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CALCOLO: ESPORTAZIONI + OPERAZIONI ASSIMILATE + CESSIONI INTRACEE

Registrate nell'anno solare o 12 mesi precedenti / VOLUME D'AFFARI IVA RETTIFICATO

(Il volume d'affari rettificato è dato: dal volume d'affari (insieme delle fatture emesse) - cessioni di beni in transito - cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale - operazioni extraterritoriali ex art. 21 comma 6 bis lett a) e lett b) DPR 633/72) deve essere maggiore del 10% allora ha diritto ad acquistare in sospensione di imposta dai propri fornitori i beni e i servizi fino all'ammontare del plafond maturato.

Quali sono le caratteristiche dei soggetti che scelgono il plafond fisso o il plafond mobile?

  1. Il plafond fisso è riferito all'anno solare precedente e può essere utilizzato dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui inizia l'attività. Il plafond fisso è tipico di imprese che hanno un flusso

1. Il plafond fisso è pressoché costante di cessione all'esportazione e ha il vantaggio di avere un calcolo semplice ma lo svantaggio è che il plafond è disponibile solo all'inizio dell'anno successivo alle operazioni che lo hanno generato.

2. Il plafond mobile è riferito ai 12 mesi precedenti e può essere utilizzato dal tredicesimo mese successivo all'inizio dell'attività. È tipico di imprese che hanno flussi di esportazioni variabili e in crescita. Ha inoltre il vantaggio di essere disponibile immediatamente dal mese successivo dalle operazioni che lo hanno generato ma ha lo svantaggio in quanto il calcolo è più complesso.

Le conseguenze del soggetto esportatore abituale sono che:

  • potrà acquistare senza IVA (in sospensione di imposta) i beni e i servizi dei propri fornitori,
  • lo potrà fare nei limiti del plafond,
  • è obbligatorio presentare una dichiarazione di intento all'agenzia delle entrate.
fornitore che deve vendere senza applicazione di IVA all'esportatore abituale, dovrà indicare nella propria fattura oltre all'art. competenza ovvero cessione art. 8 comma 1 lett c) anche gli estremi del protocollo di invio della lettera di intento del fornitore. Quando viene inviato un flusso telematico all'AE, l'agenzia delle entrate assegna al nostro invio un numero di protocollo, il fornitore deve indicare questo numero di protocollo nella propria fattura. Quindi sarà onere dell'esportatore abituale comunicare il numero di protocollo. D.L. 331/93 articolo 41 CESSIONI INTRACOMUNITARIE (NON IMPONIBILI) Un'altra fattispecie di operazioni non imponibili è quella disciplinata dal D.L. 331/93, e nella fattispecie delle cessioni l'art. 41 che riguarda le cessioni intracomunitarie. È una norma speciale che non rientra nel DPR 633/72. Le cessioni intracomunitarie sono disciplinate esclusivamente da questo art. 41. Si tratta di

cessioni a titolo oneroso operate nei confronti di soggetti passivi di imposta per beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto.-

Cessione a titolo oneroso: quindi presupposto oggettivo.-

Nei confronti di soggetti passivi di imposta: requisito soggettivo. Nelle cessioni intracomunitarie invece dice "cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi", è diversa l'ottica, tanto è che perché si abbia una cessione intracomunitaria è necessario che entrambi gli operatori coinvolti siano due soggetti passivi di imposta residenti nella comunità europea.-

Trasportati o spediti nel territorio di altro stato UE dal cedente o dall'acquirente: quindi il requisito della territorialità. Però c'è una differenza con il DPR 633/72 (dove era necessario che il bene fosse in Italia, o che la prestazione del servizio fosse effettuata

in Italia), mentre qui ci dice la norma "speditinel territorio di altro Stato", quindi il bene deve transitare da uno Stato UE all'altro. Se manca questopassaggio da un paese all'altro, non si può parlare di cessione intracomunitaria. PRINCIPIO GENERALE TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE DELL'OPERAZIONE - SE MANCA IL TRASFERIMENTO FISICO DEI BENI NON SI REALIZZA UN ACQUISTO COMUNITARIO. Anche nelle cessioni intracomunitarie si può parlare di operazioni triangolari. Si verificano quando interviene un terzo soggetto. Abbiamo ad esempio il soggetto italiano IT1 che acquista un bene da un francese (FR1), incaricando il francese FR1 di consegnare il bene al tedesco GE1. Questo è un esempio tipico di triangolazione. Quindi i requisiti quali sono: - che il trasporto o la spedizione avvenga sempre a cura o a nome del cedente per incarico del cessionario. - Che il primo cessionario non entri mai nella disponibilità fisica dei beni.

operazioni intracomunitarie rientrano nel plafond dell’esportatore abituale: colui che ha effettuato nell’anno solare precedente cessioni alle esportazioni o cessioni intracomunitarie superiori al 10% del volume d’affari totale. Quindi sia per IT1 che per FR1 maturano un’operazione che può confluire nel plafond delle proprie esportazioni.

SCAMBI TRA SOGGETTI IVA (B2B): INTRACOMUNITARIA- TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE- CLIENTE (SOGGETTO IVA) COMUNICA AL FORNITORE IL- PROPRIO CODICE DI IDENTIFICAZIONE IVA (VIES)- FORNITORE (SOGGETTO IVA) APPLICAZIONE IVA (OPERAZIONE NON IMPONIBILE)- CLIENTE ASSOLVE L’IMPOSTA INTEGRANDO LA FATTURA DI ACQUISTO SENZA IVA, POI REGISTRATA A CREDITO E A DEBITO, CON ALIQUOTA DEL PROPRIO PAESE

SCAMBI TRA SOGGETTI IVA (B2C): NON INTRACOMUNITARIA POICHÉ NON SONO DUE SOGGETTI PASSIVI IVA.- TASSAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE- CLIENTE (CONSUMATORE FINALE) ACQUISTA CON APPLICAZIONE IVA E CON ALIQUOTA DEL PAESE DEL FORNITORE

ESATTAMENTE COME SE LO SCAMBIO FOSSE NEL PROPRIO PAESE- NON SI TRATTA PERTANTO DI UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA PERCHÉ ENTRAMBI I SOGGETTI NON SONO SOGGETTI PASSIVI.

