GESTIONE della NUOVA ARCHITETTURA a
LIVELLO EUROPEO
Il RUOLO e l’ATTIVITÀ di Risk Management sono divenuti sempre più complessi a causa
del nuovo Framework Regolamentare e della Nuova Vigilanza di tipo Prudenziale.
Il Risk management ha un elevato CONTENUTO STRATEGICO, ragione per cui tale
FUNZIONI AZIENDALI DI
funzione ha assunto un importanza critica nelle
CONTROLLO
.
Nella normativa europea, vengono etichettate in banca col nome di funzioni aziendali di
controllo le seguenti F(X):
RISK MANAGEMENT si occupa del GOVERNO DEI RISCHI e del
CAPITALE, il quale è stato oggetto privilegiato delle norme emanate post crisi
economico-finanziaria del 2007.
Infatti, le AV (nel corso facciamo rif. alle authority e supervisors relativi al governo
dei rischi e del capitale e non a quelle operanti in altri mercati come quelli in cui
facciamo la spesa) hanno ritenuto opportuno perseguire l’obiettivo principale della
STABILITÀ del SF EUROPEO adottando regole e vincoli più stringenti in materia
di rischi e capitale, per cui è divenuta un’attività basata sul RULE MANAGEMENT.
AUDIT (CONTROLLO)
COMPLIANCE di vigilanza prudenziale (CONFORMITA’).
Sicuramente la funzione di RISK MANAGEMENT è quella con maggior peso, ed infatti la
ritroviamo in vari IF, ma negli ultimi anni si è complicata molto in virtù delle regole
comunitarie in aggiunta a quelle discendenti dalla normativa nazionale
(Infatti, attualmente, abbiamo un insieme molto ampio di norme per il governo dei rischi).
Il Framework Regolamentare attuale è frutto di una risposta che le authority hanno voluto
dare alle criticità emerse con la crisi E-F internazionale. Molte banche che appaentemente
sembravano solide dal pdv della patrimonializzazione si sono trovate in difficoltà, avendo
problemi di solvibilità che, in alcuni casi, hanno portato al loro dissesto.
Ma che attività fa il RM?
1. INDIVIDUAZIONE dei rischi legati al business bancario, cioè: la
MAPPATURA DEI RISCHI (MAPPING) che tecnicamente implica
l’individuazione degli EVENTI che producono le diverse tipologie di rischio e
l’OGGETTO dei rischi (asset finanziario/ creditizio che rientra nel bilancio della
banca da cui discende il rischio).
2.
VALUTAZIONE DEI RISCHI Tecnicamente significa distinguere tra:
MISURAZIONE per i rischi quantificabili (credito, di mercato)
VALUTAZIONE per i rischi non quantificabili (non possono essere espressi
con simboli cardinali)
(perchè nel business bancario esistono rischi quantificabili e non quantificabili,
per i primi è prevista una valutazione oggettiva e quantitativa, mentre nei
secondo è soggettiva e qualitativa)..
3.
GESTIONE/CONTROLLO/REPORTISTICA SUI RISCHI la gestione
dei rischi rappresenta un business della banca.
Le 3 attività svolte dal RM si sono complicate per l’intervento delle authority in relazione al
governo dei rischi e del capitale, le quali hanno deciso di perseguire l’obiettivo della
STABILITA’ del SF EUROPEO adottando vincoli più stringenti in materia di rischi e
capitale, il che portato ad una complessa REVISIONE NORMATIVA per cui possiamo
affermare che, attualmente, il Risk Management svolge la sua attività in un contesto di
RULE MANAGEMENT
(perchè, la sua attività deve rispettare regole e vincoli in materia di rischi e capitale, per cui
per applicare tali regole in materia di capitale è necessario conoscerle, e da esse discendono
Metodi e Modelli per la misurazione dei rischi ai fini delle 3 attività del RM).
