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GESTIONE della NUOVA ARCHITETTURA a

LIVELLO EUROPEO

Il RUOLO e l’ATTIVITÀ di Risk Management sono divenuti sempre più complessi a causa

del nuovo Framework Regolamentare e della Nuova Vigilanza di tipo Prudenziale.

Il Risk management ha un elevato CONTENUTO STRATEGICO, ragione per cui tale

FUNZIONI AZIENDALI DI

funzione ha assunto un importanza critica nelle

CONTROLLO

.

Nella normativa europea, vengono etichettate in banca col nome di funzioni aziendali di

controllo le seguenti F(X):

 

RISK MANAGEMENT si occupa del GOVERNO DEI RISCHI e del

CAPITALE, il quale è stato oggetto privilegiato delle norme emanate post crisi

economico-finanziaria del 2007.

Infatti, le AV (nel corso facciamo rif. alle authority e supervisors relativi al governo

dei rischi e del capitale e non a quelle operanti in altri mercati come quelli in cui

facciamo la spesa) hanno ritenuto opportuno perseguire l’obiettivo principale della

STABILITÀ del SF EUROPEO adottando regole e vincoli più stringenti in materia

di rischi e capitale, per cui è divenuta un’attività basata sul RULE MANAGEMENT.

 AUDIT (CONTROLLO)

 COMPLIANCE di vigilanza prudenziale (CONFORMITA’).

Sicuramente la funzione di RISK MANAGEMENT è quella con maggior peso, ed infatti la

ritroviamo in vari IF, ma negli ultimi anni si è complicata molto in virtù delle regole

comunitarie in aggiunta a quelle discendenti dalla normativa nazionale

(Infatti, attualmente, abbiamo un insieme molto ampio di norme per il governo dei rischi).

Il Framework Regolamentare attuale è frutto di una risposta che le authority hanno voluto

dare alle criticità emerse con la crisi E-F internazionale. Molte banche che appaentemente

sembravano solide dal pdv della patrimonializzazione si sono trovate in difficoltà, avendo

problemi di solvibilità che, in alcuni casi, hanno portato al loro dissesto.

Ma che attività fa il RM?

1. INDIVIDUAZIONE dei rischi legati al business bancario, cioè: la

MAPPATURA DEI RISCHI (MAPPING) che tecnicamente implica

l’individuazione degli EVENTI che producono le diverse tipologie di rischio e

l’OGGETTO dei rischi (asset finanziario/ creditizio che rientra nel bilancio della

banca da cui discende il rischio).

2. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI Tecnicamente significa distinguere tra:

 MISURAZIONE per i rischi quantificabili (credito, di mercato)

 VALUTAZIONE per i rischi non quantificabili (non possono essere espressi

con simboli cardinali)

(perchè nel business bancario esistono rischi quantificabili e non quantificabili,

per i primi è prevista una valutazione oggettiva e quantitativa, mentre nei

secondo è soggettiva e qualitativa)..

3. 

GESTIONE/CONTROLLO/REPORTISTICA SUI RISCHI la gestione

dei rischi rappresenta un business della banca.

Le 3 attività svolte dal RM si sono complicate per l’intervento delle authority in relazione al

governo dei rischi e del capitale, le quali hanno deciso di perseguire l’obiettivo della

STABILITA’ del SF EUROPEO adottando vincoli più stringenti in materia di rischi e

capitale, il che portato ad una complessa REVISIONE NORMATIVA per cui possiamo

affermare che, attualmente, il Risk Management svolge la sua attività in un contesto di

RULE MANAGEMENT

(perchè, la sua attività deve rispettare regole e vincoli in materia di rischi e capitale, per cui

per applicare tali regole in materia di capitale è necessario conoscerle, e da esse discendono

Metodi e Modelli per la misurazione dei rischi ai fini delle 3 attività del RM).

BASILEA 3  non è una norma o un singolo documento, bensì un INSIEME di

NORME, LINEE GUIDA, STANDARD TECNICI che tutti insieme compongono il

FRAMEWORK REGOLAMENTARE in materia di rischi e capitale all’interno del quale

operano le banche, il quale ispira la CRR e le CRD..

