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STRUTTURA PROPRIETARIA E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

L’indipendenza di giudizio in termini generali è un atteggiamento che deve essere adottato da tutti

gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, consapevoli dei loro doveri e responsabilità

nell’esecuzione dell’attività di loro competenza.

Nel momento in cui l’amministratore non operasse secondo questo criterio potrebbe incorrere nella

responsabilità sia civile che penale.

Questa autonomia di giudizio si manifesta per gli amministratori esecutivi ogni qualvolta debbano

prendere una decisione gestoria, mentre per gli amministratori non esecutivi nel fornire un giudizio

autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione che vengono loro sottoposte dagli

esecutivi.

Il ruolo di amministratore non esecutivo richiede come abbiamo già detto tutta una serie di

informazioni che lo stesso non ha a disposizione, ecco perché sono presenti tutta una serie di

presidi che abbiamo visto in precedenza volti ad eliminare questa asimmetria informativa.

Vi sono poi dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere la cui risoluzione è possibile solo

attraverso la nomina di amministratori indipendenti.

La differenza che tra amministratore indipendente e amministratore non esecutivo sta nel fatto che

il primo è estraneo alla società, si tratta di uno stato di fatto.

Per indipendenza si intende una situazione attuale di assenza di relazioni tra l’amministratore della

società o soggetti ad essa legati che per la loro rilevanza possono condizionare l’autonomia di

giudizio e il libero apprezzamento dell’amministratore sull’operato del management.

L’accertamento dell’indipendenza è pertanto da valutarsi caso per caso, in relazione alla situazione

del singolo amministratore.

La qualificazione di amministratore indipendente nel contesto nazionale deriva da:

- la disciplina delle società con azioni quotate (D.Lgs. 58/1998 TUF).

- I codici di comportamento.

Nel contesto nazionale, essendo la norma non specifica per le società quotate non si trovano

riferimento agli amministratori indipendenti (come già detto), ma solo la nomina accanto

all’assemblea di un collegio sindacale con il compito di controllo sull’operato degli amministratori.

A parte il caso specifico del modello monistico, in questo caso: essendo i controllori nominati

all’interno dell’organo di gestione, in sostanza dovendo controllare l’attività svolta dallo stesso

organo in a cui appartengono è stato previsto l’obbligo di nomina di amministratori indipendenti

come controllori.

Si tratta tuttavia di un modello molto poco utilizzato in Italia. 36

Il TUF stabilisce che ameno un componente del Consiglio di Amministrazione (ovvero 2 se il CdA è

composto da più di 7 membri) deve possedere:

- I requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148 comma 3 del TUF.

- Se richiesto dallo statuto gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento.

Se, successivamente alla nomina, l’amministratore qualificato come indipendente perde i requisiti

di indipendenza: deve darne immediata comunicazione al CdA e decade dalla carica.

1. Il criterio di indipendenza valido per i sindaci e gli amministratori indipendenti previsto dal

comma 3 dell’art. 148 del TUF è un criterio per esclusione:

l’indipendenza è verificata laddove non ricorra una delle circostanze elencate dall’art. 148 comma

3: circostanze di tipo personale: rapporti personali con la società o con soggetti legati alla società:

coniuge o parente fino al 4° grado di un amministratore della società, o di una società

appartenente allo stesso gruppo, l’indipendenza non sussiste anche quando l’amministratore è

legato con la società da rapporti di lavoro autonomo, lavoro subordinato o altri rapporti di natura

patrimoniale o professionale.

L’indipendenza non sussiste quindi in due casi:

- L’amministratore è: coniuge parente o affine entro il 4° grado di amministratori della società;

amministratore di società controllanti, controllate o sottoposte al controllo congiunto della

società;

coniuge, parente o affine entro il 4° grado di amministratori di società controllanti,

controllate o sottoposte al controllo congiunto della società.

- L’indipendenza non sussiste anche quando l’amministratore è legato ad uno dei tre soggetti

sopra descritti da rapporti di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o da altri rapporti di

natura patrimoniale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza.

2. Il codice di autodisciplina prevede innanzitutto che le società con azioni quotate sono

tenute ad indicare nella relazione sulla gestione la decisione o meno di adesione ad un

codice di comportamento, anche se norma di soft low e quindi non vincolante indicando

come reperirlo, le motivazioni di eventuali mancate applicazioni di alcune delle disposizioni

del codice adottato.

il principale riferimento in Italia è rappresentato dal codice di autodisciplina di borsa italiana SpA.

Il codice fornisce principi e criteri applicativi da seguire per garantire una adeguata composizione

qualitativa del consiglio di amministrazione.

