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III lett. D). L. F.
Non sono soggetti all’azione revocatoria (strumento attraverso il quale è possibile recuperare
dalla struttura patrimoniale del debitore fallito quelle attività che fossero eventualmente uscite
anteriormente a dette procedure o per rendere inefficaci quelle eventuali garanzie concesse ai
creditori):
«Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell’impresa ed ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista
indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 28, lettera a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano»
La norma in questione assurge rilievo anche nell’ambito dei rapporti tra Erario e contribuente,
dal momento che il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto alcune modifiche al regime della
responsabilità solidale del cessionario in caso di vendita di azienda, escludendola allorché la stessa
sia effettuata nell’ambito di una procedura concorsuale o di soluzioni concordate e
stragiudiziali della crisi di impresa, fra cui è ricompreso il caso del piano attestato ex art. 67
l.f.
Che mi dice l’articolo? Devo riequilibrare il ciclo del business aziendale nel mondo in cui
l’indebitamento è compatibile con l’Impresa che riesce a pagarlo. Dobbiamo guardare solo i flussi di
cassa? I flussi di cassa sono sempre un dato derivato. Si richiede che c’è un equilibrio patrimoniale e
economico e successivamente quello finanziario. È sempre una analisi di questi equilibri, non
possiamo separare questi aspetti, equilibri. Gli equilibri vanno esaminato come visto all’inizio del
corso. Chi attesta il piano? Il professionista, disegnato dal debitore. Deve essere un revisore (iscritto
all’albo dei revisori) e deve avere i requisiti previsti dall’art. 28, che riguarda i soggetti che possono
fare il curatore fallimentare (avvocati o dottori commercialisti). Deve attestare la veridicità dei dati e
la fattibilità del piano.
Il concetto di indipendenza viene ripreso diverse volte. Il professionista è indipendente quando non è
legato all’Impresa, e ai stakeholder della fattispecie di natura personale o professionale, tali da
compromettere l’autonomia di giudizio. In ogni caso il professionista deve avere i requisiti dell’art.
2399 cc e aver prestato negli ultimi 5 anni effettuato lavoro subordinato o autonomo di fronte al
debitore. All’Interno di questa norma è identificato il requisito di indipendenza. 61
06 maggio
IL piano di ristrutturazione del debito che l’advisor aiuta all’impresa aiuta a formulare analizza in
primis il business dell’impresa. Il piano che viene negoziato con i stakeholder ben specifici (non per
forza devono essere le banche).
L’art. 67 è stata così formulata (ambito stragiudiziale): Il piano può essere pubblicato nel registro
delle imprese su richiesta del debitore. Il fatto di pubblicare nel registro delle imprese il piano ha un
vantaggio.
Svantaggio: do informazioni a tutti come funziona il nostra business; do un vantaggio anche
ai miei competitors se sanno poi come funziona il nostro business.
Vantaggio: far valere dei benefici di deduzione fiscale, ad es. stralciando un debito, si ha una
sopravvenienza attiva.
Per poi dare garanzia sulla validità di questo piano interviene la figura dell’attestatore, che deve
andare a verificare se il piano è idoneo a consentire di riequilibrare la situazione finanziaria della
società, se è idoneo per la ristrutturazione del debito. Ma se abbiamo un debito a 20 anni e il piano
prevede solo 3 anni possiamo dire che l’attestatore deve/riesce a garantire di rimborsare il debito? Il
problema si pone negli anni dopo il piano. Non è importante che alla uscita del piano abbiamo
pagato tutto il debito. L’attestatore si basa sugli elementi conosciuti e conoscibili. Se i studi di settore
mi dice che nei prossimi 5 anni cresce il settore ne tiene conto l’attestatore. Non ci sono elementi il
contrario, sarebbe un problema se i studi di settore mi dice che nel 2019, 2020 il mercato tornerà a
ridursi e all’uscita del piano non sono ancora in equilibrio mi pongo un dubbio su come uscire dalla
crisi. Nessuno ha la sfera di cristallo per dire come andranno le cose, ma l’attestatore deve valutare
su tutti gli elementi conosciuti e conoscibili. Anche l’attestatore quando valuta su tutte le
informazioni sul business dell’impresa. Se l’indebitamento va ripagato in 20 anni, bisogna guardare
che vi siano le condizioni per farlo. All’uscita del piano ci devono essere tutti le condizioni per poter
riequilibrare l’equilibrio della società.
Se leva finanziaria (PFN/PN) è pari a 2 possiamo stare tranquilli. Al crescere di questo rapporto si
incrementa il rischio che l’impresa non sia più in grado di sostenere il debito. Per questo nei contratti
di ristrutturazione spesso sono indicati dei indicatori con dei limiti che non possono essere superati.