Introdotto nel 2010, operativo dal 2014 e caratterizato da un’introduzione progressiva e

graduale fino al 2019 anno in cui è entrato in vigore a pieno regime.

IN PRATICA Traccia i CONFINI OPERATIVI del Risk Management. Infatti, chi lavora

in questo comparto ha una visione integrata di questo framework in materia di rischi e

capitale.

Tuttavia, c’è da precisare che attualmente sono già state elaborate le linee guida di

BASILEA 4 , che verrà introdotto nel 2022 e gradualmente diventerà operativo fino al

pieno regime che verrà raggiunto nel 2027.

Quest’insieme di norme, linee guida, standard tecnici è stato elaborato ed introdotto in

seguito alla crisi del 2007 che ha messo in luce la necessità di RAFFORZARE I 3 PILASTRI

introdotti con Basilea 2 per accrescere la stabilità del SF (per cui si può dire tranquillamente

che abbiamo 3 GRUPPI di NORME-LINEE GUIDA-STANDARD TECNICI):

1. DISCIPLINA DEI REQUISITI DI CAPITALE/ CAPITAL

REQUIRMENT  (cd. PILASTRO dei REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI) è

SINONIMO di ASSORBIMENTO PATRIMONIALE, cioè gli acc.nti obbligatori che

qualsiasi IF deve avere in relazione ai rischi assunti (cd. Regolamentati):

RISCHI di 1°PILLAR Rischio di CREDITO, di MERCATO e

OPERATIVO, i quali prevedono un accantonamento/assorbimento di capitale

obbligatorio, ossia il capital requirment che la banca deve accantonare a fronte di tali

rischi.

Nella ratìo della vigilanza tale acc.nto è un presidio a fronte del rischio e quindi delle

potenzili perdite che questo può generare. (rischio di credito, rischio di mercato e rischio

operativo)

2. Il secondo ha assunto anche maggiore importanza negli ultimi anni perchè consiste nel

PROCESSO di CONTROLLO PRUDENZIALE , caratterizzato da due

momenti:

 ICAAP-ILAAP momento in cui la banca sviluppa il PROCESSO INTEGRATO

tra due processi che effettuano un controllo sull’adeguatezza patrimoniale e la

liquidità (prima della crisi l’adeguatezza patrimoniale veniva valutata dal

supervisor in base alle SEGNALAZIONI di VIGILANZA in materia di rischi).

 SREP supervisione per mano delle AV (authority) delle fasi di ICAAP e ILAAP.

3. DISCLOSURE di MERCATO (Divulgazione delle informazioni

e Trasparenza) sono stati introdotti nuovi requisiti per accrescere la trasparenza

e la correttezza nel comportamento delle banche per far si che il pubblico di risparmiatori

possa conoscere al meglio l’intermediario con cui si rapporta (es: informazioni sulle

modalità di calcolo dei RATIO PATRIMONIALI).

Ma come sono stati rafforzati i 3 pilastri di B3?

 REVISIONE degli STRUMENTI IDONEI ad essere utilizzati come COPERTURA

per le PERDITE si è posta maggiore attenzione all’EQUITY perchè riconosciuto

come strumento più adeguato per garantire la solvibilità della banca nella sua

normale operatività , cioè per garantire la continuità aziendale (going concern).

Invece, se la banca si trova in una situazione di crisi si considera la possibilità di

utilizzare altri strumenti diversi dall’equity, nel caso in cui quest’ultimo non bastasse

per coprire le perdite (es: tramite una riduzione del loro valore nominale, oppure

convertendo gli strumenti convertibili in equity secondo quanto previsto dalla

DIRETTIVA n. 59/2014).

