Dall’età tardo-antica all’alto medioevo (secoli V-XI)
1. IL DIRITTO TARDO-ANTICO
Le strutture pubbliche
Con Diocleziano si ebbero profonde trasformazioni del sistema giuridico, in un periodo
che va dal 280-290 d.C.: questi anni, caratterizzati da grande instabilità politica, furono
definiti periodo di “anarchia militare”. L’imperatore non è più princeps, cioè primo fra i
cittadini, ma è dominus, cioè signore assoluto, e si arriva a un periodo chiamato appunto
Dominato.
Negli ultimi secoli del mondo antico, i secoli che intercorrono tra l’età di Costantino (313-
334 d.C.) e l’età di Giustiniano (527-565 d.C.), il diritto romano ha conosciuto una serie
di trasformazioni. Il vastissimo territorio dell’Impero tardo-antico era diviso tra le due
parti, d’Occidente e d’Oriente, la prima con capitale a Roma, la seconda con capitale a
Costantinopoli. La bipartizione tra oriente e occidente si accentuò alla fine del IV secolo
sino a diventare irreversibile con la caduta dell’Impero d’Occidente nell’anno 476. La
successione al trono prevedeva due imperatori (gli Augusti) e due successori designati (i
Cesari), secondo la tetrarchia, cioè la successione in via legale.
L’imperatore era divenuto ormai il legittimo titolare di tutti i poteri, e a lui era riservato in
via esclusiva l’esercizio del potere legislativo: c’era una prevalenza delle leges sui iura, i
quali erano considerati ius vetus, opposti allo ius novus.
Legislazione postclassica
Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani
dell’Imperatore, con un grande ridimensionamento del ruolo dei giuristi, ridotti a semplici
funzionari. Il Questore del sacro palazzo e il Maestro degli uffici elaboravano le
costituzioni, edicta, a carattere generale per il diritto pubblico. A volte invece la corte
risolveva alcuni casi emettendo a nome dell’imperatore un rescritto, rescriptum, per il
diritto privato, che consisteva nella risposta ad una richiesta, e veniva poi utilizzato non
solo per il caso specifico che lo aveva provocato, ma anche per casi simili, e acquistava
un ruolo di natura normativa. I mores e i responsa dei giudici erano ormai relegati nello
sfondo, mentre la sola fonte del diritto era divenuta la decisione imperiale. La
teorizzazione postclassica ridusse le fonti del diritto in due categorie: gli iura, che
includevano le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario, e le leges, cioè le
costituzioni imperiali.
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Da Teodosio II a Giustiniano
C’era però l’esigenza di raccogliere in testi organicamente concepiti il corpus delle
costituzioni degli imperatori. Ci furono prima il Codice Gregoriano e il Codice
Ermogeniano, in cui venivano raccolti i rescritti sino all’età di Diocleziano.
Costantino apportò ulteriori riforme, tra cui l’abolizione della tetrarchia per ricondurre
tutto il potere nelle mani dell’imperatore, e lo spostamento della capitale dell’Impero da
Roma a Bisanzio (che divenne Costantinopoli prima e Istanbul dopo).
A Costantino succede Teodosio e poi Valeriano III, che rimette ordine nello ius vetus e
introduce la legge delle citazioni per fronteggiare il problema della crisi della scienza
giuridica. Per limitare l'interpretazione delle opere del passato, la legge restringeva le
opere utilizzabili intorno a cinque autori stimati: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e
Paolo. Nessun altro autore sarebbe potuto essere utilizzato come fonte in un processo,
si seguiva il parere della maggioranza e se questa maggioranza non c’era, si seguiva
quanto detto da Papiniano.
Tra i codici, portata più rilevante ebbe il Codice teodosiano, promulgato nel 438 d.C. da
Teodosio II, che raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall’età di Costantino
sino a quell’anno. Ogni libro è diviso in titoli, all’interno dei quali le costituzioni si
succedono in ordine cronologico. Il Codice venne esteso a entrambe le parti dell’Impero.