BASILEA 3 non è una norma o un singolo documento, bensì un INSIEME di
NORME, LINEE GUIDA, STANDARD TECNICI che tutti insieme compongono il
FRAMEWORK REGOLAMENTARE in materia di rischi e capitale all’interno del quale
operano le banche, il quale ispira la CRR e le CRD..
Introdotto nel 2010, operativo dal 2014 e caratterizato da un’introduzione progressiva e
graduale fino al 2019 anno in cui è entrato in vigore a pieno regime.
IN PRATICA Traccia i CONFINI OPERATIVI del Risk Management. Infatti, chi lavora
in questo comparto ha una visione integrata di questo framework in materia di rischi e
capitale.
Tuttavia, c’è da precisare che attualmente sono già state elaborate le linee guida di
BASILEA 4 , che verrà introdotto nel 2022 e gradualmente diventerà operativo fino al
pieno regime che verrà raggiunto nel 2027.
Quest’insieme di norme, linee guida, standard tecnici è stato elaborato ed introdotto in
seguito alla crisi del 2007 che ha messo in luce la necessità di RAFFORZARE I 3 PILASTRI
introdotti con Basilea 2 per accrescere la stabilità del SF (per cui si può dire tranquillamente
che abbiamo 3 GRUPPI di NORME-LINEE GUIDA-STANDARD TECNICI):
1. DISCIPLINA DEI REQUISITI DI CAPITALE/ CAPITAL
REQUIRMENT (cd. PILASTRO dei REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI) è
SINONIMO di ASSORBIMENTO PATRIMONIALE, cioè gli acc.nti obbligatori che
qualsiasi IF deve avere in relazione ai rischi assunti (cd. Regolamentati):
RISCHI di 1°PILLAR Rischio di CREDITO, di MERCATO e
OPERATIVO, i quali prevedono un accantonamento/assorbimento di capitale
obbligatorio, ossia il capital requirment che la banca deve accantonare a fronte di tali
rischi.
Nella ratìo della vigilanza tale acc.nto è un presidio a fronte del rischio e quindi delle
potenzili perdite che questo può generare. (rischio di credito, rischio di mercato e rischio
operativo)
2. Il secondo ha assunto anche maggiore importanza negli ultimi anni perchè consiste nel
PROCESSO di CONTROLLO PRUDENZIALE , caratterizzato da due
momenti:
ICAAP-ILAAP momento in cui la banca sviluppa il PROCESSO INTEGRATO
tra due processi che effettuano un controllo sull’adeguatezza patrimoniale e la
liquidità (prima della crisi l’adeguatezza patrimoniale veniva valutata dal
supervisor in base alle SEGNALAZIONI di VIGILANZA in materia di rischi).
SREP supervisione per mano delle AV (authority) delle fasi di ICAAP e ILAAP.
3. DISCLOSURE di MERCATO (Divulgazione delle informazioni
e Trasparenza) sono stati introdotti nuovi requisiti per accrescere la trasparenza
e la correttezza nel comportamento delle banche per far si che il pubblico di risparmiatori
possa conoscere al meglio l’intermediario con cui si rapporta (es: informazioni sulle
modalità di calcolo dei RATIO PATRIMONIALI).
Ma come sono stati rafforzati i 3 pilastri di B3?
REVISIONE degli STRUMENTI IDONEI ad essere utilizzati come COPERTURA
per le PERDITE si è posta maggiore attenzione all’EQUITY perchè riconosciuto
come strumento più adeguato per garantire la solvibilità della banca nella sua
normale operatività , cioè per garantire la continuità aziendale (going concern).
Invece, se la banca si trova in una situazione di crisi si considera la possibilità di
utilizzare altri strumenti diversi dall’equity, nel caso in cui quest’ultimo non bastasse
per coprire le perdite (es: tramite una riduzione del loro valore nominale, oppure
convertendo gli strumenti convertibili in equity secondo quanto previsto dalla
DIRETTIVA n. 59/2014).
