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Dall’età tardo-antica all’alto medioevo (secoli V-XI)

1. IL DIRITTO TARDO-ANTICO

Le strutture pubbliche

Con Diocleziano si ebbero profonde trasformazioni del sistema giuridico, in un periodo

che va dal 280-290 d.C.: questi anni, caratterizzati da grande instabilità politica, furono

definiti periodo di “anarchia militare”. L’imperatore non è più princeps, cioè primo fra i

cittadini, ma è dominus, cioè signore assoluto, e si arriva a un periodo chiamato appunto

Dominato.

Negli ultimi secoli del mondo antico, i secoli che intercorrono tra l’età di Costantino (313-

334 d.C.) e l’età di Giustiniano (527-565 d.C.), il diritto romano ha conosciuto una serie

di trasformazioni. Il vastissimo territorio dell’Impero tardo-antico era diviso tra le due

parti, d’Occidente e d’Oriente, la prima con capitale a Roma, la seconda con capitale a

Costantinopoli. La bipartizione tra oriente e occidente si accentuò alla fine del IV secolo

sino a diventare irreversibile con la caduta dell’Impero d’Occidente nell’anno 476. La

successione al trono prevedeva due imperatori (gli Augusti) e due successori designati (i

Cesari), secondo la tetrarchia, cioè la successione in via legale.

L’imperatore era divenuto ormai il legittimo titolare di tutti i poteri, e a lui era riservato in

via esclusiva l’esercizio del potere legislativo: c’era una prevalenza delle leges sui iura, i

quali erano considerati ius vetus, opposti allo ius novus.

Legislazione postclassica

Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle sole mani

dell’Imperatore, con un grande ridimensionamento del ruolo dei giuristi, ridotti a semplici

funzionari. Il Questore del sacro palazzo e il Maestro degli uffici elaboravano le

costituzioni, edicta, a carattere generale per il diritto pubblico. A volte invece la corte

risolveva alcuni casi emettendo a nome dell’imperatore un rescritto, rescriptum, per il

diritto privato, che consisteva nella risposta ad una richiesta, e veniva poi utilizzato non

solo per il caso specifico che lo aveva provocato, ma anche per casi simili, e acquistava

un ruolo di natura normativa. I mores e i responsa dei giudici erano ormai relegati nello

sfondo, mentre la sola fonte del diritto era divenuta la decisione imperiale. La

teorizzazione postclassica ridusse le fonti del diritto in due categorie: gli iura, che

includevano le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario, e le leges, cioè le

costituzioni imperiali.

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Da Teodosio II a Giustiniano

C’era però l’esigenza di raccogliere in testi organicamente concepiti il corpus delle

costituzioni degli imperatori. Ci furono prima il Codice Gregoriano e il Codice

Ermogeniano, in cui venivano raccolti i rescritti sino all’età di Diocleziano.

Costantino apportò ulteriori riforme, tra cui l’abolizione della tetrarchia per ricondurre

tutto il potere nelle mani dell’imperatore, e lo spostamento della capitale dell’Impero da

Roma a Bisanzio (che divenne Costantinopoli prima e Istanbul dopo).

A Costantino succede Teodosio e poi Valeriano III, che rimette ordine nello ius vetus e

introduce la legge delle citazioni per fronteggiare il problema della crisi della scienza

giuridica. Per limitare l'interpretazione delle opere del passato, la legge restringeva le

opere utilizzabili intorno a cinque autori stimati: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e

Paolo. Nessun altro autore sarebbe potuto essere utilizzato come fonte in un processo,

si seguiva il parere della maggioranza e se questa maggioranza non c’era, si seguiva

quanto detto da Papiniano.

Tra i codici, portata più rilevante ebbe il Codice teodosiano, promulgato nel 438 d.C. da

Teodosio II, che raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall’età di Costantino

sino a quell’anno. Ogni libro è diviso in titoli, all’interno dei quali le costituzioni si

succedono in ordine cronologico. Il Codice venne esteso a entrambe le parti dell’Impero.