Con Costantino si hanno ulteriori riforme. Abolisce la tetrarchia con il ristabilimento del
governo sotto il suo potere. Sposta la capitale da Roma a Bisanzio (che prenderà il
nome di Costantinopoli e poi di Istanbul) per motivi militari. L’imperatore è ora l’unico
creatore e interprete del diritto. E’ il primo imperatore ad aprirsi al cristianesimo, che
diventerà prima religione lecita, e, dopo una decina d’anni, religione dell’impero: lo
stesso diritto diventerà diritto romano cristiano. Ci fu l’istituzione dell’Episcopalis
Audentia, che si occupava del diritto civile dei vescovi. Cinque anni dopo l’editto di
Milano, con cui il cristianesimo diviene religione di Stato, i cristiani hanno giudici propri,
che sono cioè i vescovi, i quali sono capi religiosi e giuridici: anche i non cristiani
potevano appellarsi alla giurisdizione episcopale. La sentenza del vescovo era pari a
quella del praefectus praetorius ed era quindi inappellabile. In questo periodo sorgono le
gerarchie in ambito ecclesiastico. Costantino interviene per fermare alcuni fatti
destabilizzanti per la chiesa e, di conseguenza, per la società: uno tra questi fu l’eresia
dell’arianesimo, fondato sul pensiero di Ario. Constantino spinge per convocare il primo
concilio ecumenico, che doveva arrivare a risoluzioni dottrinali. Il concilio di Micea
stabilisce la vera dottrina, confermata nel concilio di Costantinopoli. I concilii hanno
stabilito anche le norme di comportamento per i fedeli, che saranno poi la base del diritto
canonico. Altri concili furono i concilii di vescovi di aree più circoscritte, detti concilii
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provinciali. Nelle chiese c’era quindi una legge divina e una legge fondata su principi
giuridici dal concilio ecumenico e dal papa.
A Costantino succede Teodosio, che dividerà l’impero ai due figli, stabilendo una
divisione definitiva tra parte occidentale e parte orientale.
Valeriano III rimette ordine nello ius vetus, con l’introduzione della legge delle citazioni
per far fronte al problema della crisi della scienza giuridica. Nella parte orientale
troviamo invece Teodosio II: anche lui ordina una raccolta di tutte le leggi generali
emanate dagli imperatori da Costantino in poi: i redattori potevano però modificare i
testi. Grande importanza era data alla norma che stabiliva la doppia promulgazione di
una legge, da parte dell’imperatore d’Oriente e d’Occidente. Questa raccolta è
sistematica, con norme messe in ordine per materia. Il Codex era diviso in 16 libri, con
titoli che si riferivano alla materia trattata. Il Codex non è giunto in maniera completa
perché rimpiazzato dal Codex di Giustiniano e non più riprodotto. L’importanza della
raccolta è data dal fatto che essa è ufficiale, ed è stata usata in particolare in occidente,
nelle zone conquistate dai bizantini. Il Codex di Teodosio II fu punto di riferimento degli
altri imperatori per la produzione di leggi (dette novelle post teodosiane). Espressione
della crisi della cultura giuridica è stato il diritto romano non ufficiale, che nasce
dall’alterazione del diritto ufficiale. L’impero si stava dissolvendo anche sotto l’aspetto
culturale: basta pensare al latino, che è lingua scritta, ma anche parlata in una maniera
diversa, “volgare”, influenzata da gerghi e dialetti; lo stesso processo avviene nel diritto,
dove troviamo un diritto ufficiale e un diritto che risponde a esigenze pratiche e reali. Il
diritto volgare è diritto vivo, nato in tempi di latitanza e inoperosità del potere pubblico e
della giurisprudenza, ed è espressione dei tempi e delle necessità. Con l’affermazione
del diritto romano volgare si hanno compilazioni molto semplici nei contenuti,
compilazioni in cui il testo deve essere elaborato per la semplificazione. Le compilazioni
contenevano sia iura che leges. Erano opere modeste, ma molto efficaci: erano
numerose, tra cui ad esempio “Tituli ex corpore Ulpiani” o “Pauli receptae sententiae”,
che erano raccolte di sentenze di vari giuristi. In questo periodo, per la sua semplicità, si
utilizzano le Institutiones di Gaio, in maniera ancora più semplificata. Tra le opere che si
ispirano alle Institutiones c’è l’Epitome Gaii, inserita nella Lex Romani Visigotorum.
In Oriente, la situazione è migliore, con una produzione legislativa costante e scuole di
diritto, per la formazione di avvocati e magistrati, tra le quali due importanti nell’odierna
Beirut e a Costantinopoli.