Quindi, questo primo step ha visto la SEPARAZIONE dell’Equity da altri strumenti
di capitale, in base alle diverse situazioni in cui versa la banca e le diverse finalità
svolte dagli strumenti stessi. BURNING SHARING
A riguardo è importante introdurre il concetto di secondo il
quale nei casi in cui si manifesta una PERDITA INATTESA, la sua copertura avviene in
primis con Equity e la parte eccedente con altri strumenti (strumenti ibridi e subordinati) ,
ma se quest’ultimi non dovessero bastare, allora si vanno ad intaccare le obbligazioni ed
infine i depositi per la quota non garantita dal fondo di garanzia dei depositi (cioè: quella
eccedente i 100.000 euro) BAIL-IN
Esso rientra nell’ambito del (trad: salvataggio interno), ossia un SISTEMA di
RISOLUZIONE delle crisi bancarie che prevede il coinvolgimento di azionisti-
obbligazionisti-correntisti di una banca che, con la DIRETTIVA n.59/2014 (introdotta nel
2016) ha visto l’introduzione di un NUOVO SISTEMA di GESTIONE il cui principìo base
(cd. No Creditor Worse Off) prevede che ognuno dei 3 soggetti citati non deve subire
perdite superiore a quelle che potenzialmente subirebbe in caso di Liquidazione Coatta
Amministrativa.
Inoltre il Prelievo Forzoso non riguarda i DEPOSITI superiori a 100.000 euro, né i patrimoni
dei clienti (azioni, obbligazioni e quote di FCI) che la banca ha in gestione o
amministrazione.
La peculiarità: la RESPONSABILITA’ grava solo sui soggetti con rapporti diretti con
l’ente (il coivolgimento nel risanamento bancario riguarda azionisti, possessori di altri
strumenti e correntisti con depositi superiori a 100.00 euro), in tal modo si evita il
coinvolgimento dei CONTRIBUENTI nel salvataggio di istituti finanziari privati e lo
STATO interviene soltanto nei casi in cui vengno messi in pericolo la STABILITA’ del SF o
l’INTERESSE PUBBLICO, e quindi non effettua più Finanziamenti a FONDO PERDUTO.
MODIFICHE QUALITATIVE (COMPOSIZIONE) e NON QUANTITATIVE del
COEFFICIENTE DI PATRIMONIALIZZAZIONE è aumentata l’incidenza del
TIER 1 (CET 1 + ADDITIONAL TIER 1), in aggiunta vi è il TIER 2, infine sono stati
introdotti i BUFFER PATRIMONIALI ANTICICLICI (Capital Conservation Buffer +
Countercyclical Buffer).
Introduzione di un COEFFICIENTE di LEVERAGE perchè nel settore bancario
un eccessivo leverage può essere pericoloso in quanto nelle fasi di recessione
dell’economia si ha il fenomeno inverso del deleveraging, ma considerata la funzione
creditizia svolta dalle banche ed il modo in cui queste contribuiscono a finanziare
l’economia di un paese, allora la riduzione del leverage ha un impatto negativo
sull’erpgazione del credito e di conseguenza produce effetti devastanti per la ripresa
di un’economia.
Introduzione degli INDICI di LIQUIDITA’ LCR e NSFR
Introduzione Nuove METODOLOGIE di calcolo del RISCHIO di MERCATO
ARCHITETTURA di VIGILANZA EUROPEA
Cos’è?
UNIONE BANCARIA La RISPOSTA data dalle Authority
europee alla Crisi E-F Internazionale, tale risposta si traduce in un INSIEME di REGOLE
e VINCOLI più stringenti concernenti il sistema bancario.
Inoltre, si tratta di REGOLE UNIFORMI per tutte le banche, cioè valgono allo stesso modo
a prescindere dalle dimensioni e, chiaramente, questo impatta negativamente sulle piccole
banche.
La sua creazione ha comportato il TRASFERIMENTO delle COMPETENZE nell’ambito
della vigilanza sulle banche dalle AVN alle AVE.
Proprio il MUV ha reso il RM un’attività che non può più prescindere dalla conoscenza delle
norme-standard tecnici-linee guida.