Quindi, questo primo step ha visto la SEPARAZIONE dell’Equity da altri strumenti

di capitale, in base alle diverse situazioni in cui versa la banca e le diverse finalità

svolte dagli strumenti stessi. BURNING SHARING

A riguardo è importante introdurre il concetto di secondo il

quale nei casi in cui si manifesta una PERDITA INATTESA, la sua copertura avviene in

primis con Equity e la parte eccedente con altri strumenti (strumenti ibridi e subordinati) ,

ma se quest’ultimi non dovessero bastare, allora si vanno ad intaccare le obbligazioni ed

infine i depositi per la quota non garantita dal fondo di garanzia dei depositi (cioè: quella

eccedente i 100.000 euro) BAIL-IN

Esso rientra nell’ambito del (trad: salvataggio interno), ossia un SISTEMA di

RISOLUZIONE delle crisi bancarie che prevede il coinvolgimento di azionisti-

obbligazionisti-correntisti di una banca che, con la DIRETTIVA n.59/2014 (introdotta nel

2016) ha visto l’introduzione di un NUOVO SISTEMA di GESTIONE il cui principìo base

(cd. No Creditor Worse Off) prevede che ognuno dei 3 soggetti citati non deve subire

perdite superiore a quelle che potenzialmente subirebbe in caso di Liquidazione Coatta

Amministrativa.

Inoltre il Prelievo Forzoso non riguarda i DEPOSITI superiori a 100.000 euro, né i patrimoni

dei clienti (azioni, obbligazioni e quote di FCI) che la banca ha in gestione o

amministrazione.

La peculiarità: la RESPONSABILITA’ grava solo sui soggetti con rapporti diretti con

l’ente (il coivolgimento nel risanamento bancario riguarda azionisti, possessori di altri

strumenti e correntisti con depositi superiori a 100.00 euro), in tal modo si evita il

coinvolgimento dei CONTRIBUENTI nel salvataggio di istituti finanziari privati e lo

STATO interviene soltanto nei casi in cui vengno messi in pericolo la STABILITA’ del SF o

l’INTERESSE PUBBLICO, e quindi non effettua più Finanziamenti a FONDO PERDUTO.

 MODIFICHE QUALITATIVE (COMPOSIZIONE) e NON QUANTITATIVE del

COEFFICIENTE DI PATRIMONIALIZZAZIONE è aumentata l’incidenza del

TIER 1 (CET 1 + ADDITIONAL TIER 1), in aggiunta vi è il TIER 2, infine sono stati

introdotti i BUFFER PATRIMONIALI ANTICICLICI (Capital Conservation Buffer +

Countercyclical Buffer).

 Introduzione di un COEFFICIENTE di LEVERAGE perchè nel settore bancario

un eccessivo leverage può essere pericoloso in quanto nelle fasi di recessione

dell’economia si ha il fenomeno inverso del deleveraging, ma considerata la funzione

creditizia svolta dalle banche ed il modo in cui queste contribuiscono a finanziare

l’economia di un paese, allora la riduzione del leverage ha un impatto negativo

sull’erpgazione del credito e di conseguenza produce effetti devastanti per la ripresa

di un’economia.

 Introduzione degli INDICI di LIQUIDITA’ LCR e NSFR

 Introduzione Nuove METODOLOGIE di calcolo del RISCHIO di MERCATO

ARCHITETTURA di VIGILANZA EUROPEA

Cos’è?

UNIONE BANCARIA La RISPOSTA data dalle Authority

europee alla Crisi E-F Internazionale, tale risposta si traduce in un INSIEME di REGOLE

e VINCOLI più stringenti concernenti il sistema bancario.

Inoltre, si tratta di REGOLE UNIFORMI per tutte le banche, cioè valgono allo stesso modo

a prescindere dalle dimensioni e, chiaramente, questo impatta negativamente sulle piccole

banche.

La sua creazione ha comportato il TRASFERIMENTO delle COMPETENZE nell’ambito

della vigilanza sulle banche dalle AVN alle AVE.

Proprio il MUV ha reso il RM un’attività che non può più prescindere dalla conoscenza delle

norme-standard tecnici-linee guida.

