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STRUTTURA PROPRIETARIA E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
L’indipendenza di giudizio in termini generali è un atteggiamento che deve essere adottato da tutti
gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, consapevoli dei loro doveri e responsabilità
nell’esecuzione dell’attività di loro competenza.
Nel momento in cui l’amministratore non operasse secondo questo criterio potrebbe incorrere nella
responsabilità sia civile che penale.
Questa autonomia di giudizio si manifesta per gli amministratori esecutivi ogni qualvolta debbano
prendere una decisione gestoria, mentre per gli amministratori non esecutivi nel fornire un giudizio
autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione che vengono loro sottoposte dagli
esecutivi.
Il ruolo di amministratore non esecutivo richiede come abbiamo già detto tutta una serie di
informazioni che lo stesso non ha a disposizione, ecco perché sono presenti tutta una serie di
presidi che abbiamo visto in precedenza volti ad eliminare questa asimmetria informativa.
Vi sono poi dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere la cui risoluzione è possibile solo
attraverso la nomina di amministratori indipendenti.
La differenza che tra amministratore indipendente e amministratore non esecutivo sta nel fatto che
il primo è estraneo alla società, si tratta di uno stato di fatto.
Per indipendenza si intende una situazione attuale di assenza di relazioni tra l’amministratore della
società o soggetti ad essa legati che per la loro rilevanza possono condizionare l’autonomia di
giudizio e il libero apprezzamento dell’amministratore sull’operato del management.
L’accertamento dell’indipendenza è pertanto da valutarsi caso per caso, in relazione alla situazione
del singolo amministratore.
La qualificazione di amministratore indipendente nel contesto nazionale deriva da:
- la disciplina delle società con azioni quotate (D.Lgs. 58/1998 TUF).
- I codici di comportamento.
Nel contesto nazionale, essendo la norma non specifica per le società quotate non si trovano
riferimento agli amministratori indipendenti (come già detto), ma solo la nomina accanto
all’assemblea di un collegio sindacale con il compito di controllo sull’operato degli amministratori.
A parte il caso specifico del modello monistico, in questo caso: essendo i controllori nominati
all’interno dell’organo di gestione, in sostanza dovendo controllare l’attività svolta dallo stesso
organo in a cui appartengono è stato previsto l’obbligo di nomina di amministratori indipendenti
come controllori.
Si tratta tuttavia di un modello molto poco utilizzato in Italia. 36
Il TUF stabilisce che ameno un componente del Consiglio di Amministrazione (ovvero 2 se il CdA è
composto da più di 7 membri) deve possedere:
- I requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148 comma 3 del TUF.
- Se richiesto dallo statuto gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento.
Se, successivamente alla nomina, l’amministratore qualificato come indipendente perde i requisiti
di indipendenza: deve darne immediata comunicazione al CdA e decade dalla carica.
1. Il criterio di indipendenza valido per i sindaci e gli amministratori indipendenti previsto dal
comma 3 dell’art. 148 del TUF è un criterio per esclusione:
l’indipendenza è verificata laddove non ricorra una delle circostanze elencate dall’art. 148 comma
3: circostanze di tipo personale: rapporti personali con la società o con soggetti legati alla società:
coniuge o parente fino al 4° grado di un amministratore della società, o di una società
appartenente allo stesso gruppo, l’indipendenza non sussiste anche quando l’amministratore è
legato con la società da rapporti di lavoro autonomo, lavoro subordinato o altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale.
L’indipendenza non sussiste quindi in due casi:
- L’amministratore è: coniuge parente o affine entro il 4° grado di amministratori della società;
amministratore di società controllanti, controllate o sottoposte al controllo congiunto della
società;
coniuge, parente o affine entro il 4° grado di amministratori di società controllanti,
controllate o sottoposte al controllo congiunto della società.
- L’indipendenza non sussiste anche quando l’amministratore è legato ad uno dei tre soggetti
sopra descritti da rapporti di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o da altri rapporti di
natura patrimoniale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza.
2. Il codice di autodisciplina prevede innanzitutto che le società con azioni quotate sono
tenute ad indicare nella relazione sulla gestione la decisione o meno di adesione ad un
codice di comportamento, anche se norma di soft low e quindi non vincolante indicando
come reperirlo, le motivazioni di eventuali mancate applicazioni di alcune delle disposizioni
del codice adottato.
il principale riferimento in Italia è rappresentato dal codice di autodisciplina di borsa italiana SpA.
Il codice fornisce principi e criteri applicativi da seguire per garantire una adeguata composizione
qualitativa del consiglio di amministrazione.