Con Costantino si hanno ulteriori riforme. Abolisce la tetrarchia con il ristabilimento del

governo sotto il suo potere. Sposta la capitale da Roma a Bisanzio (che prenderà il

nome di Costantinopoli e poi di Istanbul) per motivi militari. L’imperatore è ora l’unico

creatore e interprete del diritto. E’ il primo imperatore ad aprirsi al cristianesimo, che

diventerà prima religione lecita, e, dopo una decina d’anni, religione dell’impero: lo

stesso diritto diventerà diritto romano cristiano. Ci fu l’istituzione dell’Episcopalis

Audentia, che si occupava del diritto civile dei vescovi. Cinque anni dopo l’editto di

Milano, con cui il cristianesimo diviene religione di Stato, i cristiani hanno giudici propri,

che sono cioè i vescovi, i quali sono capi religiosi e giuridici: anche i non cristiani

potevano appellarsi alla giurisdizione episcopale. La sentenza del vescovo era pari a

quella del praefectus praetorius ed era quindi inappellabile. In questo periodo sorgono le

gerarchie in ambito ecclesiastico. Costantino interviene per fermare alcuni fatti

destabilizzanti per la chiesa e, di conseguenza, per la società: uno tra questi fu l’eresia

dell’arianesimo, fondato sul pensiero di Ario. Constantino spinge per convocare il primo

concilio ecumenico, che doveva arrivare a risoluzioni dottrinali. Il concilio di Micea

stabilisce la vera dottrina, confermata nel concilio di Costantinopoli. I concilii hanno

stabilito anche le norme di comportamento per i fedeli, che saranno poi la base del diritto

canonico. Altri concili furono i concilii di vescovi di aree più circoscritte, detti concilii

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provinciali. Nelle chiese c’era quindi una legge divina e una legge fondata su principi

giuridici dal concilio ecumenico e dal papa.

A Costantino succede Teodosio, che dividerà l’impero ai due figli, stabilendo una

divisione definitiva tra parte occidentale e parte orientale.

Valeriano III rimette ordine nello ius vetus, con l’introduzione della legge delle citazioni

per far fronte al problema della crisi della scienza giuridica. Nella parte orientale

troviamo invece Teodosio II: anche lui ordina una raccolta di tutte le leggi generali

emanate dagli imperatori da Costantino in poi: i redattori potevano però modificare i

testi. Grande importanza era data alla norma che stabiliva la doppia promulgazione di

una legge, da parte dell’imperatore d’Oriente e d’Occidente. Questa raccolta è

sistematica, con norme messe in ordine per materia. Il Codex era diviso in 16 libri, con

titoli che si riferivano alla materia trattata. Il Codex non è giunto in maniera completa

perché rimpiazzato dal Codex di Giustiniano e non più riprodotto. L’importanza della

raccolta è data dal fatto che essa è ufficiale, ed è stata usata in particolare in occidente,

nelle zone conquistate dai bizantini. Il Codex di Teodosio II fu punto di riferimento degli

altri imperatori per la produzione di leggi (dette novelle post teodosiane). Espressione

della crisi della cultura giuridica è stato il diritto romano non ufficiale, che nasce

dall’alterazione del diritto ufficiale. L’impero si stava dissolvendo anche sotto l’aspetto

culturale: basta pensare al latino, che è lingua scritta, ma anche parlata in una maniera

diversa, “volgare”, influenzata da gerghi e dialetti; lo stesso processo avviene nel diritto,

dove troviamo un diritto ufficiale e un diritto che risponde a esigenze pratiche e reali. Il

diritto volgare è diritto vivo, nato in tempi di latitanza e inoperosità del potere pubblico e

della giurisprudenza, ed è espressione dei tempi e delle necessità. Con l’affermazione

del diritto romano volgare si hanno compilazioni molto semplici nei contenuti,

compilazioni in cui il testo deve essere elaborato per la semplificazione. Le compilazioni

contenevano sia iura che leges. Erano opere modeste, ma molto efficaci: erano

numerose, tra cui ad esempio “Tituli ex corpore Ulpiani” o “Pauli receptae sententiae”,

che erano raccolte di sentenze di vari giuristi. In questo periodo, per la sua semplicità, si

utilizzano le Institutiones di Gaio, in maniera ancora più semplificata. Tra le opere che si

ispirano alle Institutiones c’è l’Epitome Gaii, inserita nella Lex Romani Visigotorum.

In Oriente, la situazione è migliore, con una produzione legislativa costante e scuole di

diritto, per la formazione di avvocati e magistrati, tra le quali due importanti nell’odierna

Beirut e a Costantinopoli.