PERCHE’? In seguito alla crisi, le AV hanno sentito la necessità di:

1) introdurre una serie di REGOLE e NORME UNIFORMI in tutti gli stati membri,

finalizzate a garantire la STABILITÀ del SF

2) istituire un MECCANISMO UNICO di VIGILANZA (MUV), un SISTEMA DI

RISOLUZIONE UNICO delle CRISI BANCARIE, un SISTEMA DI GARANZIA

UNICO. A livello comunitario.

Non confondere la UB con BASILEA 3, perchè in entrambi i casi

N.B.

abbiamo 3 pilastri, però quelli di Basilea (introdotti con il B2)

rappresentano una componente del UB.

Gli ELEMENTI che compongono la U.B.:

SINGLE SUPERVISORY

1°PILASTRO

1) MECHANISM (SSM) un SISTEMA UNICO di

VIGILANZA e SUPERVISIONE basato su BASILEA 3 (attualmente

entrato in vigore a pieno regime dal 2014).

 STABILISCE CHI VIGILA CHI in base al principio di

significatività (cioè: a quale tipologia di vigilanza deve sottostare l’IF e quindi quale

soggetto vigila sulla sua attività ed il rispetto delle regole, cioè chi è L’ENTE

DESTINATARIO di rif.).

- IN PAST ogni banca era vigilata dalla rispettiva AVN.

- TODAY con il SSM è previsto uno schema di vigilanza articolato su 2 LIVELLI

in base alla SIGNIFICATIVITA’ dell’IF :

 VIGILANZA DIRETTA (CENTRALIZZATA) esercitata dalla BCE su IF

significativi (SIGNIFICANT IF = SI, i quali sono circa 1200 soggetti vigilati che

compongono 120 gruppi che detengono circa l’85% degli assets totali del sistema

bancario a livello europeo).

Quali sono le Banche/IF significativi?

Il MUV ha stabilito determinate condizioni per gli Enti creditizi (in Italia sono

INTESA e UNICREDIT) che soddisfano specifici requisiti:

— se il valore degli assets è > 30 mld euro;

— se il valore degli assets è > 20%PIL;

— se è uno degli ENTI CREDITIZI più significativi di uno stato membro;

— riceve ASSISTENZA DIRETTA dal MES (meccanismo europeo di stabilità);

— il valore degli assets > 5 mld di euro e il RAPPORTO tra le ATTIVITÀ

TRANSFRONTALIERE in più di un altro Stato membro e le ATTIVITÀ TOTALI è >

20 %

 

VIGILANZA DECENTRALIZZATA svolta dalle AVN sulle LESS

SIGNIFICANT ISTITUTION (cd. LSI, circa 3700 nell’AREA EURO)), ma esse

possono essere sottoposte per determinati argomenti, questioni o momenti storici

JOINT SUPERVISOR

alla supervisione della BCE, la quale interviene tramite il

TEAM (composto da un gruppo di esperti che opera facendo rif. a quanto detto da

BCE e vigilanza nazionale, cioè fa da punto di raccordo tra BCE e AVN).

(es: Banca Popolare di RAGUSA ente di rif. è BI).

SISTEMA di RISOLUZIONE

2° PILASTRO:

2) 

UNICO delle CRISI DIRETTIVA BRRD

punto di rif. è la

(sulla GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE) pilastro pienamente attivo

dall’emanazione e recepimento della direttiva stessa (2016).

SISTEMA di GARANZIA UNICO

3° PILASTRO:

3) dei DEPOSITANTI  (ancora in via di definizione e realizzazione in

virtù dell’ampio e complesso obiettivo da realizzare, ossia un FONDO UNICO

EUROPEO di GARANZIA)

Perchè non è semplice la sua realizzazione?

Semplicemente, un fondo unico per garantire tutti i depositanti europei richiede

un’integrazione complessa dei sistemi di garanzia dei depositi presenti a livello

nazionale.

Non è tutto oro ciò che luccica:

Tuttavia, i 3 pillar del MUV hanno portato ad un aumento dei COSTI DI COMPLIANCE

delle banche che riducono i margini di profitto; in particolare, impattano negativamente

sulle Piccole Banche perchè non beneficiano delle economie di scala e scopo come le banche

operanti all’interno dei gruppi finanziari.