PERCHE’? In seguito alla crisi, le AV hanno sentito la necessità di:
1) introdurre una serie di REGOLE e NORME UNIFORMI in tutti gli stati membri,
finalizzate a garantire la STABILITÀ del SF
2) istituire un MECCANISMO UNICO di VIGILANZA (MUV), un SISTEMA DI
RISOLUZIONE UNICO delle CRISI BANCARIE, un SISTEMA DI GARANZIA
UNICO. A livello comunitario.
Non confondere la UB con BASILEA 3, perchè in entrambi i casi
N.B.
abbiamo 3 pilastri, però quelli di Basilea (introdotti con il B2)
rappresentano una componente del UB.
Gli ELEMENTI che compongono la U.B.:
SINGLE SUPERVISORY
1°PILASTRO
1) MECHANISM (SSM) un SISTEMA UNICO di
VIGILANZA e SUPERVISIONE basato su BASILEA 3 (attualmente
entrato in vigore a pieno regime dal 2014).
STABILISCE CHI VIGILA CHI in base al principio di
significatività (cioè: a quale tipologia di vigilanza deve sottostare l’IF e quindi quale
soggetto vigila sulla sua attività ed il rispetto delle regole, cioè chi è L’ENTE
DESTINATARIO di rif.).
- IN PAST ogni banca era vigilata dalla rispettiva AVN.
- TODAY con il SSM è previsto uno schema di vigilanza articolato su 2 LIVELLI
in base alla SIGNIFICATIVITA’ dell’IF :
VIGILANZA DIRETTA (CENTRALIZZATA) esercitata dalla BCE su IF
significativi (SIGNIFICANT IF = SI, i quali sono circa 1200 soggetti vigilati che
compongono 120 gruppi che detengono circa l’85% degli assets totali del sistema
bancario a livello europeo).
Quali sono le Banche/IF significativi?
Il MUV ha stabilito determinate condizioni per gli Enti creditizi (in Italia sono
INTESA e UNICREDIT) che soddisfano specifici requisiti:
— se il valore degli assets è > 30 mld euro;
— se il valore degli assets è > 20%PIL;
— se è uno degli ENTI CREDITIZI più significativi di uno stato membro;
— riceve ASSISTENZA DIRETTA dal MES (meccanismo europeo di stabilità);
— il valore degli assets > 5 mld di euro e il RAPPORTO tra le ATTIVITÀ
TRANSFRONTALIERE in più di un altro Stato membro e le ATTIVITÀ TOTALI è >
20 %
VIGILANZA DECENTRALIZZATA svolta dalle AVN sulle LESS
SIGNIFICANT ISTITUTION (cd. LSI, circa 3700 nell’AREA EURO)), ma esse
possono essere sottoposte per determinati argomenti, questioni o momenti storici
JOINT SUPERVISOR
alla supervisione della BCE, la quale interviene tramite il
TEAM (composto da un gruppo di esperti che opera facendo rif. a quanto detto da
BCE e vigilanza nazionale, cioè fa da punto di raccordo tra BCE e AVN).
(es: Banca Popolare di RAGUSA ente di rif. è BI).
SISTEMA di RISOLUZIONE
2° PILASTRO:
2)
UNICO delle CRISI DIRETTIVA BRRD
punto di rif. è la
(sulla GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE) pilastro pienamente attivo
dall’emanazione e recepimento della direttiva stessa (2016).
SISTEMA di GARANZIA UNICO
3° PILASTRO:
3) dei DEPOSITANTI (ancora in via di definizione e realizzazione in
virtù dell’ampio e complesso obiettivo da realizzare, ossia un FONDO UNICO
EUROPEO di GARANZIA)
Perchè non è semplice la sua realizzazione?
Semplicemente, un fondo unico per garantire tutti i depositanti europei richiede
un’integrazione complessa dei sistemi di garanzia dei depositi presenti a livello
nazionale.