97 OPERAZIONI ESENTI ART. 10 DPR 633/72

Le operazioni esenti possiedono tutti i requisiti (presupposti) delle altre operazioni imponibili ovvero il requisito soggettivo, il requisito oggettivo e infine il requisito territoriale, solo che, a queste operazioni, non si applica l’IVA per una espressa previsione normativa, e la non applicazione dell’IVA deriva da ragioni sociali e tecniche. L’elenco tassativo: quindi rappresenta operazione esente solo le operazioni contenute nell’art. 10 DPR 633/72.

OPERAZIONI ESENTI ART. 10

Si tratta di:

  • operazioni di credito di finanziamento (a),
  • operazioni relative a titoli (azioni, obbligazioni.)(b),
  • operazioni di assicurazione (c),
  • locazioni di beni immobili (alcune) (d)

con delle eccezioni anche se la maggior parte oggi è con regime di esenzione, servizi

postali etelegrafici (e),- prestazioni sanitarie (f),- prestazioni previdenziali e assistenziali in favore di personale dipendente (g).

Quando i soggetti svolgono sia operazioni esenti sia operazioni imponibili di vendita nasce il meccanismo della pro-rata IVA: pro-rata = il volume d'affari complessivo delle operazioni esenti / il volume d'affari totale.

Questo significa che l'IVA sugli acquisti diventa indetraibile nella percentuale che è derivante da questo rapporto.

Poiché il soggetto che effettua operazioni esenti, e fa anche operazioni IVA, acquista detraendo l'IVA, se però effettua sia operazioni esenti che operazioni imponibili, non potrà detrarre tutta l'IVA sugli acquisti, ma solo l'IVA sugli acquisti nei limiti del pro-rata di detraibilità che si determina con la formula appena detta.

Questo ci da la percentuale dell'incidenza delle operazioni esenti sul volume totale delle operazioni e questo significa che

gli acquisti saranno detraibili per l'importo a complemento. Se la formula sopra detta ci da la misura dell'incidenza delle operazioni esenti sul totale, significa che diventa detraibile una percentuale che è data da B (Percentuale detraibile) = 1 - tale rapporto (pro-rata IVA). La percentuale di iva a credito indetraibile non andrà persa, ma il soggetto potrà portarsela in deduzione come maggior costo. NB Il PRO-RATA IVA NON DEVE ESSERE CONFUSO CON IL PLAFOND. Il plafond riguarda le operazioni non imponibili e da la possibilità di acquistare in sospensione di imposta, un importo pari a ciò che io ho esportato se sono esportatore abituale, non c'è percentuale. La percentuale del 10% è quella che consente di qualificarmi esportatore abituale. Il pro-rata dipende e deriva dall'effettuazione simultanea di operazioni esenti e operazioni imponibili che mi comporta impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti per

Un ammontare parziale dell'incidenza delle operazioni esenti sul totale delle operazioni imponibili.

Le operazioni non soggette a IVA non rientrano nel campo di applicazione IVA, ovvero quelle operazioni per le quali manca almeno uno dei tre presupposti.

Facciamo alcuni esempi:

  1. Cessione di beni effettuate tra soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo)
  2. Consegna merci in conto visione (mancanza del requisito oggettivo, in quanto in tal caso non c'è la cessione di beni, ma i beni vengono consegnati per farli vedere ai clienti ad esempio)
  3. Cessioni di beni situati in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale)

Le conseguenze per le operazioni alle quali manca uno dei tre requisiti è che sono fuori campo IVA e non sorge alcun obbligo ai fini IVA, né di fatturazione, né di registrazione e tali operazioni anche se effettuate da un soggetto passivo IVA non.

entrano a far parte del volume d'affari.

DIFFERENZA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI E FUORI CAMPO IVA

La differenza sta nel fatto che nelle operazioni non imponibili il requisito che manca è quello della territorialità, e sono quelle specificatamente disciplinate dagli art. 8 e seguenti. Mentre le operazioni fuori campo iva sono quelle dove mancano uno o più dei requisiti, e se manca quello della territorialità non rientrano comunque nelle previsioni degli art. 8 e seguenti.

REQUISITO TERRITORIALITÀ

La differenza sta nel fatto che nelle operazioni non imponibili il requisito che manca è quello della territorialità, e sono quelle specificatamente disciplinate dagli art. 8 e seguenti. Mentre le operazioni fuori campo iva sono quelle dove mancano uno o più dei requisiti, e se manca quello della territorialità non rientrano comunque nelle previsioni degli art. 8 e seguenti.

BASE IMPONIBILE

l'art. 13 del DPR 633/72

Operazioni imponibili, non imponibili, esenti... in tutti i casi bisogna determinare una cosa: l'importo che sarà soggetto o non soggetto ad Iva, che altro non è che la base imponibile.

La base imponibile deve essere determinata specificatamente per ogni operazione rilevante ai fini iva. Il principio generale è: la base imponibile è il corrispettivo di

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A.A. 2020-2021
131 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/13 Scienze merceologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andreghela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Verona Roberto.