioè un concetto misto, facendo rientrare ciò che era malattia in infortunio.
– infortunio come:” sindrome morbosa contratta nell’esercizio o a
Definisce il concetto di malattia
causa del lavoro, imputabile all’azione lesiva di agenti esterni (quindi differente con la malattia) di
da quelli meccanico fisici”. Il datore di lavoro risponde se l’evento
varia natura ma comunque diversi
di danno si è verificato in occasione dell’attività lavorativa. La responsabilità del datore di lavoro è
esclusa quando il comportamento del lavoratore è abnorme, cioè quando lo stesso si trovi a
scegliere un rischio elettivo, ovvero decide di correre un rischio diverso da quello a cui è esposto
diverso dall’attività lavorativa. Quando quindi agisce per esigenze meramente personali e si cagiona
un infortunio, in questo caso non c’è più il nesso eziologico tra l’attività lavorativa tra la condotta del
datore di lavoro e la condotta imprevedibile e inevitabile strana del lavoratore.
in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo
Art 61 del testo unico 81/2008:
e lesioni colpose, se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relativi all’igiene che abbiano determinato una malattia professionale, in questi
casi quando inizia un processo penale il pubblico ministero ne da immediata notizia all’INAIL. Questa
comunicazione all’INAIL di costituirsi parte civile nel processo penale e di agire in regresso verso il
le norme anti infortunistiche. Questo intervento dell’INAIL ha forte
datore di lavoro che ha violato
effetto dissuasivo. In caso di infortunio l’INAIL dovrà anticipare le somme di cui il lavoratore ha diritto
ai fini del risarcimento del danno, e poi se la colpa è riconducibile a violazione del datore di lavoro,
si potrà rifare per recuperare le somme anticipate. Ecco perché viene comunicato all’INAIL l’inizio di
un procedimento penale affinché questo si possa costituire parte civile.
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE DERIVANTI DALLA
VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
L’ambito applicativo di queste norme è circoscritto alle sole ipotesi in cui la violazione di una norma
cautelare, antinfortunistica, che sia o meno codificata in un provvedimento legislativo, abbia in
concreto determinato il verificarsi di un incidente sul lavoro.
Per i delitti colposi di omicidio e lesioni personali è previsto un trattamento sanzionatorio
maggiormente rigoroso qualora il fatto venga commesso con la violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p.→ lesione grave→art.
583 c.p. comma 1°→ 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa o una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore
ai 40 giorni – 2) se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo)
→la
Art. 583 comma 2 c.p. lesione personale è gravissima se dal fatto deriva 1) una malattia
certamente o probabilmente insanabile 2) la perdita di un senso 3) la perdita di un arto, o una
mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella)
E’ solo con la legge n. 296 dell’11 maggio 1966 che la particolare rilevanza della sicurezza del lavoro
viene suggellata nel testo delle due norme del codice penale, mediante la previsione delle circostanze
aggravanti speciali de quibus.
La circostanza aggravante speciale dell’aver commesso il fatto con violazione delle norme per la
→ →
prevenzione degli infortuni sul lavoro circostanza aggravante speciale ne consegue
l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 59 e ss. c.p. in tema di circostanze del reato. In
particolare, laddove siano presenti uno o più circostanze attenuanti si farà luogo al giudizio di
bilanciamento ex art. 69 c.p. con possibile ritenuta equivalenza o prevalenza di quella attenuante
(art. 590 c.p.)
Profili problematici:
a) Se per la configurazione dell’aggravante di cui all’art. 590 comma 3 c.p. e 589 comma 2 c.p. occorra
che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire gli infortuni sul lavoro o al
contrario si ritenga sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di
quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. ai fini della più efficace
tutela dell’integrità fisica del lavoratore.
art. 589 comma 2 c.p. – 590 comma 3 c.p.→ se ai fini della sussistenza delle aggravanti di cui agli
artt. 589 comma 2 e 590 comma 3→ sia necessaria la violazione di una norma della le
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Risposte domande esame orale diritto del lavoro per esame di stato consulenti del lavoro
-
Risposte domande esame orale Diritto privato per esame di stato consulenti del lavoro
-
Risposte domande esame orale Diritto pubblico per esame di stato consulenti del lavoro
-
Esame di Stato CDL - Risposte di Diritto penale