Teodosio I emana l’editto di Tessalonica, con cui il cristianesimo divenne religione
ufficiale dell’impero (cattolicesimo miceno). Si manifesta una forte contesa nei confronti
della Chiesa di Costantinopoli. Il papa è giudice delle questioni apostoliche, e otterrà
sempre maggiore importanza, come figura e come capo della chiesa. Col tempo il
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conflitto tra chiesa d’oriente e chiesa d’occidente diventa sempre più grande: viene
posta la base per il potere temporale del papa. Il papa Gelasio I definisce i rapporti con
l’impero, scrivendo una lettera all’imperatore Anastasio, mettendo in evidenza la
differenza tra potere papale e potere dell’imperatore, che devono avere ambiti diversi. In
Oriente il diritto della chiesa era prodotto dai canoni conciliare, in Occidente dal romano
pontefice, le cui pronunce prendevano il nome di decretales, e nascevano come vere e
proprie lettere e contenevano le soluzioni che il papa dava a diverse questioni. Litterae
decretales sono molto simili alle lettere dell’imperatore. Nel V secolo ci sono raccolte di
canoni e decretales: il più importante è la Collectio Dionesiana, formata da un libro di
pontefici, e si impone come codice della chiesa in tutti gli ambiti possibili.
I bizantini volevano ricostruire l’antico fasto romano, e fu proprio questo l’impegno
principale di Giustiniano I. Egli ha tre scopi: 1) ricostruire l’impero nella sua unità; 2)
restaurazione religiosa; 3) restaurazione territoriale. Giustiniano riuscì solo ad ottenere
la restaurazione religiosa, ottenuta ad esempio con l’oppressione della scuola pagana
neo-platonica di Atene, dei monofisiti e della dottrina dei Tre Capitoli. La forza di
Giustiniano era espressa “legibus et armis”. Per riformare il diritto era necessario
riordinare le diverse norme. Giustiniano emana quindi una Constitutio per ridurre i tempi
dei processi, e con essa promulga un Codex, rielaborazione del materiale normativo: si
modifica anche la legge delle citazioni. Il Codex viene sostituito dopo cinque anni.
Giustiniano emanò anche, per la riorganizzazione degli iura, i Digesta (Pandette in
greco), 50 libri divisi in rubriche. Con i Digesta si supera il sistema delle citazioni, perché
bisognava guardare al parere dei giuristi contenuti nei Digesta. Dei Digesta ci fu una
traduzione in greco. Giustiniano procede a riforma dell’insegnamento giuridico: a tal fine
fa diffondere un Manuale, detto anche Institutiones Iustinianis o Elementa, che si
rifaceva alle Institutiones di Gaio. Questo manuale aveva valore di legge. Si doveva
quindi modificare il Codex: esso fu ripubblicato insieme al Codex repetitae praedictiones,
con cui si aboliva il vecchio codice e si faceva riferimento al nuovo. Giustiniano continua
a pubblicare leggi, constitutiones, che rimangono fuori dal Codex perché successive alla
sua pubblicazione. Queste leggi sono dette anche Novellae, e sono riassunte in diverse
opere, come l’Autenticum. Ciò che conosciamo del diritto classico e della forma di
ragionamento e di argomentazione dei giuristi romani si deve essenzialmente alle opere
di Giustiniano. Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del
diritto e che dovesse essere applicata nella sua integralità da parte dei giudici
dell’Impero, senza la facoltà di attingere in futuro ad altre fonti; persino il commentarla
era vietato.
In epoca giustinianea si ha una visione particolare del diritto, che è visto come mezzo
politico, con una visione cesaropapista dell’imperatore. Il diritto è emanato
dall’imperatore perché egli è espressione della provvidenza divina. Le opinioni dei
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singoli giudici non contano più, ma conta solo la legge dell’imperatore. Giustiniano si
propone anche di riconquistare l’Occidente, e conquista il Nord Africa, l’Italia, la Sicilia,
l’Italia continentale, la Spagna meridionale. Giustiniano, con la Pragmatica santio,
estende la potestà legislativa sui territori conquistati: l’Italia diventa quindi territorio di
diritto giustinianeo. Dopo neanche 15 anni, ci furono delle invasioni che portarono a una
frammentazione dell’impero, tra cui quella dei Longobardi, che fecero cadere in disuso il
diritto giustinianeo. Le raccolte di Giustiniano sono conosciute come Corpus Iuris Civilis.
Giustiniano combatte per vent’anni, dal 530 al 550 d.C., contro gli ostrogoti.
2. CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO
La Chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia
L’affermazione del cristianesimo nel corso degli ultimi secoli del mondo antico costituì un
evento religioso di straordinaria importanza per l’Impero romano e per la storia
successiva dell’Europa e del mondo, ma ebbe anche profonda influenza sul mondo del
diritto e delle istituzioni.