Teodosio I emana l’editto di Tessalonica, con cui il cristianesimo divenne religione

ufficiale dell’impero (cattolicesimo miceno). Si manifesta una forte contesa nei confronti

della Chiesa di Costantinopoli. Il papa è giudice delle questioni apostoliche, e otterrà

sempre maggiore importanza, come figura e come capo della chiesa. Col tempo il

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conflitto tra chiesa d’oriente e chiesa d’occidente diventa sempre più grande: viene

posta la base per il potere temporale del papa. Il papa Gelasio I definisce i rapporti con

l’impero, scrivendo una lettera all’imperatore Anastasio, mettendo in evidenza la

differenza tra potere papale e potere dell’imperatore, che devono avere ambiti diversi. In

Oriente il diritto della chiesa era prodotto dai canoni conciliare, in Occidente dal romano

pontefice, le cui pronunce prendevano il nome di decretales, e nascevano come vere e

proprie lettere e contenevano le soluzioni che il papa dava a diverse questioni. Litterae

decretales sono molto simili alle lettere dell’imperatore. Nel V secolo ci sono raccolte di

canoni e decretales: il più importante è la Collectio Dionesiana, formata da un libro di

pontefici, e si impone come codice della chiesa in tutti gli ambiti possibili.

I bizantini volevano ricostruire l’antico fasto romano, e fu proprio questo l’impegno

principale di Giustiniano I. Egli ha tre scopi: 1) ricostruire l’impero nella sua unità; 2)

restaurazione religiosa; 3) restaurazione territoriale. Giustiniano riuscì solo ad ottenere

la restaurazione religiosa, ottenuta ad esempio con l’oppressione della scuola pagana

neo-platonica di Atene, dei monofisiti e della dottrina dei Tre Capitoli. La forza di

Giustiniano era espressa “legibus et armis”. Per riformare il diritto era necessario

riordinare le diverse norme. Giustiniano emana quindi una Constitutio per ridurre i tempi

dei processi, e con essa promulga un Codex, rielaborazione del materiale normativo: si

modifica anche la legge delle citazioni. Il Codex viene sostituito dopo cinque anni.

Giustiniano emanò anche, per la riorganizzazione degli iura, i Digesta (Pandette in

greco), 50 libri divisi in rubriche. Con i Digesta si supera il sistema delle citazioni, perché

bisognava guardare al parere dei giuristi contenuti nei Digesta. Dei Digesta ci fu una

traduzione in greco. Giustiniano procede a riforma dell’insegnamento giuridico: a tal fine

fa diffondere un Manuale, detto anche Institutiones Iustinianis o Elementa, che si

rifaceva alle Institutiones di Gaio. Questo manuale aveva valore di legge. Si doveva

quindi modificare il Codex: esso fu ripubblicato insieme al Codex repetitae praedictiones,

con cui si aboliva il vecchio codice e si faceva riferimento al nuovo. Giustiniano continua

a pubblicare leggi, constitutiones, che rimangono fuori dal Codex perché successive alla

sua pubblicazione. Queste leggi sono dette anche Novellae, e sono riassunte in diverse

opere, come l’Autenticum. Ciò che conosciamo del diritto classico e della forma di

ragionamento e di argomentazione dei giuristi romani si deve essenzialmente alle opere

di Giustiniano. Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del

diritto e che dovesse essere applicata nella sua integralità da parte dei giudici

dell’Impero, senza la facoltà di attingere in futuro ad altre fonti; persino il commentarla

era vietato.

In epoca giustinianea si ha una visione particolare del diritto, che è visto come mezzo

politico, con una visione cesaropapista dell’imperatore. Il diritto è emanato

dall’imperatore perché egli è espressione della provvidenza divina. Le opinioni dei

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singoli giudici non contano più, ma conta solo la legge dell’imperatore. Giustiniano si

propone anche di riconquistare l’Occidente, e conquista il Nord Africa, l’Italia, la Sicilia,

l’Italia continentale, la Spagna meridionale. Giustiniano, con la Pragmatica santio,

estende la potestà legislativa sui territori conquistati: l’Italia diventa quindi territorio di

diritto giustinianeo. Dopo neanche 15 anni, ci furono delle invasioni che portarono a una

frammentazione dell’impero, tra cui quella dei Longobardi, che fecero cadere in disuso il

diritto giustinianeo. Le raccolte di Giustiniano sono conosciute come Corpus Iuris Civilis.

Giustiniano combatte per vent’anni, dal 530 al 550 d.C., contro gli ostrogoti.

2. CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO

La Chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia

L’affermazione del cristianesimo nel corso degli ultimi secoli del mondo antico costituì un

evento religioso di straordinaria importanza per l’Impero romano e per la storia

successiva dell’Europa e del mondo, ma ebbe anche profonda influenza sul mondo del

diritto e delle istituzioni.