L’adesione al codice impone di:
- Nominare un numero adeguato di amministratori non esecutivi che siano anche
indipendenti: comunque questi non possono mai essere inferiori a due.
- Valutare da parte del consiglio di amministrazione subito dopo la nomina e,
successivamente, con cadenza annuale l’indipendenza degli amministratori qualificatisi
come indipendenti.
Il codice prevede inoltre che nella valutazione dell’indipendenza di un amministratore, si debba
dare più rilievo alla sostanza che alla forma, e prevede inoltre alcune ipotesi in cui di norma un
amministratore non appare indipendente: queste fattispecie sintomatiche di assenza di
indipendenza sono ipotesi non esaustive né vincolanti, ogni società può adottare criteri diversi di
indipendenza, purché questi criteri siano motivati e ne sia data informativa ai lettori del bilancio.
Le fattispecie sintomatiche in cui di norma un amministratore non appare indipendente sono:
a) Se direttamente o indirettamente, controlla la società o può esercitare su di essa
un’influenza notevole o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale può, anche
con altri soggetti, esercitare tale influenza.
b) Se è o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua
controllata avente rilevanza strategica o di una sua società sottoposta a comune controllo
con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso
un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso
un’influenza notevole.
c) Se direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell’esercizio precedente una significativa
relazione commerciale, finanziaria o professionale con uno dei due casi previsti alla
fattispecie precedente. Ovvero è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di
uno dei predetti soggetti. 37
d) Se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dall’emittente o da una società controllata
o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva.
e) infine altre ulteriori ipotesi.
RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.
Gli amministratori indipendenti hanno il ruolo d verifica di tutela degli interessi dei soci di
minoranza ma anche in parte degli interessi dei soci di maggioranza, e verificano che l’attività
svolta dagli amministratori non pregiudichi gli interessi dei soci stessi.
Questo non vuol dire che la nomina di un amministratore indipendente avvenga solo da un socio di
minoranza e neanche che se un amministratore è nominato da un socio di minoranza allora è
indipendente.
La funzione di questi amministratori indipendenti è quindi quella di allineazione dell’attività degli
amministratori con gli interessi della società, attenzione che l’interesse della società non per forza
deve coincidere con l’interesse dei soci.
In particolare in Italia l’attività di questi amministratori indipendenti la ritroviamo in due casi:
- società quotate in maggioranza a proprietà concentrata,
- sistemi di governance che, in modo preponderante, contemplano la presenza di un organo
di controllo esterno al cda (collegio sindacale) con funzioni di vigilanza sul sistema di
controllo interno.
Questi amministratori indipendenti svolgono la propria attività:
- partecipando a comitati interni svolti in seno al consiglio di amministrazione
- partecipando anche alle deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione. (anche su
piani strategici, operazioni rilevanti e/o atipiche o inusuali, operazioni con parti correlate).
- Il codice di autodisciplina prevede poi anche l’obbligo di riunioni dei soli amministratori
indipendenti. All’interno delle quali si discutono argomenti portati da ogni singolo
amministratore indipendente. (sono occasioni di approfondimento per i partecipanti e
mezzo istruttorio per i lavori consigliari che seguiranno).
In altre parole quindi: il ruolo degli indipendenti non si risolve nel monitoraggio della gestione, dei
controlli interni e dell’informazione finanziaria, gli indipendenti non sono dei sindaci, ma in quanto
amministratori essi partecipano anche alla formulazione delle strategie aziendali. Gli stessi si
occupano anche della massimizzazione del valore azionario, valutando se il prezzo delle azioni
rifletta l’andamento della gestione sociale e le prospettive di crescita della società, ed esaminando
quali azioni possono essere intraprese per ottenere un accrescimento del valore azionario.
Il ruolo degli amministratori indipendenti viene esaltato da due innovazioni relativamente recenti
della corporate governance americana che hanno trovato anche da noi le prime applicazioni.
- La prima che abbiamo già trattato prima sono le cosiddette riunioni degli amministratori non
esecutivi in executive sessions, vale a dire in sessioni di lavoro del consiglio alle quali non
partecipano gli amministratori esecutivi.
Queste executive sessions in Italia possono essere composte anche da amministratori non
esecutivi o solamente da amministratori indipendenti.
- La seconda innovazione, prevista dal codice di autodisciplina della borsa italiana, è
costituita dal lead independent director, che tra l’altro presiede le executive sessions.
Oltre alla funzione di presiedere le executive sessions e le eventuali ulteriori riunioni di
amministratori indipendenti, questa figura potrà costituire un elemento di raccordo tra il
presidente del consiglio di amministrazione e g