L’annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni di natura strettamente
religiosa, molte delle quali, tuttavia, comportavano conseguenze dirette o indirette nella
disciplina delle relazioni tra gli uomini e nei rapporti dei singoli con le istituzioni secolari,
il che può spiegare come la realizzazione normativa di questi princìpi abbia comportato
a sua volta tempi di secoli e di millenni in un’evoluzione storica che non può di certo dirsi
conclusa.
La Chiesa nascente distinse gli apostoli dai presbiteri e questi dai diaconi, eletti
dall’assemblea e preposti all’assistenza materiale dei fedeli. La Chiesa assunse
precocemente la forma di un’istituzione gerarchica. I successori degli apostoli furono
designati con il termine greco di episcopi, responsabili pastorali di una città e del
territorio circostante, designato come “diocesi”. Ai vescovi rispondevano i presbiteri e i
diaconi. Tra i vescovi si creò a sua volta sin dai primi secoli una gerarchia fondata
sull’importanza maggiore o minore della città sede di diocesi. Ai vescovi delle sedi più
importanti (“metropoliti”) spettava il coordinamento dei vescovi della regione
(“suffraganei”) e il potere di riesaminare in appello le loro decisioni.
Tra tutti i vescovi, al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il ruolo più alto.
Il testo sacro
Un aspetto essenziale della nuova religione sta nella presenza di un testo sacro
canonizzato e reso pubblico in forma scritta, noto perciò a tutti e non solo ai sacerdoti,
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all’interno del quale i precetti della rivelazione sono espressi in forma definitiva e non
modificabile. La Scrittura veniva utilizzata non solo per intendere i precetti rilevati, ma
anche per orientare il comportamento dei fedeli nei casi dubbi e per risolvere
controversie tra cristiani: questioni di ordine pratico legate alla vita della Chiesa e dei
fedeli.
Il primo diritto canonico
Le questioni religiose e teologiche cruciali vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi
riuniti in concilio. Di tutti i vescovi (concili ecumenici) o, per le questioni pastorali e
liturgiche di portata più circoscritta, dei vescovi delle singole regioni della cristianità
(sinodi locali). I Concili ecumenici di Nicea del 325, di Costantinopoli del 381, di Efeso
del 431 e di Calcedonia del 451 costituirono per la Chiesa pietre miliari. Già con queste
prime deliberazioni conciliari sembra nascere un diritto proprio della Chiesa, che formerà
la base per il diritto canonico.
Stato e Chiesa
All’inizio del secolo IV il rapporto tra cristiani e istituzioni secolari aveva subìto una
trasformazione radicale. La religione cristiana, dopo due secoli in cui i suoi adepti erano
stati perseguitati e la Chiesa considerata associazione illecita, nell’arco di meno di un
secolo venne dapprima tollerata, poi riconosciuta da Costantino nell’anno 313 con
l’Editto di Milano, quindi dotata di privilegi, in particolare l’esenzione fiscale. Nell’anno
380 la religione cattolica fu da Teodosio dichiarata la sola religione riconosciuta e
ammessa entro l’Impero. Già in precedenza, da Costantino, gli imperatori cristiani si
ritennero legittimati a intervenire anche in questioni strettamente religiose e persino
teologiche. Costantino consentì di scegliere ai litiganti di farsi giudicare dal vescovo
anziché dal giudice laico: in materia ecclesiastica al vescovo fu assicurata la
giurisdizione esclusiva.
Il principio della separazione
Nasceva così il problema dei confini reciproci tra l’autorità dello Stato e quella della
Chiesa: nell’oriente bizantino forme di diretto intervento e di controllo dell’Impero sulla
Chiesa (“cesaropapismo”) si mantennero costantemente nel corso dei secoli, mentre la
Chiesa d’Occidente tracciò una linea di confine su questo fronte. Infatti il papa Gelasio I
formulò una teoria destinata a una immensa fortuna. Il regno e il sacerdozio, l’imperatore
e il papa, costituiscono due dignità distinte”, tra loro non subordinate perché volute
entrambe da Dio stesso: l’una per sovrintendere alle cose di questo mondo, l’altra per
guidare attraverso la Chiesa la comunità dei fedeli, senza intromissioni reciproche.
La Regola benedettina
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Le aspre divisioni che sin dal secolo IV si erano verificate all’interno della nuova
religione -in particolare, la divisione tra cristianesimo ariano e cristianesimo cattolico- si
prolungarono per secoli anche in occi
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