L’annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni di natura strettamente

religiosa, molte delle quali, tuttavia, comportavano conseguenze dirette o indirette nella

disciplina delle relazioni tra gli uomini e nei rapporti dei singoli con le istituzioni secolari,

il che può spiegare come la realizzazione normativa di questi princìpi abbia comportato

a sua volta tempi di secoli e di millenni in un’evoluzione storica che non può di certo dirsi

conclusa.

La Chiesa nascente distinse gli apostoli dai presbiteri e questi dai diaconi, eletti

dall’assemblea e preposti all’assistenza materiale dei fedeli. La Chiesa assunse

precocemente la forma di un’istituzione gerarchica. I successori degli apostoli furono

designati con il termine greco di episcopi, responsabili pastorali di una città e del

territorio circostante, designato come “diocesi”. Ai vescovi rispondevano i presbiteri e i

diaconi. Tra i vescovi si creò a sua volta sin dai primi secoli una gerarchia fondata

sull’importanza maggiore o minore della città sede di diocesi. Ai vescovi delle sedi più

importanti (“metropoliti”) spettava il coordinamento dei vescovi della regione

(“suffraganei”) e il potere di riesaminare in appello le loro decisioni.

Tra tutti i vescovi, al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il ruolo più alto.

Il testo sacro

Un aspetto essenziale della nuova religione sta nella presenza di un testo sacro

canonizzato e reso pubblico in forma scritta, noto perciò a tutti e non solo ai sacerdoti,

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all’interno del quale i precetti della rivelazione sono espressi in forma definitiva e non

modificabile. La Scrittura veniva utilizzata non solo per intendere i precetti rilevati, ma

anche per orientare il comportamento dei fedeli nei casi dubbi e per risolvere

controversie tra cristiani: questioni di ordine pratico legate alla vita della Chiesa e dei

fedeli.

Il primo diritto canonico

Le questioni religiose e teologiche cruciali vennero affidate alle deliberazioni dei vescovi

riuniti in concilio. Di tutti i vescovi (concili ecumenici) o, per le questioni pastorali e

liturgiche di portata più circoscritta, dei vescovi delle singole regioni della cristianità

(sinodi locali). I Concili ecumenici di Nicea del 325, di Costantinopoli del 381, di Efeso

del 431 e di Calcedonia del 451 costituirono per la Chiesa pietre miliari. Già con queste

prime deliberazioni conciliari sembra nascere un diritto proprio della Chiesa, che formerà

la base per il diritto canonico.

Stato e Chiesa

All’inizio del secolo IV il rapporto tra cristiani e istituzioni secolari aveva subìto una

trasformazione radicale. La religione cristiana, dopo due secoli in cui i suoi adepti erano

stati perseguitati e la Chiesa considerata associazione illecita, nell’arco di meno di un

secolo venne dapprima tollerata, poi riconosciuta da Costantino nell’anno 313 con

l’Editto di Milano, quindi dotata di privilegi, in particolare l’esenzione fiscale. Nell’anno

380 la religione cattolica fu da Teodosio dichiarata la sola religione riconosciuta e

ammessa entro l’Impero. Già in precedenza, da Costantino, gli imperatori cristiani si

ritennero legittimati a intervenire anche in questioni strettamente religiose e persino

teologiche. Costantino consentì di scegliere ai litiganti di farsi giudicare dal vescovo

anziché dal giudice laico: in materia ecclesiastica al vescovo fu assicurata la

giurisdizione esclusiva.

Il principio della separazione

Nasceva così il problema dei confini reciproci tra l’autorità dello Stato e quella della

Chiesa: nell’oriente bizantino forme di diretto intervento e di controllo dell’Impero sulla

Chiesa (“cesaropapismo”) si mantennero costantemente nel corso dei secoli, mentre la

Chiesa d’Occidente tracciò una linea di confine su questo fronte. Infatti il papa Gelasio I

formulò una teoria destinata a una immensa fortuna. Il regno e il sacerdozio, l’imperatore

e il papa, costituiscono due dignità distinte”, tra loro non subordinate perché volute

entrambe da Dio stesso: l’una per sovrintendere alle cose di questo mondo, l’altra per

guidare attraverso la Chiesa la comunità dei fedeli, senza intromissioni reciproche.

La Regola benedettina

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Le aspre divisioni che sin dal secolo IV si erano verificate all’interno della nuova

religione -in particolare, la divisione tra cristianesimo ariano e cristianesimo cattolico- si

prolungarono per secoli anche in occi

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Sinisi Lorenzo.
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