L’adesione al codice impone di:

- Nominare un numero adeguato di amministratori non esecutivi che siano anche

indipendenti: comunque questi non possono mai essere inferiori a due.

- Valutare da parte del consiglio di amministrazione subito dopo la nomina e,

successivamente, con cadenza annuale l’indipendenza degli amministratori qualificatisi

come indipendenti.

Il codice prevede inoltre che nella valutazione dell’indipendenza di un amministratore, si debba

dare più rilievo alla sostanza che alla forma, e prevede inoltre alcune ipotesi in cui di norma un

amministratore non appare indipendente: queste fattispecie sintomatiche di assenza di

indipendenza sono ipotesi non esaustive né vincolanti, ogni società può adottare criteri diversi di

indipendenza, purché questi criteri siano motivati e ne sia data informativa ai lettori del bilancio.

Le fattispecie sintomatiche in cui di norma un amministratore non appare indipendente sono:

a) Se direttamente o indirettamente, controlla la società o può esercitare su di essa

un’influenza notevole o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale può, anche

con altri soggetti, esercitare tale influenza.

b) Se è o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua

controllata avente rilevanza strategica o di una sua società sottoposta a comune controllo

con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso

un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso

un’influenza notevole.

c) Se direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell’esercizio precedente una significativa

relazione commerciale, finanziaria o professionale con uno dei due casi previsti alla

fattispecie precedente. Ovvero è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di

uno dei predetti soggetti. 37

d) Se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dall’emittente o da una società controllata

o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva.

e) infine altre ulteriori ipotesi.

RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.

Gli amministratori indipendenti hanno il ruolo d verifica di tutela degli interessi dei soci di

minoranza ma anche in parte degli interessi dei soci di maggioranza, e verificano che l’attività

svolta dagli amministratori non pregiudichi gli interessi dei soci stessi.

Questo non vuol dire che la nomina di un amministratore indipendente avvenga solo da un socio di

minoranza e neanche che se un amministratore è nominato da un socio di minoranza allora è

indipendente.

La funzione di questi amministratori indipendenti è quindi quella di allineazione dell’attività degli

amministratori con gli interessi della società, attenzione che l’interesse della società non per forza

deve coincidere con l’interesse dei soci.

In particolare in Italia l’attività di questi amministratori indipendenti la ritroviamo in due casi:

- società quotate in maggioranza a proprietà concentrata,

- sistemi di governance che, in modo preponderante, contemplano la presenza di un organo

di controllo esterno al cda (collegio sindacale) con funzioni di vigilanza sul sistema di

controllo interno.

Questi amministratori indipendenti svolgono la propria attività:

- partecipando a comitati interni svolti in seno al consiglio di amministrazione

- partecipando anche alle deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione. (anche su

piani strategici, operazioni rilevanti e/o atipiche o inusuali, operazioni con parti correlate).

- Il codice di autodisciplina prevede poi anche l’obbligo di riunioni dei soli amministratori

indipendenti. All’interno delle quali si discutono argomenti portati da ogni singolo

amministratore indipendente. (sono occasioni di approfondimento per i partecipanti e

mezzo istruttorio per i lavori consigliari che seguiranno).

In altre parole quindi: il ruolo degli indipendenti non si risolve nel monitoraggio della gestione, dei

controlli interni e dell’informazione finanziaria, gli indipendenti non sono dei sindaci, ma in quanto

amministratori essi partecipano anche alla formulazione delle strategie aziendali. Gli stessi si

occupano anche della massimizzazione del valore azionario, valutando se il prezzo delle azioni

rifletta l’andamento della gestione sociale e le prospettive di crescita della società, ed esaminando

quali azioni possono essere intraprese per ottenere un accrescimento del valore azionario.

Il ruolo degli amministratori indipendenti viene esaltato da due innovazioni relativamente recenti

della corporate governance americana che hanno trovato anche da noi le prime applicazioni.

- La prima che abbiamo già trattato prima sono le cosiddette riunioni degli amministratori non

esecutivi in executive sessions, vale a dire in sessioni di lavoro del consiglio alle quali non

partecipano gli amministratori esecutivi.

Queste executive sessions in Italia possono essere composte anche da amministratori non

esecutivi o solamente da amministratori indipendenti.

- La seconda innovazione, prevista dal codice di autodisciplina della borsa italiana, è

costituita dal lead independent director, che tra l’altro presiede le executive sessions.

Oltre alla funzione di presiedere le executive sessions e le eventuali ulteriori riunioni di

amministratori indipendenti, questa figura potrà costituire un elemento di raccordo tra il

presidente del consiglio di amministrazione e g

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A.A. 2016-2017
54 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucaf_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Franceschi Luca Francesco.