Perché EBIT/Oneri finanziaria dovrebbe essere maggiore di 3? Se fosse pari a 1 significa che gli oneri
finanziari assorbono tutto l’EBIT. Se assorbe tutto l’EBIT esco in perdita. Non ci sono i presupposti. Se
è 1,5 significa che pagati gli oneri finanziari mi risulta ancora un utile ante imposte. Dai dati
consuntivi vogliamo cercare a capire se ci sono degli elementi sintomatici sulla evoluzione del
business. Se il rapporto è 1,5 ho un utile, ma se il mercato si dovesse contrarre l’anno prossimo non
mi lascia tranquillo, perché qualunque variazione del mercato che potrebbe contrarre i miei ricavi
potrebbe portare a una perdita di esercizio. Le banche cercano sempre di imporre dei limiti che
garantiscono un cuscinetto. Si vuole garantire se ci sono variazione del mercato che la società non va
subito in default. Esempio: Brembo: c’era il rischio cambio. Stressava questi cambi e andava a vedere
cosa sarebbe successo sul bilancio consuntivo nel caso in cui il cambio €/$ sarebbe stato diverso. Con
questi stress si può andare a vedere se il piano è ragionevole o no.
Fattibilità: Il piano è idoneo a consentire il risanamento e la situazione debitoria dell’impresa da
assicurare l’equilibrio della situazione finanziaria e l’incarico dell’attestatore è la fattibilità del piano.
Il programma di risanamento quando viene messo in atto deve essere verificato da un soggetto
indipendente che va a fare una serie di attestazioni. Non esiste un modello standard di risanamento,
possiamo fare qualsiasi modello di piano. Non ci sono vincoli, importante è che sono ragionevoli alla
ripristinazione dell’impresa. L’attestatore non entra nel merito delle soluzioni proposte, ma va 62
vedere se sono funzionali per il risanamento del debito: Occorre andare a vedere se la struttura
finanziaria è adeguata. L’attestatore la deve conoscere e deve fare analisi di verifica sui flussi di cassa
dalla gestione reddituale e della gestione investimenti = flussi di cassa disponibili per il rimborso del
debito. Il CCN deve essere in equilibrio. La durata del piano sarà o a 3 o 5 anni. Le conclusioni del
piano devono risultare chiare e precise. Il piano dovrebbe contenere la previsione di strategie
alternative e multiorientate. Devo fare le sensitivity analisis. Se Brembo modificava X andava a
vedere che impatto aveva sul bilancio di esercizio.
1) non esiste un modello standard di risanamento: non esiste un piano vincente a priori;
2) occorre un’ adeguata struttura finanziaria: fondamentale l’analisi critica del cash flow;
3) sostegno del sistema finanziario/creditizio a supporto del capitale circolante dell’impresa;
4) durata commisurata al ciclo economico ordinario della produzione e al grado di
coinvolgimento dei creditori: non oltre i 3 o 5 anni;
5) le conclusioni del piano devono risultare chiare e precise, e sempre collegate ai fattori di
rischio del piano;
6) il piano dovrebbe contenere la previsione di strategie alternative e multiorientate, affinché il
risanamento possa raggiungere il suo scopo anche in presenza di variabili esterne, che
possono condizionare l’attuabilità del piano stesso.
Andiamo a vedere il contenuto dellan nostra relazione:
Descrizione dell’incarico (qual è la finalità dell’incarico?)
Informazioni generali sulla società che redige il piano -> vado a identificare la società, il
settore della società, quale sono gli elementi caratterizzanti del business model, l’analisi di
bilancio sugli ultimi 3/5 esercizio che è importante per poter capire le cause della crisi, e
questo è la prima cosa che ci chiedono i stakeholder se le cause sono rimuovibili; dall’analisi
di bilancio posso individuare una serie di parametri che hanno caratterizzato il business,
come la leva operativa, la PFN, PFN/EBITDA, ROE. Ogni volta che c’è una crisi non è detto che
quando esco dalla crisi riesco a tornare alle stesse efficienze di prima. Non è detto che si
ritorna su questi livelli. Abbiamo una serie di riferimento importanti dall’analisi storica.
Breve sintesi sulle finalità e sulla natura della relazione -> a seconda della finalità e la natura
ci sono anche dei obiettivi che vogliono essere raggiunti.
Descrizione dell’approccio metodologico adottato -> come intendiamo operare? Quale
analisi in senso generale intendiamo a effettuare? Diventa importante la tematica della
veridicità dei dati e della fattibilità. Cosa è la veridicità dei dati? Non tutti elementi del
bilancio sono certi; elemento certo è la cassa. Tutti gli altri sono stimati, non possiamo dire
che un dato è vero, ma si parla di veridicità in senso generale e usiamo la true and fair view,
usiamo la clausola generale della presentazione del bilancio. La veridicità di quali dati? Alla
base di un piano dobbiamo avere un punto di partenza; sono i dati patrimoniali. Questi sono
gli elementi che mi consentiranno di fare il CE e così potrei simulare il SP. Se il piano parte dal
31 marzo dobbiamo avere una situazione patrimoniale al 31 marzo. Su questi dati faccio le
verifiche. Non devo applicare i principi di revisione per forza (le applico se lo ritengo
opportuno), ma devo accertare se i dati sono stati correttamente quantificati sui criteri
civilistici e i criteri contabili esistenti. Non sono solo i dati di bilancio. Tutto si basa sui dati del
bilancio; il piano è una evoluzione dello SP e del CE. Possono essere dati anche gestionali, ma
quali? Tutti? No, solo quelli che servono