Non è tutto oro ciò che luccica:
Tuttavia, i 3 pillar del MUV hanno portato ad un aumento dei COSTI DI COMPLIANCE
delle banche che riducono i margini di profitto; in particolare, impattano negativamente
sulle Piccole Banche perchè non beneficiano delle economie di scala e scopo come le banche
operanti all’interno dei gruppi finanziari.
Perchè per le PICCOLE BANCHE vi è un maggior impatto negativo in
termini di costi di compliance?
ONE FITS FOR ALL
Tale problema deriva dal: che consiste nell’applicazione
REGOLE UNIFORMI indipendentemente dalla DIMENSIONE della banca valida per
tutte le banche del sistema finanziario europeo.
N.B. E’ importante dire che se cambia la regolamentazione cambiano le funzioni
operative del RISK MANAGEMENT/ governo dei rischi.
CODICE UNICO EUROPEO
SINGLE RULEBOOK
Perché un CODICE UNICO a livello comunitario?
Nel giugno del 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'APPROCCIO basato su un
CODICE UNICO EUROPEO per:
1) Eliminare le DIFFERENZE tra le LEGISLAZIONI degli Stati membri;
2) Garantire il MEDESIMO LIVELLO di PROTEZIONE dei consumatori;
3) Condizioni di parità per le banche comunitarie.
4) un passo avanti verso il Completamento del MERCATO UNICO dei servizi
finanziari.
E’ l’ASSE PORTANTE dell’Unione Bancaria e della regolamentazione del SF dell’UE.
Si sostanzia in una serie di ATTI GIURIDICI che le banche devono rispettare:
Stabilisce i REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI (SSM)
Disciplina la PREVENZIONE e la GESTIONE dei dissesti bancari (SRS)
Garantisce una migliore PROTEZIONE per i depositanti (SGD)
Ma quali sono le FONTI REGOLAMENTARI che costituiscono i
PILASTRI del Single Rulebook, ovvero gli ATTI GIURIDICI di
maggior rilevanza per l’U.B. a cui le banche devono far
riferimento?
CRD (DIRETTIVA EUROPEA sui requisiti patrimoniali obbligatori, attualmente
siamo arrivati alla CRD IV del 2013 recepita nell’OGI con apposito D.lgs nel 2015
disciplina il capitale delle banche ed i relativi requisiti patrimoniali).
CRR (Capital Requirment Regulation REGOLAMENTO EUROPEO dei requisiti
patrimoniali obbligatori).
BRRD (DIRETTIVA per la risoluzione ed il risanamento delle crisi bancarie)
REGOLAMENTI CE
DISCIPLINA NAZIONALE (es: CIRCOLARI di BI)
EBA
STANDARD TECNICI emanati dall’
N.B EBA
. NON È un REGULATOR, ma al pari di e insiema a ESMA ed EIOPA
compone l’ESRB non emette norme cogenti, ma ha contribuito in maniera rilevante al
PROCESSO DI RIFORMA lavorando alla costruzione del SINGLE RULEBOOK NEL
Campo Bancario.
Semplicemente contribuisce a:
1) A garantire UNIFORMITÀ nell’ APPLICAZIONE delle disposizioni di
BASILEA e delle altre Fonti Comunitarie
COME? Emanando STANDARD TECNICI e LINEE GUIDA che non hanno la
FORZA COGENTE di Regolamenti e Direttive, ma sono comunque da rispettare
perchè hanno l’obiettivo di rendere omogenea e uniforme l’applicazione delle
disposizioni di BASILEA 3 a livello europeo: tale passaggio, è fondamentale ai
fini della comparabilità tra IF che operano a livello comunitario.
2) ASSESSMENT e SUPERVISIONE in relazione all’uniformità
nell’applicazione eventualmente, se dovessero essere ravvisati dei
DISALLINEAMENTI di uno stato membro, può intervenire per risolvere il
problema.
3) Supporta le Authority competenti in materia di definizione di Regole.
4) Collabora a stretto contatto con la BCE.
5) Inoltre, negli ultimi anni, ha anche COORDINATO gli STRESS TEST europei
e consigliato Operazioni di Ricapitalizza
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