Perchè per le PICCOLE BANCHE vi è un maggior impatto negativo in

termini di costi di compliance?

ONE FITS FOR ALL

Tale problema deriva dal: che consiste nell’applicazione

REGOLE UNIFORMI indipendentemente dalla DIMENSIONE della banca valida per

tutte le banche del sistema finanziario europeo.

N.B. E’ importante dire che se cambia la regolamentazione cambiano le funzioni

operative del RISK MANAGEMENT/ governo dei rischi.

CODICE UNICO EUROPEO

SINGLE RULEBOOK

Perché un CODICE UNICO a livello comunitario?

Nel giugno del 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'APPROCCIO basato su un

CODICE UNICO EUROPEO per:

1) Eliminare le DIFFERENZE tra le LEGISLAZIONI degli Stati membri;

2) Garantire il MEDESIMO LIVELLO di PROTEZIONE dei consumatori;

3) Condizioni di parità per le banche comunitarie.

4) un passo avanti verso il Completamento del MERCATO UNICO dei servizi

finanziari.

E’ l’ASSE PORTANTE dell’Unione Bancaria e della regolamentazione del SF dell’UE.

Si sostanzia in una serie di ATTI GIURIDICI che le banche devono rispettare:

 Stabilisce i REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI (SSM)

 Disciplina la PREVENZIONE e la GESTIONE dei dissesti bancari (SRS)

 Garantisce una migliore PROTEZIONE per i depositanti (SGD)

Ma quali sono le FONTI REGOLAMENTARI che costituiscono i

PILASTRI del Single Rulebook, ovvero gli ATTI GIURIDICI di

maggior rilevanza per l’U.B. a cui le banche devono far

riferimento?

 CRD (DIRETTIVA EUROPEA sui requisiti patrimoniali obbligatori, attualmente

siamo arrivati alla CRD IV del 2013 recepita nell’OGI con apposito D.lgs nel 2015

disciplina il capitale delle banche ed i relativi requisiti patrimoniali).

 CRR (Capital Requirment Regulation REGOLAMENTO EUROPEO dei requisiti

patrimoniali obbligatori).

 BRRD (DIRETTIVA per la risoluzione ed il risanamento delle crisi bancarie)

 REGOLAMENTI CE

 DISCIPLINA NAZIONALE (es: CIRCOLARI di BI)

 EBA

STANDARD TECNICI emanati dall’

N.B EBA

. NON È un REGULATOR, ma al pari di e insiema a ESMA ed EIOPA

compone l’ESRB non emette norme cogenti, ma ha contribuito in maniera rilevante al

PROCESSO DI RIFORMA lavorando alla costruzione del SINGLE RULEBOOK NEL

Campo Bancario.

Semplicemente contribuisce a:

1) A garantire UNIFORMITÀ nell’ APPLICAZIONE delle disposizioni di

BASILEA e delle altre Fonti Comunitarie

COME? Emanando STANDARD TECNICI e LINEE GUIDA che non hanno la

FORZA COGENTE di Regolamenti e Direttive, ma sono comunque da rispettare

perchè hanno l’obiettivo di rendere omogenea e uniforme l’applicazione delle

disposizioni di BASILEA 3 a livello europeo: tale passaggio, è fondamentale ai

fini della comparabilità tra IF che operano a livello comunitario.

2) ASSESSMENT e SUPERVISIONE in relazione all’uniformità

nell’applicazione eventualmente, se dovessero essere ravvisati dei

DISALLINEAMENTI di uno stato membro, può intervenire per risolvere il

problema.

3) Supporta le Authority competenti in materia di definizione di Regole.

4) Collabora a stretto contatto con la BCE.

5) Inoltre, negli ultimi anni, ha anche COORDINATO gli STRESS TEST europei

e consigliato Operazioni di Ricapitalizza

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CosminCiobanu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Risk Management e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Porretta Pasqualina.
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